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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18283/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio Atzori presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18283/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRAVERO ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DI NANNI DANTE 22 10042 NICHELINO presso il difensore avv. CRAVERO ANDREA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRANIELLO STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAVERI-FONTANA FERRANTE ( VIA DEI BOSSI 4 MILANO;
C.F._1
( VIA DEI BOSSI MILANO;
elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA VISCONTE DI MODRONE 1 20122 MILANO presso il difensore avv. TRANIELLO STEFANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURINI LAURA e dell'avv. CP_2 P.IVA_3
REGNAULT DE LA MOTHE HELENE ( ) VIA SANTO STEFANO 164 C.F._3 40125 BOLOGNA;
( ) VIA C/O AVV. HÉLÈNE CP_3 C.F._4 REGNAULT DE LA MOTHE VIA SANTO STEFANO 58 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA AVV. HÉLÈNE REGNAULT DE LA MOTHE VIA SANTO STEFANO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. TURINI LAURA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_4 GOGLIA LUIGI e dell'avv. VASILE MAURO ( ) VIA OBERDAN N°26 C.F._5 40126 BOLOGNA;
( ) VIA PRIVATA CESARE CP_5 C.F._6 BATTISTI 2 20122 MILANO;
( ) VIA PRIV. C. Controparte_6 C.F._7 BATTISTI 2 20122 MILANO;
( ) C.SO MATTEOTTI, N. CP_7 C.F._8 2 15048 VALENZA;
elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 26 C/O AVV. VASILE BOLOGNA presso il difensore avv. GOGLIA LUIGI pagina 1 di 23 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 23 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2
Esponeva la società attrice che:
- era una società di Valenza che operava nel settore della gioielleria e dell'oreficeria; Pt_1
- era titolare del brevetto per invenzione n. 0001383693, concesso in data 23.12.2010, dal titolo Pt_1
“Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a magli, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”;
- il brevetto proponeva una soluzione innovativa per ammagliare i braccialetti tipo “tennis”, Pt_1
riducendo notevolmente i tempi di produzione;
- nel maggio del 2019 era venuta a sapere che la società concorrente Pt_1 Controparte_1
commercializzava oggetti con struttura a maglia (in particolare, ma non solo, braccialetti tipo “tennis”), che interferivano col suo brevetto;
- aveva quindi richiesto un provvedimento ante causam di sequestro e inibitoria (n.r.g. Pt_1
10745/2019 Tribunale di Bologna) nei confronti di CP_1
- nel corso del procedimento aveva indicato come produttore del braccialetto contestato CP_1
CP_2
- il giudice della cautela aveva emesso un provvedimento di inibitoria nei confronti di e CP_1
e un provvedimento di sequestro nei confronti della sola;
CP_2 CP_2
- nel corso dell'esecuzione del sequestro aveva dichiarato che i braccialetti in contestazione CP_2
era prodotti dalla di Valenza;
_4
- dalla documentazione sequestrata emergeva inoltre che aveva riconsegnato a i CP_1 CP_2
126 braccialetti in contestazione;
che li aveva a sua volta inviati a che li CP_2 _4 _4
pagina 3 di 23 aveva restituiti a , dichiarando che uno solo dei braccialetti era stato ammagliato col metodo CP_2
Pt_1
- quest'ultimo braccialetto era stato rinvenuto presso ed era stato posto sotto sequestro, CP_2
affidandolo in custodia al legale rappresentante di Controparte_8
- intendeva procedere nei confronti delle produttrici/distributrici e , mentre Pt_1 CP_1 CP_2
non chiamava in giudizio nei cui confronti era già pendente un procedimento cautelare _4
davanti al Tribunale di NE.
Esponeva poi che:
- il brevetto era valido, come risultava dal parere tecnico richiesto dall'attrice; Pt_1
- i braccialetti tipo tennis commercializzati dalle convenute era in evidente contraffazione del brevetto
Pt_1
- le convenute erano anche responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
- l'attrice aveva subito gravi danni in termini di danno emergente e di lucro cessante, nonché danni all'immagine.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione delle Imprese, ritenuta la propria competenza,
rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione,
- previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare avente R.G. n.
10745/2019 (Dott. Silvia Romagnoli) custodito presso la Cancelleria della Sezione Imprese di Codesto Ill.mo Tribunale di
Bologna ovvero presso l'Archivio;
- previo altresì ogni altro necessario accertamento;
così giudicare:
Nel merito, in via principale:
pagina 4 di 23 l. Accertare e dichiarare che la condotta delle convenute e di cui in narrativa, costituisce Controparte_1 CP_2
violazione del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 dal titolo "Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria,
bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo "tennis", attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo", di titolarità dell'attrice e, quindi, dei diritti esclusivi della società Pt_1
[...]
2. Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalle convenute e costituisce, Controparte_1 CP_2
altresì, un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., e per l'effetto,
3. Disporre l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione a spese e cura delle convenute, entro termine prefiggendo o - in subordine - l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti i bracciali stile "tennis" che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice, nonchè di tutto il relativo materiale pubblicitario e promozionale;
4. inibire conseguentemente alle convenute qualsivoglia ulteriore attività di:
(i) attuazione ed utilizzo del metodo per la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie in particolare modo bracciali tipo "tennis" esposto in narrativa e risultante dagli atti del procedimento, in violazione del brevetto di Pt_1
(ii) commercializzazione, vendita, importazione, produzione, esposizione, detenzione, pubblicizzazione dei bracciali stile
"tennis" che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice nonchè del materiale pubblicitario e promozionale;
5. Condannare le convenute, in solido tra loro, ai sensi degli artt. 125 c.p.i. e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa anche a seguito delle risultanze della disponendo CTU contabile, o m quella che sarà ritenuta di giustizia;
6. Fissare ai sensi dell'art. 131, 2°co., CPI, una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta da ciascuna delle convenute a Pt_1
per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di
[...]
ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, e di Euro 1.000,00 per ogni braccialetto "tennis" prodotto,
importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato, o comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto
Tribunale;
pagina 5 di 23 7. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titola di esempio, "Il Corriere della Sera" e "La
Repubblica", nonché su due riviste di settore a scelta dell'attrice, che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a quaranta moduli, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, l'attrice a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro esibizione delle fatture alle convenute In via istruttoria e con ogni riserva
… (istanze istruttorie)
12. Condannare le convenute, in solido, tra loro a rifondere interamente all'attrice le spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento cautelare di sequestro e inibitoria e di consulenza tecnica prima e durante il giudizio.
Salva espressamente la facoltà di produrre ulteriori documenti, dedurre mezzi di prova e formulare ulteriori istanze istruttorie nei concedendi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
Con espressa riserva, inoltre, di proporre domande per la concessione di provvedimenti cautelari in corso di giudizio anche ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i.”.
II
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Esponeva la convenuta che:
- era un mero rivenditore dei braccialetti in questione, che acquistava da CP_1 CP_2
- i braccialetti tipo tennis che erano a magazzino di nel momento in cui quest'ultima era CP_1
venuta a conoscenza della contestazione di (cioè soltanto con la notifica del ricorso per sequestro Pt_1
e inibitoria nell'agosto 2019) non erano ammagliati con il procedimento , tranne uno, che era Pt_1
stato definitivamente restituito a Controparte_2
Esponeva poi che:
- il brevetto era nullo per carenza di novità; Pt_1
pagina 6 di 23 - il metodo oggetto del Brevetto era già noto al momento del deposito della domanda di registrazione, avvenuta il 4 gennaio 2007; in particolare, era emerso che tal utilizzava la tecnica Persona_1
oggetto del brevetto per fabbricare i bracciali tipo "tennis" sin dal 2005-2006 cioè quasi due anni prima della data di deposito del brevetto Pt_1
Esponeva poi che:
- non sussisteva alcuna attività di contraffazione e di conseguenza nemmeno attività di concorrenza sleale;
- non vi era prova che l'attrice avesse effettivamente subito danni.
Esponeva inoltre che:
- aveva acquistato in buona fede i braccialetti in questione da la quale, in ipotesi CP_1 CP_2 di responsabilità, avrebbe dovuto tener indenne da ogni conseguenza negativa. CP_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
e riservata ogni ulteriore deduzione ed istanza anche istruttoria:
In via principale:
- previo ogni opportuno accertamento, in via incidentale, dell'invalidità e comunque inefficacia del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 a rigettare tutte le domande avversarie;
Parte_1
- in ogni caso, previa ogni declaratoria ed opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare la società attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., primo e secondo comma, a favore di da quantificarsi anche d'ufficio in corso di causa e in ogni caso al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma;
in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la società convenuta CP_2
obbligata a tenere indenne e a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e condannarla risarcire Controparte_9
pagina 7 di 23 ogni eventuale danno, costo, spesa o comunque e esborso, anche per spese del presente giudizio e della fase cautelare a cui fosse tenuta nei confronti di o di terzi, in conseguenza della decisione di codesto Tribunale;
CP_1 Parte_1
in via istruttoria: … ;
in ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, anche della fase cautelare.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_2
Esponeva la convenuta che:
- come già dichiarato dal legale rappresentante di durante le operazioni di sequestro, CP_2 CP_2 non aveva realizzato i bracciali tipo tennis in contestazione, che aveva acquistato da
[...]
; Controparte_4
- richiesta di spiegazioni, aveva risposto che solo uno dei bracciali da essa _4 _4 realizzati poteva apparentemente interferire col metodo di lavorazione Pt_1
- aveva chiesto e ottenuto da una lettera di manleva, in cui quest'ultima dichiarava CP_2 _4 che i braccialetti che produceva non erano in contraffazione del brevetto Pt_1
Esponeva poi che:
- il brevetto era nullo, per difetto di novità e di attività inventiva, e non esisteva alcuna Pt_1 contraffazione né alcuna concorrenza sleale;
- il brevetto era anticipato da US2002026808; Pt_1
- il brevetto comunque riproduceva una tecnica già nota sul mercato e introdotta da Pt_1 Per_1
- il diritto al risarcimento del danno era prescritto e i danni comunque non erano provati.
Esponeva inoltre che:
- aveva sottoscritto una lettera di manleva, con cui sollevava da ogni responsabilità _4 CP_2 connessa all'utilizzo, all'acquisto e/o alla vendita dei braccialetti forniti dalla;
_4
pagina 8 di 23 - era interesse di chiamare in causa CP_2 _4
Esponeva infine che:
- in via riconvenzionale la convenuta chiedeva che fosse dichiarata la nullità del brevetto Pt_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via preliminare:
1) DIFFERIRE l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa a norma dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire a di chiamare in causa la (C.F. e P.IVA CP_2 Controparte_4 C.F._9
), con sede in Valenza (AL), largo Costituzione Repubblica, n. 16 CAP 15048, in persona del suo legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), pec , Controparte_4 C.F._9 Email_1
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c;
In via principale:
2) Previo accertamento della insussistenza di atti di contraffazione in ragione della nullità totale o parziale del brevetto italiano 0001383693 (depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010) invocato da parte attrice,
RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e CP_2
in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
in narrativa;
4) In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di inclusa la domanda CP_2
di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ACCERTERE E DICHIARARE che
è obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne la in virtù della Controparte_4 CP_2
lettera di manleva dalla richiesta di risarcimento danni e comunque da qualsiasi domanda pecuniaria dell'attrice nei confronti della e, per l'effetto, CONDANNARE a corrispondere direttamente CP_2 Controparte_4
a tutto quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice per i fatti di cui è Parte_1 CP_2 pagina 9 di 23 causa a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, e comunque CONDANNARE Controparte_4
a manlevare e tenere indenne integralmente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare nei confronti di CP_2
parte attrice ed a rimborsare a le spese legali e qualsiasi altro esborso la stessa abbia dovuto sostenere per i CP_2
fatti di cui è causa ed in ragione della presente difesa;
In via riconvenzionale:
6) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o parziale del brevetto per invenzione n. 0001383693 depositato in data
04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010, dal titolo “Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”, per i motivi di cui in narrativa ai sensi dell'art.76 C.P.I;
7) previo accertamento della mala fede e/o colpa grave di parte attrice opponente per i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE la ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi Parte_1
anche in via equitativa.
In via istruttoria: …
In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, spese di C.T.U. e C.T.P., oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A.. ”.
IV
Ritualmente citata a seguito di autorizzazione del giudice, si costituiva in giudizio di _4
. Controparte_4
Esponeva la società chiamata che:
- era già stata citata in giudizio da sempre per la contraffazione del medesimo _4 Pt_1 brevetto, davanti al Tribunale di NE (procedimento cautelare r.g. 12494/2018, pendente) e davanti al Tribunale di OR (procedimento di merito r.g. 29329/2019, pendente);
- eccepiva la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al giudizio pendente davanti _4 al tribunale di NE;
- in subordine eccepiva l'incompetenza ex art. 38 c.p.c. rispetto al giudizio pendente davanti _4 al tribunale di NE;
pagina 10 di 23 - in ulteriore subordine eccepiva la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al _4
giudizio pendente davanti al tribunale di OR;
- in ulteriore subordine sollevava eccezione di connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con il _4
giudizio pendente davanti al tribunale di NE o, in subordine, col giudizio pendente davanti al tribunale di OR;
- in ulteriore subordine chiedeva la sospensione del processo per pregiudizialità-dipendenza _4 rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale di NE o, in subordine, rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale di OR.
Esponeva poi che:
- la documentazione acquisita durante l'esecuzione del sequestro presso era inutilizzabile nei CP_2 confronti di _4
Esponeva poi che:
- il brevetto era decaduto a causa del mancato pagamento delle tasse di mantenimento;
Pt_1
- il brevetto era nullo per difetto di novità e di altezza inventiva;
Pt_1
- il brevetto era nullo per predivulgazione, costituita dalla commercializzazione del bracciale
COMETE, e dal presuso attribuibile a che aveva depositato una domanda di Persona_1 modello di utilità in data 4.11.2005.
- il brevetto era anticipato da US 1,410,366 e da US 4,763,489;
- non vi era comunque contraffazione del brevetto a opera del bracciale prodotto da Pt_1 _4
- non sussisteva alcuna ipotesi di concorrenza sleale;
- le pretese risarcitorie erano prescritte e comunque infondate.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: _4
“1) accertare e dichiarare nei confronti di di la litispendenza e/o continenza ex art. 39 cpc _4 Controparte_4
tra il presente giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Pt_1 _4
Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 12494/2018, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
pagina 11 di 23 Sempre in rito, in subordine al punto 1):
2) accertare e dichiarare ex art. 38 cpc l'incompetenza dell'odierno Tribunale adito a conoscere la presente causa di merito nei confronti di in favore del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG _4
12494/2018, per i motivi sovra esposti, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine al punto1) e 2):
3) accertare e dichiarare nei confronti di la litispendenza e/o continenza ex art. 39 cpc tra Controparte_4
il presente giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Pt_1 _4
Tribunale di OR, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 29329/2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine al punto 1) 2) e 3):
4) accertare e dichiarare nei confronti di la connessione ex art. 40 cpc tra il presente Controparte_4
giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Tribunale di Pt_1 _4
NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 12494/2018 o, in ulteriore subordine, il procedimento RG
29329/2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine ai punti precedenti:
5) accertare e dichiarare la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 cpc per pregiudizialità-dipendenza con il procedimento R.G. 12494/2018 avanti al Tribunale di NE o, in subordine, con il giudizio R.G. 29329/2019 avanti al
Tribunale di OR.
Nel merito e in subordine rispetto al denegato caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni pregiudiziali di rito:
6) in via principale, accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto la nullità del brevetto italiano n.
0001383693 concesso in data 23 dicembre 2010, di titolarità di per mancanza dei requisiti di validità previsti Parte_1
dalla legge e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi per , tutte le domande proposte dall'attrice nei _4
confronti delle convenute come rispiegate e incidenti sulla terza chiamata;
Sempre nel merito, in subordine al punto 6):
7) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto italiano n. 0001383693 concesso in data 23 dicembre
2010, di titolarità di perché decaduto ai sensi dell'art. 75 c.p.i. e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi Parte_1
per tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute;
_4 pagina 12 di 23 Sempre nel merito, in subordine al punto 6) e 7):
8) accertare e dichiarare che tutte le eventuali e denegate obbligazioni risarcitorie, anche quelle differentemente qualificate, e comunque tutti i diritti eventualmente nascenti dalle condotte descritte in citazione risultano prescritti con riferimento a tutte le condotte indicate verificatisi anteriormente ai cinque anni prima della proposizione della domanda introduttiva della presente causa;
Sempre nel merito, in subordine ai punti precedenti:
9) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del contratto di manleva tra e di cui in narrativa e, CP_2 _4
per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2 _4
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite, compensi professionali oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per il presente giudizio.”.
V
Con ordinanza in data 16.2.2021 il giudice istruttore rimetteva al merito la decisione delle eccezioni di litispendenza, continenza, connessione sollevate in relazione al processo pendente avanti il tribunale di
NE, nonché la decisione dell'eccezione di incompetenza sollevata in relazione al processo pendente avanti il tribunale di OR.
Con la medesima ordinanza il giudice istruttore, preso atto che alla prima udienza, aveva esteso Pt_1
a le domande di contraffazione e di concorrenza sleale, già proposte nei confronti delle _4 convenute, riteneva opportuno decidere preliminarmente l'eccezione di litispendenza sollevata in relazione al processo pendente davanti al tribunale di OR, con riferimento alla sola causa tra Pt_1
e , e ne disponeva la separazione dal presente processo.
[...] Controparte_4
Con ordinanza in data 14.3.2022 il giudice istruttore respingeva la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
La causa era quindi istruita con prove orali e documentali, nonché mediante c.t.u..
