CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO N.7 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. DESIDERIO ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSA FABIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DI IM ( ) C/O AVV. LUSA - VIA GARIBALDI 9 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. LUSA FABIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. n. 1332 del 2023 (Repert. n. 1332 del
15.03.2023) emessa dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile di RG n. 9414/2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato, la conveniva in giudizio i coniugi per ottenere pronuncia di Controparte_1 Parte_2 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato in data 12/07/2021 a rogito Notaio
Dott.ssa (con ogni conseguente statuizione in relazione alla trascrizione Persona_1
pagina 1 di 7 dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari e all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio), con il quale i medesimi avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia i beni immobili di loro proprietà di seguito descritti: (A) abitazione con annesse corte di pertinenza e autorimessa censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al foglio 110 particelle: 11. 194 sub 5 graffata alla particella 194 sub
6, categoria A/7, classe 4, vani 6, rendita Euro 852,15; 2. 194 sub 7, categoria C/6, classe 3, mq. 49, rendita Euro 222,70; (B) porzione di fabbricato censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Portopalo di Capo Passero (SR) al foglio 37 particella 446 sub 5, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 222,95.
2. Deduceva parte ricorrente (a dimostrazione della propria ragione di credito) di aver promosso giudizio Parte di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di e di aver chiesto ed Controparte_2 ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di anche in proprio, precisando altresì che Parte_1 il giudizio di merito così radicato (avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da inadempimento alle obbligazioni assunte con contratto di collaborazione commerciale del 28/12/17 a fronte del corrispettivo richiesto dalla società ingiungente) era tuttora pendente.
3. Deduceva quindi parte ricorrente che: Part
- nelle more di quel giudizio e precisamente in data 12/07/21 il sig. la sig.ra (moglie e CP_3 socia illimitatamente responsabile di BUI G.S.G. Automazione s.n.c. con una quota pari al 50%, come da visura camerale doc. n. 4), con l'atto impugnato per revocatoria avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia tutti i beni immobili di loro proprietà,
- il fondo veniva trascritto presso i competenti uffici e, sussistendone tutti i presupposti di legge
(l'esistenza di un diritto di credito, il compimento di un atto dispositivo da parte del debitore, il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito e la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore), detto atto doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
4. I resistenti non si costituivano e venivano dichiarati entrambi contumaci.
5. La domanda veniva accolta dal Tribunale.
6. L'art. 2901 c.c. consentiva al creditore di chiedere di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrecasse pregiudizio alle sue ragioni. L'esperibilità dell'azione, dunque, postulava l'esistenza di un diritto di credito, pregiudicato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore. Dagli atti del giudizio in corso tra le parti, non emergeva la pretestuosità delle ragioni di credito, seppur contestate, vantate dalla società ricorrente, rappresentate dal risarcimento del danno pagina 2 di 7 Part subito per inadempimento contrattuale della società ingiungente e del suo socio chiamato a rispondere in proprio della violazione del patto di non concorrenza: risultavano mosse plurime Part contestazioni dalla all'operato della BUI G.S.G. Automazione s.n.c. e del suo socio Controparte_1 il contratto era stato risolto per inadempimento prima del ricorso all'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione.
Nonostante parti del giudizio pendente per l'accertamento del credito fossero esclusivamente CP_1
e, in veste di convenuti, BUI G.S.G. Automazione s.n.c. e , le ragioni di credito verso
[...] Parte_1 la società di persone, in ragione della responsabilità sussidiaria, investivano anche la socia CP_4
la quale pertanto (e ciò emergeva chiaramente dal tenore del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in
[...] cui la stessa era qualificata come socia al 50% della BUI G.S.G. Automazione s.n.c.) era convenuta nella azione ex art. 2901 c.c. non solo nella sua veste di disponente dell'atto di cui era chiesta l'inefficacia, ma anche quale debitrice perché il titolo giudiziale eventualmente ottenuto dalla CP_1 nel giudizio di merito in corso poteva essere azionato anche nei suoi confronti.
[...]
7. Il tribunale riteneva la sussistenza dell'eventus damni.
Nella fattispecie, la costituzione del fondo patrimoniale alla data del 12/07/2021 (doc. n. 5 ricorso introduttivo) il conferimento nel fondo di tutti gli immobili di cui i coniugi risultano essere proprietari
(doc. n. 6: visura catastale riferita ad entrambi i resistenti) comportavano certamente un'effettiva e concreta diminuzione della garanzia patrimoniale, aggravando il pericolo di incapienza del patrimonio e rendendo più difficoltosa ed incerta l'eventuale esecuzione coattiva dei crediti vantati dalla ricorrente.
Né i debitori (entrambi i debitori), rimanendo contumaci, avevano provato che il loro patrimonio residuo e/o quello della società da loro partecipata sarebbe stato comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale possibilità di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria.
8. Il tribunale riteneva la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Nella fattispecie, la ragione di credito della ricorrente era anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
I resistenti non potevano non essere coscienti del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni della ricorrente ed anzi la successione degli eventi lasciava trasparire addirittura una preordinazione rispetto alla loro possibile condanna. Questa consapevolezza e l'evolversi cronologico degli eventi consentivano quindi di ritenere accertato l'elemento soggettivo della fattispecie.
9. Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Controparte_1 confronti di e , così statuiva: Parte_1 Controparte_4
pagina 3 di 7 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto di costituzione di fondo Controparte_1 patrimoniale stipulato in data 12.7.2021 a rogito Notaio Dott.ssa , Rep. n. 9442, Persona_1 Racc. n. 3925, trascritto il 15.7.2021 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Bologna – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15/07/2021 (Registro generale n. 38810 - Registro particolare n. 27325) e all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Siracusa – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15/07/2021 (Registro generale n. 12961 - Registro particolare n. 10404) e relativo ai seguenti beni immobili: (A) abitazione con annesse corte di pertinenza e autorimessa censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al foglio 110 particelle: 11. 194 sub 5 graffata alla particella 194 sub 6, categoria A/7, classe 4, vani 6, rendita Euro 852,15; 2. 194 sub 7, categoria C/6, classe 3, mq. 49, rendita Euro 222,70; (B) porzione di fabbricato censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) al foglio 37 particella 446 sub 5, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 222,95. Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 286,00 per anticipazioni, € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali e
[...] accessori.
10. Proponeva appello . Parte_1
11. Deduceva parte appellante come primo motivo di gravame “NULLITÀ DELL'ORDINANZA EX ART 702
BIS C.P.C. PER VIZI DELLA VOCATIO IN JUS”.
Parte appellante deduceva di essere “solo recentemente venuta a conoscenza dell'instaurazione di cui al giudizio di I grado ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla società , di non essere Controparte_1
“venuta a conoscenza della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. unitamente al decreto di fissazione di udienza a prescindere dalla relazione di notificazione a mezzo posta”, non essendo “in Part alcun modo plausibile che al Sig. e a sua moglie, la Sig.ra ” fossero “sfuggiti n. 2 CP_3 avviso di giacenza e n. 2 raccomandata A/R che li avvisava del deposito del plico giudiziario presso il competente Ufficio postale”.
Pertanto, parte appellante chiedeva “la declaratoria di nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c qui impugnata”.
12. Nel merito, parte appellante deduceva “omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione. violazione di legge in relazione all'art 2901 c.c.” Part Deduceva parte appellante che “se i coniugi fossero stati citati correttamente e si fossero potuti costituire in giudizio avrebbero potuto portare all'attenzione del Giudicante la circostanza che la società Bui G.S.G s.n.c. era, ed è tuttora, in possesso di beni sufficienti al soddisfacimento dell'eventuale credito vantato da controparte”.
13. Parte appellante concludeva dunque come segue:
“in via preliminare e principale: dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Bologna di cui in premessa per violazione delle norme sulla vocatio in jus con emissione dei provvedimenti conseguenti;
- nel merito: accertare che la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. svolta dalla società non era fondata in fatto ed in diritto, disponendone Controparte_1 conseguentemente il rigetto;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
pagina 4 di 7 14. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per la
Parte_1 riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1332/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 15.3.2023, in quanto tardivo;
- e, comunque, nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1332/2023 pronunciata dal
Parte_1 Tribunale di Bologna in data15.3.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto- condannare il Sig. al pagamento di spese di lite e compensi professionali del presente
Parte_1 giudizio;
- condannare il Sig. al pagamento di una somma equitativamente determinata,
Parte_1 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che quantifica nella misura di Euro8.000,00, ovvero Controparte_1 nella diversa misura che sarà ritenuta di equità.
15. L'appello è tardivo e dunque inammissibile.
16. Parte appellante invoca il disposto di cui all'art. 327 secondo comma c.p.c, che, disciplinando la fattispecie del gravame proposto dalla parte involontariamente contumace, esclude in tal caso l'applicazione dell'istituto della decadenza dall'impugnazione per decorso del c.d. termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.
A sostegno di ciò, parte appellante deduce di non aver avuto conoscenza del giudizio, allegando, seppur implicitamente e genericamente, la invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
17. L'allegazione, anche a voler prescindere dalla sua genericità, è infondata.
Come si evince dagli atti, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alle due parti convenute nella loro residenza anagrafica, come attestata dal certificato di residenza e come confermata anche nell'ambito delle difese spiegate in Part appello dal
Tale notifica è avvenuta a mezzo posta.
L'agente postale attesta di aver proceduto con le modalità previste per l'ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
Risulta dunque dall'avviso di ricevimento:
- L'attestazione di avvenuto deposito dell'atto notificando in data 10 ottobre 2022;
- La spedizione della raccomandata in pari data, contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
È stato inoltre prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto notificando, in cui si dà atto della immissione nella cassetta postale del destinatario . Parte_1
Tali modalità di notifica risultano essere state rispettate anche con riguardo a , Controparte_4 anch'essa convenuta in giudizio.
pagina 5 di 7 18. Risultano dunque pienamente rispettate le procedure di notifica a mezzo posta previste dalla legge per il caso di temporanea assenza del destinatario, così come disciplinate dall'art. 8, comma quattro, della legge n. 890 del 1982.
L'eccezione di invalidità della notifica è dunque infondata.
Non può dirsi che si versi in un'ipotesi di contumacia involontaria, dovendo ritenersi invece che le parti convenute, avendo ricevuto una valida notifica, abbiano deciso di non costituirsi volontariamente.
Ne consegue la applicabilità alla fattispecie del c.d. termine lungo di impugnazione.
19. Ne consegue dunque la tardività dell'appello proposto a mezzo PEC in data 21 maggio 2024, ben oltre la data in cui si è formato il giudicato per decorso del termine lungo di impugnazione, avvenuto in data
16 ottobre 2023 (sei mesi dopo la pubblicazione della ordinanza in data 15 marzo 2023, oltre sospensione feriale dei termini).
20. Anche a voler ritenere, in via del tutto ipotetica ed astratta, la invalidità della notifica predetta, ugualmente non sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 327 secondo comma c.p.c..
Ai sensi dell'art. 327 secondo comma cpc, in caso di nullità della notificazione, la parte che abbia impugnato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, non può considerarsi decaduta dalla impugnazione, ove dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità. La parte impugnate deve però allegare e dimostrare che la nullità della notifica ha cagionato la mancata conoscenza del processo.
In tal senso si veda sez. 3, Sentenza n. 28425 del 11/10/2023:
“Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza”.
L'avvenuta notifica in un luogo dotato di evidente collegamento col destinatario (residenza anagrafica) Parte faceva gravare sul destinatario 'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso. Part 21. Infine, deve evidenziarsi che il ha ricevuto personalmente la notifica del titolo esecutivo (notifica personale in mancanza di un difensore costituito in primo grado) in data 14 novembre 2023.
