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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14813/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1966, con il patrocinio dell'Avv. ODDI SILVIA ( Email_1
) e con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
[...]
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
01/06/1961;
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 , premesso che Parte_1
in data 16.07.1999 aveva contratto matrimonio in Roma con CP_1
e che dalla predetta unione era nata la figlia (22.03.2002),
[...] Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, esponeva che con decreto del
24.07.2012 il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni di separazione dei coniugi e che da allora non vi era stata riconciliazione tra gli stessi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione. Chiedeva, in particolare, che venisse disposto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nata il Per_1 22.3.2002, nella misura di euro 425,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che veniva, pertanto, dichiarato contumace.
[...]
All'udienza del 27.01.2025 tenutasi dinanzi al Giudice Designato compariva personalmente la sola parte ricorrente la quale insisteva nell'accoglimento del ricorso, ribadendo l'assenza di istanze istruttorie.
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova e fatte precisare le conclusioni, pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22, ed ordinava quindi la discussione orale della causa nella stessa udienza, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3, n. 2, lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Con riguardo ai provvedimenti consequenziali allo scioglimento del matrimonio, occorre in primo luogo confermare l'obbligo del di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia, la quale benchè maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica in quanto attualmente studentessa universitaria presso la facoltà di Giurisprudenza, alla quale si è iscritta dopo avere conseguito il diploma di laurea triennale in Scienze Politiche. In mancanza di elementi che possano far determinare con esattezza i redditi del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, ma non essendo emerso alcun dato dal quale possa desumersi l'incapacità lavorativa dello stesso, appare congruo al Collegio determinare in euro
425,00 mensili l'entità del contributo dovuto, avuto riguardo altresì alle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, la quale ha riferito che il marito è titolare di un'attività commerciale.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per la figlia.
Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14813/2024, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Roma il 16.07.1999 tra e ; Parte_1 Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999, atto n. 01490, parte 1, serie 01);
- dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio mantenimento;
- determina in euro 425,00 il contributo mensile dovuto da a Controparte_1
per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non Parte_1 Per_1
economicamente indipendente, da corrispondere a presso il di lei Parte_1 domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT; - dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia;
- dichiara irripetibili le spese.
.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
07/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI