Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02521/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2021, proposto da
IU RD e CE NO, rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Ferdinando del Carretto n. 26;
contro
Comune Massa di Somma, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via A. Gramsci n. 19;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza del Comune di Massa di Somma n. 11 dell’11 marzo 2021, avente a oggetto “ ordinanza di sgombero da persone, cose e beni mobili del fabbricato abusivo … e determinazione dell’indennità di occupazione sine titulo ”;
b) dell’ordinanza di demolizione del Comune di Massa di Somma n. 7 dell’11 febbraio 2004 e della dichiarazione di acquisizione del suddetto immobile abusivo prot. n. 3763 del 4 agosto 2008, richiamate nel provvedimento di sgombero;
c) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Massa di Somma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa RI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’ordinanza n. 7 dell’11 febbraio 2004, il Comune di Massa di Somma ha ingiunto a IU RD e a AS NO (dante causa iure hereditatis del ricorrente CE NO, che ha ad oggi l’uso dell’immobile, secondo quanto risulta dalla nota della Polizia Locale prot. n. 2507 del 9 marzo 2021) la demolizione delle opere abusive dagli stessi realizzate nel fondo di loro proprietà, così descritte:
“ 1) Pavimentazione di una striscia dell’area comunale adibita ad alloggiamento di "container", della larghezza di m 5 e lunghezza di in 40 circa, eseguita con brecciolino e asfalto e costruzione di un cancello in ferro della lunghezza di m 4.40 e altezza m 2.75 per l’accesso al fondo retrostante.
2) Livellamento del terreno, retrostante area per "container", e pavimentazione con brecciolino e asfalto di un’area a forma di "L" della lunghezza di m 8.50 - 9.00 con le due ali della lunghezza di circa m 40 ciascuna. Tale area risulta delimitata su un lato da un muretto in blocchi di pomicemento dello spessore di cm 30, altezza fuori terra cm 50 e lunghezza circa m 20.
3) Ampliamento di un fabbricato preesistente (per il quale è stato chiesto il condono edilizio in data 31/03/95 prot. n. 2761) mediante la costruzione in aderenza di un vano delle dimensioni di m 3.50 x 8.45 e altezza m 3.80. Il manufatto risulta completo di intonaco, pavimenti, infissi ed impianto elettrico. Nello spazio antistante detto vano è stato costruito un parapetto perimetrale con blocchi di pomicemento dell’altezza di m 1.10 racchiudendo una superficie di in 2.90 x 8.45.
4) Costruzione di una tettoia, lateralmente a detto fabbricato, con pilastri e travi in ferro sormontati da lamiere zincate, delle dimensioni di m 5.25 x 17 in pianta e altezza m 3 circa, tompagnata su due lati con muratura in blocchi di pomicemento.
5) Costruzione di muro di sostegno in cemento armato, dello spessore di cm 40 e lunghezza m 12 con altezza fuori terra variabile da m 1.15 a m 1.90.
6) Costruzione di un parapetto con travi e correnti in legno dell’altezza di 1 m e lunghezza di circa m 40, sul lato posteriore del fondo ”.
Con il successivo provvedimento prot. n. 3763 del 4 agosto 2008, il Comune di Massa di Somma, constatata l’inottemperanza alla predetta ordinanza di demolizione (come da verbali di Polizia Municipale n. 20/2006 dell’11 aprile 2006 e n. 33/2007 del 10 novembre 2007), ha dichiarato “ le opere abusive sopra descritte e l’area di sedime, per una superficie totale di mq 1440 … acquisite al patrimonio comunale ”.
