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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 964/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA OT Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. UE LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta R.G. n. 964/2024, promossa in grado di appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. Parte_1 P.IVA_1
1, presso lo studio dell'avv. UE Malavasi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roberto Perrone;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro CP_1 C.F._1
n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento mediante carta di credito revolving - nullità
pagina 1 di 19 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1904/2024 del 22 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 41199/2023, comunicata dalla cancelleria in data
22 febbraio 2024 e non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
in via pregiudiziale
1 dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
3 nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda di nullità per violazione dell'art. 3, D.Lgs. 374/1999, dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, D. Lgs. 374/1999, per contrasto con gli artt. 76 e
77 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in via preliminare
accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso in via principale, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente: condannare il Sig. alla rifusione di spese, CP_1
competenze e onorari di causa, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.719,33, oltre interessi e ritenuta d'acconto;
pagina 2 di 19 in via subordinata, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.719,33, oltre interessi e ritenuta d'acconto”.
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, CP_1 Parte_1
affinchè:
- in via principale, venisse accertata la nullità del contratto di finanziamento e di apertura di credito mediante “carta di credito revolving”, con conseguente restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, 4° comma, c.c.;
- in via subordinata, venisse accertata la nullità del contratto indicato, con restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso previsto dall'art. 117 Tub.
2. L'attore, a fondamento delle proposte domande, prospettava principalmente quanto segue:
- in data 8.12.2007, concludeva contratto di finanziamento con finalizzato Pt_1 Parte_1
all'acquisto di un elettrodomestico, con contestuale apertura di linea di credito mediante carta di credito revolving;
- detto il contratto di finanziamento era da ritenersi “nullo”, in quanto la carta di credito revolving era stata collocata tramite un rivenditore di beni di consumo (in violazione di quanto previsto dal d.lgs. 374/1999 e dal d.m. 13.12.2001);
- inoltre, in relazione all'apertura di credito mediante carta di credito revolving, era nulla la clausola che determinava il tasso di interesse annuo nominale (in violazione degli artt. 1284
e 117 Tub), prevedendosi il solo “limite minimo e massimo”. pagina 3 di 19 3. costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva: Parte_1
- “l'improcedibilità della domanda”, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
- ulteriormente, la sua inammissibilità, per “difetto di interesse ad agire” e per la violazione del
“divieto di frazionamento delle domande”, avendo il ricorrente agito per il solo accertamento della nullità ed essendosi riservato di promuovere, in un successivo giudizio, azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
- ancora, l'exceptio doli generalis, atteso che il cliente aveva utilizzato detta linea di credito per circa sedici anni e, solo allorquando si era reso inadempiente, aveva incardinato il presente giudizio, in violazione del divieto di “venire contra factum proprium” e dei principi di correttezza e di buona fede;
- inoltre, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) della “domanda di nullità”, in quanto volta ad accertare una “nullità di protezione”;
- infine, nel merito, l'infondatezza delle proposte domande.
4. Con sentenza n. 1904/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse a carico di CP_1
di cui al contratto per il quale è causa e la sostituzione della stessa con gli interessi di cui all'art.
117 c.7 lett. a) d.lgs. 385/1993;
condanna al pagamento in favore di di euro 2.906,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e Iva con distrazione in favore dell'avv. Andrea
Ruocco”.
5. I motivi della decisione possono riassumersi come segue.
(i) La questione di improcedibilità della domanda veniva ritenuta non fondata, non trovando applicazione – al caso in esame – la previsione di cui all'art. 5 d.lgs.
pagina 4 di 19 28/2010 e successive modifiche, in quanto relativa ai soli “contratti bancari e finanziari” conclusi da “banche”;
(ii) il dedotto difetto dell'interesse ad agire era valutato non meritevole di accoglimento, in quanto l'attore, nel caso di esito favorevole del presente giudizio, avrebbe potuto agire in ripetizione per le somme indebitamente corrisposte.
Inoltre, la cessione del credito oggetto di controversia (che si era perfezionata nelle more del giudizio) non precludeva, a parte attrice, di fare valere la nuova determinazione del credito nei confronti del cessionario;
(iii) non si ravvisava l'abuso del processo per il “frazionamento della domanda”, in quanto non vi era certezza che il secondo giudizio sarebbe stato intrapreso e fermo restando che, in quest'ultimo caso, si sarebbe potuto limitare o escludere il diritto al rimborso delle spese processuali in favore della parte che era in grado di proporre la domanda di ripetizione già nel primo giudizio;
(iv) ancora, era valutata non fondata l'exceptio doli generalis, in quanto la buona fede e la correttezza non sono regole di validità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
(v) ulteriormente, veniva respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto la domanda di nullità (di protezione) e la relativa disciplina doveva tenersi distinta rispetto alla domanda di annullamento del contratto e, alla prima, non poteva applicarsi la disciplina prevista per la seconda;
(vi) nel merito, la domanda di nullità del contratto di finanziamento mediante rilascio di carta di credito revolving veniva ritenuta non meritevole di accoglimento, atteso che l'attività svolta dal rivenditore di elettrodomestici era di “mera promozione” della conclusione del contratto di finanziamento, rispetto al quale il medesimo restava estraneo, senza incidere, in alcun modo, sul suo contenuto oggettivo;
(vii) invece, era ritenuta fondata la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola del contratto di carta di credito revolving, ove veniva stabilita la misura del tasso di interesse nominale nella sola percentuale minima e massima.
pagina 5 di 19 Di conseguenza, accertata la nullità di detta previsione contrattuale, si riteneva doversi applicare – per la determinazione del tasso di interesse – il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, Tub.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1904/2024 e della Parte_1
quale chiede la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo “La sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda”;
II^ motivo: “La carenza di interesse ad agire del sig. ”; CP_1
III^ motivo: “La prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 TUB”;
V^ motivo: “La sentenza è errata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla convalida del contratto”;
VI^ motivo: “La sentenza è errata in punto spese”.
7. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza celebrata in data 2 ottobre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre 2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, quanto alla questione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., si osserva che non sia applicabile ratione temporis, al caso in esame, la “vecchia formulazione” della disposizione citata e, dunque, l'invocata declaratoria di “inammissibilità dell'appello”, “per non avere l'appello ragionevole probabilità di essere accolto”, in quanto l'impugnazione è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della novella del 28.02.2023 (Legge Cartabia).
pagina 6 di 19 L'attuale art. 348 bis, 1° comma, c.p.c. – “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello” – prevede che, nei casi di “manifesta infondatezza” dell'impugnazione, venga comunque fissata l'udienza di discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.
In ogni caso, l'appello non è “manifestamente infondato”, richiedendo la valutazione di tutte le questione che verranno di seguito illustrate.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, impugna Parte_1
la sentenza di primo grado per avere ritenuto procedibili le domande proposte da
, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. CP_1
In particolare, l'appellante prospetta:
(i) l'erroneità della valutazione del primo Giudice, nella parte in cui ha evidenziato che la disposizione indicata non trovasse applicazione al caso in esame, per non essere la stessa appellante una “banca” e per essere il rapporto oggetto di controversia non disciplinato dal testo unico bancario;
(ii) l'erroneità della modalità con cui era stata avviata la mediazione obbligatoria e, in particolare, mediante “l'avvio di un procedimento di mediazione cumulativo” (pg. 8 appello) e senza prospettare le stesse domande, poi, articolate in giudizio - così da ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le questioni proposte non siano fondate.
I.A. Invero, l'art. 5 d.lgs. 28/2010, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 30.6.2023) e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, al primo comma, prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Questa Corte ritiene che l'art. 5 d.lgs. cit. non trovi applicazione in relazione al caso di specie.
pagina 7 di 19 In generale, si osserva che i contratti di “credito al consumo” individuino eterogenee fattispecie accomunate dalla finalità di accordare credito ad un consumatore mediante prestiti, dilazioni di pagamento o altra facilitazione creditizia (tipicamente, mediante prestiti personali, prestiti finalizzati e collegati all'acquisto di un bene di consumo, aperture di credito rotativo cc.dd. revolving e operazioni di cessione del quinto dello stipendio).
Le questioni proposte nel caso in esame coinvolgono, solo incidentalmente, la disciplina del testo unico bancario, in quanto – in realtà – richiedono la disamina delle previsioni contrattuali predisposte da ai fini della valutazione dei profili di nullità già indicati;
Parte_1
inoltre, in tema di apertura di credito mediante carta di credito revolving - (che è l'unica questione di merito impugnata in questa sede) - non è rilevante la disciplina del “testo unico bancario”, bensì le previsioni di cui al d.lgs. 347/1999 e del d.m. 13.12.2001, in relazione allo svolgimento, nei confronti del pubblico, di “agenzia in attività finanziaria”.1
Per tali principali ragioni, ritenendosi necessario adottare un'interpretazione restrittiva del disposto di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 cit. e, in generale, delle “condizioni di procedibilità” ivi disciplinate, deve ritenersi corretta e meritevole di conferma la decisione del primo Giudice laddove ha escluso che i contratti oggetto di controversia fossero qualificabili in termini di
“contratti bancari e finanziari” ai fini della mediazione obbligatoria.2
I.B. Oltre a quanto evidenziato, questa Corte rileva che – nel caso concreto – l'allora ricorrente in primo grado avesse avviato il procedimento di mediazione, come da domanda prodotta sub allegato A). 2 In adesione alla necessaria interpretazione restrittiva della norma (sia pure in relazione a diverse fattispecie), si richiama Cass. Civ., I, ordinanza 16.10.2024, n. 26821 (che ha escluso l'applicazione di tale disposizione laddove siano controverse questioni in materia di “fideiussione”, seppur accessoria ad un rapporto bancario); Cass. Civ., 6, ordinanza n. 9204 del 20 maggio 2020 (ove si è esclusa, analogamente, l'applicazione di tale disposizione, in materia di assegno e di risarcimento del danno per avere la banca provveduto al pagamento a persona diversa dell'effettivo beneficiario); pagina 8 di 19 Non appare, sul punto, fondata l'ulteriore questione di nullità sollevata da parte appellante, in relazione alla “domanda di mediazione”, in quanto proposta in via “cumulativa” – (nel senso che, così come risulta dalla domanda stessa, veniva invitata in Parte_1
mediazione in relazione alla posizione di diversi clienti, ivi nominativamente individuati, tra cui il sig. ). CP_1
Invero, dalla disamina del verbale del primo incontro dell'11.12.2023 (doc. n. 13
[...]
), risulta che le parti abbiano dato atto “dell'impossibilità di raggiungere Parte_1
un'intesa conciliativa” e ciò presuppone che le medesime abbiano previamente discusso le singole posizioni e tutte le questioni proposte.
Pertanto, stante che alcuna norma vieta la possibilità che la parte sia invitata in mediazione da più soggetti, qualora si vogliano proporre analoghe domande giudiziali e stante che la finalità dell'invito in mediazione risulta essere stata concretamente raggiunta - (nel senso che le parti si sono confrontate, prima del giudizio, onde verificare la possibile definizione conciliativa della controversia, sia pure con esito negativo) – la dedotta nullità non appare fondata.
Infine, quanto alla prospettata diversità fra le domande proposte in mediazione e quelle oggetto di giudizio, si osserva che tale doglianza non sia verificabile, non trovando riscontro nella documentazione prodotta in giudizio e relativa alla fase della mediazione - (così, allegato A): invito in mediazione;
doc. n. 13: verbale negativo).
II. Con il secondo motivo, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui ha respinto le questioni relative alla dedotta carenza di interesse ad agire, al frazionamento del credito ed all'exceptio doli generalis.
II.A. Quanto alla prima censura, l'appellante deduce che il primo Giudice non abbia – a tale fine - correttamente valutato che la carta di credito non sia più utilizzata da parte dell'appellato e che il credito residuo sia stato ceduto a CP_2
Rileva la stessa appellante che, pertanto, di alcuna utilità sarebbe la statuizione giudiziale, in quanto il cessionario non è parte del presente giudizio e, dunque, non sarebbe vincolato alla pagina 9 di 19 decisione;
inoltre, che l'azione di mero accertamento, proposta dalla contro parte, non sortirebbe alcun risultato favorevole, essendo stata rimandata, ad un successivo giudizio, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Sul punto, si osserva che – secondo l'orientamento interpretativo che si intende confermare –
“[…] la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 cod. civ. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in
quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse
all'accertamento della nullità (Cass., Sez. 2, Sez. 2, 27/07/1994, n. 7017), sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità
(Cass., Sez. 2, 28/04/2004, n. 8135; Cass., Sez. 1, 14/02/2000, n. 1619), ma non anche le parti, le quali hanno sempre interesse in proposito in ragione dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2670; Cass., Sez. 1,
7/7/1977, n. 3024; Cass., Sez. 1, 7/3/1967, n. 526)”, (Cass. Civ., II, ordinanza n. 10703 del 23 aprile 2025).
Con riferimento al caso concreto, si osserva che vanti, ad oggi, un interesse CP_1 qualificato (art. 100 c.p.c.) a proporre l'azione di nullità, tenuto conto che il rapporto contrattuale intercorso con non ha ancora esaurito i suoi effetti, avendo il medesimo Parte_1 CP_1 interesse all'accertamento delle nullità indicate (principalmente) ai fini del ricalcolo delle somme ancora dovute e, se del caso, dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Inoltre, la circostanza che l'odierno appellato abbia proposto – in questo giudizio - la sola domanda di “accertamento mero” della nullità e non anche la contestuale azione di ripetizione, non esclude l'ammissibilità della stessa.
Si richiama, sul punto, l'ampio orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale il bisogno alla tutela dichiarativa sorge allorquando sussista un oggettivo stato di incertezza, tale da pregiudicare, in concreto e all'attualità, la posizione soggettiva dell'interessato. A tale fine, si pagina 10 di 19 ritiene che sia inibita la proposizione di questioni meramente teoriche o di pura interpretazione di norme di diritto o azioni di accertamento di “fatti”, dovendo l'azione di azione di accertamento avere ad oggetto posizioni giuridiche soggettive, onde conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (così, Cass. Civ., III, n. 9061/2025;
Cass. Civ., I, n. 11211/2023; Cass. Civ. n. 4516/2003).
Con specifico riferimento alla controversia in esame, si ritiene che l'azione di mero accertamento proposta dall'odierno appellato abbia attitudine a superare detto stato di incertezza, fra le parti, ad ogni effetto di legge e di contratto.
Inoltre, la modesta entità dei valori controversi non esclude che l'accoglimento della proposta domanda possa, di per sé, portare ad un naturale adeguamento, da parte dell'obbligato, al comando giudiziale ed evitare la proposizione di altri giudizi.
Tale scelta processuale non appare, pertanto, nè arbitraria, né priva di interesse ex art. 100 c.p.c.
Né, sotto altro profilo, appare fondato il rilievo di parte appellante circa l'inutilità della pronuncia indicata, in conseguenza dell'intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
In linea generale, si ricorda che la cessione del “credito”, a differenza della “cessione del contratto”, abbia un effetto più circoscritto “in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento
fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore - cedente e l'esercizio che è trasferito al cessionario” (Cass. Civ., II, sentenza n. 8579/2024).
In relazione al caso di specie – dalla disamina dei documenti indicati da parte appellante (docc. nn.
8, 11 e 12) e relativi alla “cessione di crediti in blocco” perfezionata in data 27.9.2021 con
[...]
e pubblicata in G.U., Parte Seconda, n. 1 del 4 gennaio 2022 – e, in particolare, dalla CP_2 valutazione della parte “in chiaro” del documento (essendo per il resto “omissato” e non leggibile)
– risulta che, fra dette parti, sia stata conclusa una “cessione del credito” (così come allegato dalla stessa appellante).
pagina 11 di 19 Stante, peraltro, il limitato effetto di quest'ultima, si ritiene che la pronuncia in esame non sia priva di utilità, ad esempio, in vista delle eventuali domande di ripetizione delle somme già versate alla cedente, prima dell'intervenuta cessione – rispetto alle quali non si rendeva necessario integrare il contraddittorio con il cessionario CP_2
II.B. In ordine alla violazione del divieto di frazionamento del credito, si osserva che il primo
Giudice – così come evidenziato in premessa – avesse rilevato che il rischio della moltiplicazione dei processi apparisse un “processo alle intenzioni, atteso che non vi sono certezze che un secondo giudizio verrà promosso”; inoltre, che, se del caso, il “rimedio idoneo e proporzionale ad evitare
l'abuso del processo” va individuato “nell'evitare il riconoscimento delle spese di lite in capo al soggetto che, pur vittorioso in un'eventuale e successiva azione di ripetizione, avrebbe potuto esperire la stessa nell'ambito del medesimo giudizio nel quale è stata accertata la nullità della clausola fonte dell'indebito” (pg. 4 sentenza).
A fronte di ciò, l'appellante si limita a ribadire il rischio della duplicazione delle spese legali, per non avere il ricorrente in primo grado proposto, già in questo giudizio, la domanda di ripetizione dell'indebito.
Sul punto, osserva questa Corte che l'appello risulta non avere tenuto conto della motivazione della statuizione impugnata – ove, al contrario, si evidenziava come, proprio in relazione alle “spese legali”, potrà, se del caso, incidere il Giudice adito per la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.3
II.C. Quanto all'exceptio doli generalis4, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure per non avere tenuto conto che il ricorrente in primo grado avesse fatto uso, per lungo tempo
pagina 12 di 19 (circa sedici anni), della linea di credito e si fosse determinato ad agire giudizialmente solo dopo essersi reso inadempiente (essendo residuato un debito di euro 7.440,89 – doc. n. 10 appellante) – in violazione dei principi di correttezza e di buona fede.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta appaia non fondata, atteso che l'esercizio dell'azione contrattuale, come quella di nullità, non risulta ex se abusiva, né manifestamente pretestuosa, tenuto conto del diritto della parte di azionare le tutele contrattuali, se ed in quanto accordate dall'ordinamento.
III. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità, in quanto – si prospetta - venendo in rilievo una “nullità di protezione”, a tutela di un interesse particolare e non generale (art. 127 Tub), alla stessa, si applica il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui è stato stipulato il contratto, così come previsto per l'azione di annullamento.
Il terzo motivo di appello può essere esaminato unitamente al quinto, in quanto intimamente connessi, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla
“convalida” del “contratto nullo”, tenuto conto del fatto che il cliente ha accettato le condizioni economiche contrattuali e vi ha dato esecuzione, per molti anni, prima di adire le vie giudiziarie.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le questioni così proposte non siano fondate.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, ordinanza n. 13259 del 17 maggio 2021, in tema di nullità c.d. selettive, ha affermato che:
“La giurisprudenza di questa Corte è salda nell'escludere che il «peculiare regime giuridico», che
è proprio delle nullità di protezione, comporti che le stesse non siano da annoverare nell'ambito
delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad 4 quale “rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium” (Cass. Civ., I, ordinanza n. 27145 del 21.10.2024); pagina 13 di 19 applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità. Il
solco che separa l'annullabilità dalle nullità di protezione si manifesta in realtà netto, incolmabile.
«La legittimazione dell'altra parte» - quella del partner, cioè, del contraente che risulta «protetto»
da tale forma di nullità - «è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale tra le parti» (cfr. Cass. S.U., 4 novembre 2019, n.
28314; ivi pure la formula richiamata appena sopra). D'altra parte, come ha puntualmente
riscontrato già la pronuncia di Cass. S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242, «la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla
stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio
"genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il
corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo».5
Di conseguenza, tenuto conto dei principi sopra richiamati, la doglianza appare non fondata.
Né, risulta rilevante, con specifico riferimento alla prospettata “convalida” del contratto nullo, la previsione del diritto dell'intermediario a “modificare” le condizionali contrattuali, sussistendone i presupposti, ex art. 118 Tub (così, art. 17 condizioni generali di contratto – doc. n. 4 . Pt_1 Invero, la modifica delle condizioni economiche presuppone:
a) da un lato, la validità delle stesse (quale requisito, nella specie, assente, in relazione alla clausola di determinazione del Tan, per quanto si dirà con l'esame del quarto motivo di appello);
b) dall'altro, la sussistenza di “giustificati motivi” (neppure allegati dall'appellante) e la previa comunicazione della modifica unilaterale, con un preavviso scritto di almeno due mesi, onde consentire al cliente di poter esercitare il recesso dal contratto.
Inoltre, la modifica unilaterale non è un “rimedio conservativo” del contratto e, dunque, non sembra, a questa Corte, che possa assimilarsi alla “convalida” (del contratto annullabile), in quanto
– a differenza di quest'ultima – non incide sulla patologia genetica dello stesso, bensì sulla determinazione, in executivis, di talune condizioni economiche.
Conclusivamente, la censura in esame è da respingere.
IV. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la nullità parziale del contratto di carta di credito revolving, con particolare riferimento alla clausola che determina il tasso di interesse nominale, in misura percentuale, stabilendone solo una “forbice” tra un minimo e un massimo.
L'appellante, principalmente, deduce che:
- il contratto di carta di credito revolving si è concluso solo nel momento in cui il cliente procedeva all'attivazione della carta di credito, dopo che la stessa era stata inviata dall'intermediario;
- il contratto non si concludeva, invece, nel momento di accettazione della richiesta da parte della stessa appellante.
Muovendo ciò, afferma che – al momento di attivazione della carta di Parte_1
credito – il tasso di interesse nominale era determinato, in quanto la stessa aveva già inviato le condizioni economiche di sintesi (doc. n. 5 , poi, nuovamente comunicate al momento Pt_1 dell'invio della carta di credito (doc. n. 6).
pagina 15 di 19 Inoltre, l'appellante evidenzia che, in corso di rapporto, venivano inviati gli estratti conto e le condizioni economiche aggiornate (docc. nn. 8 e 9 , così che il cliente era edotto del tasso di Pt_1
interesse applicato.
Questa Corte ritiene che la prospettazione di parte appellante non sia condivisibile.
Invero, risulta dagli atti prodotti in giudizio che il cliente, in data 8.12.2007, “prendeva atto” della possibilità di ottenere una linea di credito mediante “carta di credito”, con indicazione del Tan
“compreso fra il 13% e il 21%”.
Le allegate condizioni generali di contratto, all'art. 6), prevedevano che “ comunicherà Pt_1 mediante conferma scritta l'accoglimento della richiesta o l'eventuale concessione di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito”.
Tale documento è l'unico che risulta sottoscritto dal cliente e detto art. 6) risulta essere stato oggetto di doppia sottoscrizione (così, doc. n. 4).
A ciò seguiva la “conferma scritta” di (doc. n. 5) e con essa si Parte_1 preannunciava l'invio della carta di credito.
Ad essa, era allegata la “sintesi delle principali clausole contrattuali” e così indicate:
- “fido: 2.500,00 euro
- rata: 75,00 euro scadenza il 20 del mese
- tan 5,90%” e il “Taeg 6,06%;
- (ancora, senza migliore esplicitazione) “tan 16% Taeg 17,22% mesi successivi”.
Si ritiene, pertanto, che con l'invio della prima conferma scritta, da parte dell'intermediario, si sia perfezionata la conclusione del contratto, nel rispetto delle modalità pattuite fra le parti e già
indicate.
Seguiva l'invio della carta di credito (doc. n. 6), ove – si osserva - si indicavano condizioni economiche differenti:
- “fido: 2.000,00”
pagina 16 di 19 - “rata: 80 euro scadenza il 20 del mese
- “tan 14,50% Taeg 15,50”.
Ciò premesso, questa Corte ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso annuo nominale, così come prevista nelle condizioni generali di contratto sottoscritte in data 8.12.2007, in quanto indeterminato e non determinabile, non risultando indicati criteri oggettivi e predeterminati per la sua individuazione.
Invero, il tasso di interesse convenzionale rientra fra le condizioni economiche che devono essere espressamente pattuite e che devono essere sottoscritte dal cliente a pena di nullità (così, art. 117
Tub e, in generale, art. 1284, 3° comma, c.c. il quale prevede che il tasso di interesse superiore alla misura legale deve essere pattuito per iscritto, altrimenti, si applica la misura legale).
Né, la sua determinazione può essere rimessa – senza l'indicazione di criteri ben definiti - alla valutazione, discrezionale e unilaterale, dell'intermediario, non riscontrandosi, in tale caso, la formazione di un valido vincolo contrattuale in ordine a tale pattuizione.
Per l'effetto, tale clausola deve ritenersi nulla ed a ciò consegue la sua sostituzione con il tasso di interesse previsto dall'art. 117 Tub (così come disposto dal Tribunale, con statuizione non impugnata).
VI. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene appellata nella parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento delle spese legali e non, invece, la Parte_1 compensazione integrale delle stesse, in considerazione della “soccombenza reciproca”, sebbene sia stata respinta la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità (integrale) del contratto di finanziamento.
La doglianza in esame risulta non fondata, in quanto l'odierna appellante è risultata, in primo grado, soccombente in via prevalente, stante il rigetto delle numerose questioni (pregiudiziali,
preliminari e di merito) ivi proposte e già in precedenza ricordate.
VII. In ultimo, si osserva che parte appellata, alle pgg. 21 – 35 della comparsa in appello, ponga all'attenzione di questa Corte la questione – già affrontata in primo grado e respinta dal primo pagina 17 di 19 Giudice – relativa alla (ritenuta) invalidità del contratto di finanziamento mediante carta di credito revolving, in quanto concluso da chi (il rivenditore di beni di consumo) non era “agente in attività finanziaria” (in base alla disciplina, ratione temporis vigente, di cui al d.lgs. 374/1999 ed al d.m.
485/1999 cit.).
Questa Corte ritiene che la questione, così proposta, non sia ammissibile, in quanto – secondo i principi generali – laddove, in primo grado, una parte veda accolta solo una delle domande proposte, non può limitarsi, in appello, a reiterare la stessa ex art. 346 c.p.c., ma è tenuta a proporre appello incidentale.
In mancanza, sulla decisione del Giudice di prime cure, si è formato giudicato interno.
VIII. In ragione delle considerazioni svolte al par. VII), risulta assorbita la questione di legittimità
costituzionale, sollevata da con le note conclusive (pgg. 34 e ss.) nel solo caso in Parte_1
cui si ritenessero ammissibili le questioni riproposte dall'appellato in relazione alla dedotta invalidità del contratto di finanziamento.
IX. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo - in favore dell'avv. Andrea Ruocco, quale difensore di che si è dichiarato CP_1
antistatario - in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m 147/2022, applicati i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 18 di 19 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1904 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024;
- condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Andrea Ruocco, quale Parte_1
difensore antistatario di , delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro CP_1
3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE LO NA OT
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nella giurisprudenza di merito, si richiama: Tribunale Firenze, sentenza 13.09.2024; Tribunale Milano, ordinanza 10.02.2022) 3 Si richiama, sul punto, SS.UU. Civili, sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 ove – con ampia motivazione – si è affermato che, laddove il frazionamento del credito si traduca in un “inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale”, non sussistendo un interesse qualificato del creditore alla tutela frazionata, “la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il suo diritto alla riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”; 5 Nello stesso senso, Cass. Civ., I, ordinanza n. 2338 del 24.01.2024 ove, tra l'altro, si è evidenziato che:
“in tema di nullità negoziali questa Corte ha affermato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante
l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385). E' stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242)”; pagina 14 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. NA OT Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. UE LO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta R.G. n. 964/2024, promossa in grado di appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi n. Parte_1 P.IVA_1
1, presso lo studio dell'avv. UE Malavasi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roberto Perrone;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Foggia, via Lustro CP_1 C.F._1
n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento mediante carta di credito revolving - nullità
pagina 1 di 19 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 1904/2024 del 22 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento civile sub R.G. n. 41199/2023, comunicata dalla cancelleria in data
22 febbraio 2024 e non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa:
in via pregiudiziale
1 dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
2 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
3 nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda di nullità per violazione dell'art. 3, D.Lgs. 374/1999, dichiarare la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, D. Lgs. 374/1999, per contrasto con gli artt. 76 e
77 Cost. per tutte le ragioni suesposte, così disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale e la conseguente sospensione del presente giudizio;
in via preliminare
accertare e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda di nullità ex art. 117 TUB e conseguentemente rigettarla per i motivi illustrati in atti;
nel merito
in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
in ogni caso in via principale, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, conseguentemente: condannare il Sig. alla rifusione di spese, CP_1
competenze e onorari di causa, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio;
condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.719,33, oltre interessi e ritenuta d'acconto;
pagina 2 di 19 in via subordinata, annullare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore del ricorrente e, previa compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, condannare l'Avv. Andrea Ruocco, in qualità di difensore antistatario, alla restituzione dell'importo complessivo di Euro 3.719,33, oltre interessi e ritenuta d'acconto”.
Per CP_1
“1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento, con condanna della Società appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, CP_1 Parte_1
affinchè:
- in via principale, venisse accertata la nullità del contratto di finanziamento e di apertura di credito mediante “carta di credito revolving”, con conseguente restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso legale ex art. 1284, 4° comma, c.c.;
- in via subordinata, venisse accertata la nullità del contratto indicato, con restituzione delle somme ricevute in prestito al tasso previsto dall'art. 117 Tub.
2. L'attore, a fondamento delle proposte domande, prospettava principalmente quanto segue:
- in data 8.12.2007, concludeva contratto di finanziamento con finalizzato Pt_1 Parte_1
all'acquisto di un elettrodomestico, con contestuale apertura di linea di credito mediante carta di credito revolving;
- detto il contratto di finanziamento era da ritenersi “nullo”, in quanto la carta di credito revolving era stata collocata tramite un rivenditore di beni di consumo (in violazione di quanto previsto dal d.lgs. 374/1999 e dal d.m. 13.12.2001);
- inoltre, in relazione all'apertura di credito mediante carta di credito revolving, era nulla la clausola che determinava il tasso di interesse annuo nominale (in violazione degli artt. 1284
e 117 Tub), prevedendosi il solo “limite minimo e massimo”. pagina 3 di 19 3. costituendosi nel giudizio di primo grado, eccepiva: Parte_1
- “l'improcedibilità della domanda”, per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
- ulteriormente, la sua inammissibilità, per “difetto di interesse ad agire” e per la violazione del
“divieto di frazionamento delle domande”, avendo il ricorrente agito per il solo accertamento della nullità ed essendosi riservato di promuovere, in un successivo giudizio, azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
- ancora, l'exceptio doli generalis, atteso che il cliente aveva utilizzato detta linea di credito per circa sedici anni e, solo allorquando si era reso inadempiente, aveva incardinato il presente giudizio, in violazione del divieto di “venire contra factum proprium” e dei principi di correttezza e di buona fede;
- inoltre, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) della “domanda di nullità”, in quanto volta ad accertare una “nullità di protezione”;
- infine, nel merito, l'infondatezza delle proposte domande.
4. Con sentenza n. 1904/2024 pubblicata in data 22 febbraio 2024, il Tribunale di Milano così disponeva:
“Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse a carico di CP_1
di cui al contratto per il quale è causa e la sostituzione della stessa con gli interessi di cui all'art.
117 c.7 lett. a) d.lgs. 385/1993;
condanna al pagamento in favore di di euro 2.906,00 per Parte_1 CP_1
compensi, oltre 15% per spese generali, cpa e Iva con distrazione in favore dell'avv. Andrea
Ruocco”.
5. I motivi della decisione possono riassumersi come segue.
(i) La questione di improcedibilità della domanda veniva ritenuta non fondata, non trovando applicazione – al caso in esame – la previsione di cui all'art. 5 d.lgs.
pagina 4 di 19 28/2010 e successive modifiche, in quanto relativa ai soli “contratti bancari e finanziari” conclusi da “banche”;
(ii) il dedotto difetto dell'interesse ad agire era valutato non meritevole di accoglimento, in quanto l'attore, nel caso di esito favorevole del presente giudizio, avrebbe potuto agire in ripetizione per le somme indebitamente corrisposte.
Inoltre, la cessione del credito oggetto di controversia (che si era perfezionata nelle more del giudizio) non precludeva, a parte attrice, di fare valere la nuova determinazione del credito nei confronti del cessionario;
(iii) non si ravvisava l'abuso del processo per il “frazionamento della domanda”, in quanto non vi era certezza che il secondo giudizio sarebbe stato intrapreso e fermo restando che, in quest'ultimo caso, si sarebbe potuto limitare o escludere il diritto al rimborso delle spese processuali in favore della parte che era in grado di proporre la domanda di ripetizione già nel primo giudizio;
(iv) ancora, era valutata non fondata l'exceptio doli generalis, in quanto la buona fede e la correttezza non sono regole di validità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
(v) ulteriormente, veniva respinta l'eccezione di prescrizione, in quanto la domanda di nullità (di protezione) e la relativa disciplina doveva tenersi distinta rispetto alla domanda di annullamento del contratto e, alla prima, non poteva applicarsi la disciplina prevista per la seconda;
(vi) nel merito, la domanda di nullità del contratto di finanziamento mediante rilascio di carta di credito revolving veniva ritenuta non meritevole di accoglimento, atteso che l'attività svolta dal rivenditore di elettrodomestici era di “mera promozione” della conclusione del contratto di finanziamento, rispetto al quale il medesimo restava estraneo, senza incidere, in alcun modo, sul suo contenuto oggettivo;
(vii) invece, era ritenuta fondata la domanda volta all'accertamento della nullità della clausola del contratto di carta di credito revolving, ove veniva stabilita la misura del tasso di interesse nominale nella sola percentuale minima e massima.
pagina 5 di 19 Di conseguenza, accertata la nullità di detta previsione contrattuale, si riteneva doversi applicare – per la determinazione del tasso di interesse – il criterio sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, Tub.
6. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 1904/2024 e della Parte_1
quale chiede la riforma, per i seguenti motivi:
I^ motivo “La sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda”;
II^ motivo: “La carenza di interesse ad agire del sig. ”; CP_1
III^ motivo: “La prescrizione della domanda di nullità avversaria ex art. 117 TUB”;
V^ motivo: “La sentenza è errata nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla convalida del contratto”;
VI^ motivo: “La sentenza è errata in punto spese”.
7. si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza celebrata in data 2 ottobre 2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza dell'8 ottobre 2025.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Preliminarmente, quanto alla questione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata ex art. 348 bis c.p.c., si osserva che non sia applicabile ratione temporis, al caso in esame, la “vecchia formulazione” della disposizione citata e, dunque, l'invocata declaratoria di “inammissibilità dell'appello”, “per non avere l'appello ragionevole probabilità di essere accolto”, in quanto l'impugnazione è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della novella del 28.02.2023 (Legge Cartabia).
pagina 6 di 19 L'attuale art. 348 bis, 1° comma, c.p.c. – “Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello” – prevede che, nei casi di “manifesta infondatezza” dell'impugnazione, venga comunque fissata l'udienza di discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c.
In ogni caso, l'appello non è “manifestamente infondato”, richiedendo la valutazione di tutte le questione che verranno di seguito illustrate.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, impugna Parte_1
la sentenza di primo grado per avere ritenuto procedibili le domande proposte da
, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. CP_1
In particolare, l'appellante prospetta:
(i) l'erroneità della valutazione del primo Giudice, nella parte in cui ha evidenziato che la disposizione indicata non trovasse applicazione al caso in esame, per non essere la stessa appellante una “banca” e per essere il rapporto oggetto di controversia non disciplinato dal testo unico bancario;
(ii) l'erroneità della modalità con cui era stata avviata la mediazione obbligatoria e, in particolare, mediante “l'avvio di un procedimento di mediazione cumulativo” (pg. 8 appello) e senza prospettare le stesse domande, poi, articolate in giudizio - così da ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le questioni proposte non siano fondate.
