Ordinanza cautelare 3 febbraio 2022
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Bachisio Mele e Marcello Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del provvedimento Prot. mdg.GDAP.-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P.-Ufficio II – Corpo di polizia penitenziaria, con cui si disponeva che il Provveditore Regionale della GN provvedesse ad un diverso impiego del ricorrente nel territorio sardo;
2. del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- (notificato al ricorrente in data -OMISSIS- presso la CC di Cagliari), a firma del Provveditore Regionale della GN dell'A.P., con cui veniva disposto il distacco, senza oneri per l'Amministrazione, del ricorrente presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS-, con effetto immediato e senza termine;
3. di ogni altro atto e/o provvedimento a quelli presupposto, preordinato, connesso e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento di cui alla. nota prot. m_dg.GDAP.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui si è disposto che il Provveditore regionale della GN provvedesse a un diverso impiego del ricorrente nel territorio sardo. Oggetto di impugnazione è anche il provvedimento, nota prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il distacco del ricorrente, in servizio presso la Casa circondariale di -OMISSIS-, senza oneri per l’Amministrazione, presso la Casa di reclusione di -OMISSIS-, con effetto immediato e “fino a nuove disposizioni”.
Nello specifico, dagli atti risulta che parte ricorrente era stata sottoposta a procedimento penale per aver usato violenza nei confronti di alcuni detenuti, procedimento in seguito archiviato in seguito alla abrogazione del delitto di abuso di ufficio. Tuttavia, in ragione dei fatti descritti nel capo di imputazione, nel novembre del 2021 è stato disposto il distacco dell’agente per motivi di incompatibilità ambientale presso la Casa di reclusione di -OMISSIS-.
2. La legittimità dei provvedimenti impugnati è contestata per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione di legge per violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 7, 8 e seguenti della legge 241/1990; violazione ed errata applicazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza dei presupposti ”. Parte ricorrente ritiene che il distacco non sia sorretto da valida motivazione. Lo stesso è stato deciso in assenza della prescritta comunicazione di avvio del procedimento e senza che vi fossero ragioni di urgenza atteso che, nelle more, il ricorrente era stato spostato a un altro servizio nella stessa struttura carceraria di -OMISSIS-. Inoltre, viene contestata l’assenza di qualsiasi incompatibilità ambientale dato lo spostamento del ricorrente ad altro servizio in modo tale da evitare contatti con altri detenuti. Il ricorrente, inoltre, non ha mai avuto rapporti disciplinari sul luogo di lavoro.
2.2. “ Sulla mancata previsione di oneri economici a carico dell’amministrazione: violazione di legge per violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 8 della legge 241/1990; violazione ed errata applicazione dell’art. 97 della Costituzione; violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della legge 836/1973; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, travisamento, erronea valutazione dei fatti, difetto della motivazione, illogicità manifesta ”. Il trasferimento non sarebbe stato a costo zero per la P.A. e, in ogni caso, il distacco – qualificabile come trasferimento d’autorità - non si sarebbe potuto adottare a spese del ricorrente. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di annullamento totale dell’atto impugnato, si deve rimarcare la violazione della legge n. 836/1973 (e ss. mm.) laddove la stessa prevede benefici economici per i soggetti inviati in missione.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale, la quale con una memoria ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso il trasferimento chiesto e ottenuto dal ricorrente dalla Casa circondariale di -OMISSIS- -dove il dipendente ha prestato servizio sino al 15.03.22 a quella di -OMISSIS-. Nel merito è stato chiesto il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2025, il procuratore del ricorrente, su richiesta del Collegio, ha dichiarato la persistenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento a fini risarcitori, in coerenza con la domanda risarcitoria formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo.
5.1. All’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene infondata e da respingere l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
In realtà, è pur vero che nella fattispecie in esame sono ormai venuti meno gli effetti del provvedimento impugnato: ciò in quanto il ricorrente, in luogo del trasferimento impostogli dalla p.a. per incompatibilità ambientale, ha visto accolta la propria domanda di trasferimento volontario in altra realtà carceraria (-OMISSIS-), facendo poi ritorno alla Casa circondariale di -OMISSIS- in data 16 ottobre 2024.
Per quanto riguarda l’azione di annullamento proposta, appare del tutto evidente come parte ricorrente non potrebbe trarre utilità alcuna da un eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha avuto modo di affermare come l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sia riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Tuttavia, sul tema, giova richiamare anche i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in merito alla corretta interpretazione dell'art. 34, comma 3, del codice del processo ammnistrativo Con la sentenza n. 8 del 13 luglio 2022 l’Adunanza plenaria ha evidenziato che, " per ottenere l'accertamento preventivo si palesa dunque sufficiente una semplice dichiarazione, da rendersi nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l'illegittimità dell'atto impugnato. Dal punto di vista processuale il fenomeno è inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda, in senso riduttivo quanto al petitum immediato, non integrante pertanto un mutamento non consentito nell'ambito del principio della domanda... ".
Nel caso di specie parte ricorrente ha manifestato, nella parte conclusiva del ricorso introduttivo, il proprio interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della legittimità dei provvedimenti impugnati al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio subito.
Il ricorso richiede dunque una pronuncia anche nel merito.
2. Venendo al merito del ricorso questo deve essere respinto in quanto i motivi di doglianza sono infondati.
2.1. Il primo motivo è infondato e va respinto.
Il Collegio può fare a meno di stabilire “ex professo” se il distacco in parola, per incompatibilità ambientale disposto dalla p.a., avente come presupposto il procedimento penale pendente nei confronti del ricorrente, debba essere qualificato come disposizione/ordine dell’Autorità, come tale sottratto ai principi generali del procedimento amministrativo. Ciò in quanto in punto motivazione, appare evidente dagli atti di causa che il distacco è stato disposto per ragioni di incompatibilità ambientale; e, quanto alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di specie è stata ritenuta sussistente una situazione di urgenza tale da derogare alle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti della l. n. 241 del 1990.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato e va respinto, attesa la natura ampiamente discrezionale della determinazione assunta dalla p.a. con il distacco del ricorrente e considerando anche le modalità con le quali applicare una misura – il distacco, appunto - causata da un’oggettiva incompatibilità ambientale che non tollerava la permanenza nella struttura di un soggetto in modo conforme al raggiungimento dell’interesse pubblico.
Indipendentemente dalla temporaneità del disposto distacco, l’Amministrazione penitenziaria dispone di ampia discrezionalità in punto di trasferimento di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria. In relazione a detti atti il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e/o manifesta irragionevolezza e/o illogicità, da escludersi nel caso di specie, non essendo ammissibile, per ragioni attinenti alla separazione dei poteri, una valutazione sull’opportunità delle scelte della p.a. (cfr., in termini, TAR Lazio, 5 agosto 2021, n° 9277; TAR Puglia, Bari, 24 giugno2021, n° 1081).
Tale limite al sindacato del giudice amministrativo vale anche in ordine alla sede di destinazione prescelta. Nella specie, peraltro, la p.a. si è determinata dando rilievo alle esigenze del servizio e della migliore organizzazione degli uffici, scegliendo la Casa di reclusione di -OMISSIS-, in quanto presentava carenze di organico (organico previsto n° 64 unità ed organico amministrato n° 60 unità), risultando inoltre tale Istituto il più prossimo alla sede di appartenenza (-OMISSIS-), sì che la previsione dell’assenza di oneri a carico della p.a. è giustificata anche per questa ragione.
3. Per le superiori ragioni il provvedimento impugnato deve ritenersi legittimo, con la conseguente infondatezza anche della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente.
4. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione le spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.