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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2024, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1272 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. DE CARLO MARIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. NARDI NICOLA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 5/6/2024 le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2024 premetteva che: il 25/09/2008 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Palagiano (TA); dalla loro unione erano Controparte_1
nati i figli il 19.04.2011 e il 16.02.2015; l'unione era naufragata ed i coniugi erano Per_1 Per_2 addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del 5/11/2021 di questo Tribunale;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 5/6/2024 tenutasi mediante trattazione scritta, i coniugi dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti, e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 5/11/2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre sei mesi prima della proposizione del presente procedimento, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19/03/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 25/09/2008 nel Comune di
Palagiano (TA) da , nata a [...] il Parte_1
19/04/1982, e , nato a [...] il 28/08/1978, trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano (TA) dell'anno 2008, parte 1, numero 6;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole siano regolati secondo le condizioni di cui
[...] all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/06/2024
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1272 - 2024 r.g. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. DE CARLO MARIA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentato e difeso dall'avv. NARDI NICOLA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 5/6/2024 le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/03/2024 premetteva che: il 25/09/2008 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Palagiano (TA); dalla loro unione erano Controparte_1
nati i figli il 19.04.2011 e il 16.02.2015; l'unione era naufragata ed i coniugi erano Per_1 Per_2 addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del 5/11/2021 di questo Tribunale;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata lo scioglimento del matrimonio alle condizioni che analiticamente indicava.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 5/6/2024 tenutasi mediante trattazione scritta, i coniugi dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti, e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 5/11/2021. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, avvenuta oltre sei mesi prima della proposizione del presente procedimento, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 19/03/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il giorno 25/09/2008 nel Comune di
Palagiano (TA) da , nata a [...] il Parte_1
19/04/1982, e , nato a [...] il 28/08/1978, trascritto Controparte_1
negli atti dello stato civile del Comune di Palagiano (TA) dell'anno 2008, parte 1, numero 6;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole siano regolati secondo le condizioni di cui
[...] all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori il 5/5/2024, confermate nelle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/06/2024
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI