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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 724/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7664/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 0001250618 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7246/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino ha presentato appello contro la sentenza n. 404/2024 della Corte di Giustizia di I grado di Avellino, che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 contro una cartella di pagamento per I.R.P.E.F. relativa al 2018. L'importo richiesto, pari a €5.937,18, derivava dal parziale disconoscimento delle detrazioni per ristrutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) indicate nella dichiarazione Modello 730/2019.
La Corte di primo grado ha annullato la cartella poiché il sottotetto era già parte di un immobile A2 e non richiedeva variazione catastale. Ha accolto anche il ricorso sulle detrazioni per risparmio energetico, verificando che tutti gli interventi erano destinati all'efficientamento secondo la documentazione allegata.
Con il presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate di Avellino propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, evidenziando la non spettanza delle detrazioni ed agevolazioni in quanto, all'esito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento energetico, l'appellato non avrebbe adempiuto alle formalità relative al cambio di destinazione d'uso e alla variazione dei dati catastali sugli immobili oggetto delle agevolazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado.
Risulta pacifico che i lavori realizzati dal contribuente hanno riguardato l'unità immobiliare di esclusiva proprietà, iscritta in catasto al foglio 19, particella 1510, subalterno 4, costituita da tre piani, e che il sottotetto faceva già parte del cespite recante, sin dall'origine, categoria catastale “A2”, come emerge dalla planimetria depositata. I lavori sono stati autorizzati tramite permesso a costruire n. 95/12, protocollo n. 2248 del 19 febbraio 2013, avente ad oggetto il “recupero abitativo del sottotetto esistente”, ai sensi delle LL.RR. 19/2009
e 01/2011.
Nel caso in esame, la categoria A2 preesistente prova la residenzialità, che è richiesta per la finalità che qui ci occupa (cfr Cass. n. 13043/2019).
Il diritto alla detrazione deve essere infatti valutato in base all'uso effettivo e alla natura oggettiva del bene, indipendentemente dal mero dato formale catastale, specialmente se l'intervento è volto al recupero del patrimonio edilizio esistente (cfr Cass n. 31506/2025).
Infondata è la doglianza anche in ordine alle detrazioni relative al risparmio energetico, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso, e in particolare dall'attestazione “Società_1”, si evince chiaramente che tutti gli interventi effettuati sull'unità immobiliare in questione erano finalizzati all'efficientamento energetico del fabbricato. Peraltro, come chiarito recentemente dalla S.C. di Cassazione (cfr. Ord.n. 12426/2025) la comunicazione all'Società_1 ha finalità statistiche e non è una condizione di spettanza della detrazione. Se la spesa è documentata e finalizzata all'efficientamento, il diritto non decade. Inoltre, l'omesso o tardivo invio del modello Società_1 non comporta la perdita del beneficio fiscale, in quanto trattasi di un adempimento formale che non incide sulla natura sostanziale del risparmio energetico conseguito (cfr Cass n. 7657/2024).
Dunque, la doglianza dell'Agenzia non vale a destituire di fondamento la sussistenza dei presupposti delle detrazioni richieste dall'interessato.
L'appello va rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite sostenute da quest'ultima nel presente grado, liquidate in € 1.600,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, nonchè IVA e CPA se dovute come per
Legge, con attribuzione al procuratore anticipante.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
26/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
PISAPIA IA GRAZIA, Relatore
BARRELLA ROSARIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7664/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
1 e pubblicata il 24/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2023 0001250618 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7246/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Avellino ha presentato appello contro la sentenza n. 404/2024 della Corte di Giustizia di I grado di Avellino, che aveva accolto il ricorso di Resistente_1 contro una cartella di pagamento per I.R.P.E.F. relativa al 2018. L'importo richiesto, pari a €5.937,18, derivava dal parziale disconoscimento delle detrazioni per ristrutturazione (50%) e risparmio energetico (65%) indicate nella dichiarazione Modello 730/2019.
La Corte di primo grado ha annullato la cartella poiché il sottotetto era già parte di un immobile A2 e non richiedeva variazione catastale. Ha accolto anche il ricorso sulle detrazioni per risparmio energetico, verificando che tutti gli interventi erano destinati all'efficientamento secondo la documentazione allegata.
Con il presente ricorso, l'Agenzia delle Entrate di Avellino propone appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, evidenziando la non spettanza delle detrazioni ed agevolazioni in quanto, all'esito degli interventi di ristrutturazione e adeguamento energetico, l'appellato non avrebbe adempiuto alle formalità relative al cambio di destinazione d'uso e alla variazione dei dati catastali sugli immobili oggetto delle agevolazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado.
Risulta pacifico che i lavori realizzati dal contribuente hanno riguardato l'unità immobiliare di esclusiva proprietà, iscritta in catasto al foglio 19, particella 1510, subalterno 4, costituita da tre piani, e che il sottotetto faceva già parte del cespite recante, sin dall'origine, categoria catastale “A2”, come emerge dalla planimetria depositata. I lavori sono stati autorizzati tramite permesso a costruire n. 95/12, protocollo n. 2248 del 19 febbraio 2013, avente ad oggetto il “recupero abitativo del sottotetto esistente”, ai sensi delle LL.RR. 19/2009
e 01/2011.
Nel caso in esame, la categoria A2 preesistente prova la residenzialità, che è richiesta per la finalità che qui ci occupa (cfr Cass. n. 13043/2019).
Il diritto alla detrazione deve essere infatti valutato in base all'uso effettivo e alla natura oggettiva del bene, indipendentemente dal mero dato formale catastale, specialmente se l'intervento è volto al recupero del patrimonio edilizio esistente (cfr Cass n. 31506/2025).
Infondata è la doglianza anche in ordine alle detrazioni relative al risparmio energetico, in quanto dalla documentazione allegata al ricorso, e in particolare dall'attestazione “Società_1”, si evince chiaramente che tutti gli interventi effettuati sull'unità immobiliare in questione erano finalizzati all'efficientamento energetico del fabbricato. Peraltro, come chiarito recentemente dalla S.C. di Cassazione (cfr. Ord.n. 12426/2025) la comunicazione all'Società_1 ha finalità statistiche e non è una condizione di spettanza della detrazione. Se la spesa è documentata e finalizzata all'efficientamento, il diritto non decade. Inoltre, l'omesso o tardivo invio del modello Società_1 non comporta la perdita del beneficio fiscale, in quanto trattasi di un adempimento formale che non incide sulla natura sostanziale del risparmio energetico conseguito (cfr Cass n. 7657/2024).
Dunque, la doglianza dell'Agenzia non vale a destituire di fondamento la sussistenza dei presupposti delle detrazioni richieste dall'interessato.
L'appello va rigettato, con condanna della parte soccombente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante soccombente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite sostenute da quest'ultima nel presente grado, liquidate in € 1.600,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, nonchè IVA e CPA se dovute come per
Legge, con attribuzione al procuratore anticipante.