Con nota del 22.1.2024 il difensore di avvocato Cravero comunicava di aver rinunciato al Pt_1 mandato e chiedeva rinvio dell'udienza del 25.1.2024 per poter consentire al cliente la nomina di un nuovo difensore. pagina 13 di 23 All'udienza del 25.1.2024 il giudice istruttore, ritenuto che nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni sarebbe stato possibile provvedere alla sostituzione del difensore dell'attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7/11/2024 ore 10,30.
All'udienza del 7.11.2024 nessuno compariva per la società attrice.
Il difensore di chiedeva che ai sensi dell'art. 275 c.p.c. la causa fosse discussa oralmente CP_1 davanti al collegio, ma l'istanza non veniva riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
I difensori precisavano quindi le conclusioni come da fogli depositati in data 5.11.2024 e 31.10.2024.
Conclusioni per CP_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione e deduzione, così giudicare:
in via principale:
- previo ogni opportuno accertamento, in via incidentale, dell'invalidità e comunque inefficacia del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 a rigettare tutte le domande avversarie;
Parte_1
in ogni caso, previa ogni declaratoria ed opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare la società attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., primo e secondo comma, a favore di da quantificarsi anche d'ufficio in corso di causa e in ogni caso al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma;
in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la società convenuta CP_2
obbligata a tenere indenne e a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e condannarla risarcire Controparte_9
ogni eventuale danno, costo, spesa o comunque e esborso, anche per spese del presente giudizio e della fase cautelare a cui fosse tenuta nei confronti di o di terzi, in conseguenza della decisione di codesto Tribunale;
CP_1 Parte_1
in via istruttoria: dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, anche della fase cautelare.”. pagina 14 di 23 Conclusioni per : CP_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via principale:
1. Previo accertamento della insussistenza di atti di contraffazione in ragione della nullità totale o parziale del brevetto italiano 0001383693 (depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010) invocato da parte attrice,
RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e CP_2
in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
in narrativa;
3. In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di inclusa la domanda CP_2
di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto, e in ogni caso prescritte, per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ACCERTARE E DICHIARARE che
è obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne la in virtù della Controparte_4 CP_2
lettera di manleva dalla richiesta di risarcimento danni e comunque da qualsiasi domanda pecuniaria dell'attrice nei confronti della e, per l'effetto, CONDANNARE a corrispondere CP_2 Controparte_4
direttamente a tutto quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice, Parte_1 CP_2
anche in solido con per i fatti di cui è causa a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, e Controparte_1
comunque CONDANNARE a manlevare e tenere indenne integralmente per Controparte_4 CP_2
quanto fosse eventualmente tenuta a pagare nei confronti di parte attrice, anche in solido con ed a Controparte_1
rimborsare a le spese legali e qualsiasi altro esborso la stessa abbia dovuto sostenere per i fatti di cui è CP_2
causa ed in ragione della presente difesa;
5. RIGETTARE la domanda di nullità della manleva formulata da di nei confronti di _4 Controparte_4
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_2
6. RIGETTARE la domanda di manleva formulata da nei confronti di in quanto Controparte_1 CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
pagina 15 di 23 7. In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande formulate da e Parte_1 Controparte_4 CP_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...] CP_2
In via riconvenzionale:
8. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o parziale del brevetto italiano per invenzione n. 0001383693
depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010, dal titolo “Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”, per i motivi di cui in narrativa ai sensi dell'art.76 C.P.I;
9. previo accertamento del difetto della “normale prudenza” di parte attrice per i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da Parte_1
liquidarsi anche in via equitativa.”.
riproponeva anche le proprie istanze istruttorie. CP_2
Conclusioni per _4
“ Piaccia al Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, non accettando il contradditorio su eventuali domande nuove, così
giudicare:
Nel merito:
1) in via principale, accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto la nullità del brevetto italiano n.
0001383693 concesso in data 23 dicembre 2010, di titolarità di per mancanza dei requisiti di validità previsti Parte_1
dalla legge e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi per , tutte le domande proposte dall'attrice nei _4
confronti delle convenute come rispiegate e incidenti sulla terza chiamata;
Sempre nel merito, in subordine al punto 1):
2) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto italiano n. 0001383693 concesso in data 23 dicembre
2010, di titolarità di perché decaduto ai sensi dell'art. 75 c.p.i. e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi Parte_1
per tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute;
_4
Sempre nel merito, in subordine al punto 1) e 2):
3) accertare e dichiarare che tutte le eventuali e denegate obbligazioni risarcitorie, anche quelle differentemente qualificate, e comunque tutti i diritti eventualmente nascenti dalle condotte descritte in citazione risultano prescritti con riferimento a tutte le condotte indicate verificatisi anteriormente ai cinque anni prima della proposizione della domanda introduttiva della presente causa;
Sempre nel merito, in subordine ai punti precedenti:
pagina 16 di 23 4) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del contratto di manleva tra e di cui in narrativa e, CP_2 _4
per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2 _4
In via istruttoria:
5) con riferimento al fascicolo cautelare ante causam R.G. 10745/2019, all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare la documentazione acquisita presso durante il sequestro di data 24 ottobre 2019 e 27 novembre 2019 inutilizzabile CP_2
nell'ambito del presente giudizio nei confronti dell'odierna convenuta per i motivi meglio esposti in narrativa;
_4
6) richiedere informazioni all'UIBM perché fornisca informazioni circa il pagamento della 7° annualità del brevetto attoreo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.;
In ogni caso:
7) condannare al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I, II e III C.p.c. in Pt_1
misura che si chiede venga equitativamente definita dal giudice commisurata alla condanna alle spese;
8) con vittoria di spese di lite, compensi professionali, a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge per il presente giudizio oltre al rimborso spese di CTU e CTP.”.
Successivamente l'attrice non depositava memoria conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. QUESTIONI PROCESSUALI PRELIMINARI
Le eccezioni di litispendenza, continenza, connessione e competenza originariamente sollevate da _4
non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
[...]
Tali questioni, sostanzialmente già trattate nell'ordinanza del 16.2.2021, non devono quindi essere ulteriormente esaminate.
II. INVALIDITÀ DEL BREVETTO CRIERI
1. Il brevetto di cui si discute ha a oggetto un metodo per la fabbricazione di bracciali di gioielleria tipo
“tennis”, realizzati con una pluralità di moduli a castone, ciascuno dotato un'appendice laterale, che viene fatta passare tra le punte dell'elemento a castone adiacente, per poi essere risvoltata all'indietro sul fondo dell'elemento a castone la cui appendice è stata risvoltata.
2. Il brevetto si compone di 14 rivendicazioni, in ordine alle quali il c.t.u. ingegner ha così Per_2
concluso le proprie indagini:
pagina 17 di 23 “La rivendicazione 1 è carente del requisito di sufficiente descrizione (punto 4.3.5.3).
Le restanti rivendicazioni 3, 5, 6, 9, 13 sono carenti del requisito di sufficiente descrizione quando non dipendono da una qualsiasi delle rivendicazioni 2, 4, 7, 8 che richiamano la presenza del foro
(centrale) nell'elemento a castone (punto 4.3.5.3).
Pertanto, il brevetto è parzialmente nullo per insufficiente descrizione.
La rivendicazione 14 è del tipo “omnibus” e, quindi, è in violazione dell'Art.52(1) CPI per essere indefinita (punto 4.6.2).
Sulla base della relazione peritale dell'ing. nella causa n. RG 24793/2008, e con specifico Per_3
riferimento alla disamina tecnica che egli ha condotto in data 09/11/2009 sul bracciale COMETE, in contraddittorio con i consulenti delle parti, lo scrivente ritiene che le rivv.1-9, 13 siano anticipate o rese non inventive sulla base del bracciale COMETE (punto 5.2.7.3). Ad un tale convincimento lo scrivente è pervenuto esclusivamente sulla base di quanto scritto da un terzo, l'ing. in quanto Per_3
non è stato possibile compiere una disamina diretta sul bracciale Comete.
La dichiarazione anticipa tutte le rivendicazioni 1-13 del brevetto (punto 5.3.7.1.5). La Pt_3
dichiarazione è tuttavia in contraddizione con la dichiarazione D'Ettorre. Pt_3
La dichiarazione anticipa o rende non inventive le rivendicazioni 1-11 e 13 del brevetto Pt_4
(punto 5.3.7.3).
La dichiarazione anticipa o rende non inventive le rivendicazioni 1-5, 7-11, 13 del brevetto Parte_5
(punto 5.3.7.4).
La dichiarazione del 06/02/2018 anticipa tutte le rivendicazioni 1-13 del brevetto (punto Pt_6
5.3.7.5.1). La dichiarazione del 06/02/2018 è tuttavia in contraddizione con la dichiarazione Pt_6
D'Ettorre.
Le rivendicazioni 10, 11 sono anticipate da una generica morsa, di per sé nota (punto 5.4.7.5).
