Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2562/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2562/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 20/05/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo
e
1) Parte_2 nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valerio Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LA OR (VA) in data 8 giugno 2003
nonché trascritto anche presso i Registri del Comune di Rescaldina anno 2003; atto n. 13; parte 2; serie B)
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 415/2024 pubblicata dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 26/06/2024
con i seguenti figli minorenni:
- , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Per_1 C.F._3 italiana;
- nato a [...] il [...], C.F. , cittadino Per_2 C.F._4 italiano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con le note di trattazione scritta depositate in data 14 gennaio
2025 (richiamando le condizioni di cui al ricorso per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20 maggio 2024), richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LA OR (VA) in data 8 giugno 2003 tra , nata a [...], il Parte_1
18 aprile 1973, residente in [...] (C.F.
), e nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...] (C.F. , C.F._2
(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di LA OR al n. 11, Parte 2, Serie A, anno 2003, nonché trascritto anche presso i Registri del Comune di Rescaldina al n. 13, Parte 2, Serie B, Anno 2003, doc.1 e 2), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. B. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. I coniugi, che hanno già interrotto la loro convivenza, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
2. (di anni 14) e (di anni 13) resteranno affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno sui figli la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Per_
3. manterrà formalmente la propria residenza anagrafica presso il padre, Per_ attualmente in Rescaldina (MI), via Bossi Ignazio n. 21, mentre manterrà formalmente la propria residenza anagrafica presso la madre, attualmente in LA OR (VA), via Salvo D'Acquisto n. 1.
4. Salvo diversi accordi scritti tra i genitori concordati con i figli, i genitori si Per_ Per_ atterranno al seguente calendario di visita per e :
Pag. 2 di 6 - dal lunedì pomeriggio sino al mercoledì mattino, i minori staranno con il padre che li accompagnerà a scuola il mercoledì mattino;
- dal mercoledì sera al venerdì mattino, i minori staranno con la madre, la quale, fino a quando sussisteranno le esigenze di accompagnare i figli a scuola porterà i minori a casa del padre il giovedì mattina e venerdì mattina affinché il signor si Pt_2 occupi di portarli a scuola)
- dall'uscita di scuola del giovedì sino al giovedì sera, i minori staranno con la nonna paterna ove andrà prenderli la madre all'uscita da lavoro;
- il weekend dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina in via alternata tra i genitori, con l'intesa che la madre riaccompagnerà i figli a casa del padre il lunedì mattina fino a quando sussisteranno le esigenze di accompagnarli a scuola. Ponti di competenza del genitore cui spetta il week end adiacente. durante le vacanze natalizie, i) negli anni con cifra finale pari (intendendosi con il termine anno quello in cui cade il giorno 25 dicembre), con la madre, che li preleverà da scuola l'ultimo giorno delle lezioni e li terrà con sé sino alle ore 12.00 del 30 dicembre e poi con il padre, che li preleverà dalla casa paterna, alle ore 12.00 del 30 dicembre e li riporterà a scuola il giorno della ripresa delle lezioni;
ii) negli anni con cifra finale dispari (intendendosi con il termine anno quello in cui cade il giorno 25 dicembre), con il padre, che li preleverà da scuola l'ultimo giorno delle lezioni e li terrà con sé sino alle ore 12.00 del 30 dicembre e poi con la madre, che li preleverà dalla casa paterna, alle ore 12.00 del 30 dicembre e li riporterà a scuola il giorno della ripresa delle lezioni;
durante le intere vacanze pasquali, negli anni con cifra finale dispari con il padre e negli anni con cifra finale pari con Per_ Per_ la madre;
ciascun genitore preleverà e da scuola l'ultimo giorno delle lezioni e ivi li riporterà il giorno della ripresa delle lezioni. per le eventuali vacanze di LE (in deroga al regime previsto per i c.d. Ponti)
-negli anni con cifra finale pari con il padre e negli anni con cifra finale dispari con la madre, con prelievo da scuola l'ultimo giorno delle lezioni. durante le vacanze estive, per 3 settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che:
- nelle settimane di spettanza di ciascun genitore i figli potranno trascorrere dei periodi anche con i nonni del rispettivo ramo familiare
- nei periodi in cui i ragazzi non saranno in vacanza con uno dei genitori resterà in vigore il calendario ordinario. per i compleanni dei figli, i genitori si impegnano a trascorrere insieme le giornate del compleanno dei figli, Per_ Per_ il 24 dicembre per , e il 19 aprile per .
Pag. 3 di 6 6. Avuto riguardo al collocamento paritetico, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in via diretta quando questi sono presso di sé, senza previsione quindi di alcun assegno perequativo.
7. Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese di abbigliamento dei figli purché concordate (fermo restando che: il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
se un genitore non concorda con un determinato acquisto l'altro è libero di provvedervi al 100%).
8. Ciascuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie dei figli come da “Le linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dalla Corte d'Appello di Milano il 14 novembre 2017, che di seguito si ritrascrivono: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Pag. 4 di 6 f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9. I coniugi dichiarano, ciascuno di essi, di essere economicamente indipendenti e, dunque di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione;
dichiarano altresì di avere definito, con l'adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, ogni questione residua e riconoscono di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale. C. Dare atto delle seguenti ulteriori condizioni:
10. I genitori continueranno a percepire al 50% l'Assegno Unico (nel caso lo Stato dovesse riconoscere ulteriori benefici per i minori, la loro attribuzione verrà concordemente gestita al 50% tra i genitori). A tal fine le parti concordano a tenere attivo il conto corrente cointestato presso Che Banca/Mediobanca n. 72008487, conto che continuerà ad essere utilizzato dagli stessi per la gestione delle spese dei figli e ove continuerà ad essere accreditato l'Assegno Unico (e in futuro eventuali ulteriori benefici statali per i minori).
11. Le parti si danno atto di aver diviso al 50% il ricavato, al netto dell'estinzione del mutuo cointestato, della vendita della Casa Coniugale.
12. Le parti concordano che ciascuna di esse terrà presso di sé uno dei due gatti, impegnandosi a collaborare con l'altra al fine di regolarizzare l'intestazione formale dei felini in capo a ciascuna di esse. In particolare le parti concordano che il gatto denominato LU starà cona la IG , mentre il gatto denominato “B starà con il Signor Pt_1 Pt_2
Le spese di gestione dei gatti saranno di competenza del rispettivo detentore (ad eccezione delle spese pregresse in capo al 50% tra le parti, tra cui l'intervento subito dal gatto “ ” con ricovero in terapia intensiva per 3 giorni per ostruzione delle vie Per_3 urinarie)” D. Compensare integralmente le spese di lite del presente procedimento, dando atto che i difensori delle parti hanno rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.”
Pag. 5 di 6 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nell'ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 contestualmente alla pubblicazione della sentenza non definitiva di separazione, e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3
c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 8 giugno 2003, in LA OR (VA), con atto trascritto nei Parte_2 registri dello Stato Civile del Comune di LA OR al n. 11, Parte 2, Serie A, anno
2003, nonché trascritto anche presso i Registri del Comune di Rescaldina al n. 13, Parte
2, Serie B, Anno 2003;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
COMPENSA tra le parti le spese di lite dando atto che i difensori delle parti hanno rinunziano al beneficio della solidarietà professionale.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del 29.1.2025___________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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