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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3139/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VINATTIERI ELISABETTA (cf ) C.F._2
ATTORE
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. SALZANO ANTONIO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 2.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
30.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
30.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa e al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentirle condannare in solido al pagamento in proprio favore di euro
227.733,00 a titolo di indennizzo dovuto a termini di polizza infortuni n.
290800717 in relazione a infortunio occorsogli in data 30.6.2012 oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro fino al saldo, nonché di euro
777.975,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla condotta della compagnia assicurativa che avrebbe dolosamente sottovalutato le lesioni da costui riportate senza corrispondere quanto dovuto così impedendo all'attore di potersi curare con conseguente aggravio delle proprie condizioni, oltre a euro 2.999.996,60 quale danno patrimoniale derivante sia dalla perdita della capacità specifica di svolgere la propria professione sia dalle spese necessarie per l'assistenza domiciliare di cui costui abbisogna e così per complessivi euro 4.005.596,60; conclude pertanto
“Piaccia al Tribunale adito accertate le circostanze di cui alla parte motiva condannare le convenute in persona del legale Controparte_1 rappresentante por tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in solido tra loro al pagamento come da Polizza in atti a favore del sig. a titolo di indennizzo per l'infortunio del Parte_1
30.06.2012 della somma di €.227.733,00 o somma diversa maggiore o minore come risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal fatto al dovuto al soddisfo.
Piaccia al Tribunale di Pistoia accertate le circostanze di cui alle premesse espositive e la condotta maliziosa della controparte - consistita nel mancato rispetto dei proprio obblighi di buona fede contrattuali sia omettendo che sottostimando gli esiti del grave infortunio, sia non corrispondendo tempestivamente il giusto indennizzo che avrebbe potuto permettere al sig. Pt_1 di curarsi e di non rimanere invalido a vita come invece è accaduto- condannare parte convenuta in persona del legale rappresentante por Controparte_1 tempore e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e subiti dal sig. pari a €. 777.975,00 o somma diversa maggiore o Parte_1 minore come risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Voglia altresì condannare parte convenuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendo dal sig. sia per la perdita della Parte_1 capacità lavorativa che per necessità di assistenza domiciliare continua al pagamento a titolo di danno patrimoniale così come richiesto in parte motiva della somma complessiva di € 2.999.996,6 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo, o somma diversa maggiore o minore come di giustizia”.
I.2. Si costituisce (già ) Controparte_1 Controparte_2 eccependo in primis l'improponibilità della domanda per esistenza di clausola arbitrale nel contratto assicurativo inter partes, nel merito invocando il proprio esatto adempimento per aver provveduto a liquidare l'importo di euro
15.400,00 quale indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive derivate dall'infortunio per cui è contesa e concludendo, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e comunque per il rigetto delle domande attoree. I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attore e all'azienda USL
Toscana Centro della documentazione sanitaria afferente gli interventi chirurgici e terapeutici subiti dall'attore e le terapie seguite dopo l'infortunio del 30.6.2012, oltre c.t.u. medico-legale con successiva chiamata a chiarimenti;
all'udienza cd. figurata del 3.7.2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe richiamate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. In via del tutto preliminare questo Tribunale rileva come gli atti depositati da parte attrice e, nello specifico, le note ex art. 127ter c.p.c. del 19.11.2024 e la comparsa conclusionale dep. 12.10.2025, risultano caratterizzate da una eccessiva estensione (rispettivamente 12 e 63 pagine) oltre che da una ridondanza argomentativa connotata di frequenti ripetizioni e dell'assenza di una selezione delle circostanze rilevanti che hanno reso più onerosa l'attività valutativa del Giudice, ponendosi in aperto contrasto con il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali sancito dall'art. 121 c.p.c. nonché dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. il quale impone alle parti una redazione chiara e coincisa degli scritti difensivi.
Ciò premesso, è convinzione di questo giudice che le domande attoree non meritino accoglimento per i motivi di seguito indicati.
II.1. Da respingere, in primis, l'eccezione di parte convenuta circa la improponibilità dell'avversa domanda alla luce della clausola “Controversie –
Arbitrato irrituale” di cui all'art.
5.4 delle CGA (doc. 2, pp. 21-22 fasc. convenuta): se per un verso infatti è vero che, trattandosi nel caso di specie di contratto di assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., tale eccezione è comunque opponibile anche all'odierno attore quale soggetto soltanto assicurato ma non contraente della polizza assicurativa in forza del disposto di cui al comma 3 del citato art. 1891 c.c., per altro verso la relativa fondatezza è smentita per tabulas dalla stessa lettera dell'art. 5.4. invocato dalla convenuta a mente del quale “In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o, se assicurata sulla prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo;
…”, prevedendosi pertanto espressamente una mera facoltà di deferimento a collegio arbitrale inidonea, come tale, a costituire condizione di proponibilità di una domanda giudiziale.
Stante il chiaro tenore letterale della clausola citata e in mancanza di convincenti diverse argomentazioni di parte convenuta, null'altro occorre aggiungere sul punto.
II.2. Quanto al merito della contesa, ciò su cui si appuntano le contrapposte posizioni delle parti attiene in primo luogo alla corretta determinazione dell'indennizzo dovuto a seguito del sinistro.
Preliminarmente va osservato come, a termini di polizza, sono indennizzabili solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, al netto delle preesistenze: sul punto l'art.
5.2 delle CGA (doc. 2, pp. 20-21 fasc. convenuta)
è chiarissimo e non dà adito a dubbi interpretativi, statuendo che “La Società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto
l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti” ove, dal tenore della disposizione, si comprende che l'espressione “indipendentemente” di cui al primo periodo sta a significare “a prescindere da”, “escluse”.
In ordine a tale problematica è stata opportunamente espletata c.t.u. volta per l'appunto ad accertare, “le specifiche conseguenze lesive occorse all'attore a seguito dell'infortunio del 30.6.2012, indicando il danno indennizzabile in virtù della polizza sottoscritta con la compagnia assicurativa convenuta (polizza n.
290800717), tenendo conto delle condizioni assicurative pattuite fra le parti e in particolare dell'art.
5.2 delle Condizioni di Polizza, attribuendo quindi rilevanza alle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza con valutazione da rendere alla luce delle condizioni vigenti in ambito di infortunistica privata” (cfr. ordinanza 15.4.2024). Reputa questo Tribunale che le conclusioni complessivamente rese dal c.t.u.
(relazione c.t.u. dep. 2.10.2024) siano accoglibili quale dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale, essendo scaturite da attenta e motivata analisi della documentazione medica agli atti e nel rispetto del contraddittorio peritale e non riscontrandosi ragioni valide per disporre la rinnovazione dell'indagine, come richiesto dall'attore in ultimo anche in sede di conclusioni, per il solo fatto che il c.t.u. non si sia avvalso nella sua consulenza di specialisti (ortopedico e psicologo) e ciò in quanto, come correttamente rilevato dallo stesso c.t.u., accorgimento non necessario proprio in considerazione dell'oggetto del quesito peritale così come formulato, circoscritto al solo accertamento delle lesioni riportate nel sinistro alla luce delle condizioni di polizza (pag. 3 chiarimenti c.t.u. dep. 13.1.2025).
Il c.t.u. dunque nell'investigare le conseguenze immediate e dirette dell'occorso del 30.6.2012, non prima di aver dato conto della mancata allegazione agli atti di certificazioni redatte e rilasciate dal Pronto Soccorso o dall'incaricato del triage presso il DEA dell'ospedale di Pistoia, nonché della PEC inviata dalla direzione sanitaria della in data 7.5.2024 a seguito di Parte_2 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalla quale si evince che in tutto l'anno
2012 non risultano accessi del sig. presso il pronto soccorso di Pistoia Pt_1
(cfr. pag. 6 relazione c.t.u., nonché pag. 4 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025), ha ritenuto che “il signor al momento del fatto denunciato come infortunio Pt_1 presentava un avanzato quadro artrosico-degenerativo della scapolo-omerale dx, come dimostrato dalla RM eseguita a soli 20 gg dall'evento. Che il trauma contusivo, a seguito di caduta accidentale, con interessamento della spalla dx e dell'emicostato dx è stato di indubitabile vis laesiva avendo prodotto due fratture costali e una valida contusione del cingolo scapolo omerale dx” (pag. 12 relazione c.t.u.).
In risposta alle plurime osservazioni del c.t.p. attoreo, secondo cui
“relativamente alla gravità della patologia osteoarticolare della spalla coinvolta dove non appare essere presente un grado di severa artrosi degenerativa che peraltro nell'arco delle tre settimane riferibili all'infortunio non è stata apprezzata da valutazioni specialistiche e financo dalla coincidente RMN. Non si esclude che all'epoca si trattasse di un quadro iniziale compatibile con l'età dell'assicurato. Anche la successiva RMN del 26/07/2012 confermava quanto apprezzato considerandolo compatibile come esito di un forte trauma contusivo della spalla, riferibile all'infortunio in esame per dinamica ed intensità” (osservazioni c.t.p. parte attrice dott. contenute in perizia), il c.t.u. ha Pt_3 ulteriormente chiarito come la “RM della spalla dx del 26/7/12 mostra
“grossolane deformità di natura artrosica degenerativa, con formazione geodica
e retrazione delle fibre tendinee per ca. 4 cm”, la descrizione delle immagini non si accorda con un esito di evento avvenuto solo 25 gg prima dell'esame, sia per quanto riguarda la retrazione delle fibre tendinee, sia per quanto riguarda la presenza della formazione geodica (calcificazione) si può solo presupporre un possibile aggravamento di patologia preesistente” (cfr. pag. 2 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025), quindi in definitiva “il geode non è la causa della rottura della cuffia dei rotatori, ma una conseguenza che si realizza con il tempo proprio come espressione di sofferenza articolare. Il CTU ritiene non sia suo compito esprimere giudizi di merito sull'operato dei medici legali della Compagnia che hanno visitato il signor Nella caduta accidentale il p. asserisce di essersi Pt_1 procurato un trauma diretto urtando presumibilmente l'emicostato dx con spalla addotta. Il meccanismo traumatico può essere definito contusivo in relazione alle modalità, mentre la lesione prodotta nell'evento all'emicostato è una frattura radiologicamente documentata, e quella alla spalla dx, intervenuta sulla preesistente patologia degenerativa della cuffia dei rotatori, può essere definita di tipo “contusivo distorsivo”. Per inciso è molto raro che una lesione della cuffia dei rotatori si realizzi con meccanismo traumatico diretto ed esclusivo, senza la presenza di alterazioni degenerative preesistenti, tanto è vero che molte polizze infortuni ne escludono a priori l'indennizzo. Nel caso del signor la Pt_1
Compagnia, nonostante le evidenti preesistenze degenerative a carico dell'articolazione scapolo-omerale dx, ha ammesso l'indennizzo dell'infortunio, sia pure limitatamente alle sole conseguenze dirette ed esclusive che ne sono derivate” (cfr. pag. 3 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025).
Alla luce di quanto sopra, “in relazione alla quota parte di danno di natura esclusivamente traumatica, ivi comprese anche le due fratture costali”, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è lite (cfr. pagg. 13-14 relazione c.t.u.), è stato stimato il danno permanente nella misura del 4% a tabella ANIA e del 7% a tabella , danno da inabilità temporanea al 100% CP_3 per i primi 20 giorni e al 50% per altri 40 giorni, congrue e risarcibili le spese mediche per euro 509,62 come da relazioni dei medici fiduciari della
Compagnia assicurativa (cfr. pag. 13 relazione c.t.u.). Circa la quantificazione dei danni liquidati, merita osservare quanto segue:
(i) Invalidità permanente (art.
3.3. CGA doc. 2, pag. 17 fasc. convenuta).
L'art.
3.3.CGA prevede che l'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo le tabelle (cod. I101 clausola speciale doc. 2, pag. 6 CP_3 fasc. convenuta in deroga agli artt.
3.1 e 3.2 delle CGA) con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata:
- fino a euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 3 punti;
- oltre euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti
10 punti.
Facendo applicazione di quanto sopra si ha: capitale assicurato -> 600.000,00 euro (doc. 2, pag. 1 fasc. convenuta) invalidità permanente come da tabella -> 7% CP_3 franchigia per i primi euro 250.000,00 -> si applica la percentuale invalidità
7% - 3% = 4% e pertanto sarà euro 250.000 x 4%= euro 10.000,00; franchigia per la parte eccedente euro 250.000,00 (quindi euro 350.000,00) -> si applica la percentuale invalidità 7% - 10% = - 3%, perciò questo scaglione non genera indennizzo.
In definitiva l'indennizzo per invalidità permanente ammonta a euro
10.000,00.
(ii) Invalidità temporanea (COD I052 doc. 2, pag. 5 fasc. convenuta).
Il COD I052 alla lett. a) prevede che ai fini dell'indennizzo dell'invalidità temporanea si debba tener conto dell'indennità giornaliera assicurata in polizza con le seguenti modalità:
- integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle suddette occupazioni.
