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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1256/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16377/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MP - Centro Direzionale Isola C/5 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004202292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 960/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 settembre 2025 e depositato presso la Corte il 29 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Regione MP e Agenzia delle Entrate e Riscossione in relazione a cartella di pagamento 10020250004202292/000, per €uro 199,71, notificata il 7 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
e Riscossione, relativa a Tassa automobilistica regionale anno 2019 richiesta dalla Regione MP in qualità di Ente Impositore relativa ad avviso di accertamento nr. 964169184803 notificato in data 03/08/2022, eccependo la omessa notifica dell'avviso di accertamento e la intervenuta prescrizione.
Con controdeduzioni del 2 ottobre 2025 si è costituita in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e che rileva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la cartella esattoriale impugnata, n. 100202500042022920000 risulta notificata il 27.3.2025 e non il 7.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 21 del d.lgs. 546/1992 prevede che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, il successivo art. 22 prevede che il ricorrente
, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositi nella segreteria della commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta , con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale.
La Corte rileva che dalla documentazione allegata dalla parte relativa a tracciatura postale della cartella di pagamento 10020250004202292/000 la stessa risulta notificata il 27 marzo 2025.
Ne consegue che il ricorso notificato ad ADER il 3 settembre 2025 è inammissibile in quanto tardivo.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
100,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge in favore dell'Ente costituito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese liquidate in E 100,00 in favore di ADER
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16377/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione MP - Centro Direzionale Isola C/5 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250004202292000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 960/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 3 settembre 2025 e depositato presso la Corte il 29 settembre 2025 la parte ha proposto ricorso
contro
Regione MP e Agenzia delle Entrate e Riscossione in relazione a cartella di pagamento 10020250004202292/000, per €uro 199,71, notificata il 7 luglio 2025 dall'Agenzia delle Entrate
e Riscossione, relativa a Tassa automobilistica regionale anno 2019 richiesta dalla Regione MP in qualità di Ente Impositore relativa ad avviso di accertamento nr. 964169184803 notificato in data 03/08/2022, eccependo la omessa notifica dell'avviso di accertamento e la intervenuta prescrizione.
Con controdeduzioni del 2 ottobre 2025 si è costituita in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e che rileva in via preliminare ed assorbente l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la cartella esattoriale impugnata, n. 100202500042022920000 risulta notificata il 27.3.2025 e non il 7.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 21 del d.lgs. 546/1992 prevede che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, il successivo art. 22 prevede che il ricorrente
, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, depositi nella segreteria della commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato a norma degli art. 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta , con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo servizio postale.
La Corte rileva che dalla documentazione allegata dalla parte relativa a tracciatura postale della cartella di pagamento 10020250004202292/000 la stessa risulta notificata il 27 marzo 2025.
Ne consegue che il ricorso notificato ad ADER il 3 settembre 2025 è inammissibile in quanto tardivo.
La Corte, rilevata l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese, ritiene, che nella fattispecie concreta nel suo complesso, sussistono le ragioni che giustificano la condanna del ricorrente, ex art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento delle stesse, che quantifica nella misura di euro
100,00 per diritti ed onorari oltre IVA e CPA e accessori come per legge in favore dell'Ente costituito.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna alle spese liquidate in E 100,00 in favore di ADER