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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Della Moscova 2 20121 Milano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202400001815000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2258/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello per la riforma della sentenza n. 4208/2024 pronunciata il 17 ottobre 2024 dalla CGT di Primo Grado di Milano e depositata il 25 ottobre 2024, che ha respinto – con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 - il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria meglio indicata in epigrafe. Deduce che dall'esame della motivazione emerge palesemente che i giudici di primo grado non hanno esaminato i motivi di doglianza, appiattendosi sulle asserzioni di parte avversa. Sostiene che nella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati inseriti importi non corretti , in particolare, con riferimento ad un avviso di liquidazione dell'imposta di registro a suo tempo impugnato e attinente il giudizio civile sulle somme da versare a titolo divorzile;
avviso di liquidazione parzialmente rideterminato, dalla CTR Lombardia, sez 1, con sentenza n. 3649/2021, nell'importo di euro 168,00 sulla scrittura privata del 15.11.87 ( ricognizione di debito), mentre è stata richiesta, e indicata nell'atto oggetto del presente giudizio, l'imposta proporzionale dell'1% sulle altre due scritture private del 3/10/87 e 6/5/2007 così contravvenendo al giudicato sopra indicato che aveva, invece, indicato l'importo di euro 168.00 per ciascuna scrittura. Assume, dunque, che la sentenza impugnata vada riformata non essendo dovute le somme intimate con l'atto di preavviso di iscrizione di ipoteca e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Si è costituito l'Ufficio che contesta la ricostruzione dei fatti come narrata nell'atto di appello sottolineando che l'avviso di iscrizione ipotecaria contiene innanzitutto non solo altre cartelle notificate tra il 2019 e il 2023 non onorate dalla contribuente e ormai definitive ma altresì la cartella n. 06820190074732658000 emessa per un totale di euro 46.837,60 a seguito della pronuncia della CTR Lombardia n. 3649/2021 che l'ufficio ha pienamente considerato sgravando gli importi non dovuti;
cartella che, peraltro, non è mai stata impugnata. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti alla presenza del solo rappresentante dell'Ufficio mentre è assente l'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento. In relazione al contenzioso originato dalla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2017/001/DI/000000855/0/002 del 14/05/2019, fondato sul decreto ingiuntivo n. 855/2017 emesso dal Tribunale di Milano in data 11/01/2017 emerge quanto segue:
- la CT di Milano di I° Grado n. 2128/22/20 ha rideterminato l'imposta di registro proporzionale dal 3% all'1% sulle scritture del 3 ottobre 1987 e 6 maggio 2007, mentre ha dichiarato esente da imposta la scrittura privata del 15.11.87 ( che era relativa all'integrazione dell'assegno divorzile);
- la CTR Lombardia con sentenza n. 3649/2021, pronunciata a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, in accoglimento di motivi di ricorso rinnovati in sede di appello, ritenendo non assoggettabile ad imposta proporzionale sulle due scritture del 3.1087 e 6 maggio 2007 ( ricognizione di debito) ma solo ad imposta fissa pari ad euro 168,00 ciascuna;
- l'ufficio, in ossequio alla sentenza sopra menzionata, ha emesso due provvedimenti di sgravio ( uno pari a euro 5.285,58 e uno pari a euro 43.598,44) come allegati in atti. Ciò detto, si deve evidenziare che detto contenzioso, come si evince dal ricorso introduttivo di parte privata prodotto dall'amministrazione finanziaria, non ha interessato un'altra parte dell'avviso di liquidazione, ovvero la parte in cui l'Ufficio ha liquidato l'imposta proporzionale nella misura del 3% sulla condanna al pagamento di somme e interessi fuori campo IVA ( imponibile pari a euro 663.488,36 e euro 281.205,61), pertanto l'importo di euro 28.341,00 oltre sanzioni ed interessi, come recato dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria è corretto e intangibile. Infine, occorre evidenziare che le altre cartelle menzionate nel citato preavviso sono definitive tant'è che l'appellante non le ha mai contestate. L'appello è, per quanto sopra esposto, infondato e deve essere respinto con condanna alle spese a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di I° grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali. Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi
EL RO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1648/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Della Moscova 2 20121 Milano MI
Email_2elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 06876202400001815000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2258/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone appello per la riforma della sentenza n. 4208/2024 pronunciata il 17 ottobre 2024 dalla CGT di Primo Grado di Milano e depositata il 25 ottobre 2024, che ha respinto – con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 - il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria meglio indicata in epigrafe. Deduce che dall'esame della motivazione emerge palesemente che i giudici di primo grado non hanno esaminato i motivi di doglianza, appiattendosi sulle asserzioni di parte avversa. Sostiene che nella comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria sono stati inseriti importi non corretti , in particolare, con riferimento ad un avviso di liquidazione dell'imposta di registro a suo tempo impugnato e attinente il giudizio civile sulle somme da versare a titolo divorzile;
avviso di liquidazione parzialmente rideterminato, dalla CTR Lombardia, sez 1, con sentenza n. 3649/2021, nell'importo di euro 168,00 sulla scrittura privata del 15.11.87 ( ricognizione di debito), mentre è stata richiesta, e indicata nell'atto oggetto del presente giudizio, l'imposta proporzionale dell'1% sulle altre due scritture private del 3/10/87 e 6/5/2007 così contravvenendo al giudicato sopra indicato che aveva, invece, indicato l'importo di euro 168.00 per ciascuna scrittura. Assume, dunque, che la sentenza impugnata vada riformata non essendo dovute le somme intimate con l'atto di preavviso di iscrizione di ipoteca e conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese. Si è costituito l'Ufficio che contesta la ricostruzione dei fatti come narrata nell'atto di appello sottolineando che l'avviso di iscrizione ipotecaria contiene innanzitutto non solo altre cartelle notificate tra il 2019 e il 2023 non onorate dalla contribuente e ormai definitive ma altresì la cartella n. 06820190074732658000 emessa per un totale di euro 46.837,60 a seguito della pronuncia della CTR Lombardia n. 3649/2021 che l'ufficio ha pienamente considerato sgravando gli importi non dovuti;
cartella che, peraltro, non è mai stata impugnata. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti alla presenza del solo rappresentante dell'Ufficio mentre è assente l'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento. In relazione al contenzioso originato dalla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 2017/001/DI/000000855/0/002 del 14/05/2019, fondato sul decreto ingiuntivo n. 855/2017 emesso dal Tribunale di Milano in data 11/01/2017 emerge quanto segue:
- la CT di Milano di I° Grado n. 2128/22/20 ha rideterminato l'imposta di registro proporzionale dal 3% all'1% sulle scritture del 3 ottobre 1987 e 6 maggio 2007, mentre ha dichiarato esente da imposta la scrittura privata del 15.11.87 ( che era relativa all'integrazione dell'assegno divorzile);
- la CTR Lombardia con sentenza n. 3649/2021, pronunciata a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, in accoglimento di motivi di ricorso rinnovati in sede di appello, ritenendo non assoggettabile ad imposta proporzionale sulle due scritture del 3.1087 e 6 maggio 2007 ( ricognizione di debito) ma solo ad imposta fissa pari ad euro 168,00 ciascuna;
- l'ufficio, in ossequio alla sentenza sopra menzionata, ha emesso due provvedimenti di sgravio ( uno pari a euro 5.285,58 e uno pari a euro 43.598,44) come allegati in atti. Ciò detto, si deve evidenziare che detto contenzioso, come si evince dal ricorso introduttivo di parte privata prodotto dall'amministrazione finanziaria, non ha interessato un'altra parte dell'avviso di liquidazione, ovvero la parte in cui l'Ufficio ha liquidato l'imposta proporzionale nella misura del 3% sulla condanna al pagamento di somme e interessi fuori campo IVA ( imponibile pari a euro 663.488,36 e euro 281.205,61), pertanto l'importo di euro 28.341,00 oltre sanzioni ed interessi, come recato dalla comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria è corretto e intangibile. Infine, occorre evidenziare che le altre cartelle menzionate nel citato preavviso sono definitive tant'è che l'appellante non le ha mai contestate. L'appello è, per quanto sopra esposto, infondato e deve essere respinto con condanna alle spese a carico dell'appellante secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di I° grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali. Così deciso in Milano, il 27 ottobre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi
EL RO