Qualora una (o più) di queste dichiarazioni fosse non vera (da considerarsi come “dichiarazione” anche quella dell'ing. , allora tale dichiarazione non sarebbe opponibile ai fini della verifica dei Per_3
requisiti di validità del brevetto (novità e attività inventiva).”. pagina 18 di 23 Come si vede, il c.t.u. ha ritenuto nulla ai sensi dell'art. 52 c.p.i., perché indefinita, la rivendicazione
14, e tale conclusione non può che essere condivisa, considerato il tenore della rivendicazione 14
(“Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo, in tutto o in parte sostanzialmente come descritto, illustrato e per gli scopi suesposti”.), che lascia effettivamente incerta la portata della protezione.
Per_ L'ingegner dall' ha poi ritenuto che le restanti rivendicazioni 1-13 fossero tutte anticipate dalla
“dichiarazione , con conseguente nullità per difetto di novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i.. Pt_3
Le conclusioni tecniche del c.t.u. non sono state contestate dall'attrice (che non ha presenziato alle udienze successive alla c.t.u. e non ha depositato memorie conclusionali) e possono senz'altro essere recepite dal tribunale, essendo del tutto logiche e coerenti.
Resta pertanto solo da verificare l'attendibilità delle “dichiarazioni su cui il c.t.u. ha fondato Pt_3
le proprie conclusioni.
A giudizio del collegio non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni del Parte_3
Interrogato all'udienza del 18.10.2022 in qualità di teste, che all'epoca dei fatti Testimone_1
aveva un'azienda orafa in Valenza, ha confermato i capitoli 10, 11 e 12 della seconda memoria istruttoria di e cioè che, in sostanza, negli 2005- 2006 la aveva prodotto e CP_2 Parte_7
commercializzato, partecipando anche a fiere di settore, bracciali “tipo tennis”, realizzati con il metodo
Bonfante, in virtù di un contratto di licenza stipulato col medesimo, che aveva a oggetto Per_1
appunto il metodo brevettato dal Per_1
Nelle dichiarazioni scritte del 14.3.2018 esaminate dal c.t.u., il aveva riferito le medesime Pt_3
circostanze, descrivendo inoltre le caratteristiche tecniche del metodo di ammaglio Bonfante in maniera sostanzialmente coincidente con le rivendicazioni del brevetto Pt_1
La coincidenza del metodo Bonfante con le rivendicazioni Crieri risulta provata alla luce del documento 14 di e delle dichiarazioni e . CP_2 Tes_2 Testimone_3
pagina 19 di 23 Nel documento 14, scrittura privata datata 14.4.2008, firmata da in persona dei soci CP_10
amministratori e si legge che titolare (allora) della domanda di brevetto Tes_2 Tes_3 Pt_1
depositata il 4.1.2007 (cioè dell'attuale brevetto 1383683) dichiarava di non aver nulla da contestare a per l'eventuale deposito di brevetti “similari” alla domanda depositata da e Persona_1 Pt_1
“ammette[va] che il Sig. e l'unico inventore e titolare di tutti questi brevetti.”. Per_1
e interrogati come testi all'udienza del 24.5.2022, hanno Tes_2 Testimone_3
riconosciuto la propria firma, nel contempo dichiarando di non ricordare di aver riconosciuto al la titolarità del brevetto. Per_1
Interrogato all'udienza del 7.3.2023, ha riferito di aver chiesto e ottenuto Persona_1
dall' e dalla il riconoscimento scritto della paternità del metodo di ammaglio del Tes_3 Tes_2
bracciale “tennis”, per il quale lui aveva presentato domanda di brevetto già nel 2005 (rappresentando anche la situazione di relazioni personali che “spiegava” l'acquisizione della sua tecnologia da parte di
. CP_10
Dunque, posto che la e l' nemmeno negano (non ricordano) di aver riconosciuto la Tes_2 Tes_3
paternità del metodo brevettato al e che non vi è dubbio che bracciali realizzati col Pt_1 Per_1
metodo Bonfante siano stati prodotti e commercializzati da sin dal 2005-2006, occorre Parte_7
concludere che le rivendicazioni 1-13 del brevetto siano tutte nulle per predivulgazione. Pt_1
Non induce a diverse conclusioni la parziale discordanza, rilevata dal c.t.u. ingegner , tra le Per_2
dichiarazioni scritte di e quelle di (all'epoca dei fatti Testimone_1 Persona_4
dipendente di il quale, confermando che già nel 2005 vendeva bracciali Parte_7 Parte_7
tipo tennis realizzati col metodo Bonfante, ha tuttavia fatto riferimenti a disegni, riprodotti nella sua dichiarazione, che mostrano maglie a castone di forma leggermente differente dalla forma delle maglie brevettate da dal momento che le differenze (la forma delle punte;
un “gradino”) non attengono Pt_1
al metodo di ammaglio.
3. Alla luce delle conclusioni raggiunte, risulta superflua la verifica della predivulgazione a opera del bracciale Comete, così come la verifica delle nullità parziali individuate dal c.t.u..
III. DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI pagina 20 di 23 Resta assorbita la questione della decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti dovuti ai sensi dell'art. 75 c.p.i. (di cui il c.t.u. ha accertato l'avvenuta, seppur tardiva, esecuzione).
IV. CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE, RISARCIMENTO DEL DANNO
Accertata la nullità del brevetto, risultano infondate la domanda di contraffazione e quella, correlata alle medesime allegazioni in fatto, di concorrenza sleale, nonché la consequenziale domanda di risarcimento.
V. Responsabilità aggravata
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato l'esito discordante di precedenti procedimenti cautelari e di merito (richiamati dalla sentenza n.
1478/2022 del Tribunale di OR, in atti).
VI. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di nullità del brevetto e devono essere respinte le domande dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- in favore di in relazione al procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, in € Controparte_1
8.059,00 per compensi professionali (€ 2.251,00 per la fase di studio, € 1.202,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 1.771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, e in relazione al presente procedimento di merito in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € CP_2
14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 21 di 23 - in favore di in complessivi € 17.763,00, di cui € 3.660,00 per spese _4 Controparte_4
di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico di Parte_1
Ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. deve essere dichiara l'inefficacia del sequestro disposto nel procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, con restituzione di quanto in sequestro a Controparte_2
Ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i. deve essere trasmessa copia della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura della cancelleria.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1 contro
Controparte_11
[...] con l'intervento di
Controparte_4
così provvede:
a) dichiara la nullità del brevetto italiano per invenzione n. 0001383693 depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010 di titolarità di Parte_1
b) respinge le domande proposte da Parte_1
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida: Parte_1
- in favore di in relazione al procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, in € Controparte_1
8.059,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, e in relazione al presente procedimento di merito in complessivi € 18.373,00, di cui €
4.270,00 per spese di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura pagina 22 di 23 del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € CP_2
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 17.763,00, di cui € 3.660,00 per spese Controparte_4
di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente poste a carico di Parte_1
e) dichiara l'inefficacia del sequestro disposto nel procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, disponendo la restituzione di quanto in sequestro a CP_2
f) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura della cancelleria.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 30.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Maurizio Atzori
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maurizio Atzori presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 18283/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRAVERO ANDREA, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA DI NANNI DANTE 22 10042 NICHELINO presso il difensore avv. CRAVERO ANDREA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRANIELLO STEFANO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PAVERI-FONTANA FERRANTE ( VIA DEI BOSSI 4 MILANO;
C.F._1
( VIA DEI BOSSI MILANO;
elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in VIA VISCONTE DI MODRONE 1 20122 MILANO presso il difensore avv. TRANIELLO STEFANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURINI LAURA e dell'avv. CP_2 P.IVA_3
REGNAULT DE LA MOTHE HELENE ( ) VIA SANTO STEFANO 164 C.F._3 40125 BOLOGNA;
( ) VIA C/O AVV. HÉLÈNE CP_3 C.F._4 REGNAULT DE LA MOTHE VIA SANTO STEFANO 58 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA AVV. HÉLÈNE REGNAULT DE LA MOTHE VIA SANTO STEFANO 58 BOLOGNA presso il difensore avv. TURINI LAURA
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_4 GOGLIA LUIGI e dell'avv. VASILE MAURO ( ) VIA OBERDAN N°26 C.F._5 40126 BOLOGNA;
( ) VIA PRIVATA CESARE CP_5 C.F._6 BATTISTI 2 20122 MILANO;
( ) VIA PRIV. C. Controparte_6 C.F._7 BATTISTI 2 20122 MILANO;
( ) C.SO MATTEOTTI, N. CP_7 C.F._8 2 15048 VALENZA;
elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN N. 26 C/O AVV. VASILE BOLOGNA presso il difensore avv. GOGLIA LUIGI pagina 1 di 23 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 23 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2019 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e Controparte_2
Esponeva la società attrice che:
- era una società di Valenza che operava nel settore della gioielleria e dell'oreficeria; Pt_1
- era titolare del brevetto per invenzione n. 0001383693, concesso in data 23.12.2010, dal titolo Pt_1
“Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a magli, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”;
- il brevetto proponeva una soluzione innovativa per ammagliare i braccialetti tipo “tennis”, Pt_1
riducendo notevolmente i tempi di produzione;
- nel maggio del 2019 era venuta a sapere che la società concorrente Pt_1 Controparte_1
commercializzava oggetti con struttura a maglia (in particolare, ma non solo, braccialetti tipo “tennis”), che interferivano col suo brevetto;
- aveva quindi richiesto un provvedimento ante causam di sequestro e inibitoria (n.r.g. Pt_1
10745/2019 Tribunale di Bologna) nei confronti di CP_1
- nel corso del procedimento aveva indicato come produttore del braccialetto contestato CP_1
CP_2
- il giudice della cautela aveva emesso un provvedimento di inibitoria nei confronti di e CP_1
e un provvedimento di sequestro nei confronti della sola;
CP_2 CP_2
- nel corso dell'esecuzione del sequestro aveva dichiarato che i braccialetti in contestazione CP_2
era prodotti dalla di Valenza;
_4
- dalla documentazione sequestrata emergeva inoltre che aveva riconsegnato a i CP_1 CP_2
126 braccialetti in contestazione;
che li aveva a sua volta inviati a che li CP_2 _4 _4
pagina 3 di 23 aveva restituiti a , dichiarando che uno solo dei braccialetti era stato ammagliato col metodo CP_2
Pt_1
- quest'ultimo braccialetto era stato rinvenuto presso ed era stato posto sotto sequestro, CP_2
affidandolo in custodia al legale rappresentante di Controparte_8
- intendeva procedere nei confronti delle produttrici/distributrici e , mentre Pt_1 CP_1 CP_2
non chiamava in giudizio nei cui confronti era già pendente un procedimento cautelare _4
davanti al Tribunale di NE.
Esponeva poi che:
- il brevetto era valido, come risultava dal parere tecnico richiesto dall'attrice; Pt_1
- i braccialetti tipo tennis commercializzati dalle convenute era in evidente contraffazione del brevetto
Pt_1
- le convenute erano anche responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
- l'attrice aveva subito gravi danni in termini di danno emergente e di lucro cessante, nonché danni all'immagine.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Sezione delle Imprese, ritenuta la propria competenza,
rigettata ogni contraria domanda, istanza od eccezione,
- previa acquisizione del fascicolo del procedimento cautelare avente R.G. n.
10745/2019 (Dott. Silvia Romagnoli) custodito presso la Cancelleria della Sezione Imprese di Codesto Ill.mo Tribunale di
Bologna ovvero presso l'Archivio;
- previo altresì ogni altro necessario accertamento;
così giudicare:
Nel merito, in via principale:
pagina 4 di 23 l. Accertare e dichiarare che la condotta delle convenute e di cui in narrativa, costituisce Controparte_1 CP_2
violazione del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 dal titolo "Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria,
bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo "tennis", attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo", di titolarità dell'attrice e, quindi, dei diritti esclusivi della società Pt_1
[...]
2. Accertare e dichiarare che la condotta posta in essere dalle convenute e costituisce, Controparte_1 CP_2
altresì, un'ipotesi di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., e per l'effetto,
3. Disporre l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione a spese e cura delle convenute, entro termine prefiggendo o - in subordine - l'assegnazione in proprietà all'attrice di tutti i bracciali stile "tennis" che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice, nonchè di tutto il relativo materiale pubblicitario e promozionale;
4. inibire conseguentemente alle convenute qualsivoglia ulteriore attività di:
(i) attuazione ed utilizzo del metodo per la fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie in particolare modo bracciali tipo "tennis" esposto in narrativa e risultante dagli atti del procedimento, in violazione del brevetto di Pt_1
(ii) commercializzazione, vendita, importazione, produzione, esposizione, detenzione, pubblicizzazione dei bracciali stile
"tennis" che costituiscono violazione dei diritti esclusivi dell'attrice nonchè del materiale pubblicitario e promozionale;
5. Condannare le convenute, in solido tra loro, ai sensi degli artt. 125 c.p.i. e 2043 c.c. e 2600 c.c. al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dall'attrice, anche di carattere non patrimoniale, nella misura da quantificarsi in corso di causa anche a seguito delle risultanze della disponendo CTU contabile, o m quella che sarà ritenuta di giustizia;
6. Fissare ai sensi dell'art. 131, 2°co., CPI, una penale pari ad Euro 1.000,00 dovuta da ciascuna delle convenute a Pt_1
per ogni violazione od inosservanza successiva alla emanazione della sentenza, di Euro 5.000,00, per ogni giorno di
[...]
ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti, e di Euro 1.000,00 per ogni braccialetto "tennis" prodotto,
importato, venduto, offerto al pubblico o commercializzato, o comunque, distribuito in spregio alla decisione di codesto
Tribunale;
pagina 5 di 23 7. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza nelle prime pagine di due numeri non consecutivi di quotidiani a tiratura nazionale, quali a mero titola di esempio, "Il Corriere della Sera" e "La
Repubblica", nonché su due riviste di settore a scelta dell'attrice, che saranno indicate in prosieguo di causa, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale e in dimensioni non inferiori a quaranta moduli, a spese delle convenute, con ordine di provvedervi entro trenta giorni dalla pronuncia ed autorizzando, in mancanza, l'attrice a provvedervi con diritto alla ripetizione di quanto pagato, dietro esibizione delle fatture alle convenute In via istruttoria e con ogni riserva
… (istanze istruttorie)
12. Condannare le convenute, in solido, tra loro a rifondere interamente all'attrice le spese, diritti ed onorari di causa, ivi compresi quelli del previo procedimento cautelare di sequestro e inibitoria e di consulenza tecnica prima e durante il giudizio.
Salva espressamente la facoltà di produrre ulteriori documenti, dedurre mezzi di prova e formulare ulteriori istanze istruttorie nei concedendi termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
Con espressa riserva, inoltre, di proporre domande per la concessione di provvedimenti cautelari in corso di giudizio anche ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i.”.
II
Si costituiva in giudizio Controparte_1
Esponeva la convenuta che:
- era un mero rivenditore dei braccialetti in questione, che acquistava da CP_1 CP_2
- i braccialetti tipo tennis che erano a magazzino di nel momento in cui quest'ultima era CP_1
venuta a conoscenza della contestazione di (cioè soltanto con la notifica del ricorso per sequestro Pt_1
e inibitoria nell'agosto 2019) non erano ammagliati con il procedimento , tranne uno, che era Pt_1
stato definitivamente restituito a Controparte_2
Esponeva poi che:
- il brevetto era nullo per carenza di novità; Pt_1
pagina 6 di 23 - il metodo oggetto del Brevetto era già noto al momento del deposito della domanda di registrazione, avvenuta il 4 gennaio 2007; in particolare, era emerso che tal utilizzava la tecnica Persona_1
oggetto del brevetto per fabbricare i bracciali tipo "tennis" sin dal 2005-2006 cioè quasi due anni prima della data di deposito del brevetto Pt_1
Esponeva poi che:
- non sussisteva alcuna attività di contraffazione e di conseguenza nemmeno attività di concorrenza sleale;
- non vi era prova che l'attrice avesse effettivamente subito danni.
Esponeva inoltre che:
- aveva acquistato in buona fede i braccialetti in questione da la quale, in ipotesi CP_1 CP_2 di responsabilità, avrebbe dovuto tener indenne da ogni conseguenza negativa. CP_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto.mo Tribunale, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
e riservata ogni ulteriore deduzione ed istanza anche istruttoria:
In via principale:
- previo ogni opportuno accertamento, in via incidentale, dell'invalidità e comunque inefficacia del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 a rigettare tutte le domande avversarie;
Parte_1
- in ogni caso, previa ogni declaratoria ed opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare la società attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., primo e secondo comma, a favore di da quantificarsi anche d'ufficio in corso di causa e in ogni caso al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma;
in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la società convenuta CP_2
obbligata a tenere indenne e a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e condannarla risarcire Controparte_9
pagina 7 di 23 ogni eventuale danno, costo, spesa o comunque e esborso, anche per spese del presente giudizio e della fase cautelare a cui fosse tenuta nei confronti di o di terzi, in conseguenza della decisione di codesto Tribunale;
CP_1 Parte_1
in via istruttoria: … ;
in ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, anche della fase cautelare.”.
III
Si costituiva in giudizio Controparte_2
Esponeva la convenuta che:
- come già dichiarato dal legale rappresentante di durante le operazioni di sequestro, CP_2 CP_2 non aveva realizzato i bracciali tipo tennis in contestazione, che aveva acquistato da
[...]
