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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. rgvg 16884 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16884 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. FUSCO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] c.f. CP_2
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. BRANDI BISOGNI MICHELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 e Controparte_1 CP_2
premettendo:
[...]
- di aver contratto matrimonio a Pozzuoli il 10/08/2006;
- che dalla loro unione è nata la figlia (19.08.2008); Per_1
1 - che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 20.01.2023 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 439/2023 del 25/01/2023 alle seguenti condizioni: “2) la casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) alla via Montenuovo Licola Patria n.36, unitamente agli arredi ivi presenti resterà assegnata alla sig.ra . Il sig. CP_1 CP_2
\provvederà a ritirare i suoi effetti personali e trasferirà la propria residenza altrove dandone avviso alla moglie. 3) La figlia minore sarà affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, pertanto ogni decisione relativa alla sua educazione, istruzione e salute (scuola, sport, tempo libero, svago, vacanze etc...) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori, ed ogni spostamento della minore dovrà avvenire previo consenso dell'altro genitore;
4) La minore continuerà a vivere presso la casa coniugale con la madre ed il padre potrà vederla e tenerla con sè 3 volte a settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00 dei giorni dispari o comunque tutte le volte che potrà, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, previo avviso telefonico e tenuto conto anche delle esigenze scolastiche e sportive della figlia. In ogni caso la minore trascorrerà con il padre due fine settimana alterni al mese con pernottamento dalle ore 19,00 del venerdì alle ore
20,00 della domenica. Le feste natalizie verranno trascorse dai genitori con la minore seguendo il criterio dell'alternanza e pertanto il 24 e 25 dicembre con l'uno ed il 31 e 1 con l'altro e viceversa, così come le feste pasquali ( comprensive della domenica di Pasqua e del giorno di Pasquetta) ad anni alterni con uno dei due genitori. 5) Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre due settimane durante il mese di agosto, concordando preventivamente entro il 15 giugno di ogni anno il periodo con la madre. Ciascun genitore ha l'onere di comunicare preventivamente all'altro il luogo e l'indirizzo preciso della residenza ove trascorrerà con la figlia il periodo estivo ovvero qualsiasi altro periodo di vacanza.
6) La minore continuerà ad avere stabilmente rapporti con i familiari (nonni, zii etc...) dei rispettivi genitori, i quali si impegnano a non opporsi mai a tale frequentazione;
7) Il sig. , si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_2 CP_1
a titolo di mantenimento, un assegno mensile di € 400,00 di cui € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore ed € 100,00 per la moglie, da pagarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dall'anno successivo alla data di comparizione
2 e poi un assegno mensile di € 500,00, di cui € 400,00 quale contributo al mantenimento della minore ed € 100,00 per la moglie, a decorrere dal 01/01/2025
8) Le spese straordinarie mediche, di formazione e quant'altro saranno ripartite al
50% tra i genitori, previo accordo, quando manca il carattere dell'urgenza. 9) I coniugi dichiarano di avere già provveduto personalmente alla divisione dei loro eventuali beni mobili in comune. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di altro documento equivalente”.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.03.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 pertanto ogni decisione relativa alla sua educazione, istruzione e salute (scuola, sport, tempo libero, svago, vacanze etc...) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori, ed ogni spostamento della minore dovrà avvenire previo consenso dell'altro genitore;
2) La minore continuerà a vivere presso la casa coniugale con la madre ed il padre potrà vederla e tenerla con sè 3 volte a settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,00 dei giorni dispari o comunque tutte le volte che potrà, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, previo avviso telefonico e tenuto conto anche delle esigenze scolastiche e sportive della figlia. In ogni caso la minore trascorrerà con
3 il padre due fine settimana alterni al mese con pernottamento dalle ore 19,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica. Le feste natalizie verranno trascorse dai genitori con la minore seguendo il criterio dell'alternanza e pertanto il 24 e 25 dicembre con l'uno ed il 31 e 1 con l'altro e viceversa, così come le feste pasquali
(comprensive della domenica di Pasqua e del giorno di Pasquetta) ad anni alterni con uno dei due genitori.
3) Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre due settimane durante il mese di agosto, concordate preventivamente entro il 15 giugno di ogni anno;
4) Disporre a carico di l'obbligo di versamento mensile della somma CP_2 pari ad euro 500,00 di cui 400,00 in favore della figlia minore e euro Per_2
100,00 in favore della , quale contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 10 del mese di ogni mese, tramite ricarica poste pay evolutione prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari a
50%;
5) confermare l'assegnazione della casa familiare alla ”. CP_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
4 dai ricorrenti a Pozzuoli il 10/08/2006 (atto n. 231, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2006);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/03/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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