TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/04/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1099 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte ricorrente ha depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1099/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Rombiolo (VV), Via A. Gramsci, 49, presso lo studio dell'avv. Dario Emanuele
Mazzeo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia e domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CP_ Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' e/o la nullità e/o l'illegittimità di tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso nonché di ogni atto presupposto, prodromico e successivo, in quanto nulla è dovuto dall'opponente per tutti i motivi indicati in ricorso;
di conseguenza, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere a
Pag. 1 di 6 CP_ espropriazione forzata da parte dell' in ogni caso, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria contenuta negli avvisi di addebito opposti, si è estinta per decadenza ex art. 24 ovvero art. 25, comma 1, lettera “a)”, D.Lgs. n. 46/1999, e/o per il decorso del temine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 3, comma 9, lett. b) e comma 10, della Legge n° 335 del 08/08/1995; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, iva e cpa e spese forfetarie come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito, che si dichiara anticipatario.
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso perché inammissibile, improponibile, CP_1
improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25 gennaio 2024 presso il Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato incompetente, riassunto, tempestivamente, nel presente giudizio, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito:
1. n. 394 2018 00042291 75 000 dell'importo complessivo di € 2.008,89 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2017 al 12/2017 e dal 01/2018 al 03/2018;
2. n. 394 2019 00013419 16 000 dell'importo complessivo di € 2.042,04 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2018 al 06/2018 e dal 07/2018 al 09/2018;
3. n. 394 2021 00013380 36 000 dell'importo complessivo di € 3.297,06 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019;
4. n. 394 2023 00018445 45 000 dell'importo complessivo di € 4.472,14 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2021 al 12/2021, dal 01/2022 al 03/2022, dal 04/2022 al 06/2022 e dal 07/2022 al
09/2022; tutti notificati in data 16/12/2023.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'assenza di produzione di reddito – inattività; l'assenza di dichiarazione ovvero accertamento a fini IRPEF;
l'illegittimità dell'avviso di addebito ex art. 24 del D.Lgs. 46/99 e art. 12, legge n. 212/2000 – mancata notifica atti presupposti
– decadenza;
contribuzione non dovuta per prevalenza lavoro dipendente;
la nullità per incompetenza territoriale ente impositore, la prescrizione e decadenza.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'imposizione contributiva, in quanto parte ricorrente risulta iscritta, dal
Pag. 2 di 6 26.05.2016, alla gestione artigiana (cod 16623107) e dalla visura camerale risulta titolare, firmataria, della ditta individuale;
nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerando anche la sospensione della stessa nel periodo covid19.
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta dalla parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999
e risulta tempestivamente e ritualmente proposta.
Parte ricorrente, in particolare, contesta il diritto dell' di iscrivere a ruolo i contributi CP_1
previdenziali richiesti poiché è inesistente il presupposto di fatto per la loro iscrizione, ossia è inesistente la produzione di un reddito.
La legge n. 1533/1956, abrogata dal D.L.gs n. 212/2010, ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, ossia per i titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 1, 2
e 3 della legge n. 860/1956, successivamente estesa, dalla legge n. 463/1959, anche ai titolari di imprese artigiane che avessero esercitato il diritto di opzione, ossia agli artigiani e familiari a carico che avessero diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo.
La legge n. 160/1975, con l'art. 30, ha unificato le gestioni base per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e le gestioni di adeguamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge n.
1047/1957, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge n. 463/1959, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori.
La legge n. 443/1985, che costituisce la legge quadro per l'artigianato, ha abrogato la legge n.
860/1956.
Il D.L. n. 352/1978, che dette le norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, all'art. 2, prevede che “in caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo” e in caso di mancato adempimento va applicata la sanzione amministrativa ivi prevista.
L'art. 5 della suddetta legge quadro n. 443/1985 si occupa dell'albo delle imprese artigiane dove le stesse, aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge, devono iscriversi secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli artt. 47 e ss del R.D. n. 2011/1934, che si occupano sia della domanda di iscrizione sia delle dichiarazioni di eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.
È onere, dunque, dell'imprenditore artigiano attivarsi per tenere aggiornato l'apposito registro.
Pag. 3 di 6 Il mancato aggiornamento dell'apposito registro, seppur comporta l'applicazione di sanzioni, non vincola l'imprenditore a versare i contributi che sono dovuti in percentuale sul reddito ai fini IRPEF dichiarato per l'anno precedente, salvo l'eventuale successivo conguaglio.
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 8651/2010, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, ha statuito che la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
La stessa sentenza ha, però, stabilito che l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Tale orientamento è condiviso da questo giudicante.
L' ha depositato in atti la visura camerale dalla quale si evince l'iscrizione dell'impresa CP_1
nell'apposito registro, come previsto dalla normativa sopra richiamata ed in particolare dalla legge quadro per l'artigianato.
La presunzione di continuità dell'impresa, negli anni di riferimento della contribuzione richiesta con gli avvisi di addebito opposti, non è stata, però, superata poiché parte ricorrente non ha fornito prova delle sue allegazione sull'inattività dell'impresa ovvero sull'attività di lavoro subordinato.
Parte ricorrente eccepisce pure che, in assenza di reddito dichiarato ai fini Irpef ovvero di accertamento d'ufficio del reddito a fini Irpef, la richiesta di pagamento dei contributi IVS contenuta negli avvisi di addebito opposti è illegittima ed il pagamento non dovuto, stante la disciplina normativa di cui alla legge n. 233/1990 e al D.L. n. 384/1992.
La legge n. 233/1990 prevede, all'art. 1, che “a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
L'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 stabilisce che “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n.233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Pag. 4 di 6 In questo caso, l'onere della prova del calcolo dei contributi secondo la normativa sopra richiamata
è a carico dell' che ha fatto domanda di pagamento dei contributi quantificando l'ammontare CP_1
degli stessi.
L' , con la sua comparsa di costituzione e risposta, non ha dedotto nulla sul calcolo dei CP_1
contributi né ha depositato in atti la prova che essi sono stati calcolati secondo la normativa sopra richiamata.
La prova della mancata produzione di un reddito dell'impresa artigiana per gli anni indicati negli avvisi di addebito opposti è, pertanto, raggiunta, per mancata contestazione e, pertanto, i contributi richiesti non sono dovuti,
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Dario Parte_1
Emanuele Mazzeo, che ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali richiesti con gli avvisi di addebito:
n. 394 2018 00042291 75 000 dell'importo complessivo di € 2.008,89 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2017 al 12/2017 e dal 01/2018 al 03/2018;
n. 394 2019 00013419 16 000 dell'importo complessivo di € 2.042,04 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2018 al 06/2018 e dal 07/2018 al 09/2018;
n. 394 2021 00013380 36 000 dell'importo complessivo di € 3.297,06 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019;
n. 394 2023 00018445 45 000 dell'importo complessivo di € 4.472,14 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
Pag. 5 di 6 10/2021 al 12/2021, dal 01/2022 al 03/2022, dal 04/2022 al 06/2022 e dal 07/2022 al
09/2022;
3. annulla l'iscrizione a ruolo dei suddetti contributi previdenziali;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 1.865, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Dario Parte_1
Emanuele Mazzeo, che ha fatto richiesta.
Palmi, 10 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte ricorrente ha depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1099/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Rombiolo (VV), Via A. Gramsci, 49, presso lo studio dell'avv. Dario Emanuele
Mazzeo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia e domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CP_ Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell' e/o la nullità e/o l'illegittimità di tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso nonché di ogni atto presupposto, prodromico e successivo, in quanto nulla è dovuto dall'opponente per tutti i motivi indicati in ricorso;
di conseguenza, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere a
Pag. 1 di 6 CP_ espropriazione forzata da parte dell' in ogni caso, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria contenuta negli avvisi di addebito opposti, si è estinta per decadenza ex art. 24 ovvero art. 25, comma 1, lettera “a)”, D.Lgs. n. 46/1999, e/o per il decorso del temine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 3, comma 9, lett. b) e comma 10, della Legge n° 335 del 08/08/1995; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, iva e cpa e spese forfetarie come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato costituito, che si dichiara anticipatario.