; Controparte_4
- richiesta di spiegazioni, aveva risposto che solo uno dei bracciali da essa _4 _4 realizzati poteva apparentemente interferire col metodo di lavorazione Pt_1
- aveva chiesto e ottenuto da una lettera di manleva, in cui quest'ultima dichiarava CP_2 _4 che i braccialetti che produceva non erano in contraffazione del brevetto Pt_1
Esponeva poi che:
- il brevetto era nullo, per difetto di novità e di attività inventiva, e non esisteva alcuna Pt_1 contraffazione né alcuna concorrenza sleale;
- il brevetto era anticipato da US2002026808; Pt_1
- il brevetto comunque riproduceva una tecnica già nota sul mercato e introdotta da Pt_1 Per_1
- il diritto al risarcimento del danno era prescritto e i danni comunque non erano provati.
Esponeva inoltre che:
- aveva sottoscritto una lettera di manleva, con cui sollevava da ogni responsabilità _4 CP_2 connessa all'utilizzo, all'acquisto e/o alla vendita dei braccialetti forniti dalla;
_4
pagina 8 di 23 - era interesse di chiamare in causa CP_2 _4
Esponeva infine che:
- in via riconvenzionale la convenuta chiedeva che fosse dichiarata la nullità del brevetto Pt_1
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via preliminare:
1) DIFFERIRE l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa a norma dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire a di chiamare in causa la (C.F. e P.IVA CP_2 Controparte_4 C.F._9
), con sede in Valenza (AL), largo Costituzione Repubblica, n. 16 CAP 15048, in persona del suo legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), pec , Controparte_4 C.F._9 Email_1
nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c;
In via principale:
2) Previo accertamento della insussistenza di atti di contraffazione in ragione della nullità totale o parziale del brevetto italiano 0001383693 (depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010) invocato da parte attrice,
RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e CP_2
in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
in narrativa;
4) In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di inclusa la domanda CP_2
di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
5) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ACCERTERE E DICHIARARE che
è obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne la in virtù della Controparte_4 CP_2
lettera di manleva dalla richiesta di risarcimento danni e comunque da qualsiasi domanda pecuniaria dell'attrice nei confronti della e, per l'effetto, CONDANNARE a corrispondere direttamente CP_2 Controparte_4
a tutto quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice per i fatti di cui è Parte_1 CP_2 pagina 9 di 23 causa a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, e comunque CONDANNARE Controparte_4
a manlevare e tenere indenne integralmente per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare nei confronti di CP_2
parte attrice ed a rimborsare a le spese legali e qualsiasi altro esborso la stessa abbia dovuto sostenere per i CP_2
fatti di cui è causa ed in ragione della presente difesa;
In via riconvenzionale:
6) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o parziale del brevetto per invenzione n. 0001383693 depositato in data
04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010, dal titolo “Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”, per i motivi di cui in narrativa ai sensi dell'art.76 C.P.I;
7) previo accertamento della mala fede e/o colpa grave di parte attrice opponente per i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE la ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi Parte_1
anche in via equitativa.
In via istruttoria: …
In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa, spese di C.T.U. e C.T.P., oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A.. ”.
IV
Ritualmente citata a seguito di autorizzazione del giudice, si costituiva in giudizio di _4
. Controparte_4
Esponeva la società chiamata che:
- era già stata citata in giudizio da sempre per la contraffazione del medesimo _4 Pt_1 brevetto, davanti al Tribunale di NE (procedimento cautelare r.g. 12494/2018, pendente) e davanti al Tribunale di OR (procedimento di merito r.g. 29329/2019, pendente);
- eccepiva la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al giudizio pendente davanti _4 al tribunale di NE;
- in subordine eccepiva l'incompetenza ex art. 38 c.p.c. rispetto al giudizio pendente davanti _4 al tribunale di NE;
pagina 10 di 23 - in ulteriore subordine eccepiva la litispendenza o continenza ex art. 39 c.p.c. rispetto al _4
giudizio pendente davanti al tribunale di OR;
- in ulteriore subordine sollevava eccezione di connessione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con il _4
giudizio pendente davanti al tribunale di NE o, in subordine, col giudizio pendente davanti al tribunale di OR;
- in ulteriore subordine chiedeva la sospensione del processo per pregiudizialità-dipendenza _4 rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale di NE o, in subordine, rispetto al giudizio pendente davanti al tribunale di OR.
Esponeva poi che:
- la documentazione acquisita durante l'esecuzione del sequestro presso era inutilizzabile nei CP_2 confronti di _4
Esponeva poi che:
- il brevetto era decaduto a causa del mancato pagamento delle tasse di mantenimento;
Pt_1
- il brevetto era nullo per difetto di novità e di altezza inventiva;
Pt_1
- il brevetto era nullo per predivulgazione, costituita dalla commercializzazione del bracciale
COMETE, e dal presuso attribuibile a che aveva depositato una domanda di Persona_1 modello di utilità in data 4.11.2005.
- il brevetto era anticipato da US 1,410,366 e da US 4,763,489;
- non vi era comunque contraffazione del brevetto a opera del bracciale prodotto da Pt_1 _4
- non sussisteva alcuna ipotesi di concorrenza sleale;
- le pretese risarcitorie erano prescritte e comunque infondate.
Ciò premesso, formulava le seguenti conclusioni: _4
“1) accertare e dichiarare nei confronti di di la litispendenza e/o continenza ex art. 39 cpc _4 Controparte_4
tra il presente giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Pt_1 _4
Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 12494/2018, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
pagina 11 di 23 Sempre in rito, in subordine al punto 1):
2) accertare e dichiarare ex art. 38 cpc l'incompetenza dell'odierno Tribunale adito a conoscere la presente causa di merito nei confronti di in favore del Tribunale di NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG _4
12494/2018, per i motivi sovra esposti, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine al punto1) e 2):
3) accertare e dichiarare nei confronti di la litispendenza e/o continenza ex art. 39 cpc tra Controparte_4
il presente giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Pt_1 _4
Tribunale di OR, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 29329/2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine al punto 1) 2) e 3):
4) accertare e dichiarare nei confronti di la connessione ex art. 40 cpc tra il presente Controparte_4
giudizio e il giudizio precedentemente instaurato da nei confronti di e pendente avanti al Tribunale di Pt_1 _4
NE, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sub RG 12494/2018 o, in ulteriore subordine, il procedimento RG
29329/2019, per tutte le ragioni esposte in narrativa, con adozione di tutti i provvedimenti successivi e conseguenti;
Sempre in rito, in subordine ai punti precedenti:
5) accertare e dichiarare la sospensione necessaria del presente giudizio ex art. 295 cpc per pregiudizialità-dipendenza con il procedimento R.G. 12494/2018 avanti al Tribunale di NE o, in subordine, con il giudizio R.G. 29329/2019 avanti al
Tribunale di OR.
Nel merito e in subordine rispetto al denegato caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni pregiudiziali di rito:
6) in via principale, accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto la nullità del brevetto italiano n.
0001383693 concesso in data 23 dicembre 2010, di titolarità di per mancanza dei requisiti di validità previsti Parte_1
dalla legge e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi per , tutte le domande proposte dall'attrice nei _4
confronti delle convenute come rispiegate e incidenti sulla terza chiamata;
Sempre nel merito, in subordine al punto 6):
7) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto italiano n. 0001383693 concesso in data 23 dicembre
2010, di titolarità di perché decaduto ai sensi dell'art. 75 c.p.i. e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi Parte_1
per tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute;
_4 pagina 12 di 23 Sempre nel merito, in subordine al punto 6) e 7):
8) accertare e dichiarare che tutte le eventuali e denegate obbligazioni risarcitorie, anche quelle differentemente qualificate, e comunque tutti i diritti eventualmente nascenti dalle condotte descritte in citazione risultano prescritti con riferimento a tutte le condotte indicate verificatisi anteriormente ai cinque anni prima della proposizione della domanda introduttiva della presente causa;
Sempre nel merito, in subordine ai punti precedenti:
9) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del contratto di manleva tra e di cui in narrativa e, CP_2 _4
per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2 _4
In ogni caso:
- con vittoria di spese di lite, compensi professionali oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per il presente giudizio.”.
V
Con ordinanza in data 16.2.2021 il giudice istruttore rimetteva al merito la decisione delle eccezioni di litispendenza, continenza, connessione sollevate in relazione al processo pendente avanti il tribunale di
NE, nonché la decisione dell'eccezione di incompetenza sollevata in relazione al processo pendente avanti il tribunale di OR.
Con la medesima ordinanza il giudice istruttore, preso atto che alla prima udienza, aveva esteso Pt_1
a le domande di contraffazione e di concorrenza sleale, già proposte nei confronti delle _4 convenute, riteneva opportuno decidere preliminarmente l'eccezione di litispendenza sollevata in relazione al processo pendente davanti al tribunale di OR, con riferimento alla sola causa tra Pt_1
e , e ne disponeva la separazione dal presente processo.
[...] Controparte_4
Con ordinanza in data 14.3.2022 il giudice istruttore respingeva la richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
La causa era quindi istruita con prove orali e documentali, nonché mediante c.t.u..
