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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice ES RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PE ST, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Roma 77 attore c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PE NA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Principessa Jolanda 17 convenuto
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE ZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Mazzini 25 terza chiamata
CP_2
Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.11.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
pagina 1 di 13 1) previa declaratoria della risoluzione per colpa professionale dell'Avvocato
del contratto di mandato relativo alla difesa in giudizio del Parte_2 sig. nella causa avente il n. 421/17 del Giudice di Pace di Parte_1
Sassari, dichiari che nulla è dovuto per competenze professionali allo stesso Avvocato : Pt_2
2) previa declaratoria della responsabilità professionale dell'Avvocato Pt_2 per le omissioni e gli errori professionali indicati nell'atto introduttivo del giudizio, condanni l'Avvocato al risarcimento dei danni a Parte_2 favore del nella somma di € 9.216,00 che il ha Parte_1 Pt_1 corrisposto al Comune di Ittiri, oltre ad € 217,50 per spese di registrazione.
3) condanni inoltre l'Avvocato al risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali nella misura di € 5.000,00 da corrispondersi anche in misura equitativa:
4) con vittoria di spese e competenze.
5) In mero subordine ed in via istruttoria: A) Previa revoca delle ordinanze 23.3.2022 e 27.10. 2022 insiste per la nomina di un c.t.u. informatico affinché, previa ispezione sul cellulare del
(n. 3382011528) da cui sono stati tratti i messaggi prodotti in cartaceo Pt_1
e poi scannerizzati, venga tratta la copia forense dell'intero database WhatsApp, operazione necessaria per verificare l'autenticità, con trascrizione in PDF della chat, con evidenziate provenienza e destinazione, ricercando eventualmente altri messaggi scambiati fra le stesse parti (
[...]
e avv. cell. 333581177) , cancellati, nel periodo fra il Parte_1 Pt_2 settembre 2017 e settembre 2019, stilando all'esito relazione scritta. Tale mezzo istruttorio si richiede, senza con ciò voler invertire l'onere della prova, per dimostrare la tardiva comunicazione dell'esito della causa contro il Comune di Ittiri, della copia della sentenza e della restituzione di atti e documenti di parte. B) Sempre previa revoca delle ordinanze 23.3.2022 e 27.10.2022, quanto al documento n. 4 prodotto dal convenuto, si reitera la richiesta di esibizione dell'originale; In difetto si chiede che il Giudice ordini al convenuto, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del predetto documento, nel caso che il convenuto intenda avvalersene, onde verificare l'autenticità della sottoscrizione. Con riserva di proporre querela di falso nell'ipotesi in cui la sottoscrizione fosse stata apposta “absque pactis” C) Sempre previa revoca delle suddette ordinanze, si insiste per l' interrogatorio personale all'avv. sui seguenti capi: Parte_2
pagina 2 di 13 c/1 Vero che in data 9 settembre 2019 ad ore 19,03 ha ricevuto il seguente messaggio Whats App dal sig. : “ Controllato la causa Comune” Pt_1
c/2 Vero che alle ore 19:36 dello stesso giorno lei ha risposto: “Giovedì mi danno tutto compreso il fascicolo di parte” c/3 vero che lei in data 11 settembre 2019 ha apposto sul frontespizio del fascicolo d'ufficio della causa del col Comune di Ittiri, vergata di Pt_1 proprio pugno, la seguente dicitura” X (per) ritiro fasc. parte SS 11/9/19” c/4 Vero che in data 12 settembre 2019 ad ore 12:12 ha inviato al sig.
il seguente messaggio: “alle 4 sono da a dopo”(Per chiarire, da Pt_1 Per_1 era la sede del nuovo recapito dell'avv. a Ittiri nel Persona_2 Pt_2 corso Vittorio Emanuele) c/5 Vero che in quel giorno ed in quel luogo lei ha consegnato al alcuni Pt_1 atti e documenti del fascicolo di parte e una copia della sentenza di cui solo allora ha svelato il contenuto sfavorevole. c/6 Vero che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo lei ha consegnato al sig. sia il documento contrassegnato col n. 6, sia quello Pt_1 contrassegnato col n. 7, documenti che si esibiscono all'interrogando. c/7 vero che in data 14 settembre 2017 ha redatto le note conclusionali della causa contro il Comune di Ittiri che si esibiscono all'interrogando (doc. n. 23) c/8 Vero che ha presenziato all'udienza del 15 settembre 2017, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione.(Si produce il relativo verbale di udienza (doc. n. 24) c/9 Vero che ha vergato di suo pugno le prime tre righe del verbale di udienza del 15 settembre 2017, le prime tre righe del verbale di udienza del 19/5/2017 ed in genere degli altri verbali in cui si dà atto della sua presenza. c/10 Vero che in data 6 dicembre 2019 ha ricevuto nel suo studio di via Savoia in Sassari, sia il , sia l'avv. Parte_1 Controparte_3 per discutere della richiesta di danni formulata da quest'ultimo per conto del
con lettera del 21 novembre 2019 prodotta in atti, e che nell'occasione Pt_1
l'avv. aveva assicurato che avrebbe fatto la denuncia alla propria Pt_2 assicurazione. In caso di risposte negative od evasive su quest'ultimo capo si deduce prova per testi con l'audizione dell'avv. residente in [...]
Macomer. D) In caso di mancata ammissione della veridicità della circostanza dedotta al superiore capo c/3 si chiede che il Giudice, previa acquisizione
pagina 3 di 13 dell'originale della copertina del fascicolo d'Ufficio del Giudice di Pace della causa fra il e il Comune di Ittiri avente il n. 200020/15 (ex Parte_1
Ufficio del Giudice di Pace di Alghero), disponga perizia grafica sulla scrittura “X ritiro fasc. di parte SS11/9/19, offrendo come scritture di comparazione sia le firme di delega del , ma ancor più la scrittura di Pt_2 pugno dell'avv. nei vari verbali di udienza della causa di cui sopra. Pt_2
Su questa richiesta il Giudice non si è mai pronunziato. E) Previa revoca dell'ordinanza del 9 marzo 2023 con la quale il Giudice non ha ammesso il chiarimento richiesto dall'avv. Stara sulle circostanze di tempo e di luogo dei fatti di cui al capo C/5, ammetta il chiarimento, in subordine ammettendo l'interrogatorio sul capo C/4. F) Revochi conclusivamente l'ordinanza del 15 aprile 2024, con la quale ha confermato le precedenti ordinanze.”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, con sede in Corso Como n°17, CAP 20154, Milano (MI), quale società assicuratrice del convenuto per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa RCT n. 405511724, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere l'Avv.
da ogni avversa pretesa;
Parte_2
- con vittoria di spese e competenze di causa ivi comprese quelle della chiamata in garanzia;
- in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta la società in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Corso Como n°17, CAP 20154, Milano (MI), quale società assicuratrice del convenuto per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa RCT n. 405511724, a garantire e manlevare l'Avv. nel pagamento Parte_2 del risarcimento di cui è causa e delle spese e competenze tutte del giudizio”.
Per il terzo chiamato, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024:
pagina 4 di 13 “1) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) assolversi la da ogni avversa domanda;
Controparte_1
3) con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. , allegando: Parte_2
1) di aver dato incarico al medesimo di convenire in giudizio il Comune di Ittiri, per far valere il proprio credito di € 2.818,95, quale somma residua di un finanziamento concesso dallo stesso Ente per € 7.709,95 e mai totalmente erogato;
2) che, instaurata la causa presso il Giudice di Pace di Alghero, poi traslata a Sassari, ed istruita mediante produzioni documentali ed escussione di testimoni del solo Ente convenuto, con sentenza n. 474/2017 depositata in data 1.12.2017, sono state rigettate le domande proposte ed è stata accolta, viceversa, la domanda riconvenzionale del Comune, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
4.891,18, oltre interessi e spese di lite ivi liquidate;
3) che l'Avv. gli ha comunicato il contenuto e l'esito della sentenza Pt_2 solo nel settembre 2019;
4) di aver ricevuto la notifica della sentenza in forma esecutiva, con pedissequo atto di precetto per € 7.972,23 in data 23.07.2020, subendo poi il pignoramento del conto corrente, sbloccato solamente a seguito di transazione con il Comune, contenente la pattuizione della rateizzazione del debito;
5) la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto, derivante dalla: mancata tempestiva comunicazione della sentenza con conseguente decadenza dal termine per proporre appello;
omissione della produzione di diversi documenti da cui sarebbe emersa la non imputabilità degli inadempimenti ascritti a in sentenza;
omissione della Parte_1 deduzione della prova orale ed indicazione dei testimoni, che avrebbero contrastato l'assunto del Comune;
tardività dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Ente con la domanda riconvenzionale;
6) che l'impugnazione della sentenza de qua avrebbe avuto probabilità di accoglimento, atteso, in particolare, il vizio di omessa pronuncia in ordine pagina 5 di 13 alla decadenza del Comune, costituitosi tardivamente, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali;
7) di aver subito, pertanto, un danno patrimoniale, quantificabile nella somma dovuta al Comune di Ittiri, pari ad € 9.149,67, oltre ad € 217,50 pagati per la registrazione, nonché un danno non patrimoniale per aver subito la procedura di pignoramento presso terzi, quantificabile, eventualmente in via equitativa, in € 5.000,00. Per tali ragioni, ha chiesto – previa declaratoria di Parte_1 risoluzione del contratto di mandato con l'Avv. e della Parte_2 conseguente non debenza dei compensi professionali – l'accertamento della responsabilità professionale del medesimo e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come sopra quantificati.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 10.04.2021, l'avv. si è Parte_2 difeso, eccependo: 1) di aver rinunciato al mandato conferitogli da in data Parte_1
10.09.2017;
2) l'insussistenza di elementi atti a contestare la sentenza de qua nel merito, non essendo prospettabili fatti estintivi, modificativi o limitativi dell'obbligo di di provvedere al pagamento delle somme Parte_1 dovute, stante il suo accertato inadempimento contrattuale nei confronti del Comune di Ittiri;
3) l'inidoneità ai fini della prova dei messaggi prodotti dall'attore sub 5), in quanto non ritualmente trascritti e non riferibili al convenuto, nonché l'avvenuta alterazione rispetto all'originale del documento attoreo n. 6;
4) l'infondatezza delle ragioni prospettate dall'attore come motivi di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace, in quanto:
- la comunicazione del 26.02.2004 era stata prodotta in allegato alle note autorizzate del 20.11.2016 e sarebbe comunque stata irrilevante ai fini della vertenza, come pure la comunicazione dell'11.05.2004;
- l'attore non ha mai indicato come possibile testimone il Maresciallo e, in ogni caso, l'audizione dei Geometri e non Tes_1 Tes_2 Per_3 avrebbe avuto alcuna utilità, trattandosi di testimoni certamente ostili, che sono infatti stati sentiti quali testimoni del Comune di Ittiri;
- l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata all'udienza del 22.05.2015, prima udienza utile successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale da parte del Comune e, in ogni caso, trattandosi di eccezione di inadempimento contrattuale, il termine di prescrizione pagina 6 di 13 decennale non decorre dal giorno del pagamento, bensì dal giorno in cui il Giudice accerta l'inadempimento contrattuale e, quindi, dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace di Sassari;
5) che l'attore non ha subito alcun danno né patrimoniale, nè non patrimoniale, non sussistendo comunque i presupposti per la liquidazione in via equitativa dello stesso. Pertanto, l'avv. ha chiesto, previa autorizzazione alla Parte_2 chiamata in causa di quale società assicuratrice per Controparte_1 la responsabilità professionale, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di dichiarare tenuta a garantirlo e Controparte_1 manlevarlo nel pagamento del risarcimento per cui è causa e delle relative spese.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa di , questa si è Controparte_1 costituita in giudizio in data 21.09.2021, associandosi a tutte le difese del convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e rilevando che il proprio assicurato non si è avvalso del patto di gestione della lite contenuto nel contratto assicurativo e che, pertanto, in caso di accoglimento delle domande attoree, non avrà diritto ad ottenere la liquidazione delle spese legali sostenute per il presente giudizio.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale di parte convenuta e, all'udienza del 21.11.2024, è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, da ultimo, tenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025.
2. Devono innanzitutto respingersi le istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della istruttoria orale esperita, dovendosi confermare sul punto le ordinanze in data 23.3.2022 e 27.10.2022, precisando che gli ulteriori capitoli di prova orale non ammessi, quanto ai capi 7 e 8, sono relativi a circostanze provate in via documentale e, quanto agli altri capitoli, sono irrilevanti ai fini del decidere, anche per quanto di seguito si dirà.
3. Le domande attoree sono infondate e, come tali, devono essere rigettate.
pagina 7 di 13 3.1 Trattandosi di giudizio in materia di responsabilità professionale dell'avvocato difensore, per errori ed omissioni asseritamente commessi nell'espletamento dell'incarico, si rammenta il costante orientamento della Cassazione sul punto, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. sent. n. 2638 del 05/02/2013).
È opportuno rammentare, inoltre, i principi individuati in materia di ripartizione dell'onere della prova dalle Sezioni Unite n. 13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Deve, inoltre, ricordarsi che l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva - tradizionalmente inquadrata come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo - è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma II c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata, ossia la diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
pagina 8 di 13 3.2 Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, è pacifica la sussistenza del titolo negoziale su cui l'attore fonda la propria domanda, ossia il contratto di prestazione d'opera professionale con l'Avv. relativo Parte_2 all'instaurazione di un giudizio nei confronti del Comune di Ittiri al fine di ottenere la somma di € 2.818,95, quale residuo credito asseritamente dovuto in forza di finanziamento per € 7.709,95, concesso con delibera della Giunta regionale del 29.12.2000 ed erogato solo parzialmente. Altrettanto incontestata tra le parti è l'avvenuta instaurazione, a mezzo dell'avv. , quale difensore di , del giudizio Parte_2 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Alghero, poi traslato al Giudice di Pace di Sassari a seguito della soppressione della sezione distaccata (RG 20/2015), conclusosi con sentenza n. 474/2017 (doc. 9 attore), con cui
, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Parte_1 convenuto, è stato condannato alla restituzione al Comune di Ittiri della somma di € 4.891,18 oltre interessi e spese legali. Ebbene, parte attrice contesta al professionista convenuto diversi inadempimenti nell'esecuzione del mandato professionale conferito, di gravità tale da giustificare, a suo avviso, la risoluzione del contratto, oltre che il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della colpa del medesimo.
3.3 In ordine al contestato ritardo, di quasi due anni, nella comunicazione del deposito della sentenza del Giudice di Pace in questione, che avrebbe quindi impedito all'attore di proporre tempestivo appello, si osserva quanto segue. Dal documento prodotto sub 4) dal convenuto Avv. risulta che egli Pt_2 abbia rinunciato al mandato conferito da in data 10.9.2017. Pt_1
Ribadito che, come ritenuto con ordinanza in data 23.3.2022, l'attore non ha provveduto a disconoscere l'autenticità del documento de quo alla prima udienza utile, avendolo fatto solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, si deve tuttavia rilevare che tale rinuncia al mandato non risulta essere stata depositata nel giudizio allora pendente e che, anzi, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. , abbia redatto e depositato Pt_2 note conclusive datate 14.9.2017 (doc. 23 attore) e partecipato all'udienza innanzi al Giudice di Pace di Sassari in data 15.9.2017 (doc. 25), all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 9 di 13 Inoltre, dalla sentenza del Giudice di Pace depositata l'1.12.2017 (doc. 9 attore), emerge che era rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
, presso il quale aveva eletto domicilio. Parte_2
Di conseguenza, nonostante la rinuncia al mandato, si deve ritenere che in capo al medesimo permanesse l'obbligo di informare il cliente dell'avvenuto deposito della sentenza nell'ambito del giudizio in questione. L'avvocato difensore, infatti, anche a seguito di rinuncia al mandato, rimane obbligato a comunicare gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto e, quindi, anche l'avvenuto deposito di eventuali sentenze che riguardino la parte, in conformità al dovere di diligenza professionale cui è tenuto e la cui prova deve essere fornita dall'avvocato medesimo (Cass. 12/10/2009 n. 21589; Cass. Sez. Un. 30.1.2019 n. 2755). Ciò considerato, deve osservarsi che, a fronte dell'allegato inadempimento del predetto obbligo informativo, non risulta provato, e invero nemmeno allegato, che l'avv. abbia comunicato a la sentenza a lui Pt_2 Pt_1 sfavorevole in modo tempestivo, cioè nel termine per la proposizione, a pena di decadenza, dell'impugnazione, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (1.12.2017). Tuttavia, come sopra ricordato, per configurare la responsabilità professionale dell'avvocato, non basta la negligenza dello stesso, dovendosi verificare ed accertare, con criteri necessariamente probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato. Si tratta, quindi, di stabilire, se la condotta corretta e adempiente del professionista, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe consentito al cliente il riconoscimento delle proprie ragioni giuridiche, con conseguente nesso eziologico tra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato. Ebbene, nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, tale prova non può dirsi raggiunta. In particolare, pare essere infondato il prospettato motivo di gravame consistente nell'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine alla tardività della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del Comune di Ittiri. Ricordato che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace il convenuto può proporre la domanda riconvenzionale sino alla prima udienza ex art. 320 cpc, risulta che, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale in questione era stata proposta dal Comune convenuto con la comparsa di costituzione e risposta del 22.1.2015 (doc. 2 convenuto) e poi, a seguito pagina 10 di 13 della concessione in sede di prima udienza del 26.1.2015 di termine ex art. 182 cpc sino alla udienza fissata al 2.3.2015 per costituirsi a mezzo di difensore (doc. 11 convenuto), con la successiva comparsa datata 19.2.2015 (doc. 3 convenuto). Atteso che, quindi, la domanda riconvenzionale risulta essere stata tempestivamente proposta dal Comune di Ittiri nel giudizio a quo, il prospettato motivo di impugnazione, ad avviso del Tribunale, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento in caso di tempestiva proposizione dell'appello.
3.4 Quanto poi alla contestata omessa produzione nel giudizio avanti al Giudice di Pace di documenti dai quali, a detta dell'attore, sarebbe emersa la non imputabilità degli inadempimenti a e che quindi avrebbero Pt_1 condotto ad un diverso esito di quel giudizio, occorre anzitutto rilevare che in questa sede non è stato prodotto l'intero fascicolo di parte relativo a quel processo, così che non è possibile verificare quali documenti fossero stati effettivamente prodotti. Osservato che la comunicazione da al Comune di Ittiri in data Pt_1
24.2.2004 (doc. 15 attore), per quanto emerge dalle note autorizzate in data 20.11.2016 (doc. 17 attore), risulterebbe essere stata prodotta, in ogni caso, non può affermarsi che la produzione di quel documento, così come dell'altra comunicazione in data 11.5.2004 citata dall'attore (doc. 16), avrebbe, secondo un criterio probabilistico, portato all'accoglimento delle domande di e al rigetto di quelle del Comune di Ittiri. Si tratta, Pt_1 infatti, di mere comunicazioni scritte da parte dello stesso e dirette Pt_1 al detto Comune, le quali non avrebbero, con tutta probabilità, mutato l'esito del giudizio, nel corso del quale è stato accertato l'inadempimento di alle condizioni previste dalla convenzione con il Comune in data Pt_1
3.11.2003 (doc. 21 attore). In particolare, nulla dimostrano le due missive in questione in ordine all'esecuzione delle opere finanziate in conformità alla concessione edilizia rilasciata (art.1 Convenzione), talché le stesse non paiono comunque idonee ad incidere sull'accertamento dell'inadempimento contestato dal Comune e confermato in quel giudizio dallo stesso Direttore lavori Geom. ivi sentito come testimone, come risulta dalla sentenza CP_4 del Giudice di Pace (doc. 9 attore) e dai verbali di udienza in atti.
3.5 Ancor più non è dato comprendere dalle deduzioni attoree in che modo la richiesta di prova testimoniale nel giudizio de quo (omessa dall'avv.
pagina 11 di 13 ), con l'indicazione dei testi e Geometri e Pt_2 Testimone_3 Tes_2
, avrebbe potuto portare all'accoglimento delle domande di , Per_3 Pt_1 atteso che nemmeno è allegato su quali specifici fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione gli stessi avrebbero dovuto testimoniare. Tanto più se si considera che il Geom. , sentito in quel processo quale testimone Tes_2 indicato dal Comune di Ittiri, ha affermato che aveva impedito loro, Pt_1 incaricati dal Comune, l'accesso alla proprietà (doc. 11 convenuto), in violazione quindi di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, come accertato con la sentenza del Giudice di Pace di Sassari.
3.6 Quanto, infine, alla lamentata tardività nella proposizione da parte dell'avv. dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione Pt_2 della somma indebitamente percepita da nel 2003, fatto valere in via Pt_1 riconvenzionale dal Comune di Ittiri – rilevato che il Giudice di Pace di Sassari non ha preso in considerazione tale eccezione - occorre considerare che la pretesa dell'Ente convenuto trovava fondamento nell'art. 5 della convenzione citata, che prevedeva, in caso di verifica di inadempimenti da parte del beneficiario del finanziamento, la revoca del contributo da parte del Comune e l'obbligo di restituzione dello stesso. Il termine decennale per la prescrizione del diritto alla ripetizione non decorre, pertanto, come sostenuto dall'odierno attore, dall'erogazione dell'acconto del finanziamento, ma dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune di Ittiri, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e cioè da quello della revoca del contributo da parte del Comune a seguito dell'accertamento dell'inadempimento, di cui non vi è prova nel caso di specie. Ciò del resto, è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. 7/05/2024, n.12362). Da ciò consegue, in ogni caso, l'irrilevanza ai fini dell'esito del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sassari della tardività nella proposizione dell'eccezione di prescrizione lamentata dall'attore.
pagina 12 di 13 In considerazione di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere allora integralmente respinte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia (
[...]
vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che CP_1 rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. n. 31889/2019). Nella liquidazione delle stesse si tiene conto del fatto che il terzo chiamato non ha depositato memorie ex art. 183, comma VI cpc.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto liquidate in € 5.077,00, per compensi Parte_2 professionali ed € 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del terzo chiamato , liquidate in € 4.000,00, per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sassari, 24/10/2025
Il Giudice
ES RE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sassari
Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice ES RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 322/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PE ST, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Roma 77 attore c o n t r o
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
PE NA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, via Principessa Jolanda 17 convenuto
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PE ZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Mazzini 25 terza chiamata
CP_2
Per parte attrice, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 18.11.2024:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni avversa istanza, eccezione e conclusione:
pagina 1 di 13 1) previa declaratoria della risoluzione per colpa professionale dell'Avvocato
del contratto di mandato relativo alla difesa in giudizio del Parte_2 sig. nella causa avente il n. 421/17 del Giudice di Pace di Parte_1
Sassari, dichiari che nulla è dovuto per competenze professionali allo stesso Avvocato : Pt_2
2) previa declaratoria della responsabilità professionale dell'Avvocato Pt_2 per le omissioni e gli errori professionali indicati nell'atto introduttivo del giudizio, condanni l'Avvocato al risarcimento dei danni a Parte_2 favore del nella somma di € 9.216,00 che il ha Parte_1 Pt_1 corrisposto al Comune di Ittiri, oltre ad € 217,50 per spese di registrazione.
3) condanni inoltre l'Avvocato al risarcimento dei danni non Parte_2 patrimoniali nella misura di € 5.000,00 da corrispondersi anche in misura equitativa:
4) con vittoria di spese e competenze.
5) In mero subordine ed in via istruttoria: A) Previa revoca delle ordinanze 23.3.2022 e 27.10. 2022 insiste per la nomina di un c.t.u. informatico affinché, previa ispezione sul cellulare del
(n. 3382011528) da cui sono stati tratti i messaggi prodotti in cartaceo Pt_1
e poi scannerizzati, venga tratta la copia forense dell'intero database WhatsApp, operazione necessaria per verificare l'autenticità, con trascrizione in PDF della chat, con evidenziate provenienza e destinazione, ricercando eventualmente altri messaggi scambiati fra le stesse parti (
[...]
e avv. cell. 333581177) , cancellati, nel periodo fra il Parte_1 Pt_2 settembre 2017 e settembre 2019, stilando all'esito relazione scritta. Tale mezzo istruttorio si richiede, senza con ciò voler invertire l'onere della prova, per dimostrare la tardiva comunicazione dell'esito della causa contro il Comune di Ittiri, della copia della sentenza e della restituzione di atti e documenti di parte. B) Sempre previa revoca delle ordinanze 23.3.2022 e 27.10.2022, quanto al documento n. 4 prodotto dal convenuto, si reitera la richiesta di esibizione dell'originale; In difetto si chiede che il Giudice ordini al convenuto, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'originale del predetto documento, nel caso che il convenuto intenda avvalersene, onde verificare l'autenticità della sottoscrizione. Con riserva di proporre querela di falso nell'ipotesi in cui la sottoscrizione fosse stata apposta “absque pactis” C) Sempre previa revoca delle suddette ordinanze, si insiste per l' interrogatorio personale all'avv. sui seguenti capi: Parte_2
pagina 2 di 13 c/1 Vero che in data 9 settembre 2019 ad ore 19,03 ha ricevuto il seguente messaggio Whats App dal sig. : “ Controllato la causa Comune” Pt_1
c/2 Vero che alle ore 19:36 dello stesso giorno lei ha risposto: “Giovedì mi danno tutto compreso il fascicolo di parte” c/3 vero che lei in data 11 settembre 2019 ha apposto sul frontespizio del fascicolo d'ufficio della causa del col Comune di Ittiri, vergata di Pt_1 proprio pugno, la seguente dicitura” X (per) ritiro fasc. parte SS 11/9/19” c/4 Vero che in data 12 settembre 2019 ad ore 12:12 ha inviato al sig.
il seguente messaggio: “alle 4 sono da a dopo”(Per chiarire, da Pt_1 Per_1 era la sede del nuovo recapito dell'avv. a Ittiri nel Persona_2 Pt_2 corso Vittorio Emanuele) c/5 Vero che in quel giorno ed in quel luogo lei ha consegnato al alcuni Pt_1 atti e documenti del fascicolo di parte e una copia della sentenza di cui solo allora ha svelato il contenuto sfavorevole. c/6 Vero che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo lei ha consegnato al sig. sia il documento contrassegnato col n. 6, sia quello Pt_1 contrassegnato col n. 7, documenti che si esibiscono all'interrogando. c/7 vero che in data 14 settembre 2017 ha redatto le note conclusionali della causa contro il Comune di Ittiri che si esibiscono all'interrogando (doc. n. 23) c/8 Vero che ha presenziato all'udienza del 15 settembre 2017, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione.(Si produce il relativo verbale di udienza (doc. n. 24) c/9 Vero che ha vergato di suo pugno le prime tre righe del verbale di udienza del 15 settembre 2017, le prime tre righe del verbale di udienza del 19/5/2017 ed in genere degli altri verbali in cui si dà atto della sua presenza. c/10 Vero che in data 6 dicembre 2019 ha ricevuto nel suo studio di via Savoia in Sassari, sia il , sia l'avv. Parte_1 Controparte_3 per discutere della richiesta di danni formulata da quest'ultimo per conto del
con lettera del 21 novembre 2019 prodotta in atti, e che nell'occasione Pt_1
l'avv. aveva assicurato che avrebbe fatto la denuncia alla propria Pt_2 assicurazione. In caso di risposte negative od evasive su quest'ultimo capo si deduce prova per testi con l'audizione dell'avv. residente in [...]
Macomer. D) In caso di mancata ammissione della veridicità della circostanza dedotta al superiore capo c/3 si chiede che il Giudice, previa acquisizione
pagina 3 di 13 dell'originale della copertina del fascicolo d'Ufficio del Giudice di Pace della causa fra il e il Comune di Ittiri avente il n. 200020/15 (ex Parte_1
Ufficio del Giudice di Pace di Alghero), disponga perizia grafica sulla scrittura “X ritiro fasc. di parte SS11/9/19, offrendo come scritture di comparazione sia le firme di delega del , ma ancor più la scrittura di Pt_2 pugno dell'avv. nei vari verbali di udienza della causa di cui sopra. Pt_2
Su questa richiesta il Giudice non si è mai pronunziato. E) Previa revoca dell'ordinanza del 9 marzo 2023 con la quale il Giudice non ha ammesso il chiarimento richiesto dall'avv. Stara sulle circostanze di tempo e di luogo dei fatti di cui al capo C/5, ammetta il chiarimento, in subordine ammettendo l'interrogatorio sul capo C/4. F) Revochi conclusivamente l'ordinanza del 15 aprile 2024, con la quale ha confermato le precedenti ordinanze.”
Per parte convenuta, come da comparsa di costituzione:
“ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta;
- in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della società
[...]
in persona del suo legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, con sede in Corso Como n°17, CAP 20154, Milano (MI), quale società assicuratrice del convenuto per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa RCT n. 405511724, disponendo lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
- nel merito, rigettare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere l'Avv.
da ogni avversa pretesa;
Parte_2
- con vittoria di spese e competenze di causa ivi comprese quelle della chiamata in garanzia;
- in mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuta la società in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante in carica pro tempore, con sede in Corso Como n°17, CAP 20154, Milano (MI), quale società assicuratrice del convenuto per la responsabilità professionale in virtù della polizza assicurativa RCT n. 405511724, a garantire e manlevare l'Avv. nel pagamento Parte_2 del risarcimento di cui è causa e delle spese e competenze tutte del giudizio”.
Per il terzo chiamato, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024:
pagina 4 di 13 “1) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) assolversi la da ogni avversa domanda;
Controparte_1
3) con vittoria di spese e competenze ex DM 55/2014.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Avv. , allegando: Parte_2
1) di aver dato incarico al medesimo di convenire in giudizio il Comune di Ittiri, per far valere il proprio credito di € 2.818,95, quale somma residua di un finanziamento concesso dallo stesso Ente per € 7.709,95 e mai totalmente erogato;
2) che, instaurata la causa presso il Giudice di Pace di Alghero, poi traslata a Sassari, ed istruita mediante produzioni documentali ed escussione di testimoni del solo Ente convenuto, con sentenza n. 474/2017 depositata in data 1.12.2017, sono state rigettate le domande proposte ed è stata accolta, viceversa, la domanda riconvenzionale del Comune, con conseguente condanna di al pagamento della somma di € Parte_1
4.891,18, oltre interessi e spese di lite ivi liquidate;
3) che l'Avv. gli ha comunicato il contenuto e l'esito della sentenza Pt_2 solo nel settembre 2019;
4) di aver ricevuto la notifica della sentenza in forma esecutiva, con pedissequo atto di precetto per € 7.972,23 in data 23.07.2020, subendo poi il pignoramento del conto corrente, sbloccato solamente a seguito di transazione con il Comune, contenente la pattuizione della rateizzazione del debito;
5) la responsabilità professionale dell'avvocato convenuto, derivante dalla: mancata tempestiva comunicazione della sentenza con conseguente decadenza dal termine per proporre appello;
omissione della produzione di diversi documenti da cui sarebbe emersa la non imputabilità degli inadempimenti ascritti a in sentenza;
omissione della Parte_1 deduzione della prova orale ed indicazione dei testimoni, che avrebbero contrastato l'assunto del Comune;
tardività dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'Ente con la domanda riconvenzionale;
6) che l'impugnazione della sentenza de qua avrebbe avuto probabilità di accoglimento, atteso, in particolare, il vizio di omessa pronuncia in ordine pagina 5 di 13 alla decadenza del Comune, costituitosi tardivamente, dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali;
7) di aver subito, pertanto, un danno patrimoniale, quantificabile nella somma dovuta al Comune di Ittiri, pari ad € 9.149,67, oltre ad € 217,50 pagati per la registrazione, nonché un danno non patrimoniale per aver subito la procedura di pignoramento presso terzi, quantificabile, eventualmente in via equitativa, in € 5.000,00. Per tali ragioni, ha chiesto – previa declaratoria di Parte_1 risoluzione del contratto di mandato con l'Avv. e della Parte_2 conseguente non debenza dei compensi professionali – l'accertamento della responsabilità professionale del medesimo e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, come sopra quantificati.
1.2. Costituitosi in giudizio in data 10.04.2021, l'avv. si è Parte_2 difeso, eccependo: 1) di aver rinunciato al mandato conferitogli da in data Parte_1
10.09.2017;
2) l'insussistenza di elementi atti a contestare la sentenza de qua nel merito, non essendo prospettabili fatti estintivi, modificativi o limitativi dell'obbligo di di provvedere al pagamento delle somme Parte_1 dovute, stante il suo accertato inadempimento contrattuale nei confronti del Comune di Ittiri;
3) l'inidoneità ai fini della prova dei messaggi prodotti dall'attore sub 5), in quanto non ritualmente trascritti e non riferibili al convenuto, nonché l'avvenuta alterazione rispetto all'originale del documento attoreo n. 6;
4) l'infondatezza delle ragioni prospettate dall'attore come motivi di impugnazione della sentenza del Giudice di Pace, in quanto:
- la comunicazione del 26.02.2004 era stata prodotta in allegato alle note autorizzate del 20.11.2016 e sarebbe comunque stata irrilevante ai fini della vertenza, come pure la comunicazione dell'11.05.2004;
- l'attore non ha mai indicato come possibile testimone il Maresciallo e, in ogni caso, l'audizione dei Geometri e non Tes_1 Tes_2 Per_3 avrebbe avuto alcuna utilità, trattandosi di testimoni certamente ostili, che sono infatti stati sentiti quali testimoni del Comune di Ittiri;
- l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata all'udienza del 22.05.2015, prima udienza utile successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale da parte del Comune e, in ogni caso, trattandosi di eccezione di inadempimento contrattuale, il termine di prescrizione pagina 6 di 13 decennale non decorre dal giorno del pagamento, bensì dal giorno in cui il Giudice accerta l'inadempimento contrattuale e, quindi, dalla data di pubblicazione della sentenza del Giudice di Pace di Sassari;
5) che l'attore non ha subito alcun danno né patrimoniale, nè non patrimoniale, non sussistendo comunque i presupposti per la liquidazione in via equitativa dello stesso. Pertanto, l'avv. ha chiesto, previa autorizzazione alla Parte_2 chiamata in causa di quale società assicuratrice per Controparte_1 la responsabilità professionale, il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di dichiarare tenuta a garantirlo e Controparte_1 manlevarlo nel pagamento del risarcimento per cui è causa e delle relative spese.
1.3. Autorizzata la chiamata in causa di , questa si è Controparte_1 costituita in giudizio in data 21.09.2021, associandosi a tutte le difese del convenuto, chiedendo il rigetto delle domande attoree e rilevando che il proprio assicurato non si è avvalso del patto di gestione della lite contenuto nel contratto assicurativo e che, pertanto, in caso di accoglimento delle domande attoree, non avrà diritto ad ottenere la liquidazione delle spese legali sostenute per il presente giudizio.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed interrogatorio formale di parte convenuta e, all'udienza del 21.11.2024, è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e, da ultimo, tenuta in decisione all'udienza del 26.6.2025.
2. Devono innanzitutto respingersi le istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti e della istruttoria orale esperita, dovendosi confermare sul punto le ordinanze in data 23.3.2022 e 27.10.2022, precisando che gli ulteriori capitoli di prova orale non ammessi, quanto ai capi 7 e 8, sono relativi a circostanze provate in via documentale e, quanto agli altri capitoli, sono irrilevanti ai fini del decidere, anche per quanto di seguito si dirà.
3. Le domande attoree sono infondate e, come tali, devono essere rigettate.
pagina 7 di 13 3.1 Trattandosi di giudizio in materia di responsabilità professionale dell'avvocato difensore, per errori ed omissioni asseritamente commessi nell'espletamento dell'incarico, si rammenta il costante orientamento della Cassazione sul punto, secondo cui “la responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. sent. n. 2638 del 05/02/2013).
È opportuno rammentare, inoltre, i principi individuati in materia di ripartizione dell'onere della prova dalle Sezioni Unite n. 13533/2001: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Deve, inoltre, ricordarsi che l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva - tradizionalmente inquadrata come obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo - è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma II c.c., ad usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata, ossia la diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
pagina 8 di 13 3.2 Ciò posto, si rileva che, nel caso di specie, è pacifica la sussistenza del titolo negoziale su cui l'attore fonda la propria domanda, ossia il contratto di prestazione d'opera professionale con l'Avv. relativo Parte_2 all'instaurazione di un giudizio nei confronti del Comune di Ittiri al fine di ottenere la somma di € 2.818,95, quale residuo credito asseritamente dovuto in forza di finanziamento per € 7.709,95, concesso con delibera della Giunta regionale del 29.12.2000 ed erogato solo parzialmente. Altrettanto incontestata tra le parti è l'avvenuta instaurazione, a mezzo dell'avv. , quale difensore di , del giudizio Parte_2 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Alghero, poi traslato al Giudice di Pace di Sassari a seguito della soppressione della sezione distaccata (RG 20/2015), conclusosi con sentenza n. 474/2017 (doc. 9 attore), con cui
, in accoglimento della domanda riconvenzionale del Parte_1 convenuto, è stato condannato alla restituzione al Comune di Ittiri della somma di € 4.891,18 oltre interessi e spese legali. Ebbene, parte attrice contesta al professionista convenuto diversi inadempimenti nell'esecuzione del mandato professionale conferito, di gravità tale da giustificare, a suo avviso, la risoluzione del contratto, oltre che il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto della colpa del medesimo.
3.3 In ordine al contestato ritardo, di quasi due anni, nella comunicazione del deposito della sentenza del Giudice di Pace in questione, che avrebbe quindi impedito all'attore di proporre tempestivo appello, si osserva quanto segue. Dal documento prodotto sub 4) dal convenuto Avv. risulta che egli Pt_2 abbia rinunciato al mandato conferito da in data 10.9.2017. Pt_1
Ribadito che, come ritenuto con ordinanza in data 23.3.2022, l'attore non ha provveduto a disconoscere l'autenticità del documento de quo alla prima udienza utile, avendolo fatto solo con la prima memoria ex art. 183 cpc, si deve tuttavia rilevare che tale rinuncia al mandato non risulta essere stata depositata nel giudizio allora pendente e che, anzi, dalla documentazione in atti emerge che l'avv. , abbia redatto e depositato Pt_2 note conclusive datate 14.9.2017 (doc. 23 attore) e partecipato all'udienza innanzi al Giudice di Pace di Sassari in data 15.9.2017 (doc. 25), all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
pagina 9 di 13 Inoltre, dalla sentenza del Giudice di Pace depositata l'1.12.2017 (doc. 9 attore), emerge che era rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
, presso il quale aveva eletto domicilio. Parte_2
Di conseguenza, nonostante la rinuncia al mandato, si deve ritenere che in capo al medesimo permanesse l'obbligo di informare il cliente dell'avvenuto deposito della sentenza nell'ambito del giudizio in questione. L'avvocato difensore, infatti, anche a seguito di rinuncia al mandato, rimane obbligato a comunicare gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto e, quindi, anche l'avvenuto deposito di eventuali sentenze che riguardino la parte, in conformità al dovere di diligenza professionale cui è tenuto e la cui prova deve essere fornita dall'avvocato medesimo (Cass. 12/10/2009 n. 21589; Cass. Sez. Un. 30.1.2019 n. 2755). Ciò considerato, deve osservarsi che, a fronte dell'allegato inadempimento del predetto obbligo informativo, non risulta provato, e invero nemmeno allegato, che l'avv. abbia comunicato a la sentenza a lui Pt_2 Pt_1 sfavorevole in modo tempestivo, cioè nel termine per la proposizione, a pena di decadenza, dell'impugnazione, fissato in sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (1.12.2017). Tuttavia, come sopra ricordato, per configurare la responsabilità professionale dell'avvocato, non basta la negligenza dello stesso, dovendosi verificare ed accertare, con criteri necessariamente probabilistici, che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato. Si tratta, quindi, di stabilire, se la condotta corretta e adempiente del professionista, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe consentito al cliente il riconoscimento delle proprie ragioni giuridiche, con conseguente nesso eziologico tra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato. Ebbene, nel caso in esame, ad avviso del Tribunale, tale prova non può dirsi raggiunta. In particolare, pare essere infondato il prospettato motivo di gravame consistente nell'omessa pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine alla tardività della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del Comune di Ittiri. Ricordato che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace il convenuto può proporre la domanda riconvenzionale sino alla prima udienza ex art. 320 cpc, risulta che, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale in questione era stata proposta dal Comune convenuto con la comparsa di costituzione e risposta del 22.1.2015 (doc. 2 convenuto) e poi, a seguito pagina 10 di 13 della concessione in sede di prima udienza del 26.1.2015 di termine ex art. 182 cpc sino alla udienza fissata al 2.3.2015 per costituirsi a mezzo di difensore (doc. 11 convenuto), con la successiva comparsa datata 19.2.2015 (doc. 3 convenuto). Atteso che, quindi, la domanda riconvenzionale risulta essere stata tempestivamente proposta dal Comune di Ittiri nel giudizio a quo, il prospettato motivo di impugnazione, ad avviso del Tribunale, non avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento in caso di tempestiva proposizione dell'appello.
3.4 Quanto poi alla contestata omessa produzione nel giudizio avanti al Giudice di Pace di documenti dai quali, a detta dell'attore, sarebbe emersa la non imputabilità degli inadempimenti a e che quindi avrebbero Pt_1 condotto ad un diverso esito di quel giudizio, occorre anzitutto rilevare che in questa sede non è stato prodotto l'intero fascicolo di parte relativo a quel processo, così che non è possibile verificare quali documenti fossero stati effettivamente prodotti. Osservato che la comunicazione da al Comune di Ittiri in data Pt_1
24.2.2004 (doc. 15 attore), per quanto emerge dalle note autorizzate in data 20.11.2016 (doc. 17 attore), risulterebbe essere stata prodotta, in ogni caso, non può affermarsi che la produzione di quel documento, così come dell'altra comunicazione in data 11.5.2004 citata dall'attore (doc. 16), avrebbe, secondo un criterio probabilistico, portato all'accoglimento delle domande di e al rigetto di quelle del Comune di Ittiri. Si tratta, Pt_1 infatti, di mere comunicazioni scritte da parte dello stesso e dirette Pt_1 al detto Comune, le quali non avrebbero, con tutta probabilità, mutato l'esito del giudizio, nel corso del quale è stato accertato l'inadempimento di alle condizioni previste dalla convenzione con il Comune in data Pt_1
3.11.2003 (doc. 21 attore). In particolare, nulla dimostrano le due missive in questione in ordine all'esecuzione delle opere finanziate in conformità alla concessione edilizia rilasciata (art.1 Convenzione), talché le stesse non paiono comunque idonee ad incidere sull'accertamento dell'inadempimento contestato dal Comune e confermato in quel giudizio dallo stesso Direttore lavori Geom. ivi sentito come testimone, come risulta dalla sentenza CP_4 del Giudice di Pace (doc. 9 attore) e dai verbali di udienza in atti.
3.5 Ancor più non è dato comprendere dalle deduzioni attoree in che modo la richiesta di prova testimoniale nel giudizio de quo (omessa dall'avv.
pagina 11 di 13 ), con l'indicazione dei testi e Geometri e Pt_2 Testimone_3 Tes_2
, avrebbe potuto portare all'accoglimento delle domande di , Per_3 Pt_1 atteso che nemmeno è allegato su quali specifici fatti rilevanti e decisivi ai fini della decisione gli stessi avrebbero dovuto testimoniare. Tanto più se si considera che il Geom. , sentito in quel processo quale testimone Tes_2 indicato dal Comune di Ittiri, ha affermato che aveva impedito loro, Pt_1 incaricati dal Comune, l'accesso alla proprietà (doc. 11 convenuto), in violazione quindi di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, come accertato con la sentenza del Giudice di Pace di Sassari.
3.6 Quanto, infine, alla lamentata tardività nella proposizione da parte dell'avv. dell'eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione Pt_2 della somma indebitamente percepita da nel 2003, fatto valere in via Pt_1 riconvenzionale dal Comune di Ittiri – rilevato che il Giudice di Pace di Sassari non ha preso in considerazione tale eccezione - occorre considerare che la pretesa dell'Ente convenuto trovava fondamento nell'art. 5 della convenzione citata, che prevedeva, in caso di verifica di inadempimenti da parte del beneficiario del finanziamento, la revoca del contributo da parte del Comune e l'obbligo di restituzione dello stesso. Il termine decennale per la prescrizione del diritto alla ripetizione non decorre, pertanto, come sostenuto dall'odierno attore, dall'erogazione dell'acconto del finanziamento, ma dal momento in cui tale diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune di Ittiri, ai sensi dell'art. 2935 c.c., e cioè da quello della revoca del contributo da parte del Comune a seguito dell'accertamento dell'inadempimento, di cui non vi è prova nel caso di specie. Ciò del resto, è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione” (Cass. 7/05/2024, n.12362). Da ciò consegue, in ogni caso, l'irrilevanza ai fini dell'esito del giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sassari della tardività nella proposizione dell'eccezione di prescrizione lamentata dall'attore.
pagina 12 di 13 In considerazione di tutto quanto sopra, le domande attoree devono essere allora integralmente respinte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando il valore della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese. Anche le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia (
[...]
vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che CP_1 rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. n. 31889/2019). Nella liquidazione delle stesse si tiene conto del fatto che il terzo chiamato non ha depositato memorie ex art. 183, comma VI cpc.
P . Q . M . Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto liquidate in € 5.077,00, per compensi Parte_2 professionali ed € 237,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna l'attore al pagamento delle spese di giudizio in favore del terzo chiamato , liquidate in € 4.000,00, per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sassari, 24/10/2025
Il Giudice
ES RE
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