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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5956/2022 R.G. promossa da:
(CF. ) difeso dall'avv. MONACO NICOLA Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TACCHIO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti di diritto agrario
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 6.12.2022 evocava in giudizio Parte_1 CP_1
premettendo in fatto:
[...]
pagina 1 di 5
“Pozzocupo o Massariola”, esteso are 27.30 censito in catasto al foglio 69 p.lla 98 di natura uliveto confinante con quello contraddistinto con la particella 97 del medesimo foglio, esteso are 27.30, alienato da e in favore di con atto per notar Parte_2 Parte_3 Controparte_1 di Andria dell'8.6.2020 rep 37438 e trascritto il 6 luglio successivo ai n.ri 12721/9475; Persona_1
- che nel menzionato atto pubblico per notar dell'8.6.20 si era richiamato un contratto di affitto Per_1
registrato il 15.3.2018 asseritamente concluso fra i precedenti proprietari e il , che Controparte_1
però doveva ritenersi simulato e concluso al solo scopo di impedire l'esercizio della prelazione da parte dei proprietari confinanti, atteso che l'intero prezzo della compravendita, pari a complessivi €
12.000.00 risultava versato in data 28 febbraio 2018, ossia ancor prima della registrazione del detto contratto di affitto e ben due anni prima della stipula del detto atto pubblico;
- che la predetta alienazione era avvenuta, pertanto, indiscutibilmente in violazione delle norme che regolano la prelazione agraria (art 8 della legge 26.5.1965 n° 590 e 7 della Legge 14.8.1971 n° 817) in quanto l'attore, non era stato messo in condizione di poter esercitare tale diritto, essendo stata omessa la c.d. denuntiatio, pur essendo in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge;
Ha concluso, pertanto, chiedendo di dichiarare il proprio diritto di prelazione per l'acquisto del fondo rustico sito in agro di Barletta alla c.da “Pozzocupo o Massariola”, esteso are 27.30 censito in catasto al foglio 69 p.lla 97, esteso are 27.30, oggetto dell'atto pubblico di compravendita per Notar Per_1
di Andria, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani Bari il 6.7.2020 ai n.ri 12721 e
[...]
9475, e per l'effetto, dato atto della manifestata volontà operata dal esso in data 25.3.2021, di Pt_1
voler riscattare il descritto fondo rustico, dichiarare l'avvenuto trasferimento in suo favore e stabilendo le modalità di pagamento del prezzo di € 12.000.00 (dodicimila)ai sensi dell'articolo 1 della L.
8.1.1979 n. 2 con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla trascrizione della emananda sentenza presso la Agenzia del Territorio di Trani.
Si è costituto , il quale, nel contestare la domanda attorea perché infondata in fatto Controparte_1
e in diritto, concludeva per il suo rigetto.
Ha sostenuto anzitutto che, in capo all'attore, , non è sorto alcun diritto di Parte_1 prelazione rispetto all'acquisto del terreno, in quanto non possedeva tutti i requisiti oggettivi e soggettivi alla cui ricorrenza congiunta la normativa vigente subordina appunto l'insorgere del diritto di prelazione. Inoltre ha sostenuto che il terreno non era libero, ma al contrario gravato da un contratto di affitto del 28.02.2018, registrato il 15.3.18.
***
pagina 2 di 5 Ciò premesso la domanda avanzata dall'attore è carente dei presupposti per il richiesto esercizio del diritto di prelazione e retratto agrario e deve essere respinta.
Come noto, il diritto di prelazione legale in favore del coltivatore diretto del fondo rustico confinante è previsto dall'art. 7 della legge 817 del 1971 che riconosce detto diritto al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.
La presenza di coltivatori diretti sul fondo esclude il diritto di prelazione del confinante, anche se i coltivatori del fondo non intendono esercitare il diritto di prelazione.
In base - infatti - al combinato disposto degli artt. 8 l. n. 590/1965 e 7 l. n. 817/1971 non si configura il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario di terreno confinante ove ricorra la condizione limitativa prevista dal 2° comma dell'art. 7 cit., ovvero l'insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienazione o, in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunziato alla prelazione spettantegli. (Cassazione Civile, sentenza 06 ottobre 2001 n° 12608).
L'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti indicati dalla legge incombe su colui che agisce per far valere il diritto di prelazione, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. n.6980 del
2003; n.4914 del 2003 nonché Cass. n. 14475 del 30/05/2008 secondo cui in tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario del fondo confinante, secondo la previsione degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori integra una delle condizioni o presupposti dell'insorgenza del diritto, che deve, pertanto, essere provato da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 cod. civ.).
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Nel caso in esame il convenuto era conduttore del fondo rustico oggetto del Controparte_1
proposto retratto in forza del contratto di affitto di fondo rustico del 28.2.2018, registrato a Barletta il successivo 15.03.2018 (cfr. allegato alla memoria del 19.6.2023 di parte convenuta). In tale contratto di affitto, sub art. 2, le parti ne hanno convenuto la durata in trenta mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione (art. 2) e hanno pattuito il canone in € 400,00 per l'intera durata della locazione, rilasciando i locatori quietanza di saldo del canone anzidetto (art. 3).
Il contratto di affitto è anche richiamato nel contratto di compravendita immobiliare del fondo rustico del successivo 08.06.2020 (art. 6).
pagina 3 di 5 L'attore ha sostenuto la simulazione del contratto di affitto perché concluso al solo scopo di impedire l'esercizio della prelazione da parte dei proprietari confinanti, atteso che l'intero prezzo della compravendita, pari a complessivi € 12.000.00 sarebbe stato versato in data 28 febbraio 2018 alla stipula del contratto di affitto, ossia due anni prima della stipula del detto atto pubblico.
In sede di interrogatorio formale il convenuto ha dichiarato di aver pagato il canone di € 400,00 per l'intera durata dell'affitto e di aver consegnato ai due suoi danti causa, e i due Parte_3 Pt_2 assegni rispettivamente da € 10.650,00 e da 1.350,00 a garanzia, in quanto avendo riscontrato un problema fisico al cuore, non era sicuro di poter condurre il fondo affittato e quindi di poterlo acquistare.
Indipendentemente da tale circostanza non è contestato che il convenuto fosse nel possesso del bene sin dal 2018 per coltivarlo, per cui la sua condizione di affittuario anche se finalizzata all'acquisto dopo due anni del terreno non viola alcuna disposizione.
Non vi è la dedotta simulazione del contratto di affitto perché, secondo quanto affermato dallo stesso attore, le parti avevano intenzione di stipulare proprio un contratto di affitto;
mentre l'eventuale finalità di prediligere l'affittuario in una futura vendita non costituisce una frode alla legge ma l'applicazione della medesima.
Si aggiunga che parte attrice non ha fornito neppure la prova del possesso di tutte le condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, per l'esercizio del diritto di prelazione in suo favore.
Per le ragioni indicate la domanda deve essere respinta.
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Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono poste a carico di
. Parte_1
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i parametri medi di cui al decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 2014, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente prestata per ciascuna fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5956/2022 R.G. promossa da contro ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda
- Condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 delle spese di lite, che si liquidano in € 4.400,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15 % se e come per legge.
Trani, 16/01/2025 il Giudice
Sandra Moselli
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