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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9117/2024 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Massacci Parte_1 C.F._1
EL
e
, (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Federica Fadda Controparte_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 12 Le parti hanno proposto una domanda congiunta Di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“a) Con ricorso congiunto depositato dinanzi a codesto Tribunale in data 19.9.2019 gli odierni istanti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cagliari in data 1.10.1987
(atto trascritto presso l'ufficio di Stato civile del medesimo Comune al n. 709, parte 2, serie A,
dell'anno 1987), di essersi separati in forza di sentenza del medesimo Tribunale n. 3096/2013
in data 21-28.10.2013, di aver avuto due figli, e (nati entrambi in Cagliari, Per_1 Per_2
rispettivamente il 1°.
2.1986 il 4.3.1999), entrambi ormai maggiorenni e autosufficienti,
chiedevano la pronunzia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio sulla base degli accordi fra loro raggiunti e riportati nel richiamato ricorso.
b) Con sentenza n. 1014/2020 R.G. 7271/2019 in data 14-24.4.2020, codesto Tribunale, in accoglimento della predetta domanda congiunta, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei GNi e alle seguenti condizioni convenute fra le parti: Parte_1 CP_1
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con quello di comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Selargius nella via Goceano n.10 di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene attribuita alla IG . Il GN provvederà alla Parte_1 CP_1
restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, senza diritto di rivalsa verso la IG . Parte_1
3) Il GN provvederà al mantenimento della IG , versando alla stessa CP_1 Parte_1
la somma di € 400 mensili, da rivalutare annualmente secondo Istat rilevato il mese precedente,
detta somma di € 400 deve ritenersi al netto di tutte le imposte sul reddito su di essa astrattamente gravanti (a prescindere da eventuali detrazioni o deduzioni spettanti alla
) e pertanto almeno cinque giorni lavorativi prima di ciascuna scadenza fiscale il Parte_1
Pag. 2 a 12 accrediterà alla anche tutte le somme occorrenti sulla base della astratta CP_1 Parte_1
posizione gravante sul predetto assegno di mantenimento, perché lo stesso conservi il proprio valore netto.
4) Qualora la IG dovesse trovare un impiego o ricevesse un incremento della Parte_1
pensione che percepisce mensilmente per un importo pari a circa € 900,00, stabilire l'automatica riduzione dell'assegno di mantenimento spettante alla stessa IG Parte_1
nei seguenti termini:
A) qualora la IG percepisca una retribuzione/pensione mensile netta Parte_1
superiore a 600,00 euro e sino a 700,00 euro, l'assegno di mantenimento verrà aumentato a €
500,00;
B) qualora la retribuzione/pensione mensile netta sia superiore a 700,00 euro e sino a 900,00
euro, l'assegno di mantenimento verrà ridotto a € 400,00;
C) qualora la retribuzione/pensione mensile netta sia superiore a 900,00 euro e sino a 1.000,00
euro, l'assegno di mantenimento verrà ridotto a € 300,00;
D) qualora la retribuzione/pensione mensile netta sia superiore a 1.000,00 euro e sino a
1.200,00 euro, l'assegno di mantenimento verrà ridotto a € 200,00;
E) qualora la retribuzione/pensione mensile netta sia superiore a 1.200,00 euro e sino a
1.400,00 euro, l'assegno di mantenimento verrà ridotto a € 100,00;
F) qualora la retribuzione/pensione netta mensile sia superiore a 1.400,00 euro, il GN CP_1
cesserà di versare l'assegno di mantenimento per la IG . Parte_1
Tutte le somme di cui sopra, relative all'assegno di mantenimento spettante nelle varie ipotesi alla IG , devono intendersi anch'esse al netto di tutte le imposte sul reddito Parte_1
astrattamente gravanti sul medesimo assegno (a prescindere quindi da eventuali detrazioni spettanti alla stessa IG ). Pertanto, anche all'assegno in ipotesi così diminuito Parte_1
si applicherà lo stesso meccanismo di rimborso fiscale di cui al precedente capo.
