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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. FIORILLO GUIDO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 03/06/2025 le parti si riportavano all'accordo raggiunto in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prata Sannita il 21/08/2011 con il resistente, dal quale era nata una figlia l'11/05/2012. A sostegno della domanda deduceva che era venuta Persona_1 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio
1 era stato definito con sentenza del 16/09/2022. Nella sentenza era stato previsto l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma della disciplina della separazione salvo in merito all'assegno per la figlia da aumentare a € 400,00 al mese.
Si costituiva il resistente in data 02/06/2025 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza del 03/06/2025, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: - aumento dell'assegno a € 350,00
a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- quanto ai tempi di permanenza, salvo diversi accordi tra le parti, a parziale modifica della disciplina in vigore, il padre potrà vedere la figlia nei giorni già stabiliti con rientro entro le ore 23:00 nel periodo estivo;
- conferma per il resto della disciplina della separazione; la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 28/09/2022, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 08/07/2020. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse della figlia minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA AN (CE) in data 21/08/2011 da , nata il Parte_1
18/01/1988 a ED AT (CE), e , nato il [...] a Controparte_1
ED AT (CE);
2 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA AN (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1188 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPAZIANO BARTOLOMEO presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. FIORILLO GUIDO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 03/06/2025 le parti si riportavano all'accordo raggiunto in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2025 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Prata Sannita il 21/08/2011 con il resistente, dal quale era nata una figlia l'11/05/2012. A sostegno della domanda deduceva che era venuta Persona_1 meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio
1 era stato definito con sentenza del 16/09/2022. Nella sentenza era stato previsto l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a sé e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Perdurando lo stato di separazione, concludeva per la pronuncia di divorzio, la conferma della disciplina della separazione salvo in merito all'assegno per la figlia da aumentare a € 400,00 al mese.
Si costituiva il resistente in data 02/06/2025 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione.
All'udienza del 03/06/2025, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo nei seguenti termini: - aumento dell'assegno a € 350,00
a titolo di contributo al mantenimento della minore;
- quanto ai tempi di permanenza, salvo diversi accordi tra le parti, a parziale modifica della disciplina in vigore, il padre potrà vedere la figlia nei giorni già stabiliti con rientro entro le ore 23:00 nel periodo estivo;
- conferma per il resto della disciplina della separazione; la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 28/09/2022, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 08/07/2020. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse della figlia minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA AN (CE) in data 21/08/2011 da , nata il Parte_1
18/01/1988 a ED AT (CE), e , nato il [...] a Controparte_1
ED AT (CE);
2 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA AN (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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