Parte resistente chiede di rigettare il ricorso perché inammissibile, improponibile, CP_1
improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;
di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25 gennaio 2024 presso il Tribunale di Reggio Calabria, che si è dichiarato incompetente, riassunto, tempestivamente, nel presente giudizio, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito:
1. n. 394 2018 00042291 75 000 dell'importo complessivo di € 2.008,89 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2017 al 12/2017 e dal 01/2018 al 03/2018;
2. n. 394 2019 00013419 16 000 dell'importo complessivo di € 2.042,04 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2018 al 06/2018 e dal 07/2018 al 09/2018;
3. n. 394 2021 00013380 36 000 dell'importo complessivo di € 3.297,06 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019;
4. n. 394 2023 00018445 45 000 dell'importo complessivo di € 4.472,14 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2021 al 12/2021, dal 01/2022 al 03/2022, dal 04/2022 al 06/2022 e dal 07/2022 al
09/2022; tutti notificati in data 16/12/2023.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito l'assenza di produzione di reddito – inattività; l'assenza di dichiarazione ovvero accertamento a fini IRPEF;
l'illegittimità dell'avviso di addebito ex art. 24 del D.Lgs. 46/99 e art. 12, legge n. 212/2000 – mancata notifica atti presupposti
– decadenza;
contribuzione non dovuta per prevalenza lavoro dipendente;
la nullità per incompetenza territoriale ente impositore, la prescrizione e decadenza.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sussistenza CP_1
dei presupposti per l'imposizione contributiva, in quanto parte ricorrente risulta iscritta, dal
Pag. 2 di 6 26.05.2016, alla gestione artigiana (cod 16623107) e dalla visura camerale risulta titolare, firmataria, della ditta individuale;
nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, considerando anche la sospensione della stessa nel periodo covid19.
La causa è stata istruita con prove documentali.
La domanda proposta dalla parte ricorrente va qualificata ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs n. 46/1999
e risulta tempestivamente e ritualmente proposta.
Parte ricorrente, in particolare, contesta il diritto dell' di iscrivere a ruolo i contributi CP_1
previdenziali richiesti poiché è inesistente il presupposto di fatto per la loro iscrizione, ossia è inesistente la produzione di un reddito.
La legge n. 1533/1956, abrogata dal D.L.gs n. 212/2010, ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, ossia per i titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 1, 2
e 3 della legge n. 860/1956, successivamente estesa, dalla legge n. 463/1959, anche ai titolari di imprese artigiane che avessero esercitato il diritto di opzione, ossia agli artigiani e familiari a carico che avessero diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo.
La legge n. 160/1975, con l'art. 30, ha unificato le gestioni base per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e le gestioni di adeguamento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge n.
1047/1957, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge n. 463/1959, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori.
La legge n. 443/1985, che costituisce la legge quadro per l'artigianato, ha abrogato la legge n.
860/1956.
Il D.L. n. 352/1978, che dette le norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati, all'art. 2, prevede che “in caso di sospensione, variazione o cessazione dell'attività, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa sono tenuti a farne comunicazione, entro trenta giorni, alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e agli enti previdenziali gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei cui confronti è sussistito il relativo obbligo assicurativo” e in caso di mancato adempimento va applicata la sanzione amministrativa ivi prevista.
L'art. 5 della suddetta legge quadro n. 443/1985 si occupa dell'albo delle imprese artigiane dove le stesse, aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge, devono iscriversi secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli artt. 47 e ss del R.D. n. 2011/1934, che si occupano sia della domanda di iscrizione sia delle dichiarazioni di eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle società e delle ditte singole.