Infine, con l’impugnata ordinanza n. 11 dell’11 marzo 2021, il Comune di Massa di Somma ha ingiunto agli odierni ricorrenti:
- “ lo sgombero immediato da persone, cose e beni mobili, dell’immobile abusivo oggetto del provvedimento di acquisizione prot. 3763 del 04/08/2008, entro e non oltre 90 giorni dall’avvenuta notifica della presente Ordinanza, trattandosi di bene da demolire di proprietà del Comune di Massa Di Somma, nonché per ragioni di pubblica e privata incolumità, trattandosi di opere realizzate abusivamente su cui l’Ente declina ogni responsabilità in ordine alla staticità e sicurezza ”;
- il pagamento di “ un’indennità mensile di occupazione sine titulo, avente natura risarcitoria e pertanto non legittimante la detenzione abusiva dell’immobile acquisito nella disponibilità pubblica ”, a far data dal 15 aprile 2010, “ data di avvenuta trascrizione presso la Conservatoria RR.II. di Napoli della Dichiarazione di Acquisizione ” e “ fino alla data dell’effettivo sgombero dell’immobile da parte degli occupanti ”.
L’ordinanza di sgombero si fonda sulla seguente motivazione:
- dall’ordinanza di demolizione n. 7 dell’11 febbraio 2004, notificata in pari data, “ si evince che il sig. NO AS … e la sig.ra RD IU … hanno realizzato in questo comune su fondo di loro proprietà una serie di opere edilizie abusive tra cui pavimentazione, livellamento terreno, costruzione tettoia, costruzione muro di contenimento etc. ”;
- dalla relazione tecnica prot. n. 12249 del 23 dicembre 2020 redatta dal Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune, a seguito di richiesta di sopralluogo da parte del Comandante della Stazione dei Carabinieri Parco di San AS al Vesuvio, “ si rileva che sono state realizzate ulteriori opere abusive rispetto a quelle contemplate nell’Ordinanza di Demolizione n. 7/2004. La consistenza attuale dei manufatti consiste in un lotto edilizio pavimentato e recintato all’interno del quale sorge un fabbricato principale adibito ad abitazione che sviluppa una superficie lorda di circa mq 168,00 e presenta un’altezza di mt 3.20, con relative pertinenze (piscina, bagno di servizio esterno, area esclusiva pavimentata) ”;
- “ i sig.ri NO AS e RD IU non hanno ottemperato all’Ordinanza di Demolizione, come risulta rispettivamente dai verbali n. 20/2006 del 12/04/2006 e n. 33/2007 del 13/11/2007 del locale Comando di Polizia Municipale, regolarmente notificati alle ditte, entrambi relativi all’Ordinanza n. 7/2004 ”;
- è stata adottata “ la Dichiarazione di Acquisizione dell’opera abusiva e relativa area di sedime emessa in data 04/08/2008 prot. n. 3763 dal Responsabile pro/tempore del 2° Settore Tecnico, per una superficie di mq. 1440 circa … meglio descritta nell’Ordinanza di Demolizione di opere abusive n. 7 del 11/02/2004 ”, notificata a AS NO e a IU RD “ nonché regolarmente trascritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Napoli 2 - R.G. 18098 R.P. 12440 del 15/04/2010 a favore del Comune di Massa di Somma ”;
- “ ad oggi le opere abusive … oggetto di accertamento, non sono state demolite ed hanno subito ulteriori modifiche e [il lotto] risulta non ancora libero da persone, cose e beni mobili ”;
- “ l’immobile sopra descritto (fabbricato con lotto) non risulta allibrato al catasto fabbricati ” e insiste sulle particelle di proprietà del Comune di Massa Di Somma dalla data del 4 agosto 2008 (data di efficacia della dichiarazione di acquisizione);
- “ l’immobile non è nel legittimo possesso del Comune, essendo abusivamente occupato dai Sig.ri NO e RD ”;
- “ ricorrono le condizioni previste dall’art. 31 del DPR. 380/2001 per procedere all’immissione in possesso del bene a favore dell’Ente ”.
