CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1963/2018 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Per i ricorrenti: insiste per la condanna alle spese Per il Comune di Triggiano: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Triggiano il 27.6.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 adìvano questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1963/2018, notificato il 29.4.2024, con il quale il suddetto Comune richiedeva il pagamento della somma di € 93,73 per tributo TARI asseritamente non versato per l'anno 2018.
Deducevano, in particolare, i ricorrenti l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 196, per intervenuta decadenza dell'Ufficio; 2) errata quantificazione del tributo.
Instaurato il contraddittorio, il Comune di Triggiano si costituiva in giudizio, rappresentando che l'avviso di accertamento era stato oggetto di annullamento in autotutela, concludendo, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi il procuratore dei ricorrenti ed il rappresentante del Comune, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Ente impositore proceduto ad annullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
LENOCI VALENTINO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2574/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto, 43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1963/2018 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2200/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Per i ricorrenti: insiste per la condanna alle spese Per il Comune di Triggiano: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Triggiano il 27.6.2024 Ricorrente_1 e Ricorrente_2 adìvano questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1963/2018, notificato il 29.4.2024, con il quale il suddetto Comune richiedeva il pagamento della somma di € 93,73 per tributo TARI asseritamente non versato per l'anno 2018.
Deducevano, in particolare, i ricorrenti l'illegittimità dell'avviso di accertamento in questione, sulla base dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 161, della l. 27.12.2006, n. 196, per intervenuta decadenza dell'Ufficio; 2) errata quantificazione del tributo.
Instaurato il contraddittorio, il Comune di Triggiano si costituiva in giudizio, rappresentando che l'avviso di accertamento era stato oggetto di annullamento in autotutela, concludendo, pertanto, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza di discussione del 29.9.2025 sono comparsi il procuratore dei ricorrenti ed il rappresentante del Comune, che hanno concluso come da verbale in atti.
La Corte di Giustizia Tributaria ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l'Ente impositore proceduto ad annullamento in autotutela del provvedimento impositivo impugnato.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese.
Bari, 29 settembre 2025.
Il Giudice Monocratico
(Dott. Valentino Lenoci)