È onere, dunque, dell'imprenditore artigiano attivarsi per tenere aggiornato l'apposito registro.
Pag. 3 di 6 Il mancato aggiornamento dell'apposito registro, seppur comporta l'applicazione di sanzioni, non vincola l'imprenditore a versare i contributi che sono dovuti in percentuale sul reddito ai fini IRPEF dichiarato per l'anno precedente, salvo l'eventuale successivo conguaglio.
La Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n. 8651/2010, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, ha statuito che la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
La stessa sentenza ha, però, stabilito che l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
Tale orientamento è condiviso da questo giudicante.
L' ha depositato in atti la visura camerale dalla quale si evince l'iscrizione dell'impresa CP_1
nell'apposito registro, come previsto dalla normativa sopra richiamata ed in particolare dalla legge quadro per l'artigianato.
La presunzione di continuità dell'impresa, negli anni di riferimento della contribuzione richiesta con gli avvisi di addebito opposti, non è stata, però, superata poiché parte ricorrente non ha fornito prova delle sue allegazione sull'inattività dell'impresa ovvero sull'attività di lavoro subordinato.
Parte ricorrente eccepisce pure che, in assenza di reddito dichiarato ai fini Irpef ovvero di accertamento d'ufficio del reddito a fini Irpef, la richiesta di pagamento dei contributi IVS contenuta negli avvisi di addebito opposti è illegittima ed il pagamento non dovuto, stante la disciplina normativa di cui alla legge n. 233/1990 e al D.L. n. 384/1992.
La legge n. 233/1990 prevede, all'art. 1, che “a decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente”.
L'art. 3 bis del D.L. n. 384/1992 stabilisce che “a decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n.233/1990, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Pag. 4 di 6 In questo caso, l'onere della prova del calcolo dei contributi secondo la normativa sopra richiamata
è a carico dell' che ha fatto domanda di pagamento dei contributi quantificando l'ammontare CP_1
degli stessi.
L' , con la sua comparsa di costituzione e risposta, non ha dedotto nulla sul calcolo dei CP_1
contributi né ha depositato in atti la prova che essi sono stati calcolati secondo la normativa sopra richiamata.
La prova della mancata produzione di un reddito dell'impresa artigiana per gli anni indicati negli avvisi di addebito opposti è, pertanto, raggiunta, per mancata contestazione e, pertanto, i contributi richiesti non sono dovuti,
Per i motivi su esposti il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo degli avvisi di addebito opposti, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €. 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. Dario Parte_1
Emanuele Mazzeo, che ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali richiesti con gli avvisi di addebito:
n. 394 2018 00042291 75 000 dell'importo complessivo di € 2.008,89 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
10/2017 al 12/2017 e dal 01/2018 al 03/2018;
n. 394 2019 00013419 16 000 dell'importo complessivo di € 2.042,04 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2018 al 06/2018 e dal 07/2018 al 09/2018;
n. 394 2021 00013380 36 000 dell'importo complessivo di € 3.297,06 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
04/2019 al 06/2019, dal 07/2019 al 09/2019 e dal 10/2019 al 12/2019;
n. 394 2023 00018445 45 000 dell'importo complessivo di € 4.472,14 emesso per somme di competenza dell' sede di Reggio Calabria a titolo di Contributi I.V.S. periodo dal CP_1
Pag. 5 di 6 10/2021 al 12/2021, dal 01/2022 al 03/2022, dal 04/2022 al 06/2022 e dal 07/2022 al
09/2022;
3. annulla l'iscrizione a ruolo dei suddetti contributi previdenziali;
4. condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 1.865, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, , da distrarsi in favore dell'avv. Dario Parte_1
Emanuele Mazzeo, che ha fatto richiesta.
Palmi, 10 aprile 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6