Avverso i provvedimenti sopra menzionati, i ricorrenti muovono – in questa sede – le seguenti censure:
a) carenza di potere del Comune di Massa di Somma in favore dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, atteso che, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 426 del 1998 e dell’articolo 31, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, “ il potere di dichiarare l’inottemperanza all’ingiunzione alla rimessione in pristino costituisce estrinsecazione del medesimo potere repressivo assegnato all’ente preposto alla tutela del vincolo, finalizzato all’efficiente tutela dell’area protetta, ed è finalizzato a rendere operativa l’acquisizione ex lege in capo al medesimo ente della proprietà del bene ” (pagina 6-7 del ricorso); secondo la prospettazione di parte ricorrente, il Comune di Massa di Somma avrebbe “ quindi dovuto emettere siffatto provvedimento e, contestualmente, disporre l’acquisizione in favore dell’Ente ministeriale, non residuando, in capo a quest’ultimo, alcun tipo di potere repressivo e/o dichiarativo nei termini appena indicati ” (pagina 8 del ricorso);
b) violazione dei principi costituzionali di tutela della proprietà (articolo 42) e del diritto di difesa (articoli 24 e 113), nonché dell’articolo 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che “ la misura dell’acquisizione gratuita – o della demolizione pubblica in danno – può essere rivolta soltanto all’autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell’ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge ”, laddove gli attuali ricorrenti sarebbero del tutto estranei agli abusi realizzati negli anni 1990/2000 da AS NO, tanto che “ i ricorrenti non sono stati mai destinatari di richieste di ripristino né hanno avuto coscienza del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale sino alla notifica della ordinanza di sgombero oggetto del presente gravame ”; l’ordine di demolizione sarebbe stato notificato solo all’allora vivente proprietario, di cui gli attuali ricorrenti sono eredi;
c) illegittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico ex articolo 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, per non essere stato adottato “ un atto avente valore provvedimentale sull’inottemperanza alla ingiunzione a demolire ”, non essendo sufficiente il verbale di sopralluogo dell’organo di vigilanza edilizia;
d) omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all’ordinanza di sgombero.
Le ulteriori censure riguardano la richiesta d’indennità per occupazione sine titulo .
Deve in primo luogo essere confermato quanto rilevato dagli stessi ricorrenti in ordine al difetto di giurisdizione di questo Tribunale per quanto concerne l’ingiunzione di pagamento dell’indennità mensile di occupazione sine titulo .
Sul punto, questa Sezione ha già affermato che “ secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione in base alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui è lamentata la lesione, la contestata indennità di occupazione sine titulo richiesta con l’impugnata ingiunzione con decorrenza dalla scadenza del termine per ottemperare, che produce l’effetto dell’acquisizione al patrimonio pubblico, riguarda una pretesa patrimoniale attinente a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni aventi la consistenza di interesse legittimo (cfr. sentenza della Sez. VIII di questo Tribunale del 29/3/2017 n. 1715, con ulteriori richiami e Sez. III, n. 3703 dell’11/07/2017) ” (sentenza 8 novembre 2017, n. 5247).
In termini analoghi, “ gli atti comunali che stabiliscono l’indennità di occupazione sine titulo degli immobili appartenenti al patrimonio comunale costituiscono espressione non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere vincolato, a fronte del quale la posizione giuridica soggettiva del privato ha la consistenza di diritto soggettivo. Si tratta quindi "di pretesa patrimoniale attinente a posizioni di diritto e di obbligo delle parti, e non a posizioni di interesse legittimo (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 26-04-2012, n. 839; T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/03/2011, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, sez. V 3.10.2007 n. 8855)" (TAR Campania, VIII, 1715/17; Id., III, 5247/17; cfr., altresì, TAR Lazio, 6172/18)” (T.A.R. Campania, Napoli, VI, 15 settembre 2020, n. 3806; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 marzo 2023, n.701) ” (T.A.R. Campania, sezione sesta, sentenza 11 aprile 2023, n. 2201).
Sicché, per quanto concerne la contestazione relativa all’indennità di occupazione sine titulo , il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 del codice del processo amministrativo.
