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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12998 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice dott. ES AT, all'esito della camera di consiglio seguita all'udienza del 16.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 31401 /2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 allegata al ricorso, dall'Avv. Giuseppe De Masi con studio in Cosenza, via
Padre Giglio, Palazzo Molino Bruno 2 ed elettivamente domiciliata unitamente al difensore presso l'indirizzo pec di quest'ultimo
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- RICORRENTE-
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 domiciliato ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n.12.
- CONVENUTO
CONTUMACE-
Oggetto: diritto ad usufruire della “carta docenti”;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/09/2025 e ritualmente notificato,
l'istante in epigrafe indicato esponeva di essere al momento della presentazione del ricorso insegnante di scuola secondaria non di ruolo e di avere insegnato presso l'Istituto superiore “Giorgi-Wolf” di Roma in forza di contratto a tempo determinato avente decorrenza dal 16.9.2024 al
30.6.2025. Il ricorrente rappresentava che in relazione al periodo in cui aveva lavorato a tempo determinato per l'amministrazione resistente, non gli era stato corrisposto il beneficio denominato “carta docente” previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Richiamava la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente, lamentava l'illegittimità della condotta del concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto CP_1 con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29,
63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, ha quindi concluso chiedendo “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2024/2025, conseguentemente condannare il Controparte_3
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e
[...] disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, per un importo complessivo di euro 500,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico
2023/24, condannare il al pagamento Controparte_3 della somma di euro 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso, condannare il resistente al Controparte_3 pagamento delle spese e delle competenze processuali, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
Fissata udienza per il giorno 16.12.2025, la difesa istante si riportava al ricorso introduttivo e chiedeva l'accoglimento delle domande formulate.
Il giudizio viene dunque definito con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente si rileva come l'insegnante ricorrente, impegnato nella docenza nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, possa vantare danno attuale alla propria professionalità derivante dalla mancata fruizione della carta, danno che in ipotesi del venir meno del rapporto di insegnamento non avrebbe potuto configurarsi, con conseguente difetto attuale di interesse ad agire. Requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3
DPCM 28 novembre 2016. Sul punto è intervenuta anche la Corte di cassazione con recente sentenza n. 29961/2023 chiarendo che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
2) Nel merito
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...] inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n. 32313 del
25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n. 15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni Controparte_3 operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro,
l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_3 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EURO 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l
'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art. 282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che
“l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente alla formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Questo stesso Tribunale su un caso analogo, in merito ha già affermato “Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va risolta tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015, la cui interpretazione deve, quindi, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). Tra tali strumenti può e deve essere compresa la Carta del docente, sicchè per tale via si può affermare che della medesima sono destinatari anche i docenti a tempo determinato, così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.
6.4. Pertanto, non essendovi ostacolo insormontabile nel tenore letterale del disposto dell'art. 1, comma 121, cit., anche in ragione delle statuizioni ed argomentazioni svolte dalla Corte di giustizia può e deve essere adottata una interpretazione conforme al diritto eurounitario ed alla
Costituzione, con estensione del beneficio anche ai docenti tempo determinato assimilabili a quelli a tempo indeterminato, essendo indubbio che la cd. carta docente rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, in un'ottica interpretativa costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass 27/7/2018, n. 20015 e precedenti ivi richiamati al punto 5, nonché Cass 5/3/2020, n. 6293)”(Trib. di
Roma sent. n.5709/2023).
Da ultimo la Corte di cassazione con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della
Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-
43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd.
“didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1
e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' “annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi,
l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte
Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.
1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L.
107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo
Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio con riferimento al caso di specie, applicati i principi anzidetti e di conseguenza disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione del ricorrente – in relazione all'anno scolastico 2024/2025 cui attiene la domanda - ai docenti di ruolo, avendo egli dimostrato (come da contratto prodotto) di aver prestato servizio per la medesima amministrazione nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 in forza di incarico avente decorrenza dal 16.9.2024 al 30.6.2025 e quindi per un periodo superiore ai
180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine dell'incarico svolto né la eventuale pluralità di sedi di servizio. Emerge inoltre dal contratto appena menzionato che il ricorrente è inserito nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado.
2.3.1. Deve dunque ritenersi accertato, come richiesto in ricorso, il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico in relazione al quale agisce in giudizio.
2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto il ricorrente la condanna del convenuto all'attribuzione in forma specifica del CP_1 vantaggio economico «tramite la Carta Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico cui si riferisce la domanda. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
Quanto ritenuto dall'Ufficio è stato confermato dalla Corte di cassazione nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente, per l'anno scolastico 2024/2025, alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per un totale di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e liquidate nell'ammontare tenuto conto anche della serialità del CP_1 contenzioso.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per Parte_1
l'anno scolastico 2024/2025 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il ad attribuire al Controparte_3 ricorrente il beneficio economico tramite la carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 500,00, oltre accessori;
condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in CP_1 favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 258,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese legale in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Roma, 16/12/2025
Il Giudice
ES AT