Alla successiva lett. b) è previsto inoltre che la somma assicurata è corrisposta con le seguenti modalità:
- fino a euro 50,00 viene corrisposta a partire dall'8°giorno successivo a quello computabile a termini della precedente lett. A) (franchigia assoluta di gg. 7);
- oltre euro 50,00 viene corrisposta a partire dal 16°giorno successivo a quello computabile a termini della precedente lett. A) (franchigia assoluta di gg .15). Applicando quanto sopra al caso di specie abbiamo che: il capitale assicurato
è pari a euro 100,00/giorno (doc. 2, pag. 1 fasc. convenuta) mentre l'invalidità temporanea stimata dal c.t.u. è assoluta per giorni 20 e parziale al 50% per 40 giorni e così per complessivi 60 giorni.
L'indennità in via teorica risulta quindi pari a euro 2.000,00 per i giorni 20 al
100% (100,00x20) ed euro 2.000,00 per i giorni 40 al 50% (100,00 x 0,50 x
40), per complessivi euro 4.000,00.
Poiché l'indennizzo complessivo supera l'importo di euro 50,00 trova applicazione la franchigia assoluta prevista di giorni 15. Tale franchigia deve essere detratta dall'intero periodo di invalidità, residuando pertanto giorni 5 di invalidità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale al
50%.
Ne deriva pertanto un indennizzo effettivamente dovuto pari a euro 500,00 per i residui 5 giorni di invalidità temporanea al 100% (100,00 x5) ed euro
2.000,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea al 50% (100,00 x 0,50x 40) per un totale di euro 2.500,00.
(iii) Spese mediche (COD I051 clausole speciali doc. 2, pagg.
3-4 fasc. convenuta).
Il Cod I051 prevede il rimborso fino a concorrenza della somma assicurata in polizza per la garanzia “Rimborso spese sanitarie”, con la previsione che in assenza di ricovero la garanzia è operante con applicazione di una franchigia di euro 75,00.
Calando le considerazioni di cui sopra nella vicenda che ci riguarda ne deriva che: spese mediche ritenute congrue e rimborsabili -> euro 509,62
Franchigia stante l'assenza di ricovero-> euro 75,00
Spese rimborsabili al netto della franchigia euro 509,62- euro 75,00= euro
432,64.
In definitiva l'indennizzo dovuto ammonta a euro 10.000 per invalidità permanente + euro 2.500 invalidità temporanea + euro 432.64 spese mediche
- euro 12.934,62.
Orbene, tenuto conto degli importi già liquidati dall'assicurazione in data
7.1.2013, 21.8.2013 e 16.6.2014 (docc. 8,12, 23 bis fasc. attoreo) e trattenuti dall'attore in acconto maggiore avere per complessivi euro 18.567,00, null'altro dovrà essere corrisposto. II.3. Le argomentazioni sin qui svolte conducono al rigetto anche dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attore nei confronti di atteso che gli esiti della c.t.u. unitamente Controparte_1 all'istruttoria documentale consentono di non ritenere provato alcun profilo di responsabilità in capo alla compagnia sia per quanto riguarda la corretta individuazione dei postumi da parte dei medici che hanno periziato l'assicurato, sia in punto di quantum avendo liquidato la compagnia un indennizzo come si vedrà più alto rispetto a quello spettante a Parte_1
Piuttosto dagli atti di causa sono emerse numerose anomalie comportamentali tenute dall'odierno attore sin dall'inizio della vicenda: a riguardo non ci si può esimere dal rilevare, come già fatto in precedenza anche dal c.t.u., che la prima documentazione medica post infortunio è costituita da una ecografia datata 14.7.2012 eseguita quindi ben 15 giorni dopo il sinistro per cui è causa, mentre non vi è documentazione alla data del sinistro poiché, come riferito in citazione, l'attore si è recato accompagnato dal proprio legale - atteso che l'occorso si era verificato presso l'abitazione di quest'ultimo - dapprima al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia e successivamente, una volta preso atto che avrebbe dovuto attendere diverse ore prima di poter essere visitato, verso quello di Careggi a Firenze ove però stante l'attesa ancor più lunga desisteva nuovamente: dato confermato dalle risultanze dell'ordine di esibizione che hanno escluso accessi dell'assicurato nell'intero anno del sinistro presso i vari presidi ospedalieri dell'azienda . Parte_2
Risulta peraltro che l'attore abbia tenuto comportamenti ostativi rispetto alle varie richieste pervenute dalla compagnia assicurativa volte a a definire la questione in tempi ragionevoli, determinandosi poi a instaurare un giudizio a distanza di quasi dieci anni dal verificarsi dell'evento lesivo al quale oltretutto hanno fatto seguito nel tempo due ulteriori episodi di sinistro, anch'essi denunciati dall'odierno attore alla e che, come tali, Controparte_1 verosimilmente possono aver concorso a determinare il suo stato attuale di salute.
Non si comprende per quale ragione l'attore, convintosi - come da egli stesso sostenuto - della mala fede dei medici fiduciari della compagnia assicurativa, specialmente dopo le osservazioni del dott. che riteneva probabile Per_1 un contenzioso arbitrale (cfr. doc. 36bis, pag. 49 fasc. attoreo), si sia deciso a non dare seguito a tale procedura all'esito della quale un collegio medico avrebbe potuto, se ritenuto opportuno, rivedere l'operato e le conclusioni a cui erano pervenuti i precedenti medici tra cui lo stesso dott. mentre Per_1 risulta che una simile richiesta sia stata avanzata tempestivamente dall'assicurazione convenuta: dal tenore della missiva a quest'ultima inviata in data 18.3.2015 dal legale di parte attrice si evince che da quasi tre anni, quindi verosimilmente dal momento in cui la compagnia era stata notiziata del sinistro, la stessa reiterava tale richiesta “il sig. non potrà mai soddisfare Pt_1 le vostre richieste, (e come potrebbe…) di risolvere la controversia (?) nei termini di cui all'art.
5.4. delle c.g.a. come continuamente Dirigenti e Funzionari di
Codesto Gruppo Assicurativo insistono ambiguamente e senza ragione né costrutto da quasi 3 anni” (doc. 36bis, pag. 49 fasc. attoreo).
Ancora, l'assicurato ha opposto un diniego immotivato anche a sottoporsi ai dovuti accertamenti richiesti a seguito del deposito, già nel lontano 2015, presso l'intestato Tribunale di ricorso ex art. 696bis c.p.c. da parte dalla compagnia assicurativa (R.G. n. 2170/2015) finalizzato per l'appunto a stabilire le conseguenze lesive derivanti dall'occorso del 30.6.2012 (cfr. doc.
37, pag. 51 fasc. attoreo III parte): si legge infatti nella comunicazione, sempre inviata dall'attore a mezzo del proprio legale una volta ricevuta la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, che “personalmente giudico infondato e inutile il ricorso a una perizia preventiva posto che le sanno CP_1 benissimo quali e quanti sono i danni riportati dal signor Parte_1 nell'infortunio del 2012” (cfr. doc. 38, pag. 75 fasc. attoreo).
Orbene, le considerazioni che precedono portano a ritenere davvero improbabile, comunque del tutto priva di elementi probatori di conforto, una condotta dolosa dei medici della compagnia assicurativa non potendosi all'evidenza ravvisare la stessa, vieppiù in considerazione dei plurimi immotivati rifiuti opposti dall'attore, nel solo fatto che quest'ultimo sia stato sottoposto a più visite medico-legali, rientrando ciò nel normale processo istruttorio di un sinistro, funzionale a valutare le lesioni riportate e a formulare una corretta offerta di risarcimento, a maggior ragione tenuto conto delle reiterate e aspre contestazioni ogni volta mosse dall'attore.
A ben vedere, le diagnosi rese dai medici fiduciari (dott.ri e Per_2 Per_1 Per_
) sono coerenti con le risultanze della c.t.u., in quanto hanno tutte evidenziato la presenza di uno stato degenerativo: in particolare il dott. Per_2 primo medico della compagnia che ha visitato l'infortunato avvalendosi legittimamente della consulenza di uno specialista radiologo dott. - Per_4 rientrando “tra i compiti del fiduciario medico legale avvalersi di specialisti radiologi per la rilettura dei referti RX, TC, RM ove vi siano dubbi sulla diagnosi
e sul nesso di causa tra l'evento denunciato e quanto riportato nel referto” – “ha confermato quanto già esplicitamente descritto a suo tempo dal radiologo dell'Ist. privato Villa Maria di Pistoia in data 26/7/12” (pag. 2 chiarimenti c.t.u. dep. 13.1.2025) ossia “alterazione di carattere degenerativo (geode testa omerale) e deformità articolazione acromion-claveare (sindrome da conflitto). Il capo tendineo del muscolo sovraspinoso risulta interessato da soluzione di continuità con caratteristiche semeiologiche RM di danno non recente …” (perizia dott. 7.1.2013, prodotta sub doc. 8 pag. 123 fasc. attoreo). Per_2
Dello stesso avviso l'ultimo medico fiduciario dott. secondo cui Persona_5
“indiscutibilmente vi è una condizione degenerativa pre-esistente” (perizia dott.
12.5.2014, prodotta sub doc. 23bis pag. 109 fasc. attoreo) e che Persona_5 ha, inoltre, quantificato il danno permanente nella misura del 7-8% perfettamente in linea con le conclusioni raggiunte in sede di c.t.u., lo steso dicasi per l'indennità temporanea stimata fin dall'inizio da tutti i medici della compagnia in 20 gg. al 100% e 40 gg. al 50%.
II.4. Parte attrice da ultimo domanda il risarcimento del danno patrimoniale (i) sia da perdita della capacità lavorativa specifica riferendo che l'attore, in conseguenza del sinistro, non sarebbe più in grado di attendere regolarmente alla propria professione né alla cura della propria persona necessitando di continua assistenza domiciliare, (ii) sia relativamente all'esborso economico necessario per far fronte a tale assistenza secondo una prospettiva di durata di vita media.
Tali domande devono essere disattese.
Quanto al primo profilo, occorre ricordare che il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale, precisandosi che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare in concreto lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. ex multis
Cass. n. 18489/2006, Cass. n. 17397/2007, Cass. n. 9444/2010).
Parte attrice per contro non ha formulato alcun capitolo di prova, né ha allegato alcunché al fine di dimostrare la sussistenza di una qualche incidenza negativa della lesione subita sullo svolgimento della propria attività lavorativa. Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli esborsi per l'assistenza domiciliare di cui l'attore, a suo dire, necessiterebbe: anche su tale punto egli si limita ad affermare che “dal giorno dell'infortunio (30.06.2012) ha sempre avuto necessità di continue attenzioni cure e medicine, fisioterapia e riabilitazione, tutori, accompagnatori, ecc. e ciò sarà necessario fino alla fine dei suoi giorni” (pag. 22 atto di citazione), senza tuttavia fornire prova di quanto dichiarato non potendosi ritenere assolto l'onere della prova, su di lui gravante, tramite l'unico capitolo testimoniale formulato peraltro in maniera generica e difatti giudicato inammissibile, né avendo fornito dimostrazione, stante le ristrettezze economiche paventate, di aver mai avanzato fin dal 2012 anno del sinistro richieste di eventuali sussidi o aiuti economici per l'assistenza domiciliare di cui necessitava.
La mancata dimostrazione dei danni asseritamente subiti è sufficiente a precludere ogni ulteriore indagine, non potendo certo demandarsi all'ausiliario del giudice il compito di supplire alle lacune probatorie di una parte, ragione per la quale questo Tribunale ha ritenuto di confermare la propria ordinanza del 15.4.2024 non estendendo il quesito peritale a queste ulteriori voci di danno (cfr. ordinanza 19.12.2024 che qui si conferma).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea (non influendo in ciò
l'avvenuta ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, cfr.
Cass. n. 10053/2012, Cass. n. 25295/2013, Cass. ord. n. 8388/2017) e vengono liquidate a mente del DM 417/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum (individuabile, considerate le varie pretese di indennizzo e risarcitorie spiegate dall'attore, nel valore indeterminabile di media complessità), applicati parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto n. 4053/2024 del 5.10.2024, e anticipate dalla convenuta, vengono poste definitivamente e per intero a carico di parte attrice e dunque dello Stato - attesa l'ammissione dell'attore a patrocinio a spese dell'Erario, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 20.7.2022 - che provvederà alla refusione in favore della convenuta anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 10.860,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone definitivamente a carico dello Stato le spese della c.t.u., già liquidate con separata ordinanza e da rifondersi alla convenuta anticipataria.
Pistoia, 2.12.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3139/2022 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. VINATTIERI ELISABETTA (cf ) C.F._2
ATTORE
(p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. SALZANO ANTONIO (cf ) C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 2.12.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
30.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
30.6.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa e al Controparte_1 Controparte_2 fine di sentirle condannare in solido al pagamento in proprio favore di euro
227.733,00 a titolo di indennizzo dovuto a termini di polizza infortuni n.
