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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/05/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1027 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Chiarelli e DANIEL MATEI, CF/p.iva C.F._2
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 114/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 8.275,18 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni e TFR per il periodo da aprile a dicembre 2023 e per i mesi di febbraio e marzo 2024. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- Che parte ricorrente ha svolto l'attività di bracciante agricolo “in tre periodi lavorativi, che vanno dal 04.04.2023 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.12.2023, dal 15.02.2024 al 30.03.2024”;
- Che parte della retribuzione è stata concordemente erogata in natura, mediante concessione al lavoratore di “vitto e provvisorio alloggio, presso i locali dello stesso opificio”, i cui oneri sarebbero stati da compensare con una quota le retribuzioni via via maturate;
- Che la retribuzione veniva corrisposta mediante bonifici e, in parte, in contanti, e i pagamenti risultano comprovati dalla sottoscrizione delle buste paga per quietanza;
- Che il lavoratore opposto “si introduceva furtivamente nei locali dell'azienda della opponente asportando dai magazzini” beni per circa 7.280 (55 cartoni di vino, un decespugliatore e una bobina di filo di rame).
1 Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore al risarcimento del danno quantificato in € 7.280,00.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha riferito che, nonostante il rapporto sia stato formalizzato solo per i tre periodi menzionati dalla parte ricorrente, di fatto la prestazione lavorativa è stata espletata “ininterrottamente da aprile 2023 a inizio maggio 2024”. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria ivi articolata in via riconvenzionale.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale.
In primo luogo, sussistono evidenti motivi di perplessità per il fatto che il lavoratore convenuto, a pag. 12 della propria memoria, affermi che “il [suo] reale e sostanziale datore di lavoro” sarebbe stato il sig. marito della odierna Persona_1 opponente, e che il rapporto incardinato con quest'ultima sarebbe stato solo apparente. Tali affermazioni si desumono limpidamente dal capitolo di interrogatorio formale chiesto dall'opposto, che viene qui di seguito riportato integralmente: “Vero è che il reale e sostanziale datore di lavoro del sig. AN MA è stato mio marito, il sig. , sebbene formalmente assunto con la mia Persona_1 ditta individuale”. Tale affermazione, di matrice confessoria, rende difficilmente comprensibile la ragione per la quale il MA abbia preteso, da un soggetto che egli stesso indica come estraneo al rapporto, il pagamento di una retribuzione. Già solo per tale motivo, il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Anche a voler ritenere superabile la precedente considerazione, va detto che il lavoratore non ha provato la continuità del rapporto di lavoro;
in nessuno dei capitoli di prova orale confezionati, infatti, si menziona l'espletamento di attività continuativamente da aprile 2023 a inizio maggio 2024. Si deve quindi fare necessariamente riferimento alla documentazione prodotta dalla parte opponente, dalla quale emerge l'esistenza di tre distinti rapporti di lavoro: dal 04.04.2023 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.12.2023 e dal 15.02.2024 al 30.03.2024. Anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo (che concerne pure mensilità non ricomprese negli intervalli appena menzionati), va revocato.
Ancora, a voler sorvolare pure sull'argomentazione da ultimo svolta, va detto che le retribuzioni indicate nelle buste paga si presumono corrisposte, attesa la sottoscrizione “per quietanza” dei cedolini. Non risulta infatti provato che la sottoscrizione delle buste fosse stata apposta in assenza della detta dicitura (o altra locuzione similare). E' vero che la giurisprudenza ha affermato che la sottoscrizione del cedolino, sebbene avvenuta “per quietanza” non ha valore di confessione, quindi, è possibile escludere
2 la valenza liberatoria del documento. Ma è pur vero che la S.C. (ad esempio con sent. 14411/2011 e, più di recente, con ordinanza n. 27749/20) ha chiarito che, in questo caso, grava sul lavoratore l'onere di provare di non aver ricevuto la retribuzione per la quale ha rilasciato quietanza (ovvero, di averla dovuta restituire al datore di lavoro). In altre parole, una volta che il datore di lavoro deposita una dichiarazione di quietanza la cui sottoscrizione è riferibile al lavoratore, si verifica una inversione dell'onere della prova, pertanto, sarà il lavoratore a dover allegare e provare le ragioni della mancata liberazione della controparte. Tale prova, sebbene non circoscritta entro i limiti dell'art. 2732 (dal momento che, come detto, la quietanza non ha valore confessorio), deve comunque gravare sul soggetto che vi ha interesse, ciò secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. Nel caso di specie, le ragioni della mancata liberazione deriverebbero dalla difformità fra il documento sottoscritto dal lavoratore (privo della dicitura “per quietanza”, o similare) e quello oggi prodotto in giudizio dalla parte opponente. Il lavoratore avrebbe quindi dovuto dimostrare che, al momento della sottoscrizione di ciascun cedolino, il timbro “per quietanza” (o altra dicitura analoga) fosse assente. Tale prova non è stata richiesta, quindi, anche sotto questo profilo, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Venendo alla domanda riconvenzionale: parte opponente ha allegato taluni fatti di una certa gravità, ossia, la sottrazione, da parte del lavoratore, di beni aziendali per un importo considerevole (oltre 7.000 euro). La stessa, quindi, è chiamata a fornire la prova delle proprie allegazioni. La querela sporta dalla opponente, ovviamente, non ha valore di prova, neppure indiziaria, dei fatti dedotti, trattandosi di una dichiarazione che promana dalla parte del giudizio. Le prove testimoniali articolate in ricorso, poi, vertono tutte sulla circostanza che si sia verificata la sottrazione dei beni in questione e sul fatto che questa fosse riferibile al resistente, ma nessun capitolo di prova è teso a far emergere la constatazione diretta, da parte del testimone, del fatto che proprio il MA abbia serbato la condotta di spoglio in questione. In altre parole, i capitoli di prova sono tutti tesi a far emergere un'attribuzione di responsabilità del lavoratore, ma nessuno riguarda la condotta materiale del medesimo. Si riporta qui di seguito il contenuto dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla parte opponente:
- “Vero è che venivo a conoscenza nell'aprile 2024 della commissione del furto ad opera di MA AN a danno della IG.ra ; Pt_1
- - “Vero è che venivo a conoscenza a nell' aprile 2024 del furto oltre di prodotti enologici anche di una bobina di rame, che utilizzavamo per collegare al gruppo elettrogeno alle apparecchiature elettrice, ad opera di MA AN a danno della IG.ra . Pt_1
A nessun testimone, quindi, veniva chiesto di riferire circa fatti appresi direttamente, in quanto le domande erano tutte de relato, peraltro da fonte non menzionata, e della condotta materiale attribuita al lavoratore non si faceva parola in alcun capitolato,
3 concentrando piuttosto l'attenzione solo sulla pretesa responsabilità (attribuita in virtù di criteri imprecisati) del dipendente. Per tali ragioni, le richieste istruttorie sopra menzionate non sono state ritenute ammissibili e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale va rigettata per assenza di prova dell'illecito dedotto in opposizione.
Le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca delle parti. Quelle relative alle fasi di trattazione e decisione, invece, vanno poste a carico del creditore opposto, il quale ha rifiutato una proposta transattiva, formulata dal giudice all'udienza del 22.1.2025 e accettata dalla parte opponente, che, tenuto conto dell'esito del presente giudizio, era invece oggettivamente vantaggiosa. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000).
PQM
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio e pone a carico del creditore opposto quelle relative alle fasi di trattazione e decisione, che liquida in complessivi € 1.850,00, oltre iva, CPA e spese generali, nonché restituzione del Contributo Unificato.
Trapani, 6.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Andrea Chiarelli e DANIEL MATEI, CF/p.iva C.F._2
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabio Faraci.
