TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 548 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._1
presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. VITTORI
GIANFRANCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha proposto ricorso giudiziale, ai sensi dell'art. 414 Parte_1
c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo intercorso con la ditta per l'anno 2013, deducendo Controparte_2 di aver prestato attività lavorativa per 101 giornate nell'arco temporale da aprile a ottobre e lamentando l'illegittima cancellazione parziale delle stesse da parte dell' , avvenuta anni dopo tramite pubblicazione di elenchi variati. La CP_1
domanda giudiziale mira alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'intero periodo lavorato, con il riconoscimento di tutti i benefici previdenziali connessi, nonché alla condanna dell' alle spese. CP_1 L' si è costituito in giudizio contestando nel merito la sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro e, in via preliminare, eccependo l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale, facendo leva sull'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1970, n. 83. Secondo l' , il CP_3
ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dalla normativa richiamata.
Dall'istruttoria documentale, risulta che la cancellazione delle giornate lavorative
è stata comunicata mediante pubblicazione dell'elenco trimestrale di variazione sul sito internet dell' , tra il 15 giugno e il 30 giugno 2018, in applicazione CP_1 dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011. La validità di tale modalità di notifica è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021, che ha confermato la conformità del sistema di pubblicazione telematica ai principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, anche in ragione della necessità di gestire un elevato numero di comunicazioni relative a lavoratori sparsi su tutto il territorio nazionale.
La normativa richiamata stabilisce che, decorsi 120 giorni dalla pubblicazione, senza che l'interessato abbia proposto ricorso giurisdizionale, si verifichi la decadenza dal diritto di impugnazione. Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato in data 28 febbraio 2019, ovvero oltre sette mesi dopo la data finale della pubblicazione, senza che parte ricorrente abbia fornito prova di eventi idonei a sospendere o interrompere il decorso del termine. La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato la natura sostanziale del termine di cui all'art. 22 D.L. n.
7/1970 (Cass. n. 5942/2001; n. 25892/2009; n. 8650/2008), che non può essere sospeso, né interrotto, né rimesso in termini, risultando quindi ineludibile.
In particolare, il ricorso amministrativo presentato alla Commissione CISOA non ha effetto interruttivo del termine decadenziale, trattandosi di un rimedio distinto e non sovrapponibile all'azione giudiziale. Come chiarito da Cass. Civ. n.
7051/2012, incombe sul ricorrente l'onere della prova della tempestività dell'impugnazione, anche quando l'atto impugnato sia conosciuto solo in via di fatto, purché vi sia consapevolezza della sua esistenza.
Nel caso in esame, deve ritenersi maturata la decadenza dal diritto all'impugnazione giudiziale del provvedimento di cancellazione. Pertanto, CP_1 ogni ulteriore valutazione nel merito della pretesa azionata rimane assorbita e non può essere oggetto di scrutinio da parte del Giudice, essendo venuto meno il presupposto processuale per l'esercizio della tutela richiesta.
Considerata la complessità normativa e giurisprudenziale della materia, e tenuto conto dell'evoluzione interpretativa che ha coinvolto le modalità di comunicazione dei provvedimenti , appare equo disporre la compensazione CP_1
integrale delle spese processuali tra le parti. Tale scelta si fonda su principi di equità e sulla considerazione che il ricorrente può essere stato effettivamente tratto in errore dalla pluralità di fonti e dalla mutevolezza degli orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita: dichiara inammissibile il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' per intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 CP_1
del D.L. n. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970; dichiara assorbita ogni altra domanda proposta nel merito;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della complessità giuridica e della recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Così deciso in Patti 01/06/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo