TAR Roma, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 6127
TAR
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
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Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Valutazione errata dell'elaborato scritto

    Il Collegio rileva che le doglianze riguardano la correttezza di una valutazione discrezionale operata dalla sottocommissione, la quale, salvo vizi di palese illogicità, manifesta irragionevolezza o grave travisamento dei fatti, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata nella valutazione numerica

    La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 7/2017) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 175/2011) secondo cui i voti numerici, attribuiti secondo criteri predeterminati, sono sufficienti a motivare la valutazione, garantendo trasparenza e controllabilità, e che un onere motivazionale più gravoso pregiudicherebbe l'efficienza amministrativa.

  • Rigettato
    Disparità di trattamento rispetto ad altri candidati

    La Corte afferma che la correzione degli elaborati non segue un raffronto comparato, ma una valutazione individuale basata su criteri stabiliti. Pertanto, un confronto diretto è metodologicamente errato. La valutazione è unitaria e non sovrapponibile tra candidati.

  • Rigettato
    Mancata specificazione del singolo voto attribuito da ciascun commissario

    La giurisprudenza ha chiarito che non è prescritta dalla legge la verbalizzazione del voto di ciascun commissario; si presume l'unanimità del punteggio complessivo, salvo dissenso. La sottocommissione verbalizza il voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 6127
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6127
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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