I.A. Invero, l'art. 5 d.lgs. 28/2010, come da ultimo modificato dal d.lgs. 149/2022 (in vigore dal 30.6.2023) e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, al primo comma, prevede che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di … contratti … bancari … è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
Questa Corte ritiene che l'art. 5 d.lgs. cit. non trovi applicazione in relazione al caso di specie.
pagina 7 di 19 In generale, si osserva che i contratti di “credito al consumo” individuino eterogenee fattispecie accomunate dalla finalità di accordare credito ad un consumatore mediante prestiti, dilazioni di pagamento o altra facilitazione creditizia (tipicamente, mediante prestiti personali, prestiti finalizzati e collegati all'acquisto di un bene di consumo, aperture di credito rotativo cc.dd. revolving e operazioni di cessione del quinto dello stipendio).
Le questioni proposte nel caso in esame coinvolgono, solo incidentalmente, la disciplina del testo unico bancario, in quanto – in realtà – richiedono la disamina delle previsioni contrattuali predisposte da ai fini della valutazione dei profili di nullità già indicati;
Parte_1
inoltre, in tema di apertura di credito mediante carta di credito revolving - (che è l'unica questione di merito impugnata in questa sede) - non è rilevante la disciplina del “testo unico bancario”, bensì le previsioni di cui al d.lgs. 347/1999 e del d.m. 13.12.2001, in relazione allo svolgimento, nei confronti del pubblico, di “agenzia in attività finanziaria”.1
Per tali principali ragioni, ritenendosi necessario adottare un'interpretazione restrittiva del disposto di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010 cit. e, in generale, delle “condizioni di procedibilità” ivi disciplinate, deve ritenersi corretta e meritevole di conferma la decisione del primo Giudice laddove ha escluso che i contratti oggetto di controversia fossero qualificabili in termini di
“contratti bancari e finanziari” ai fini della mediazione obbligatoria.2
I.B. Oltre a quanto evidenziato, questa Corte rileva che – nel caso concreto – l'allora ricorrente in primo grado avesse avviato il procedimento di mediazione, come da domanda prodotta sub allegato A). 2 In adesione alla necessaria interpretazione restrittiva della norma (sia pure in relazione a diverse fattispecie), si richiama Cass. Civ., I, ordinanza 16.10.2024, n. 26821 (che ha escluso l'applicazione di tale disposizione laddove siano controverse questioni in materia di “fideiussione”, seppur accessoria ad un rapporto bancario); Cass. Civ., 6, ordinanza n. 9204 del 20 maggio 2020 (ove si è esclusa, analogamente, l'applicazione di tale disposizione, in materia di assegno e di risarcimento del danno per avere la banca provveduto al pagamento a persona diversa dell'effettivo beneficiario); pagina 8 di 19 Non appare, sul punto, fondata l'ulteriore questione di nullità sollevata da parte appellante, in relazione alla “domanda di mediazione”, in quanto proposta in via “cumulativa” – (nel senso che, così come risulta dalla domanda stessa, veniva invitata in Parte_1
mediazione in relazione alla posizione di diversi clienti, ivi nominativamente individuati, tra cui il sig. ). CP_1
Invero, dalla disamina del verbale del primo incontro dell'11.12.2023 (doc. n. 13
[...]
), risulta che le parti abbiano dato atto “dell'impossibilità di raggiungere Parte_1
un'intesa conciliativa” e ciò presuppone che le medesime abbiano previamente discusso le singole posizioni e tutte le questioni proposte.
Pertanto, stante che alcuna norma vieta la possibilità che la parte sia invitata in mediazione da più soggetti, qualora si vogliano proporre analoghe domande giudiziali e stante che la finalità dell'invito in mediazione risulta essere stata concretamente raggiunta - (nel senso che le parti si sono confrontate, prima del giudizio, onde verificare la possibile definizione conciliativa della controversia, sia pure con esito negativo) – la dedotta nullità non appare fondata.
Infine, quanto alla prospettata diversità fra le domande proposte in mediazione e quelle oggetto di giudizio, si osserva che tale doglianza non sia verificabile, non trovando riscontro nella documentazione prodotta in giudizio e relativa alla fase della mediazione - (così, allegato A): invito in mediazione;
doc. n. 13: verbale negativo).
II. Con il secondo motivo, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui ha respinto le questioni relative alla dedotta carenza di interesse ad agire, al frazionamento del credito ed all'exceptio doli generalis.
II.A. Quanto alla prima censura, l'appellante deduce che il primo Giudice non abbia – a tale fine - correttamente valutato che la carta di credito non sia più utilizzata da parte dell'appellato e che il credito residuo sia stato ceduto a CP_2
Rileva la stessa appellante che, pertanto, di alcuna utilità sarebbe la statuizione giudiziale, in quanto il cessionario non è parte del presente giudizio e, dunque, non sarebbe vincolato alla pagina 9 di 19 decisione;
inoltre, che l'azione di mero accertamento, proposta dalla contro parte, non sortirebbe alcun risultato favorevole, essendo stata rimandata, ad un successivo giudizio, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Sul punto, si osserva che – secondo l'orientamento interpretativo che si intende confermare –
“[…] la locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 cod. civ. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che, non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso e non già alle parti stipulanti che, in
quanto tali, sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse
all'accertamento della nullità (Cass., Sez. 2, Sez. 2, 27/07/1994, n. 7017), sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità
(Cass., Sez. 2, 28/04/2004, n. 8135; Cass., Sez. 1, 14/02/2000, n. 1619), ma non anche le parti, le quali hanno sempre interesse in proposito in ragione dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Cass., Sez. 2, 5/2/2020, n. 2670; Cass., Sez. 1,
7/7/1977, n. 3024; Cass., Sez. 1, 7/3/1967, n. 526)”, (Cass. Civ., II, ordinanza n. 10703 del 23 aprile 2025).
Con riferimento al caso concreto, si osserva che vanti, ad oggi, un interesse CP_1 qualificato (art. 100 c.p.c.) a proporre l'azione di nullità, tenuto conto che il rapporto contrattuale intercorso con non ha ancora esaurito i suoi effetti, avendo il medesimo Parte_1 CP_1 interesse all'accertamento delle nullità indicate (principalmente) ai fini del ricalcolo delle somme ancora dovute e, se del caso, dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Inoltre, la circostanza che l'odierno appellato abbia proposto – in questo giudizio - la sola domanda di “accertamento mero” della nullità e non anche la contestuale azione di ripetizione, non esclude l'ammissibilità della stessa.
Si richiama, sul punto, l'ampio orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale il bisogno alla tutela dichiarativa sorge allorquando sussista un oggettivo stato di incertezza, tale da pregiudicare, in concreto e all'attualità, la posizione soggettiva dell'interessato. A tale fine, si pagina 10 di 19 ritiene che sia inibita la proposizione di questioni meramente teoriche o di pura interpretazione di norme di diritto o azioni di accertamento di “fatti”, dovendo l'azione di azione di accertamento avere ad oggetto posizioni giuridiche soggettive, onde conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (così, Cass. Civ., III, n. 9061/2025;
Cass. Civ., I, n. 11211/2023; Cass. Civ. n. 4516/2003).
Con specifico riferimento alla controversia in esame, si ritiene che l'azione di mero accertamento proposta dall'odierno appellato abbia attitudine a superare detto stato di incertezza, fra le parti, ad ogni effetto di legge e di contratto.
Inoltre, la modesta entità dei valori controversi non esclude che l'accoglimento della proposta domanda possa, di per sé, portare ad un naturale adeguamento, da parte dell'obbligato, al comando giudiziale ed evitare la proposizione di altri giudizi.
Tale scelta processuale non appare, pertanto, nè arbitraria, né priva di interesse ex art. 100 c.p.c.
Né, sotto altro profilo, appare fondato il rilievo di parte appellante circa l'inutilità della pronuncia indicata, in conseguenza dell'intervenuta cessione del credito in favore di CP_2
In linea generale, si ricorda che la cessione del “credito”, a differenza della “cessione del contratto”, abbia un effetto più circoscritto “in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento
fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore - cedente e l'esercizio che è trasferito al cessionario” (Cass. Civ., II, sentenza n. 8579/2024).
In relazione al caso di specie – dalla disamina dei documenti indicati da parte appellante (docc. nn.
8, 11 e 12) e relativi alla “cessione di crediti in blocco” perfezionata in data 27.9.2021 con
[...]
e pubblicata in G.U., Parte Seconda, n. 1 del 4 gennaio 2022 – e, in particolare, dalla CP_2 valutazione della parte “in chiaro” del documento (essendo per il resto “omissato” e non leggibile)
– risulta che, fra dette parti, sia stata conclusa una “cessione del credito” (così come allegato dalla stessa appellante).
pagina 11 di 19 Stante, peraltro, il limitato effetto di quest'ultima, si ritiene che la pronuncia in esame non sia priva di utilità, ad esempio, in vista delle eventuali domande di ripetizione delle somme già versate alla cedente, prima dell'intervenuta cessione – rispetto alle quali non si rendeva necessario integrare il contraddittorio con il cessionario CP_2
II.B. In ordine alla violazione del divieto di frazionamento del credito, si osserva che il primo
Giudice – così come evidenziato in premessa – avesse rilevato che il rischio della moltiplicazione dei processi apparisse un “processo alle intenzioni, atteso che non vi sono certezze che un secondo giudizio verrà promosso”; inoltre, che, se del caso, il “rimedio idoneo e proporzionale ad evitare
l'abuso del processo” va individuato “nell'evitare il riconoscimento delle spese di lite in capo al soggetto che, pur vittorioso in un'eventuale e successiva azione di ripetizione, avrebbe potuto esperire la stessa nell'ambito del medesimo giudizio nel quale è stata accertata la nullità della clausola fonte dell'indebito” (pg. 4 sentenza).
A fronte di ciò, l'appellante si limita a ribadire il rischio della duplicazione delle spese legali, per non avere il ricorrente in primo grado proposto, già in questo giudizio, la domanda di ripetizione dell'indebito.
Sul punto, osserva questa Corte che l'appello risulta non avere tenuto conto della motivazione della statuizione impugnata – ove, al contrario, si evidenziava come, proprio in relazione alle “spese legali”, potrà, se del caso, incidere il Giudice adito per la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.3
II.C. Quanto all'exceptio doli generalis4, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure per non avere tenuto conto che il ricorrente in primo grado avesse fatto uso, per lungo tempo
pagina 12 di 19 (circa sedici anni), della linea di credito e si fosse determinato ad agire giudizialmente solo dopo essersi reso inadempiente (essendo residuato un debito di euro 7.440,89 – doc. n. 10 appellante) – in violazione dei principi di correttezza e di buona fede.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione così proposta appaia non fondata, atteso che l'esercizio dell'azione contrattuale, come quella di nullità, non risulta ex se abusiva, né manifestamente pretestuosa, tenuto conto del diritto della parte di azionare le tutele contrattuali, se ed in quanto accordate dall'ordinamento.
III. Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione di nullità, in quanto – si prospetta - venendo in rilievo una “nullità di protezione”, a tutela di un interesse particolare e non generale (art. 127 Tub), alla stessa, si applica il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui è stato stipulato il contratto, così come previsto per l'azione di annullamento.
Il terzo motivo di appello può essere esaminato unitamente al quinto, in quanto intimamente connessi, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia, da parte del primo Giudice, in ordine alla
“convalida” del “contratto nullo”, tenuto conto del fatto che il cliente ha accettato le condizioni economiche contrattuali e vi ha dato esecuzione, per molti anni, prima di adire le vie giudiziarie.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che le questioni così proposte non siano fondate.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, ordinanza n. 13259 del 17 maggio 2021, in tema di nullità c.d. selettive, ha affermato che:
“La giurisprudenza di questa Corte è salda nell'escludere che il «peculiare regime giuridico», che
è proprio delle nullità di protezione, comporti che le stesse non siano da annoverare nell'ambito
delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Tanto meno può ritenersi che alle stesse venga ad 4 quale “rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium” (Cass. Civ., I, ordinanza n. 27145 del 21.10.2024); pagina 13 di 19 applicarsi uno o altro profilo della disciplina che connota la diversa figura dell'annullabilità. Il
solco che separa l'annullabilità dalle nullità di protezione si manifesta in realtà netto, incolmabile.
«La legittimazione dell'altra parte» - quella del partner, cioè, del contraente che risulta «protetto»
da tale forma di nullità - «è radicalmente esclusa, trattandosi di nullità che operano al fine di ricomporre un equilibrio quanto meno formale tra le parti» (cfr. Cass. S.U., 4 novembre 2019, n.
28314; ivi pure la formula richiamata appena sopra). D'altra parte, come ha puntualmente
riscontrato già la pronuncia di Cass. S.U., 12 dicembre 2014, n. 26242, «la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla
stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una "species" del più ampio
"genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il
corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo».5
Di conseguenza, tenuto conto dei principi sopra richiamati, la doglianza appare non fondata.
Né, risulta rilevante, con specifico riferimento alla prospettata “convalida” del contratto nullo, la previsione del diritto dell'intermediario a “modificare” le condizionali contrattuali, sussistendone i presupposti, ex art. 118 Tub (così, art. 17 condizioni generali di contratto – doc. n. 4 . Pt_1 Invero, la modifica delle condizioni economiche presuppone:
a) da un lato, la validità delle stesse (quale requisito, nella specie, assente, in relazione alla clausola di determinazione del Tan, per quanto si dirà con l'esame del quarto motivo di appello);
b) dall'altro, la sussistenza di “giustificati motivi” (neppure allegati dall'appellante) e la previa comunicazione della modifica unilaterale, con un preavviso scritto di almeno due mesi, onde consentire al cliente di poter esercitare il recesso dal contratto.
Inoltre, la modifica unilaterale non è un “rimedio conservativo” del contratto e, dunque, non sembra, a questa Corte, che possa assimilarsi alla “convalida” (del contratto annullabile), in quanto
– a differenza di quest'ultima – non incide sulla patologia genetica dello stesso, bensì sulla determinazione, in executivis, di talune condizioni economiche.