Pag. 3 a 12 Inoltre, tutti gli importi di cui sopra, sia per la retribuzione netta mensile eventualmente percepita in futuro dalla IG , sia per l'assegno di mantenimento Parte_1
correlativamente ridotto, verranno aggiornati ogni anno in base agli stessi indici e modalità di rivalutazione dell'assegno base di mantenimento, secondo quanto stabilito nel precedente capo.
5) I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio del passaporto.
c) In data 21.1.2024 è deceduta la madre della IG , lasciando in eredità a Parte_1
quest'ultima, in concorso con altri due figli, un appartamento;
inoltre, lo stato di salute della stessa ricorrente, invalida civile, è andato ulteriormente ad aggravarsi.
d) Le parti hanno quindi convenuto di modificare gli accordi divorzili, allo scopo di adeguarli alla mutata condizione economica della IG e nel contempo assicurare alla Parte_1
medesima, attraverso l'acquisizione in via esclusiva della proprietà della casa di abitazione attualmente a lei assegnata in sede di divorzio ma in proprietà comune delle parti, quella stabilità abitativa che la sua invalidità, particolarmente penalizzante in ambito motorio, rende opportuno garantirle.
Tutto ciò premesso, i GNi e , come sopra rappresentati e difesi, Parte_1 CP_1
chiedono che codesto Tribunale, in camera di conSIlio, voglia modificare le statuizioni relative al loro divorzio nel seguente modo:
1) I GNi e continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 CP_1
rispetto.
2) Quale attribuzione patrimoniale a titolo gratuito, nell'ambito della definizione concordata dei rapporti economici fra le parti in sede di modifica dei loro precedenti accordi di divorzio,
il SI. si obbliga e promette di trasferire alla IG Controparte_1 Parte_1
Pag. 4 a 12 , che accetta e promette di acquistare, la piena proprietà della propria quota, pari Parte_1
al 50%, del seguente immobile (che, sino al predetto trasferimento, continuerà a rimanere assegnato alla stessa
IG ): Parte_1
in Comune di Selargius:
- appartamento ad uso civile abitazione posto al primo piano del fabbricato sito nella via
Goceano n. 10, confinante con prospetto con suddetta via, vano ascensore, parti comuni, censito al Catasto Urbano del medesimo comune alfoglio 42, particella 4215,
sub. 102, via Goceano n. 10, piano 1, categoria A/3, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale 74 mq., superficie totale escluse aree scoperte 68 mq, rendita euro
355,06;
- locale ad uso cantina posto al primo piano seminterrato del medesimo fabbricato della via Goceano n. 10, composto da unico vano, della superficie di mq. 7, confinante con il subalterno 1 per due lati e con il subalterno 82, censito al Catasto Urbano del medesimo comune al foglio 42, particella 4215, sub. 83, via Goceano n. 10 piano S1, categoria
C/2, classe 10, 7 mq., superficie catastale totale 8 mq., rendita euro 18,44;
- posto auto scoperto al piano terra del medesimo fabbricato della via Goceano n. 10
della superficie di mq. 27, confinante con i subalterni 1, 3 e 5, censito al Catasto Urbano
del medesimo comune al foglio 42, particella 4215, sub. 6, via Goceano n. 10 piano T,
categoria C/6, classe 3, 27 mq., superficie catastale totale 27 mq., rendita euro 61,36.
3) Il predetto contratto preliminare fra le parti dovrà essere riprodotto, ai fini della sua trascrizione nei registri immobiliari, in atto pubblico o in scrittura privata autenticata da far ricevere al notaio o ad altro notaio scelto dalla IG , a Persona_3 Parte_1
spese della medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza conclusiva del presente procedimento. La IG si obbliga a procurare a proprie spese prima Parte_1
Pag. 5 a 12 della predetta stipula, l'APE - attestato di prestazione energetica dell'immobile de quo, con scadenza
successiva di almeno tre anni rispetto alla data di riproduzione del preliminare dinanzi al notaio.
