Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 252
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 196, per intervenuta decadenza dell'Ufficio

    L'Ente impositore ha proceduto ad annullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Errata quantificazione del tributo

    L'Ente impositore ha proceduto ad annullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato, determinando la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 252
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 252
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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