290800717 in relazione a infortunio occorsogli in data 30.6.2012 oltre rivalutazione e interessi dalla data del sinistro fino al saldo, nonché di euro
777.975,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla condotta della compagnia assicurativa che avrebbe dolosamente sottovalutato le lesioni da costui riportate senza corrispondere quanto dovuto così impedendo all'attore di potersi curare con conseguente aggravio delle proprie condizioni, oltre a euro 2.999.996,60 quale danno patrimoniale derivante sia dalla perdita della capacità specifica di svolgere la propria professione sia dalle spese necessarie per l'assistenza domiciliare di cui costui abbisogna e così per complessivi euro 4.005.596,60; conclude pertanto
“Piaccia al Tribunale adito accertate le circostanze di cui alla parte motiva condannare le convenute in persona del legale Controparte_1 rappresentante por tempore e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore in solido tra loro al pagamento come da Polizza in atti a favore del sig. a titolo di indennizzo per l'infortunio del Parte_1
30.06.2012 della somma di €.227.733,00 o somma diversa maggiore o minore come risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dal fatto al dovuto al soddisfo.
Piaccia al Tribunale di Pistoia accertate le circostanze di cui alle premesse espositive e la condotta maliziosa della controparte - consistita nel mancato rispetto dei proprio obblighi di buona fede contrattuali sia omettendo che sottostimando gli esiti del grave infortunio, sia non corrispondendo tempestivamente il giusto indennizzo che avrebbe potuto permettere al sig. Pt_1 di curarsi e di non rimanere invalido a vita come invece è accaduto- condannare parte convenuta in persona del legale rappresentante por Controparte_1 tempore e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore in solido tra loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti e subiti dal sig. pari a €. 777.975,00 o somma diversa maggiore o Parte_1 minore come risulterà di giustizia oltre rivalutazione e interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Voglia altresì condannare parte convenuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendo dal sig. sia per la perdita della Parte_1 capacità lavorativa che per necessità di assistenza domiciliare continua al pagamento a titolo di danno patrimoniale così come richiesto in parte motiva della somma complessiva di € 2.999.996,6 oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al soddisfo, o somma diversa maggiore o minore come di giustizia”.
I.2. Si costituisce (già ) Controparte_1 Controparte_2 eccependo in primis l'improponibilità della domanda per esistenza di clausola arbitrale nel contratto assicurativo inter partes, nel merito invocando il proprio esatto adempimento per aver provveduto a liquidare l'importo di euro
15.400,00 quale indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive derivate dall'infortunio per cui è contesa e concludendo, quindi, per l'accoglimento dell'eccezione preliminare e comunque per il rigetto delle domande attoree. I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attore e all'azienda USL
Toscana Centro della documentazione sanitaria afferente gli interventi chirurgici e terapeutici subiti dall'attore e le terapie seguite dopo l'infortunio del 30.6.2012, oltre c.t.u. medico-legale con successiva chiamata a chiarimenti;
all'udienza cd. figurata del 3.7.2025 la causa viene trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe richiamate, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. In via del tutto preliminare questo Tribunale rileva come gli atti depositati da parte attrice e, nello specifico, le note ex art. 127ter c.p.c. del 19.11.2024 e la comparsa conclusionale dep. 12.10.2025, risultano caratterizzate da una eccessiva estensione (rispettivamente 12 e 63 pagine) oltre che da una ridondanza argomentativa connotata di frequenti ripetizioni e dell'assenza di una selezione delle circostanze rilevanti che hanno reso più onerosa l'attività valutativa del Giudice, ponendosi in aperto contrasto con il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali sancito dall'art. 121 c.p.c. nonché dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 88 c.p.c. il quale impone alle parti una redazione chiara e coincisa degli scritti difensivi.
Ciò premesso, è convinzione di questo giudice che le domande attoree non meritino accoglimento per i motivi di seguito indicati.
II.1. Da respingere, in primis, l'eccezione di parte convenuta circa la improponibilità dell'avversa domanda alla luce della clausola “Controversie –
Arbitrato irrituale” di cui all'art.
5.4 delle CGA (doc. 2, pp. 21-22 fasc. convenuta): se per un verso infatti è vero che, trattandosi nel caso di specie di contratto di assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 c.c., tale eccezione è comunque opponibile anche all'odierno attore quale soggetto soltanto assicurato ma non contraente della polizza assicurativa in forza del disposto di cui al comma 3 del citato art. 1891 c.c., per altro verso la relativa fondatezza è smentita per tabulas dalla stessa lettera dell'art. 5.4. invocato dalla convenuta a mente del quale “In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o, se assicurata sulla prestazione, sul grado e durata dell'inabilità temporanea nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 5.2, le Parti hanno facoltà di conferire per iscritto mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo;
…”, prevedendosi pertanto espressamente una mera facoltà di deferimento a collegio arbitrale inidonea, come tale, a costituire condizione di proponibilità di una domanda giudiziale.
Stante il chiaro tenore letterale della clausola citata e in mancanza di convincenti diverse argomentazioni di parte convenuta, null'altro occorre aggiungere sul punto.
II.2. Quanto al merito della contesa, ciò su cui si appuntano le contrapposte posizioni delle parti attiene in primo luogo alla corretta determinazione dell'indennizzo dovuto a seguito del sinistro.
Preliminarmente va osservato come, a termini di polizza, sono indennizzabili solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, al netto delle preesistenze: sul punto l'art.
5.2 delle CGA (doc. 2, pp. 20-21 fasc. convenuta)
è chiarissimo e non dà adito a dubbi interpretativi, statuendo che “La Società liquida l'indennizzo convenuto soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che risulti indennizzabile ai sensi di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto
l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti” ove, dal tenore della disposizione, si comprende che l'espressione “indipendentemente” di cui al primo periodo sta a significare “a prescindere da”, “escluse”.
In ordine a tale problematica è stata opportunamente espletata c.t.u. volta per l'appunto ad accertare, “le specifiche conseguenze lesive occorse all'attore a seguito dell'infortunio del 30.6.2012, indicando il danno indennizzabile in virtù della polizza sottoscritta con la compagnia assicurativa convenuta (polizza n.
290800717), tenendo conto delle condizioni assicurative pattuite fra le parti e in particolare dell'art.
5.2 delle Condizioni di Polizza, attribuendo quindi rilevanza alle sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini di polizza con valutazione da rendere alla luce delle condizioni vigenti in ambito di infortunistica privata” (cfr. ordinanza 15.4.2024). Reputa questo Tribunale che le conclusioni complessivamente rese dal c.t.u.
(relazione c.t.u. dep. 2.10.2024) siano accoglibili quale dato tecnico di riferimento per la decisione giudiziale, essendo scaturite da attenta e motivata analisi della documentazione medica agli atti e nel rispetto del contraddittorio peritale e non riscontrandosi ragioni valide per disporre la rinnovazione dell'indagine, come richiesto dall'attore in ultimo anche in sede di conclusioni, per il solo fatto che il c.t.u. non si sia avvalso nella sua consulenza di specialisti (ortopedico e psicologo) e ciò in quanto, come correttamente rilevato dallo stesso c.t.u., accorgimento non necessario proprio in considerazione dell'oggetto del quesito peritale così come formulato, circoscritto al solo accertamento delle lesioni riportate nel sinistro alla luce delle condizioni di polizza (pag. 3 chiarimenti c.t.u. dep. 13.1.2025).
Il c.t.u. dunque nell'investigare le conseguenze immediate e dirette dell'occorso del 30.6.2012, non prima di aver dato conto della mancata allegazione agli atti di certificazioni redatte e rilasciate dal Pronto Soccorso o dall'incaricato del triage presso il DEA dell'ospedale di Pistoia, nonché della PEC inviata dalla direzione sanitaria della in data 7.5.2024 a seguito di Parte_2 ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dalla quale si evince che in tutto l'anno
2012 non risultano accessi del sig. presso il pronto soccorso di Pistoia Pt_1
(cfr. pag. 6 relazione c.t.u., nonché pag. 4 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025), ha ritenuto che “il signor al momento del fatto denunciato come infortunio Pt_1 presentava un avanzato quadro artrosico-degenerativo della scapolo-omerale dx, come dimostrato dalla RM eseguita a soli 20 gg dall'evento. Che il trauma contusivo, a seguito di caduta accidentale, con interessamento della spalla dx e dell'emicostato dx è stato di indubitabile vis laesiva avendo prodotto due fratture costali e una valida contusione del cingolo scapolo omerale dx” (pag. 12 relazione c.t.u.).
In risposta alle plurime osservazioni del c.t.p. attoreo, secondo cui
“relativamente alla gravità della patologia osteoarticolare della spalla coinvolta dove non appare essere presente un grado di severa artrosi degenerativa che peraltro nell'arco delle tre settimane riferibili all'infortunio non è stata apprezzata da valutazioni specialistiche e financo dalla coincidente RMN. Non si esclude che all'epoca si trattasse di un quadro iniziale compatibile con l'età dell'assicurato. Anche la successiva RMN del 26/07/2012 confermava quanto apprezzato considerandolo compatibile come esito di un forte trauma contusivo della spalla, riferibile all'infortunio in esame per dinamica ed intensità” (osservazioni c.t.p. parte attrice dott. contenute in perizia), il c.t.u. ha Pt_3 ulteriormente chiarito come la “RM della spalla dx del 26/7/12 mostra
“grossolane deformità di natura artrosica degenerativa, con formazione geodica
e retrazione delle fibre tendinee per ca. 4 cm”, la descrizione delle immagini non si accorda con un esito di evento avvenuto solo 25 gg prima dell'esame, sia per quanto riguarda la retrazione delle fibre tendinee, sia per quanto riguarda la presenza della formazione geodica (calcificazione) si può solo presupporre un possibile aggravamento di patologia preesistente” (cfr. pag. 2 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025), quindi in definitiva “il geode non è la causa della rottura della cuffia dei rotatori, ma una conseguenza che si realizza con il tempo proprio come espressione di sofferenza articolare. Il CTU ritiene non sia suo compito esprimere giudizi di merito sull'operato dei medici legali della Compagnia che hanno visitato il signor Nella caduta accidentale il p. asserisce di essersi Pt_1 procurato un trauma diretto urtando presumibilmente l'emicostato dx con spalla addotta. Il meccanismo traumatico può essere definito contusivo in relazione alle modalità, mentre la lesione prodotta nell'evento all'emicostato è una frattura radiologicamente documentata, e quella alla spalla dx, intervenuta sulla preesistente patologia degenerativa della cuffia dei rotatori, può essere definita di tipo “contusivo distorsivo”. Per inciso è molto raro che una lesione della cuffia dei rotatori si realizzi con meccanismo traumatico diretto ed esclusivo, senza la presenza di alterazioni degenerative preesistenti, tanto è vero che molte polizze infortuni ne escludono a priori l'indennizzo. Nel caso del signor la Pt_1
Compagnia, nonostante le evidenti preesistenze degenerative a carico dell'articolazione scapolo-omerale dx, ha ammesso l'indennizzo dell'infortunio, sia pure limitatamente alle sole conseguenze dirette ed esclusive che ne sono derivate” (cfr. pag. 3 nota a chiarimenti dep. 13.1.2025).
Alla luce di quanto sopra, “in relazione alla quota parte di danno di natura esclusivamente traumatica, ivi comprese anche le due fratture costali”, quale conseguenza immediata e diretta del sinistro per cui è lite (cfr. pagg. 13-14 relazione c.t.u.), è stato stimato il danno permanente nella misura del 4% a tabella ANIA e del 7% a tabella , danno da inabilità temporanea al 100% CP_3 per i primi 20 giorni e al 50% per altri 40 giorni, congrue e risarcibili le spese mediche per euro 509,62 come da relazioni dei medici fiduciari della
Compagnia assicurativa (cfr. pag. 13 relazione c.t.u.). Circa la quantificazione dei danni liquidati, merita osservare quanto segue:
(i) Invalidità permanente (art.
3.3. CGA doc. 2, pag. 17 fasc. convenuta).
L'art.
3.3.CGA prevede che l'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertato secondo le tabelle (cod. I101 clausola speciale doc. 2, pag. 6 CP_3 fasc. convenuta in deroga agli artt.
3.1 e 3.2 delle CGA) con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata:
- fino a euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 3 punti;
- oltre euro 250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti
10 punti.
Facendo applicazione di quanto sopra si ha: capitale assicurato -> 600.000,00 euro (doc. 2, pag. 1 fasc. convenuta) invalidità permanente come da tabella -> 7% CP_3 franchigia per i primi euro 250.000,00 -> si applica la percentuale invalidità
7% - 3% = 4% e pertanto sarà euro 250.000 x 4%= euro 10.000,00; franchigia per la parte eccedente euro 250.000,00 (quindi euro 350.000,00) -> si applica la percentuale invalidità 7% - 10% = - 3%, perciò questo scaglione non genera indennizzo.
In definitiva l'indennizzo per invalidità permanente ammonta a euro
10.000,00.
(ii) Invalidità temporanea (COD I052 doc. 2, pag. 5 fasc. convenuta).