Conclusivamente, la censura in esame è da respingere.
IV. Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la nullità parziale del contratto di carta di credito revolving, con particolare riferimento alla clausola che determina il tasso di interesse nominale, in misura percentuale, stabilendone solo una “forbice” tra un minimo e un massimo.
L'appellante, principalmente, deduce che:
- il contratto di carta di credito revolving si è concluso solo nel momento in cui il cliente procedeva all'attivazione della carta di credito, dopo che la stessa era stata inviata dall'intermediario;
- il contratto non si concludeva, invece, nel momento di accettazione della richiesta da parte della stessa appellante.
Muovendo ciò, afferma che – al momento di attivazione della carta di Parte_1
credito – il tasso di interesse nominale era determinato, in quanto la stessa aveva già inviato le condizioni economiche di sintesi (doc. n. 5 , poi, nuovamente comunicate al momento Pt_1 dell'invio della carta di credito (doc. n. 6).
pagina 15 di 19 Inoltre, l'appellante evidenzia che, in corso di rapporto, venivano inviati gli estratti conto e le condizioni economiche aggiornate (docc. nn. 8 e 9 , così che il cliente era edotto del tasso di Pt_1
interesse applicato.
Questa Corte ritiene che la prospettazione di parte appellante non sia condivisibile.
Invero, risulta dagli atti prodotti in giudizio che il cliente, in data 8.12.2007, “prendeva atto” della possibilità di ottenere una linea di credito mediante “carta di credito”, con indicazione del Tan
“compreso fra il 13% e il 21%”.
Le allegate condizioni generali di contratto, all'art. 6), prevedevano che “ comunicherà Pt_1 mediante conferma scritta l'accoglimento della richiesta o l'eventuale concessione di una linea di credito utilizzabile anche mediante carta di credito”.
Tale documento è l'unico che risulta sottoscritto dal cliente e detto art. 6) risulta essere stato oggetto di doppia sottoscrizione (così, doc. n. 4).
A ciò seguiva la “conferma scritta” di (doc. n. 5) e con essa si Parte_1 preannunciava l'invio della carta di credito.
Ad essa, era allegata la “sintesi delle principali clausole contrattuali” e così indicate:
- “fido: 2.500,00 euro
- rata: 75,00 euro scadenza il 20 del mese
- tan 5,90%” e il “Taeg 6,06%;
- (ancora, senza migliore esplicitazione) “tan 16% Taeg 17,22% mesi successivi”.
Si ritiene, pertanto, che con l'invio della prima conferma scritta, da parte dell'intermediario, si sia perfezionata la conclusione del contratto, nel rispetto delle modalità pattuite fra le parti e già
indicate.
Seguiva l'invio della carta di credito (doc. n. 6), ove – si osserva - si indicavano condizioni economiche differenti:
- “fido: 2.000,00”
pagina 16 di 19 - “rata: 80 euro scadenza il 20 del mese
- “tan 14,50% Taeg 15,50”.
Ciò premesso, questa Corte ritiene condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato la nullità della clausola contrattuale di determinazione del tasso annuo nominale, così come prevista nelle condizioni generali di contratto sottoscritte in data 8.12.2007, in quanto indeterminato e non determinabile, non risultando indicati criteri oggettivi e predeterminati per la sua individuazione.
Invero, il tasso di interesse convenzionale rientra fra le condizioni economiche che devono essere espressamente pattuite e che devono essere sottoscritte dal cliente a pena di nullità (così, art. 117
Tub e, in generale, art. 1284, 3° comma, c.c. il quale prevede che il tasso di interesse superiore alla misura legale deve essere pattuito per iscritto, altrimenti, si applica la misura legale).
Né, la sua determinazione può essere rimessa – senza l'indicazione di criteri ben definiti - alla valutazione, discrezionale e unilaterale, dell'intermediario, non riscontrandosi, in tale caso, la formazione di un valido vincolo contrattuale in ordine a tale pattuizione.
Per l'effetto, tale clausola deve ritenersi nulla ed a ciò consegue la sua sostituzione con il tasso di interesse previsto dall'art. 117 Tub (così come disposto dal Tribunale, con statuizione non impugnata).
VI. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene appellata nella parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento delle spese legali e non, invece, la Parte_1 compensazione integrale delle stesse, in considerazione della “soccombenza reciproca”, sebbene sia stata respinta la domanda del cliente volta a far dichiarare la nullità (integrale) del contratto di finanziamento.
La doglianza in esame risulta non fondata, in quanto l'odierna appellante è risultata, in primo grado, soccombente in via prevalente, stante il rigetto delle numerose questioni (pregiudiziali,
preliminari e di merito) ivi proposte e già in precedenza ricordate.
VII. In ultimo, si osserva che parte appellata, alle pgg. 21 – 35 della comparsa in appello, ponga all'attenzione di questa Corte la questione – già affrontata in primo grado e respinta dal primo pagina 17 di 19 Giudice – relativa alla (ritenuta) invalidità del contratto di finanziamento mediante carta di credito revolving, in quanto concluso da chi (il rivenditore di beni di consumo) non era “agente in attività finanziaria” (in base alla disciplina, ratione temporis vigente, di cui al d.lgs. 374/1999 ed al d.m.
485/1999 cit.).
Questa Corte ritiene che la questione, così proposta, non sia ammissibile, in quanto – secondo i principi generali – laddove, in primo grado, una parte veda accolta solo una delle domande proposte, non può limitarsi, in appello, a reiterare la stessa ex art. 346 c.p.c., ma è tenuta a proporre appello incidentale.
In mancanza, sulla decisione del Giudice di prime cure, si è formato giudicato interno.
VIII. In ragione delle considerazioni svolte al par. VII), risulta assorbita la questione di legittimità
costituzionale, sollevata da con le note conclusive (pgg. 34 e ss.) nel solo caso in Parte_1
cui si ritenessero ammissibili le questioni riproposte dall'appellato in relazione alla dedotta invalidità del contratto di finanziamento.
IX. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo - in favore dell'avv. Andrea Ruocco, quale difensore di che si è dichiarato CP_1
antistatario - in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m 147/2022, applicati i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 18 di 19 - respinge l'appello proposto da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, conferma la sentenza n. 1904 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 22 febbraio 2024;
- condanna alla rifusione, in favore dell'avv. Andrea Ruocco, quale Parte_1
difensore antistatario di , delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro CP_1
3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
UE LO NA OT
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 nella giurisprudenza di merito, si richiama: Tribunale Firenze, sentenza 13.09.2024; Tribunale Milano, ordinanza 10.02.2022) 3 Si richiama, sul punto, SS.UU. Civili, sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 ove – con ampia motivazione – si è affermato che, laddove il frazionamento del credito si traduca in un “inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale”, non sussistendo un interesse qualificato del creditore alla tutela frazionata, “la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il suo diritto alla riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”; 5 Nello stesso senso, Cass. Civ., I, ordinanza n. 2338 del 24.01.2024 ove, tra l'altro, si è evidenziato che:
“in tema di nullità negoziali questa Corte ha affermato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle c.d. di protezione, in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243). Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante
l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385). E' stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti)», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242)”; pagina 14 di 19