4) L'atto pubblico di trasferimento della proprietà a titolo gratuito dovrà essere stipulato dinanzi al notaio o dinanzi ad altro notaio scelto dalla IG Persona_3
, a spese della medesima, entro trentaquattro mesi dalla conclusione dell'atto Parte_1
pubblico o della scrittura privata autenticata prevista nel capo precedente. In occasione della stipula del predetto atto pubblico definitivo competerà alla IG il diritto di Parte_1
scegliere se procedere all'accollo del mutuo residuo gravante sull'immobile oggetto di cessione in forma c.d. esterna,
pertanto da pubblicizzare anche nei confronti della banca mutante, ovvero in forma c.d.
interna, ossia valida nei soli rapporti interni fra lei e il SI. : in quest'ultima ipotesi CP_1
proseguirà il meccanismo di pagamento del mutuo e di detrazione dei relativi interessi quale previsto nei successivi capi 7) e 8).
5) Qualora la trasfusione del superiore contratto preliminare in atto pubblico o scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di trasferimento della proprietà, non dovessero essere perfezionati nei termini di cui ai punti 3) e 4), stabiliti nell'esclusivo interesse della IG
, per una causa non dipendente dalla volontà o responsabilità del SI. , la Parte_1 CP_1
IG continuerà, comunque, ad essere obbligata a provvedere in via esclusiva Parte_1
al pagamento del suddetto mutuo, e continuerà a corrispondere le rate trimestrali del mutuo senza diritto di rivalsa verso il SI. . CP_1
Qualora nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del presente ricorso e l'atto di trasferimento di proprietà la SI.ra non dovesse ottemperare al pagamento del Parte_1
mutuo fino a un massimo di due trimestralità, il pagamento stesso sarà effettuato dal SI. , CP_1
Pag. 6 a 12 con diritto al rimborso delle somme anticipate. Oltre il termine delle due trimestralità non pagate da parte della SI.ra , salvo che le stesse due trimestralità non siano già state Parte_1
interamente rimborsate al SI. (nel qual caso scatterà nuovamente il meccanismo CP_1
dell'anticipazione dei ratei del mutuo da parte dello stesso SI. per altre due trimestralità CP_1
al massimo), la promessa di vendita perderà la propria efficacia (fungendo il mancato pagamento del mutuo per oltre due trimestralità da condizione risolutiva del preliminare) e l'immobile dovrà essere messo immediatamente in vendita, con la finalità principale dell'estinzione del residuo mutuo. In questa ipotesi di vendita il SI. dichiara fin d'ora CP_1
di rinunciare a qualsiasi pretesa di natura econorestituzione delle somme nel frattempo anticipate per le predette due trimestralità
di mutuo e per eventuali accessori delle stesse.
Qualora la SI.ra , in sede di atto di trasferimento di proprietà, riguardo il mutuo Parte_1
dovesse optare per la c.d. forma interna, qualora non dovesse successivamente ottemperare al pagamento fino ad un massimo di due trimestralità, il pagamento stesso sarà effettuato dal SI.
, con diritto al rimborso delle somme anticipate. Oltre il termine delle due trimestralità CP_1
non pagate da parte della SI.ra , salvo che le stesse due trimestralità non siano già Parte_1
state interamente rimborsate al SI. (nel qual caso scatterà nuovamente il meccanismo CP_1
dell'anticipazione dei ratei del mutuo da parte dello stesso SI. per altre due trimestralità CP_1
al massimo), l'immobile dovrà essere messo immediatamente in vendita, con la finalità
principale dell'estinzione del residuo mutuo. In questa ipotesi il SI. dichiara fin d'ora CP_1
di rinunciare a qualsiasi pretesa di natura economica sul netto ricavo risultante dalla vendita dell'immobile ad eccezione della restituzione delle somme nel frattempo anticipate per le predette due trimestralità di mutuo e per eventuali accessori delle stesse.