Con nota del 22.1.2024 il difensore di avvocato Cravero comunicava di aver rinunciato al Pt_1 mandato e chiedeva rinvio dell'udienza del 25.1.2024 per poter consentire al cliente la nomina di un nuovo difensore. pagina 13 di 23 All'udienza del 25.1.2024 il giudice istruttore, ritenuto che nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni sarebbe stato possibile provvedere alla sostituzione del difensore dell'attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7/11/2024 ore 10,30.
All'udienza del 7.11.2024 nessuno compariva per la società attrice.
Il difensore di chiedeva che ai sensi dell'art. 275 c.p.c. la causa fosse discussa oralmente CP_1 davanti al collegio, ma l'istanza non veniva riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
I difensori precisavano quindi le conclusioni come da fogli depositati in data 5.11.2024 e 31.10.2024.
Conclusioni per CP_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, allegazione e deduzione, così giudicare:
in via principale:
- previo ogni opportuno accertamento, in via incidentale, dell'invalidità e comunque inefficacia del brevetto per invenzione n. 0001383693 concesso in data 23.12.2010 a rigettare tutte le domande avversarie;
Parte_1
in ogni caso, previa ogni declaratoria ed opportuno accertamento, rigettare tutte le domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- condannare la società attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ., primo e secondo comma, a favore di da quantificarsi anche d'ufficio in corso di causa e in ogni caso al pagamento di una somma Controparte_1
equitativamente determinata sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., terzo comma;
in subordine:
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare la società convenuta CP_2
obbligata a tenere indenne e a manlevare da ogni conseguenza pregiudizievole e condannarla risarcire Controparte_9
ogni eventuale danno, costo, spesa o comunque e esborso, anche per spese del presente giudizio e della fase cautelare a cui fosse tenuta nei confronti di o di terzi, in conseguenza della decisione di codesto Tribunale;
CP_1 Parte_1
in via istruttoria: dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le istanze istruttorie avversarie;
in ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, anche della fase cautelare.”. pagina 14 di 23 Conclusioni per : CP_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, previa emissione di ogni necessaria pronunzia ed esperito ogni opportuno accertamento, così giudicare:
In via principale:
1. Previo accertamento della insussistenza di atti di contraffazione in ragione della nullità totale o parziale del brevetto italiano 0001383693 (depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010) invocato da parte attrice,
RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e CP_2
in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. Previo accertamento dell'insussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., RESPINGERE tutte le domande attoree promosse nei confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti CP_2
in narrativa;
3. In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande di parte attrice formulate nei confronti di inclusa la domanda CP_2
di risarcimento danni, in quanto infondate in fatto e in diritto, e in ogni caso prescritte, per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ACCERTARE E DICHIARARE che
è obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne la in virtù della Controparte_4 CP_2
lettera di manleva dalla richiesta di risarcimento danni e comunque da qualsiasi domanda pecuniaria dell'attrice nei confronti della e, per l'effetto, CONDANNARE a corrispondere CP_2 Controparte_4
direttamente a tutto quanto fosse eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice, Parte_1 CP_2
anche in solido con per i fatti di cui è causa a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi altro titolo, e Controparte_1
comunque CONDANNARE a manlevare e tenere indenne integralmente per Controparte_4 CP_2
quanto fosse eventualmente tenuta a pagare nei confronti di parte attrice, anche in solido con ed a Controparte_1
rimborsare a le spese legali e qualsiasi altro esborso la stessa abbia dovuto sostenere per i fatti di cui è CP_2
causa ed in ragione della presente difesa;
5. RIGETTARE la domanda di nullità della manleva formulata da di nei confronti di _4 Controparte_4
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
CP_2
6. RIGETTARE la domanda di manleva formulata da nei confronti di in quanto Controparte_1 CP_2
infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
pagina 15 di 23 7. In ogni caso, RIGETTARE tutte le domande formulate da e Parte_1 Controparte_4 CP_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...] CP_2
In via riconvenzionale:
8. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità totale o parziale del brevetto italiano per invenzione n. 0001383693
depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010, dal titolo “Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili, quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo”, per i motivi di cui in narrativa ai sensi dell'art.76 C.P.I;
9. previo accertamento del difetto della “normale prudenza” di parte attrice per i motivi esposti in narrativa,
CONDANNARE ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da Parte_1
liquidarsi anche in via equitativa.”.
riproponeva anche le proprie istanze istruttorie. CP_2
Conclusioni per _4
“ Piaccia al Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, non accettando il contradditorio su eventuali domande nuove, così
giudicare:
Nel merito:
1) in via principale, accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto la nullità del brevetto italiano n.
0001383693 concesso in data 23 dicembre 2010, di titolarità di per mancanza dei requisiti di validità previsti Parte_1
dalla legge e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi per , tutte le domande proposte dall'attrice nei _4
confronti delle convenute come rispiegate e incidenti sulla terza chiamata;
Sempre nel merito, in subordine al punto 1):
2) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del brevetto italiano n. 0001383693 concesso in data 23 dicembre
2010, di titolarità di perché decaduto ai sensi dell'art. 75 c.p.i. e, per gli effetti, rigettare nel migliore dei modi Parte_1
per tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute;
_4
Sempre nel merito, in subordine al punto 1) e 2):
3) accertare e dichiarare che tutte le eventuali e denegate obbligazioni risarcitorie, anche quelle differentemente qualificate, e comunque tutti i diritti eventualmente nascenti dalle condotte descritte in citazione risultano prescritti con riferimento a tutte le condotte indicate verificatisi anteriormente ai cinque anni prima della proposizione della domanda introduttiva della presente causa;
Sempre nel merito, in subordine ai punti precedenti:
pagina 16 di 23 4) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità del contratto di manleva tra e di cui in narrativa e, CP_2 _4
per l'effetto, rigettare la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_2 _4
In via istruttoria:
5) con riferimento al fascicolo cautelare ante causam R.G. 10745/2019, all'Ill.mo Tribunale adito di dichiarare la documentazione acquisita presso durante il sequestro di data 24 ottobre 2019 e 27 novembre 2019 inutilizzabile CP_2
nell'ambito del presente giudizio nei confronti dell'odierna convenuta per i motivi meglio esposti in narrativa;
_4
6) richiedere informazioni all'UIBM perché fornisca informazioni circa il pagamento della 7° annualità del brevetto attoreo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.;
In ogni caso:
7) condannare al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. I, II e III C.p.c. in Pt_1
misura che si chiede venga equitativamente definita dal giudice commisurata alla condanna alle spese;
8) con vittoria di spese di lite, compensi professionali, a spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge per il presente giudizio oltre al rimborso spese di CTU e CTP.”.
Successivamente l'attrice non depositava memoria conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. QUESTIONI PROCESSUALI PRELIMINARI
Le eccezioni di litispendenza, continenza, connessione e competenza originariamente sollevate da _4
non sono state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
[...]
Tali questioni, sostanzialmente già trattate nell'ordinanza del 16.2.2021, non devono quindi essere ulteriormente esaminate.
II. INVALIDITÀ DEL BREVETTO CRIERI
1. Il brevetto di cui si discute ha a oggetto un metodo per la fabbricazione di bracciali di gioielleria tipo
“tennis”, realizzati con una pluralità di moduli a castone, ciascuno dotato un'appendice laterale, che viene fatta passare tra le punte dell'elemento a castone adiacente, per poi essere risvoltata all'indietro sul fondo dell'elemento a castone la cui appendice è stata risvoltata.
2. Il brevetto si compone di 14 rivendicazioni, in ordine alle quali il c.t.u. ingegner ha così Per_2
concluso le proprie indagini:
pagina 17 di 23 “La rivendicazione 1 è carente del requisito di sufficiente descrizione (punto 4.3.5.3).
Le restanti rivendicazioni 3, 5, 6, 9, 13 sono carenti del requisito di sufficiente descrizione quando non dipendono da una qualsiasi delle rivendicazioni 2, 4, 7, 8 che richiamano la presenza del foro
(centrale) nell'elemento a castone (punto 4.3.5.3).
Pertanto, il brevetto è parzialmente nullo per insufficiente descrizione.
La rivendicazione 14 è del tipo “omnibus” e, quindi, è in violazione dell'Art.52(1) CPI per essere indefinita (punto 4.6.2).
Sulla base della relazione peritale dell'ing. nella causa n. RG 24793/2008, e con specifico Per_3
riferimento alla disamina tecnica che egli ha condotto in data 09/11/2009 sul bracciale COMETE, in contraddittorio con i consulenti delle parti, lo scrivente ritiene che le rivv.1-9, 13 siano anticipate o rese non inventive sulla base del bracciale COMETE (punto 5.2.7.3). Ad un tale convincimento lo scrivente è pervenuto esclusivamente sulla base di quanto scritto da un terzo, l'ing. in quanto Per_3
non è stato possibile compiere una disamina diretta sul bracciale Comete.