Ciò premesso, con riguardo agli ulteriori profili d’impugnazione, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Con l’ordinanza n. 865 del 3 febbraio 2025, la Sezione ha disposto l’acquisizione “ dal responsabile del Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Massa di Somma [di] una relazione esplicativa sull’esito delle operazioni di notifica ai destinatari dell’ordinanza di demolizione n. 7 dell’11 febbraio 2004 e della dichiarazione di acquisizione prot. n. 3763 del 4 agosto 2008, richiamate nella gravata ordinanza di sgombero, nonché sullo stato complessivo della vicenda contenziosa … corredata dalle copie conformi dei succitati provvedimenti di demolizione e di acquisizione, muniti delle corrispondenti relate di notifica, nonché dalle copie conformi di ogni altro atto/documento ritenuto utile per la definizione della causa ”.
A seguito di ciò, in data 12 febbraio 2025, il Comune ha depositato:
- copia conforme dell’ordinanza di demolizione n. 7 dell’11 febbraio 2004, con la relata di notifica della stessa nelle mani di IU RD in data 11 febbraio 2004 e nelle mani di AS NO in pari data;
- copia conforme della prova della notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione nelle mani di IU RD in data 13 novembre 2007 e nelle mani di AS NO in data 12 aprile 2006;
- copia conforme della dichiarazione di acquisizione notificata nelle mani di AS NO in data 28 agosto 2008 e di IU RD in data 27 agosto 2008.
L’ordinanza di demolizione e la dichiarazione di acquisizione, emesse nei confronti dei responsabili degli abusi e agli stessi notificate, non risultano tempestivamente impugnate e hanno, pertanto, consolidato i propri effetti. Tutte le censure formulate in ordine a tali provvedimenti devono, conseguentemente, essere respinte. Per quanto concerne, in particolare, il ricorrente CE NO, va rilevato che nessuna ulteriore notifica era dovuta nei suoi confronti, atteso che:
- l’ordinanza di demolizione era stata correttamente notificata al suo dante causa, AS NO, in conformità a quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (“ Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione ”);
- “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione …; l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio … ” (Adunanza plenaria, sentenza 11 ottobre 2023, n. 16); sicché deve ritenersi che l’immobile oggetto dell’ingiunzione a demolire non sia entrato a far parte della massa ereditaria pervenuta nel patrimonio del ricorrente ed egli non può dolersi di alcuno dei vizi che asseritamente inficiano i provvedimenti comunali (l’ordinanza di demolizione e il conseguente provvedimento di acquisizione) emessi nei confronti del suo dante causa e allo stesso regolarmente notificati.
Quanto all’ordinanza di sgombero, è infondato il motivo con cui i ricorrenti si dolgono della violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del bene: stante l’intervenuta acquisizione, “ l’occupazione del bene appartenente al patrimonio indisponibile si connota per il suo carattere abusivo, di talché l’amministrazione ha il potere/dovere di ordinarne il rilascio, ai sensi dell'articolo 823, comma 2, del codice civile. Siffatto provvedimento ha natura doverosa e vincolata e non necessita né della comunicazione di avvio del procedimento, né della preventiva comparazione con gli interessi del privato occupante, non potendosi giammai ingenerare un affidamento «legittimo» in presenza di una situazione connotata da evidente abusività, né di specifica motivazione, se non quella necessaria a dare atto dell’accertamento dell’abusiva occupazione e nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l’esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene pubblico ” (Consiglio di Stato, sezione settima, sentenza 18 agosto 2025, n. 7066).
Neppure rileva, in questa sede, la circostanza – rappresentata nel ricorso – secondo cui CE NO risiede altrove, “ per cui giammai potrebbe e dovrebbe essere destinatario di una richiesta di occupazione sine titulo atteso che quest’ultimo non occupa stabilmente detto immobile ma esclusivamente quando va a trovare la madre ”. Ciò che rileva ai fini della presente decisione è, infatti, il mantenimento da parte dei ricorrenti della materiale disponibilità dell’immobile (“ completamente arredato in ogni stanza con mobili e suppellettili ”, secondo l’ordinanza), di fatto confermata proprio da tale ultima allegazione.
In conclusione, anche sotto questo profilo, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge, in parte dichiara il difetto di giurisdizione, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Massa di Somma, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IC MA GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | IC MA GU |
IL SEGRETARIO