Il COD I052 alla lett. a) prevede che ai fini dell'indennizzo dell'invalidità temporanea si debba tener conto dell'indennità giornaliera assicurata in polizza con le seguenti modalità:
- integralmente per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella incapacità fisica ad attendere alle proprie occupazioni professionali dichiarate;
- al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle suddette occupazioni.
Alla successiva lett. b) è previsto inoltre che la somma assicurata è corrisposta con le seguenti modalità:
- fino a euro 50,00 viene corrisposta a partire dall'8°giorno successivo a quello computabile a termini della precedente lett. A) (franchigia assoluta di gg. 7);
- oltre euro 50,00 viene corrisposta a partire dal 16°giorno successivo a quello computabile a termini della precedente lett. A) (franchigia assoluta di gg .15). Applicando quanto sopra al caso di specie abbiamo che: il capitale assicurato
è pari a euro 100,00/giorno (doc. 2, pag. 1 fasc. convenuta) mentre l'invalidità temporanea stimata dal c.t.u. è assoluta per giorni 20 e parziale al 50% per 40 giorni e così per complessivi 60 giorni.
L'indennità in via teorica risulta quindi pari a euro 2.000,00 per i giorni 20 al
100% (100,00x20) ed euro 2.000,00 per i giorni 40 al 50% (100,00 x 0,50 x
40), per complessivi euro 4.000,00.
Poiché l'indennizzo complessivo supera l'importo di euro 50,00 trova applicazione la franchigia assoluta prevista di giorni 15. Tale franchigia deve essere detratta dall'intero periodo di invalidità, residuando pertanto giorni 5 di invalidità temporanea assoluta e giorni 40 di invalidità temporanea parziale al
50%.
Ne deriva pertanto un indennizzo effettivamente dovuto pari a euro 500,00 per i residui 5 giorni di invalidità temporanea al 100% (100,00 x5) ed euro
2.000,00 per i 40 giorni di invalidità temporanea al 50% (100,00 x 0,50x 40) per un totale di euro 2.500,00.
(iii) Spese mediche (COD I051 clausole speciali doc. 2, pagg.
3-4 fasc. convenuta).
Il Cod I051 prevede il rimborso fino a concorrenza della somma assicurata in polizza per la garanzia “Rimborso spese sanitarie”, con la previsione che in assenza di ricovero la garanzia è operante con applicazione di una franchigia di euro 75,00.
Calando le considerazioni di cui sopra nella vicenda che ci riguarda ne deriva che: spese mediche ritenute congrue e rimborsabili -> euro 509,62
Franchigia stante l'assenza di ricovero-> euro 75,00
Spese rimborsabili al netto della franchigia euro 509,62- euro 75,00= euro
432,64.
In definitiva l'indennizzo dovuto ammonta a euro 10.000 per invalidità permanente + euro 2.500 invalidità temporanea + euro 432.64 spese mediche
- euro 12.934,62.
Orbene, tenuto conto degli importi già liquidati dall'assicurazione in data
7.1.2013, 21.8.2013 e 16.6.2014 (docc. 8,12, 23 bis fasc. attoreo) e trattenuti dall'attore in acconto maggiore avere per complessivi euro 18.567,00, null'altro dovrà essere corrisposto. II.3. Le argomentazioni sin qui svolte conducono al rigetto anche dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dall'attore nei confronti di atteso che gli esiti della c.t.u. unitamente Controparte_1 all'istruttoria documentale consentono di non ritenere provato alcun profilo di responsabilità in capo alla compagnia sia per quanto riguarda la corretta individuazione dei postumi da parte dei medici che hanno periziato l'assicurato, sia in punto di quantum avendo liquidato la compagnia un indennizzo come si vedrà più alto rispetto a quello spettante a Parte_1
Piuttosto dagli atti di causa sono emerse numerose anomalie comportamentali tenute dall'odierno attore sin dall'inizio della vicenda: a riguardo non ci si può esimere dal rilevare, come già fatto in precedenza anche dal c.t.u., che la prima documentazione medica post infortunio è costituita da una ecografia datata 14.7.2012 eseguita quindi ben 15 giorni dopo il sinistro per cui è causa, mentre non vi è documentazione alla data del sinistro poiché, come riferito in citazione, l'attore si è recato accompagnato dal proprio legale - atteso che l'occorso si era verificato presso l'abitazione di quest'ultimo - dapprima al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pistoia e successivamente, una volta preso atto che avrebbe dovuto attendere diverse ore prima di poter essere visitato, verso quello di Careggi a Firenze ove però stante l'attesa ancor più lunga desisteva nuovamente: dato confermato dalle risultanze dell'ordine di esibizione che hanno escluso accessi dell'assicurato nell'intero anno del sinistro presso i vari presidi ospedalieri dell'azienda . Parte_2
Risulta peraltro che l'attore abbia tenuto comportamenti ostativi rispetto alle varie richieste pervenute dalla compagnia assicurativa volte a a definire la questione in tempi ragionevoli, determinandosi poi a instaurare un giudizio a distanza di quasi dieci anni dal verificarsi dell'evento lesivo al quale oltretutto hanno fatto seguito nel tempo due ulteriori episodi di sinistro, anch'essi denunciati dall'odierno attore alla e che, come tali, Controparte_1 verosimilmente possono aver concorso a determinare il suo stato attuale di salute.
Non si comprende per quale ragione l'attore, convintosi - come da egli stesso sostenuto - della mala fede dei medici fiduciari della compagnia assicurativa, specialmente dopo le osservazioni del dott. che riteneva probabile Per_1 un contenzioso arbitrale (cfr. doc. 36bis, pag. 49 fasc. attoreo), si sia deciso a non dare seguito a tale procedura all'esito della quale un collegio medico avrebbe potuto, se ritenuto opportuno, rivedere l'operato e le conclusioni a cui erano pervenuti i precedenti medici tra cui lo stesso dott. mentre Per_1 risulta che una simile richiesta sia stata avanzata tempestivamente dall'assicurazione convenuta: dal tenore della missiva a quest'ultima inviata in data 18.3.2015 dal legale di parte attrice si evince che da quasi tre anni, quindi verosimilmente dal momento in cui la compagnia era stata notiziata del sinistro, la stessa reiterava tale richiesta “il sig. non potrà mai soddisfare Pt_1 le vostre richieste, (e come potrebbe…) di risolvere la controversia (?) nei termini di cui all'art.
5.4. delle c.g.a. come continuamente Dirigenti e Funzionari di
Codesto Gruppo Assicurativo insistono ambiguamente e senza ragione né costrutto da quasi 3 anni” (doc. 36bis, pag. 49 fasc. attoreo).