La dichiarazione anticipa tutte le rivendicazioni 1-13 del brevetto (punto 5.3.7.1.5). La Pt_3
dichiarazione è tuttavia in contraddizione con la dichiarazione D'Ettorre. Pt_3
La dichiarazione anticipa o rende non inventive le rivendicazioni 1-11 e 13 del brevetto Pt_4
(punto 5.3.7.3).
La dichiarazione anticipa o rende non inventive le rivendicazioni 1-5, 7-11, 13 del brevetto Parte_5
(punto 5.3.7.4).
La dichiarazione del 06/02/2018 anticipa tutte le rivendicazioni 1-13 del brevetto (punto Pt_6
5.3.7.5.1). La dichiarazione del 06/02/2018 è tuttavia in contraddizione con la dichiarazione Pt_6
D'Ettorre.
Le rivendicazioni 10, 11 sono anticipate da una generica morsa, di per sé nota (punto 5.4.7.5).
Qualora una (o più) di queste dichiarazioni fosse non vera (da considerarsi come “dichiarazione” anche quella dell'ing. , allora tale dichiarazione non sarebbe opponibile ai fini della verifica dei Per_3
requisiti di validità del brevetto (novità e attività inventiva).”. pagina 18 di 23 Come si vede, il c.t.u. ha ritenuto nulla ai sensi dell'art. 52 c.p.i., perché indefinita, la rivendicazione
14, e tale conclusione non può che essere condivisa, considerato il tenore della rivendicazione 14
(“Metodo per la fabbricazione di prodotti di gioielleria, bigiotteria e simili quali strutture a maglie, in special modo per bracciali tipo “tennis”, attrezzo per l'attuazione di tale metodo e prodotto ottenuto con detto metodo, in tutto o in parte sostanzialmente come descritto, illustrato e per gli scopi suesposti”.), che lascia effettivamente incerta la portata della protezione.
Per_ L'ingegner dall' ha poi ritenuto che le restanti rivendicazioni 1-13 fossero tutte anticipate dalla
“dichiarazione , con conseguente nullità per difetto di novità ai sensi dell'art. 46 c.p.i.. Pt_3
Le conclusioni tecniche del c.t.u. non sono state contestate dall'attrice (che non ha presenziato alle udienze successive alla c.t.u. e non ha depositato memorie conclusionali) e possono senz'altro essere recepite dal tribunale, essendo del tutto logiche e coerenti.
Resta pertanto solo da verificare l'attendibilità delle “dichiarazioni su cui il c.t.u. ha fondato Pt_3
le proprie conclusioni.
A giudizio del collegio non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni del Parte_3
Interrogato all'udienza del 18.10.2022 in qualità di teste, che all'epoca dei fatti Testimone_1
aveva un'azienda orafa in Valenza, ha confermato i capitoli 10, 11 e 12 della seconda memoria istruttoria di e cioè che, in sostanza, negli 2005- 2006 la aveva prodotto e CP_2 Parte_7
commercializzato, partecipando anche a fiere di settore, bracciali “tipo tennis”, realizzati con il metodo
Bonfante, in virtù di un contratto di licenza stipulato col medesimo, che aveva a oggetto Per_1
appunto il metodo brevettato dal Per_1
Nelle dichiarazioni scritte del 14.3.2018 esaminate dal c.t.u., il aveva riferito le medesime Pt_3
circostanze, descrivendo inoltre le caratteristiche tecniche del metodo di ammaglio Bonfante in maniera sostanzialmente coincidente con le rivendicazioni del brevetto Pt_1
La coincidenza del metodo Bonfante con le rivendicazioni Crieri risulta provata alla luce del documento 14 di e delle dichiarazioni e . CP_2 Tes_2 Testimone_3
pagina 19 di 23 Nel documento 14, scrittura privata datata 14.4.2008, firmata da in persona dei soci CP_10
amministratori e si legge che titolare (allora) della domanda di brevetto Tes_2 Tes_3 Pt_1
depositata il 4.1.2007 (cioè dell'attuale brevetto 1383683) dichiarava di non aver nulla da contestare a per l'eventuale deposito di brevetti “similari” alla domanda depositata da e Persona_1 Pt_1
“ammette[va] che il Sig. e l'unico inventore e titolare di tutti questi brevetti.”. Per_1
e interrogati come testi all'udienza del 24.5.2022, hanno Tes_2 Testimone_3
riconosciuto la propria firma, nel contempo dichiarando di non ricordare di aver riconosciuto al la titolarità del brevetto. Per_1
Interrogato all'udienza del 7.3.2023, ha riferito di aver chiesto e ottenuto Persona_1
dall' e dalla il riconoscimento scritto della paternità del metodo di ammaglio del Tes_3 Tes_2
bracciale “tennis”, per il quale lui aveva presentato domanda di brevetto già nel 2005 (rappresentando anche la situazione di relazioni personali che “spiegava” l'acquisizione della sua tecnologia da parte di
. CP_10
Dunque, posto che la e l' nemmeno negano (non ricordano) di aver riconosciuto la Tes_2 Tes_3
paternità del metodo brevettato al e che non vi è dubbio che bracciali realizzati col Pt_1 Per_1
metodo Bonfante siano stati prodotti e commercializzati da sin dal 2005-2006, occorre Parte_7
concludere che le rivendicazioni 1-13 del brevetto siano tutte nulle per predivulgazione. Pt_1
Non induce a diverse conclusioni la parziale discordanza, rilevata dal c.t.u. ingegner , tra le Per_2
dichiarazioni scritte di e quelle di (all'epoca dei fatti Testimone_1 Persona_4
dipendente di il quale, confermando che già nel 2005 vendeva bracciali Parte_7 Parte_7
tipo tennis realizzati col metodo Bonfante, ha tuttavia fatto riferimenti a disegni, riprodotti nella sua dichiarazione, che mostrano maglie a castone di forma leggermente differente dalla forma delle maglie brevettate da dal momento che le differenze (la forma delle punte;
un “gradino”) non attengono Pt_1
al metodo di ammaglio.
3. Alla luce delle conclusioni raggiunte, risulta superflua la verifica della predivulgazione a opera del bracciale Comete, così come la verifica delle nullità parziali individuate dal c.t.u..
III. DECADENZA PER MANCATO PAGAMENTO DEI DIRITTI pagina 20 di 23 Resta assorbita la questione della decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti dovuti ai sensi dell'art. 75 c.p.i. (di cui il c.t.u. ha accertato l'avvenuta, seppur tardiva, esecuzione).
IV. CONTRAFFAZIONE, CONCORRENZA SLEALE, RISARCIMENTO DEL DANNO
Accertata la nullità del brevetto, risultano infondate la domanda di contraffazione e quella, correlata alle medesime allegazioni in fatto, di concorrenza sleale, nonché la consequenziale domanda di risarcimento.
V. Responsabilità aggravata
Non si ravvisano i presupposti della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato l'esito discordante di precedenti procedimenti cautelari e di merito (richiamati dalla sentenza n.
1478/2022 del Tribunale di OR, in atti).
VI. CONCLUSIONI E SPESE
Per le ragioni esposte, deve essere accolta la domanda riconvenzionale di nullità del brevetto e devono essere respinte le domande dell'attrice.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano:
- in favore di in relazione al procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, in € Controparte_1
8.059,00 per compensi professionali (€ 2.251,00 per la fase di studio, € 1.202,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 1.771,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, e in relazione al presente procedimento di merito in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € CP_2
14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pagina 21 di 23 - in favore di in complessivi € 17.763,00, di cui € 3.660,00 per spese _4 Controparte_4
di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Le spese di c.t.u., come già liquidate, devono esser definitivamente poste a carico di Parte_1
Ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. deve essere dichiara l'inefficacia del sequestro disposto nel procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, con restituzione di quanto in sequestro a Controparte_2
Ai sensi dell'art. 122 comma 8 c.p.i. deve essere trasmessa copia della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura della cancelleria.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1 contro
Controparte_11
[...] con l'intervento di
Controparte_4
così provvede:
a) dichiara la nullità del brevetto italiano per invenzione n. 0001383693 depositato in data 04.01.2007 e concesso in data 23.12.2010 di titolarità di Parte_1
b) respinge le domande proposte da Parte_1
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida: Parte_1
- in favore di in relazione al procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, in € Controparte_1
8.059,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, e in relazione al presente procedimento di merito in complessivi € 18.373,00, di cui €
4.270,00 per spese di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura pagina 22 di 23 del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 18.373,00, di cui € 4.270,00 per spese di c.t.p. ed € CP_2
14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- in favore di in complessivi € 17.763,00, di cui € 3.660,00 per spese Controparte_4
di c.t.p. ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
d) pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente poste a carico di Parte_1
e) dichiara l'inefficacia del sequestro disposto nel procedimento cautelare n.r.g. 10745/2019, disponendo la restituzione di quanto in sequestro a CP_2
f) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura della cancelleria.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 30.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Maurizio Atzori
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