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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
GIUDICE DOTT. ANGELO ANTONIO GENISE
SENTENZA
Causa RG 2002/2021
Tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Manfredi Parte_1
E
, rappresentata e difesa unitamente dall'Avv. Daniela Giordano e dall'Avv Controparte_1
Rosaria Pareo,
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società la società Controparte_1 Parte_1
partita iva n. con sede in Viale Cosmai n. 19/21, Cosenza (CS), in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, Sig. , residente in [...], Parte_2
87100 Cosenza (CS), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Manfredi, presso lo studio del quale, sito in Cosenza alla via Adige n. 38, eleggeva anche domicilio ,proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 423/2021, pronunziato in data 10 aprile 2021, pubblicato il successivo 12 aprile 2021 e notificato il 13 aprile 2021, a mezzo posta elettronica certificata e contenente l'ingiunzione di pagare in favore della convenuta , nel termine di giorni 40 dalla notifica del decreto, la somma di € 9.437,34 oltre interessi ai tasso legale dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, nonché le spese procedurali, liquidate in complessivi € 595,50 (di cui € 145,50 per esborsi ed € 450,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie del 15% (art. 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Allegava l'opponente :
- che la richiesta monitoria si basava sul presupposto del mancato pagamento da parte della delle somme portate da n.3 fatture relative a fornitura di merce, nn. 309/F, 361/F Parte_1 e 498/F, rispettivamente del 27/3/2019, del 05/04/2019 e del 23/05/2019, di €.7,173,60, di €. 1775,10 e di €.188,64;
- che tale richiesta risultava sfornita di prova e comunque infondata;
- Che al contrario l'opposta risultava sua debitrice;
sosteneva al riguardo l'opponente: “ La
[...]
, in forza dell'allegato contratto del 30 maggio 2013, ha svolto, per conto della Pt_1
, per gli anni 2013/2019, con riferimento al territorio regionale calabrese, CP_1
l'attività di agente di commercio. Anzi, più precisamente, l'attività è iniziata nel 2011, con il paravento dell'attività consulenziale e promozionale, ed è poi stata formalizzata, con denunzia all' , a partire dal 1 maggio 2013. Per tale compito, ai sensi dell'art. 6 della Pt_3 convenzione, ha maturato un compenso provigionale nella misura indicata nell'appendice allegata al contratto. Sta di fatto, però, che la , questionando in maniera CP_1 illegittima sulla misura delle provvigioni, che, a suo dire, dal 2014, sarebbero dovute al 50% per acquisti effettuati direttamente dalla quale rivenditore, ed addirittura, sempre Parte_1 per questi acquisti, non sarebbero più dovute dal 2016 fino alla cessazione del rapporto (2019), ha negato il pagamento del dovuto. Ne è seguito un carteggio con cui la esponente ha richiesto il pagamento della maggiore provvigione, cui ha fatto seguito anche l'emissione di una fattura in acconto sulle provvigioni maturate, la n.2/AG_2019 del 31.5.2019, di €.10.000,00 oltre iva. “
Concludeva, pertanto, l'opponente chiedendo, la revoca del decreto opposto e “in via riconvenzionale la condanna dell'opposta al pagamento in favore della della Parte_1 somma di €. €.12.315,04 oltre IVA ed interessi maturati e maturandi, al saggio commerciale, fino al soddisfo;
con vittoria delle spese e competenze di lite.
Si costituiva la società part. I.V.A. n. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. Sig. , con sede in Settimo Di Pescantina, elettivamente domiciliata CP_2 in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio De Luca e Associati, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Daniela Giordano e dall'Avv Rosaria Pareo, contestando tutti i motivi dell'opposizione e della domanda riconvenzionale e concludendo per il rigetto delle stesse e la conferma del DI opposto, con vittoria di spese. All'esito dell'udienza del 16 aprile 2024 la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione del termini ex art 190 cpc.
Motivi della decisione
L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono infondate per le ragioni che seguono;
l'opposta ha prodotto in giudizio la copia degli ordini di acquisto delle merci e dei d.d.t., regolarmente datati e sottoscritti dai vettori (Bartolini e SDA), attestante la presa in carico della merce ad opera degli stessi;
la stessa opposta ha prodotto la tabella di calcolo redatta dal commercialista dell'opponente- nella quale sono riportate le fatture oggetto dell'ingiunzione, rispettivamente le n. 309, n. 361 e n. 498, tra quelle di acquisto da parte dell'agente e computate nell'importo complessivo sulla base del quale è stata calcolato l'ammontare delle “provvigioni non pagate su ft. cliente for office media” asseritamente dovute, nonché la comunicazione pec inviata alla in data 12 giugno 2019 e CP_1 la comunicazione del 09.12.2019 inviata al precedente difensore della società opposta;
tali circostanze devono ritenersi idonee e sufficienti a dimostrare il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto. Riguardo alla domanda riconvenzionale dell'opponente, le allegazioni dell'opposta secondo cui : “Ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia sottoscritto dalle parti, la provvigione dovuta all'agente veniva determinata ogni anno sulla base delle appendici sottoscritte dalle parti e liquidata sulla base dei dati trimestrali. In ogni appendice veniva stabilito il target annuale e le condizioni per la liquidazione della provvigione per trimestre: al target annuale dovevano concorrere tutti i prodotti indicati in appendice e suddivisi per categoria, tipologia e valore di fatturato;
il target trimestrale doveva essere raggiunto per un numero minimo di tipologie;
il bonus sul target annuale si applicava quindi sul fatturato complessivo e solo al raggiungimento/superamento del valore di tutte le singole categorie, ecc. Era inoltre previsto che le linee di prodotto a 'zero vendita' sarebbero state eliminate dal mandato e che gli acquisti diretti da parte dell'Agente in qualità di rivenditore avrebbero dato diritto per gli anni 2014 e 2015 al 50% della provvigione prevista in appendice, mentre per gli anni seguenti avrebbero dato diritto al solo accumulo punti e non anche alle provvigioni. Infine, l'art. 10 del contratto prevedeva espressamente che l'agente non avesse diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura delle provvigioni” , hanno trovato riscontro probatorio nell'originale delle email in formato Part eml contenenti i files dei targets annuali sottoscritti dalla Office per accettazione e conferma nella prova per testi che hanno confermato lo scambio di detta documentazione email.
A fronte di tale quadro probatorio l'opponente non ha fornito alcuna idonea prova contraria, limitandosi a disconoscere in modo generico alcune sottoscrizioni e a contestare la documentazione fornita dall'opposta.
In conclusione l'opposizione e la domanda riconvenzionale devono essere rigettate, con conferma del DI opposto e condanna dell'opponente alle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'opposta, con distrazione se richiesta, in complessivi €. 1.500,00 per compenso professionale, oltra Iva, cpa e accessori.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa di cui in epigrafe, rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo 423/2021 e dichiarandone l'esecutività
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, con distrazione se richiesta, delle spese di lite che liquida in €.1.500,00 per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cap e accessori
Così deciso in Cosenza il 8 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Angelo Antonio Genise