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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9482/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti, dall'avv. Zecca Parte_1
Giancosimo
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente/Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.09.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere già titolare di pensione INVCIV n.07078063 e e di aver ottenuto la pensione di vecchiaia VOS n. CP_ 45009286, con decorrenza settembre 2021, esponeva che con provvedimento del 4.03.2022 l aveva comunicato di avere erogato indebitamente la somma di € 3.683,64 in relazione alla predetta prestazione di invalidità civile per il periodo dall'1.01.2021 al 30.11.2021, non dovuta, con la seguente motivazione “titolarità di altra pensione”.
Parte ricorrente eccepiva il difetto di motivazione e, nel merito, contestava la decisione dell CP_2 deducendo la propria buona fede. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'irripetibilità della somma suddetta, con condanna dell' al pagamento di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n.
19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici
a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nel caso di specie, la richiesta restitutoria trova titolo nella rideterminazione della misura della prestazione assistenziale sulla scorta della situazione reddituale del pensionato in seguito alla liquidazione a favore del ricorrente della pensione di vecchiaia con decorrenza da settembre 2021.
Non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare che il ricorrente non abbia provveduto regolarmente a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate per gli anni oggetto di causa, sicché siffatta circostanza (oltre ad aver messo l' in condizioni di conoscere, sin dal CP_1 principio, la situazione reddituale del ricorrente) induce ad escludere il dolo del pensionato.
Diverse argomentazioni a supporto della richiesta restitutoria non sono state fornite dall' CP_1 neppure in corso di giudizio, nel quale non ha inteso costituirsi.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali del ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di prestazione di invalidità civile chiesti in restituzione per il periodo gennaio
2021-novembre 2021 con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 già trattenuto a tale titolo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara non dovuta la restituzione di € 3.683,64 a titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n 07078063 richiesti con comunicazione del 4.03.2022 per il periodo da gennaio 2021 a novembre 2021 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute oltre CP_1 interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Lecce, li 12.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa