Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1993, n. 538
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1 gennaio 1994
Art. 3. 1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell' articolo 3, comma 2, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e tenendo conto del dispositivo dell' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi. 2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , compete nelle seguenti misure:
a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000; b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000; c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000; d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000; e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000; f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000. 3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 . 4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Note all'art.3:
- Il testo completo dell' art. 3 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1989 , e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.
Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989.
3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.
4. E' soppresso il comma 1 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".
- Il testo dell' art. 9, comma 1, del D.L. n. 384/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992 , e' il seguente:
"Art. 9 (Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote). - 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ".
- Il testo dell'art. 13, limitatamente ai commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
n. 917/1986 , e' il seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito.
2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 228 mila. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire".
- Il testo degli artticoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e' rispettivamente, il seguente:
"Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell' art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 , le societa' e associazioni indi- cate nell' art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
La ritenuta da operare e' determinata:
a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b), e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura (18/a);
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulla altrte indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 15 dello stesso decreto.
I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del lavoro reddito di lavoro autonomo.
Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione la responsabilita' solidale del datore di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.
Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro dello stesso periodo d'imposta".
"Art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata:
1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
2) sulle mensilita' aggiuntive o sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all' art. 48, terzo comma, del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 597 , con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai n. 1 e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;
4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nel n. 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emulumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con- siderate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper- ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro.
Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23.
Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo comma e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'.
Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma 25, 25-bis, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994