Se anche si volesse ritenere nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tale notifica del titolo esecutivo avrebbe comunque fatto decorrere il termine breve di trenta giorni da pagina 6 di 7 quella data di notifica (14.11.2023), rendendo tardivo l'appello notificato solo il successivo 21 maggio
2024.
Identico discorso va fatto con riferimento al c.d. termine lungo, comunque spirato in data 14 maggio
2024 (sei mesi dal 14.11.2023) e dunque prima della notifica dell'appello a mezzo PEC in data 21 maggio 2024.
22. Deve evidenziarsi che la questione della tempestività dell'appello è preliminare rispetto a ogni altra questione.
Risulta dunque irrilevante la questione della omessa notifica dell'appello anche all'altra parte Parte contumace (moglie del rispetto alla quale sussisterebbe un'ipotesi di Controparte_4 litisconsorzio necessario, rivestendo tale parte appellata la qualità di parte sostanziale dell'atto revocando oggetto dell'azione revocatoria.
In altre parole, in ipotesi, come quella di specie, di gravame tardivo, non rileva la questione del litisconsorzio necessario e della integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, prevalendo su detta questione la tardività e inammissibilità del gravame.
23. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara tardivo e inammissibile l'appello, proposto da Parte_1
II – condanna alla refusione in favore di delle spese del grado di Parte_1 CP_1 appello, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 801/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO N.7 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. DESIDERIO ANTONIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUSA FABIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
DI IM ( ) C/O AVV. LUSA - VIA GARIBALDI 9 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 9 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. LUSA FABIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. n. 1332 del 2023 (Repert. n. 1332 del
15.03.2023) emessa dal Tribunale di Bologna, nel procedimento civile di RG n. 9414/2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato, la conveniva in giudizio i coniugi per ottenere pronuncia di Controparte_1 Parte_2 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto stipulato in data 12/07/2021 a rogito Notaio
Dott.ssa (con ogni conseguente statuizione in relazione alla trascrizione Persona_1
pagina 1 di 7 dell'emananda ordinanza nei registri immobiliari e all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio), con il quale i medesimi avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia i beni immobili di loro proprietà di seguito descritti: (A) abitazione con annesse corte di pertinenza e autorimessa censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al foglio 110 particelle: 11. 194 sub 5 graffata alla particella 194 sub
6, categoria A/7, classe 4, vani 6, rendita Euro 852,15; 2. 194 sub 7, categoria C/6, classe 3, mq. 49, rendita Euro 222,70; (B) porzione di fabbricato censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Portopalo di Capo Passero (SR) al foglio 37 particella 446 sub 5, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 222,95.
2. Deduceva parte ricorrente (a dimostrazione della propria ragione di credito) di aver promosso giudizio Parte di opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti di e di aver chiesto ed Controparte_2 ottenuto autorizzazione alla chiamata in causa di anche in proprio, precisando altresì che Parte_1 il giudizio di merito così radicato (avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da inadempimento alle obbligazioni assunte con contratto di collaborazione commerciale del 28/12/17 a fronte del corrispettivo richiesto dalla società ingiungente) era tuttora pendente.
3. Deduceva quindi parte ricorrente che: Part
- nelle more di quel giudizio e precisamente in data 12/07/21 il sig. la sig.ra (moglie e CP_3 socia illimitatamente responsabile di BUI G.S.G. Automazione s.n.c. con una quota pari al 50%, come da visura camerale doc. n. 4), con l'atto impugnato per revocatoria avevano costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della propria famiglia tutti i beni immobili di loro proprietà,
- il fondo veniva trascritto presso i competenti uffici e, sussistendone tutti i presupposti di legge
(l'esistenza di un diritto di credito, il compimento di un atto dispositivo da parte del debitore, il pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito e la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore), detto atto doveva essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
4. I resistenti non si costituivano e venivano dichiarati entrambi contumaci.
5. La domanda veniva accolta dal Tribunale.
6. L'art. 2901 c.c. consentiva al creditore di chiedere di dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrecasse pregiudizio alle sue ragioni. L'esperibilità dell'azione, dunque, postulava l'esistenza di un diritto di credito, pregiudicato dall'atto di disposizione compiuto dal debitore. Dagli atti del giudizio in corso tra le parti, non emergeva la pretestuosità delle ragioni di credito, seppur contestate, vantate dalla società ricorrente, rappresentate dal risarcimento del danno pagina 2 di 7 Part subito per inadempimento contrattuale della società ingiungente e del suo socio chiamato a rispondere in proprio della violazione del patto di non concorrenza: risultavano mosse plurime Part contestazioni dalla all'operato della BUI G.S.G. Automazione s.n.c. e del suo socio Controparte_1 il contratto era stato risolto per inadempimento prima del ricorso all'ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione.
Nonostante parti del giudizio pendente per l'accertamento del credito fossero esclusivamente CP_1
e, in veste di convenuti, BUI G.S.G. Automazione s.n.c. e , le ragioni di credito verso
[...] Parte_1 la società di persone, in ragione della responsabilità sussidiaria, investivano anche la socia CP_4
la quale pertanto (e ciò emergeva chiaramente dal tenore del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in
[...] cui la stessa era qualificata come socia al 50% della BUI G.S.G. Automazione s.n.c.) era convenuta nella azione ex art. 2901 c.c. non solo nella sua veste di disponente dell'atto di cui era chiesta l'inefficacia, ma anche quale debitrice perché il titolo giudiziale eventualmente ottenuto dalla CP_1 nel giudizio di merito in corso poteva essere azionato anche nei suoi confronti.
[...]
7. Il tribunale riteneva la sussistenza dell'eventus damni.
Nella fattispecie, la costituzione del fondo patrimoniale alla data del 12/07/2021 (doc. n. 5 ricorso introduttivo) il conferimento nel fondo di tutti gli immobili di cui i coniugi risultano essere proprietari
(doc. n. 6: visura catastale riferita ad entrambi i resistenti) comportavano certamente un'effettiva e concreta diminuzione della garanzia patrimoniale, aggravando il pericolo di incapienza del patrimonio e rendendo più difficoltosa ed incerta l'eventuale esecuzione coattiva dei crediti vantati dalla ricorrente.
Né i debitori (entrambi i debitori), rimanendo contumaci, avevano provato che il loro patrimonio residuo e/o quello della società da loro partecipata sarebbe stato comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore, con ogni conseguenza in ordine all'eventuale possibilità di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria.
8. Il tribunale riteneva la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Nella fattispecie, la ragione di credito della ricorrente era anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
I resistenti non potevano non essere coscienti del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni della ricorrente ed anzi la successione degli eventi lasciava trasparire addirittura una preordinazione rispetto alla loro possibile condanna. Questa consapevolezza e l'evolversi cronologico degli eventi consentivano quindi di ritenere accertato l'elemento soggettivo della fattispecie.
9. Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sulle domande di nei Controparte_1 confronti di e , così statuiva: Parte_1 Controparte_4
pagina 3 di 7 dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di l'atto di costituzione di fondo Controparte_1 patrimoniale stipulato in data 12.7.2021 a rogito Notaio Dott.ssa , Rep. n. 9442, Persona_1 Racc. n. 3925, trascritto il 15.7.2021 all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Bologna – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15/07/2021 (Registro generale n. 38810 - Registro particolare n. 27325) e all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del Territorio di Siracusa – Servizio di Pubblicità Immobiliare il 15/07/2021 (Registro generale n. 12961 - Registro particolare n. 10404) e relativo ai seguenti beni immobili: (A) abitazione con annesse corte di pertinenza e autorimessa censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al foglio 110 particelle: 11. 194 sub 5 graffata alla particella 194 sub 6, categoria A/7, classe 4, vani 6, rendita Euro 852,15; 2. 194 sub 7, categoria C/6, classe 3, mq. 49, rendita Euro 222,70; (B) porzione di fabbricato censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) al foglio 37 particella 446 sub 5, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, rendita Euro 222,95. Condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
che liquida in € 286,00 per anticipazioni, € 2.900,00 per compensi, oltre spese generali e
[...] accessori.
10. Proponeva appello . Parte_1
11. Deduceva parte appellante come primo motivo di gravame “NULLITÀ DELL'ORDINANZA EX ART 702
BIS C.P.C. PER VIZI DELLA VOCATIO IN JUS”.
Parte appellante deduceva di essere “solo recentemente venuta a conoscenza dell'instaurazione di cui al giudizio di I grado ex art. 702 bis c.p.c. promosso dalla società , di non essere Controparte_1
“venuta a conoscenza della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. unitamente al decreto di fissazione di udienza a prescindere dalla relazione di notificazione a mezzo posta”, non essendo “in Part alcun modo plausibile che al Sig. e a sua moglie, la Sig.ra ” fossero “sfuggiti n. 2 CP_3 avviso di giacenza e n. 2 raccomandata A/R che li avvisava del deposito del plico giudiziario presso il competente Ufficio postale”.
Pertanto, parte appellante chiedeva “la declaratoria di nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c qui impugnata”.
12. Nel merito, parte appellante deduceva “omessa, erronea e comunque insufficiente motivazione. violazione di legge in relazione all'art 2901 c.c.” Part Deduceva parte appellante che “se i coniugi fossero stati citati correttamente e si fossero potuti costituire in giudizio avrebbero potuto portare all'attenzione del Giudicante la circostanza che la società Bui G.S.G s.n.c. era, ed è tuttora, in possesso di beni sufficienti al soddisfacimento dell'eventuale credito vantato da controparte”.
13. Parte appellante concludeva dunque come segue:
“in via preliminare e principale: dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Bologna di cui in premessa per violazione delle norme sulla vocatio in jus con emissione dei provvedimenti conseguenti;
- nel merito: accertare che la domanda di revocazione ex art. 2901 c.c. svolta dalla società non era fondata in fatto ed in diritto, disponendone Controparte_1 conseguentemente il rigetto;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.
pagina 4 di 7 14. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per la
Parte_1 riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1332/2023 pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 15.3.2023, in quanto tardivo;
- e, comunque, nel merito rigettare l'appello proposto dal Sig. per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1332/2023 pronunciata dal
Parte_1 Tribunale di Bologna in data15.3.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto- condannare il Sig. al pagamento di spese di lite e compensi professionali del presente
Parte_1 giudizio;
- condannare il Sig. al pagamento di una somma equitativamente determinata,
Parte_1 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che quantifica nella misura di Euro8.000,00, ovvero Controparte_1 nella diversa misura che sarà ritenuta di equità.
15. L'appello è tardivo e dunque inammissibile.
16. Parte appellante invoca il disposto di cui all'art. 327 secondo comma c.p.c, che, disciplinando la fattispecie del gravame proposto dalla parte involontariamente contumace, esclude in tal caso l'applicazione dell'istituto della decadenza dall'impugnazione per decorso del c.d. termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.
A sostegno di ciò, parte appellante deduce di non aver avuto conoscenza del giudizio, allegando, seppur implicitamente e genericamente, la invalidità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
17. L'allegazione, anche a voler prescindere dalla sua genericità, è infondata.
Come si evince dagli atti, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato alle due parti convenute nella loro residenza anagrafica, come attestata dal certificato di residenza e come confermata anche nell'ambito delle difese spiegate in Part appello dal
Tale notifica è avvenuta a mezzo posta.
L'agente postale attesta di aver proceduto con le modalità previste per l'ipotesi di temporanea assenza del destinatario.
Risulta dunque dall'avviso di ricevimento:
- L'attestazione di avvenuto deposito dell'atto notificando in data 10 ottobre 2022;
- La spedizione della raccomandata in pari data, contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
È stato inoltre prodotto l'avviso di ricevimento relativo alla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto notificando, in cui si dà atto della immissione nella cassetta postale del destinatario . Parte_1
Tali modalità di notifica risultano essere state rispettate anche con riguardo a , Controparte_4 anch'essa convenuta in giudizio.
pagina 5 di 7 18. Risultano dunque pienamente rispettate le procedure di notifica a mezzo posta previste dalla legge per il caso di temporanea assenza del destinatario, così come disciplinate dall'art. 8, comma quattro, della legge n. 890 del 1982.
L'eccezione di invalidità della notifica è dunque infondata.
Non può dirsi che si versi in un'ipotesi di contumacia involontaria, dovendo ritenersi invece che le parti convenute, avendo ricevuto una valida notifica, abbiano deciso di non costituirsi volontariamente.
Ne consegue la applicabilità alla fattispecie del c.d. termine lungo di impugnazione.
19. Ne consegue dunque la tardività dell'appello proposto a mezzo PEC in data 21 maggio 2024, ben oltre la data in cui si è formato il giudicato per decorso del termine lungo di impugnazione, avvenuto in data
16 ottobre 2023 (sei mesi dopo la pubblicazione della ordinanza in data 15 marzo 2023, oltre sospensione feriale dei termini).
20. Anche a voler ritenere, in via del tutto ipotetica ed astratta, la invalidità della notifica predetta, ugualmente non sarebbe applicabile il disposto di cui all'art. 327 secondo comma c.p.c..
Ai sensi dell'art. 327 secondo comma cpc, in caso di nullità della notificazione, la parte che abbia impugnato decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, non può considerarsi decaduta dalla impugnazione, ove dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa di tale nullità. La parte impugnate deve però allegare e dimostrare che la nullità della notifica ha cagionato la mancata conoscenza del processo.
In tal senso si veda sez. 3, Sentenza n. 28425 del 11/10/2023:
“Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del cd. contumace involontario, ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., quest'ultimo ha l'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio, salvo che nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza”.
L'avvenuta notifica in un luogo dotato di evidente collegamento col destinatario (residenza anagrafica) Parte faceva gravare sul destinatario 'onere di allegare e dimostrare - oltre alla causa della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio.
Nessuna prova è stata fornita in tal senso. Part 21. Infine, deve evidenziarsi che il ha ricevuto personalmente la notifica del titolo esecutivo (notifica personale in mancanza di un difensore costituito in primo grado) in data 14 novembre 2023.
Se anche si volesse ritenere nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, tale notifica del titolo esecutivo avrebbe comunque fatto decorrere il termine breve di trenta giorni da pagina 6 di 7 quella data di notifica (14.11.2023), rendendo tardivo l'appello notificato solo il successivo 21 maggio
2024.
Identico discorso va fatto con riferimento al c.d. termine lungo, comunque spirato in data 14 maggio
2024 (sei mesi dal 14.11.2023) e dunque prima della notifica dell'appello a mezzo PEC in data 21 maggio 2024.
22. Deve evidenziarsi che la questione della tempestività dell'appello è preliminare rispetto a ogni altra questione.
Risulta dunque irrilevante la questione della omessa notifica dell'appello anche all'altra parte Parte contumace (moglie del rispetto alla quale sussisterebbe un'ipotesi di Controparte_4 litisconsorzio necessario, rivestendo tale parte appellata la qualità di parte sostanziale dell'atto revocando oggetto dell'azione revocatoria.
In altre parole, in ipotesi, come quella di specie, di gravame tardivo, non rileva la questione del litisconsorzio necessario e della integrità del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, prevalendo su detta questione la tardività e inammissibilità del gravame.
23. Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara tardivo e inammissibile l'appello, proposto da Parte_1
II – condanna alla refusione in favore di delle spese del grado di Parte_1 CP_1 appello, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7