Ancora, l'assicurato ha opposto un diniego immotivato anche a sottoporsi ai dovuti accertamenti richiesti a seguito del deposito, già nel lontano 2015, presso l'intestato Tribunale di ricorso ex art. 696bis c.p.c. da parte dalla compagnia assicurativa (R.G. n. 2170/2015) finalizzato per l'appunto a stabilire le conseguenze lesive derivanti dall'occorso del 30.6.2012 (cfr. doc.
37, pag. 51 fasc. attoreo III parte): si legge infatti nella comunicazione, sempre inviata dall'attore a mezzo del proprio legale una volta ricevuta la notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, che “personalmente giudico infondato e inutile il ricorso a una perizia preventiva posto che le sanno CP_1 benissimo quali e quanti sono i danni riportati dal signor Parte_1 nell'infortunio del 2012” (cfr. doc. 38, pag. 75 fasc. attoreo).
Orbene, le considerazioni che precedono portano a ritenere davvero improbabile, comunque del tutto priva di elementi probatori di conforto, una condotta dolosa dei medici della compagnia assicurativa non potendosi all'evidenza ravvisare la stessa, vieppiù in considerazione dei plurimi immotivati rifiuti opposti dall'attore, nel solo fatto che quest'ultimo sia stato sottoposto a più visite medico-legali, rientrando ciò nel normale processo istruttorio di un sinistro, funzionale a valutare le lesioni riportate e a formulare una corretta offerta di risarcimento, a maggior ragione tenuto conto delle reiterate e aspre contestazioni ogni volta mosse dall'attore.
A ben vedere, le diagnosi rese dai medici fiduciari (dott.ri e Per_2 Per_1 Per_
) sono coerenti con le risultanze della c.t.u., in quanto hanno tutte evidenziato la presenza di uno stato degenerativo: in particolare il dott. Per_2 primo medico della compagnia che ha visitato l'infortunato avvalendosi legittimamente della consulenza di uno specialista radiologo dott. - Per_4 rientrando “tra i compiti del fiduciario medico legale avvalersi di specialisti radiologi per la rilettura dei referti RX, TC, RM ove vi siano dubbi sulla diagnosi
e sul nesso di causa tra l'evento denunciato e quanto riportato nel referto” – “ha confermato quanto già esplicitamente descritto a suo tempo dal radiologo dell'Ist. privato Villa Maria di Pistoia in data 26/7/12” (pag. 2 chiarimenti c.t.u. dep. 13.1.2025) ossia “alterazione di carattere degenerativo (geode testa omerale) e deformità articolazione acromion-claveare (sindrome da conflitto). Il capo tendineo del muscolo sovraspinoso risulta interessato da soluzione di continuità con caratteristiche semeiologiche RM di danno non recente …” (perizia dott. 7.1.2013, prodotta sub doc. 8 pag. 123 fasc. attoreo). Per_2
Dello stesso avviso l'ultimo medico fiduciario dott. secondo cui Persona_5
“indiscutibilmente vi è una condizione degenerativa pre-esistente” (perizia dott.
12.5.2014, prodotta sub doc. 23bis pag. 109 fasc. attoreo) e che Persona_5 ha, inoltre, quantificato il danno permanente nella misura del 7-8% perfettamente in linea con le conclusioni raggiunte in sede di c.t.u., lo steso dicasi per l'indennità temporanea stimata fin dall'inizio da tutti i medici della compagnia in 20 gg. al 100% e 40 gg. al 50%.
II.4. Parte attrice da ultimo domanda il risarcimento del danno patrimoniale (i) sia da perdita della capacità lavorativa specifica riferendo che l'attore, in conseguenza del sinistro, non sarebbe più in grado di attendere regolarmente alla propria professione né alla cura della propria persona necessitando di continua assistenza domiciliare, (ii) sia relativamente all'esborso economico necessario per far fronte a tale assistenza secondo una prospettiva di durata di vita media.
Tali domande devono essere disattese.
Quanto al primo profilo, occorre ricordare che il danno derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica è generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale, precisandosi che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare in concreto lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. ex multis
Cass. n. 18489/2006, Cass. n. 17397/2007, Cass. n. 9444/2010).
Parte attrice per contro non ha formulato alcun capitolo di prova, né ha allegato alcunché al fine di dimostrare la sussistenza di una qualche incidenza negativa della lesione subita sullo svolgimento della propria attività lavorativa. Le medesime considerazioni valgono con riferimento agli esborsi per l'assistenza domiciliare di cui l'attore, a suo dire, necessiterebbe: anche su tale punto egli si limita ad affermare che “dal giorno dell'infortunio (30.06.2012) ha sempre avuto necessità di continue attenzioni cure e medicine, fisioterapia e riabilitazione, tutori, accompagnatori, ecc. e ciò sarà necessario fino alla fine dei suoi giorni” (pag. 22 atto di citazione), senza tuttavia fornire prova di quanto dichiarato non potendosi ritenere assolto l'onere della prova, su di lui gravante, tramite l'unico capitolo testimoniale formulato peraltro in maniera generica e difatti giudicato inammissibile, né avendo fornito dimostrazione, stante le ristrettezze economiche paventate, di aver mai avanzato fin dal 2012 anno del sinistro richieste di eventuali sussidi o aiuti economici per l'assistenza domiciliare di cui necessitava.
La mancata dimostrazione dei danni asseritamente subiti è sufficiente a precludere ogni ulteriore indagine, non potendo certo demandarsi all'ausiliario del giudice il compito di supplire alle lacune probatorie di una parte, ragione per la quale questo Tribunale ha ritenuto di confermare la propria ordinanza del 15.4.2024 non estendendo il quesito peritale a queste ulteriori voci di danno (cfr. ordinanza 19.12.2024 che qui si conferma).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea (non influendo in ciò
l'avvenuta ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato, cfr.
Cass. n. 10053/2012, Cass. n. 25295/2013, Cass. ord. n. 8388/2017) e vengono liquidate a mente del DM 417/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum (individuabile, considerate le varie pretese di indennizzo e risarcitorie spiegate dall'attore, nel valore indeterminabile di media complessità), applicati parametri medi dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. già liquidate con decreto n. 4053/2024 del 5.10.2024, e anticipate dalla convenuta, vengono poste definitivamente e per intero a carico di parte attrice e dunque dello Stato - attesa l'ammissione dell'attore a patrocinio a spese dell'Erario, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 20.7.2022 - che provvederà alla refusione in favore della convenuta anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 10.860,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
3) pone definitivamente a carico dello Stato le spese della c.t.u., già liquidate con separata ordinanza e da rifondersi alla convenuta anticipataria.
Pistoia, 2.12.2025
Il Giudice dr. Lucia Leoncini