6) Il SI. garantisce, per la sua quota ideale pari al 50% pro indiviso, che il predetto CP_1
immobile è, e tale sarà al momento della conclusione degli atti di cui ai precedenti capi 3) e
Pag. 7 a 12 4), libero da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi ed ipoteche volendo in caso contrario risponderne come per legge, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria in favore di iscritta nei registri immobiliari in data 23.12.2015 con i numeri 35090 di Parte_2
Registro Generale e 4343 di Registro Particolare, per la complessiva somma di euro 250.000,
a garanzia del mutuo concesso alle odierne parti in data 22 dicembre 2015 con atto rogito notaio Repertorio n. 3024, Raccolta n. 2035. La IG manleva il GN Per_4 Parte_1
da qualsiasi responsabilità per eventuali abusi edilizi dell'immobile e vertenze CP_1
condominiali antecedenti alla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile. Inoltre le partimica sul netto ricavo risultante dalla vendita dell'immobile ad eccezione dellarestituzione delle somme nel frattempo anticipate per le predette due trimestralità di mutuo e per eventuali accessori delle stesse.
Qualora la SI.ra , in sede di atto di trasferimento di proprietà, riguardo il mutuo Parte_1
dovesse optare per la c.d. forma interna, qualora non dovesse successivamente ottemperare al pagamento fino ad un massimo di due trimestralità, il pagamento stesso sarà effettuato dal SI.
, con diritto al rimborso delle somme anticipate. Oltre il termine delle due trimestralità CP_1
non pagate da parte della SI.ra , salvo che le stesse due trimestralità non siano già Parte_1
state interamente rimborsate al SI. (nel qual caso scatterà nuovamente il meccanismo CP_1
dell'anticipazione dei ratei del mutuo da parte dello stesso SI. per altre due trimestralità CP_1
al massimo), l'immobile dovrà essere messo immediatamente in vendita, con la finalità
principale dell'estinzione del residuo mutuo. In questa ipotesi il SI. dichiara fin d'ora CP_1
di rinunciare a qualsiasi pretesa di natura economica sul netto ricavo risultante dalla vendita dell'immobile ad eccezione della restituzione delle somme nel frattempo anticipate per le predette due trimestralità di mutuo e per eventuali accessori delle stesse.
6) Il SI. garantisce, per la sua quota ideale pari al 50% pro indiviso, che il predetto CP_1
immobile è, e tale sarà al momento della conclusione degli atti di cui ai precedenti capi 3) e
Pag. 8 a 12 4), libero da pesi, vincoli, oneri, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi ed ipoteche volendo in caso contrario risponderne come per legge, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria in favore di iscritta nei registri immobiliari in data 23.12.2015 con i numeri 35090 di Parte_2
Registro Generale e 4343 di Registro Particolare, per la complessiva somma di euro 250.000,
a garanzia del mutuo concesso alle odierne parti in data 22 dicembre 2015 con atto rogito notaio Repertorio n. 3024, Raccolta n. 2035. La IG manleva il GN Per_4 Parte_1
da qualsiasi responsabilità per eventuali abusi edilizi dell'immobile e vertenze CP_1
condominiali antecedenti alla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile. Inoltre le parti stabiliscono che dalla data di sottoscrizione del presente ricorso saranno a carico esclusivo delle IG le spese Parte_1
straordinarie relative all'immobile, comprese quelle condominiali.
7) La SI.ra si obbliga a provvedere in via esclusiva al pagamento del suddetto Parte_1
mutuo, a partire dalla rata in scadenza il 22 dicembre 2024, senza diritto di rivalsa verso il
SI. . A tal fine, almeno cinque giorni prima della scadenza di ciascuna rata (potendovi CP_1
peraltro provvedere, a propria scelta, anche mediante uno o più versamenti precedenti), la
IG si obbliga ad accreditare al SI. sul c/c intestato al medesimo, in Parte_1 CP_1
essere presso IBAN[...], l'importo necessario Parte_2
per il pagamento della stessa rata, che il SI. si obbliga a versare in termini alla banca CP_1
mutuante.
8) La detrazione fiscale degli interessi del citato mutuo competerà in via esclusiva alla IG
a decorrere dalla rata in scadenza il 22 dicembre 2024. Pertanto il SI. si Parte_1 CP_1
obbliga a rimborsare alla IG , almeno cinque giorni lavorativi prima di ogni Parte_1
scadenza fiscale, l'ammontare del risparmio fiscale in ipotesi formalmente a lui spettante per tale titolo.
Pag. 9 a 12 9) Qualora, anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare di trasferimento di cui ai presenti accordi, l'immobile oggetto della promessa di trasferimento dovesse risultare gravato da formalità pregiudizievoli riferibili al SI. , il predetto obbligo di pagamento del mutuo CP_1
da parte della IG verrà automaticamente sospeso, e riprenderà momentanea Parte_1
efficacia quello a carico del SI. di cui agli originari accordi divorzili, fino alla CP_1
risoluzione da parte del GN delle problematiche di cui sopra. Qualora le formalità CP_1
pregiudizievoli non dovessero essere cancellate entro 12 mesi dalla data prevista per la riproduzione dinanzi al notaio del contratto preliminare di cui ai presenti accordi, ferma l'assegnazione dell'immobile in favore della SI.ra riprenderà definitiva efficacia Parte_1
l'obbligo di pagamento del mutuo a carico del GN , di cui agli originari accordi CP_1
divorzili, altresì con diritto della IG all'immediato rimborso da parte del Parte_1
SI. di quanto dalla stessa versato alla banca mutuante per i ratei del mutuo. CP_1
10) La IG si obbliga a non trasferire a terzi la proprietà della menzionata Parte_1
casa della via Goceano 10 di Selargius e relativi accessori prima di due anni dalla stipula dell'atto pubblico definitivo di trasferimento in proprio favore della proprietà della quota della medesima casa da parte del SI. , sempre che siano stati rispettati i termini di cui ai CP_1
precedenti artt. 3 e 4.
Invece, qualora non venga rispettato anche uno solo dei termini previsti nei richiamati artt. 3
e 4, l'obbligo di non alienazione a terzi a carico della IG avrà durata di 35 Parte_1
mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
In caso di vendita a terzi prima del suddetto termine, calcolato a norma dei due paragrafi precedenti, la IG dovrà corrispondere al GN il 20% del ricavo Parte_1 CP_1
dall'alienazione dell'immobile, al netto del mutuo residuo e delle spese sostenute per la stessa vendita.
Pag. 10 a 12 11) Il GN contribuirà al mantenimento della IG versando alla stessa, CP_1 Parte_1
entro il quinto giorno di ogni mese, a far data dal mese di ottobre 2024, la somma di € 250
mensili, da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT FOI rilevato nel mese di settembre precedente. Tale assegno divorzile deve ritenersi al netto di tutte le imposte sul reddito su di esso astrattamente gravanti (a prescindere da eventuali detrazioni o deduzioni spettanti alla
IG ) e pertanto, almeno cinque giorni lavorativi prima di ciascuna scadenza Parte_1
fiscale, il SI. accrediterà alla SI.ra anche tutte le somme occorrenti per CP_1 Parte_1
pagare le imposte dovute sul predetto assegno di mantenimento, in modo tale che lo stesso conservi il proprio valore netto.
12) Le parti rinunciano a qualsiasi pretesa reciproca per le somme versate in più o in meno fino al mese di settembre 2024 a titolo di assegno di mantenimento e di divorzio.
13) Con compensazione integrale fra le parti delle spese e dei compensi del giudizio, eccezion fatta per il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, del quale si farà carico il solo GN ” CP_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati Parte_1 Controparte_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1014/2020 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 14-24.4.2020, nel procedimento R.G. 7271/2019,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
Pag. 11 a 12 2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 24.02.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 12 a 12