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 114/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 8.275,18 nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di retribuzioni e TFR per il periodo da aprile a dicembre 2023 e per i mesi di febbraio e marzo 2024. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- Che parte ricorrente ha svolto l'attività di bracciante agricolo “in tre periodi lavorativi, che vanno dal 04.04.2023 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.12.2023, dal 15.02.2024 al 30.03.2024”;
- Che parte della retribuzione è stata concordemente erogata in natura, mediante concessione al lavoratore di “vitto e provvisorio alloggio, presso i locali dello stesso opificio”, i cui oneri sarebbero stati da compensare con una quota le retribuzioni via via maturate;
- Che la retribuzione veniva corrisposta mediante bonifici e, in parte, in contanti, e i pagamenti risultano comprovati dalla sottoscrizione delle buste paga per quietanza;
- Che il lavoratore opposto “si introduceva furtivamente nei locali dell'azienda della opponente asportando dai magazzini” beni per circa 7.280 (55 cartoni di vino, un decespugliatore e una bobina di filo di rame).
1 Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del lavoratore al risarcimento del danno quantificato in € 7.280,00.
Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha riferito che, nonostante il rapporto sia stato formalizzato solo per i tre periodi menzionati dalla parte ricorrente, di fatto la prestazione lavorativa è stata espletata “ininterrottamente da aprile 2023 a inizio maggio 2024”. Ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria ivi articolata in via riconvenzionale.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE L'opposizione va accolta, mentre va rigettata la domanda riconvenzionale.
In primo luogo, sussistono evidenti motivi di perplessità per il fatto che il lavoratore convenuto, a pag. 12 della propria memoria, affermi che “il [suo] reale e sostanziale datore di lavoro” sarebbe stato il sig. marito della odierna Persona_1 opponente, e che il rapporto incardinato con quest'ultima sarebbe stato solo apparente. Tali affermazioni si desumono limpidamente dal capitolo di interrogatorio formale chiesto dall'opposto, che viene qui di seguito riportato integralmente: “Vero è che il reale e sostanziale datore di lavoro del sig. AN MA è stato mio marito, il sig. , sebbene formalmente assunto con la mia Persona_1 ditta individuale”. Tale affermazione, di matrice confessoria, rende difficilmente comprensibile la ragione per la quale il MA abbia preteso, da un soggetto che egli stesso indica come estraneo al rapporto, il pagamento di una retribuzione. Già solo per tale motivo, il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Anche a voler ritenere superabile la precedente considerazione, va detto che il lavoratore non ha provato la continuità del rapporto di lavoro;
in nessuno dei capitoli di prova orale confezionati, infatti, si menziona l'espletamento di attività continuativamente da aprile 2023 a inizio maggio 2024. Si deve quindi fare necessariamente riferimento alla documentazione prodotta dalla parte opponente, dalla quale emerge l'esistenza di tre distinti rapporti di lavoro: dal 04.04.2023 al 30.06.2023, dal 01.09.2023 al 30.12.2023 e dal 15.02.2024 al 30.03.2024. Anche per tale motivo, il decreto ingiuntivo (che concerne pure mensilità non ricomprese negli intervalli appena menzionati), va revocato.
Ancora, a voler sorvolare pure sull'argomentazione da ultimo svolta, va detto che le retribuzioni indicate nelle buste paga si presumono corrisposte, attesa la sottoscrizione “per quietanza” dei cedolini. Non risulta infatti provato che la sottoscrizione delle buste fosse stata apposta in assenza della detta dicitura (o altra locuzione similare). E' vero che la giurisprudenza ha affermato che la sottoscrizione del cedolino, sebbene avvenuta “per quietanza” non ha valore di confessione, quindi, è possibile escludere
2 la valenza liberatoria del documento. Ma è pur vero che la S.C. (ad esempio con sent. 14411/2011 e, più di recente, con ordinanza n. 27749/20) ha chiarito che, in questo caso, grava sul lavoratore l'onere di provare di non aver ricevuto la retribuzione per la quale ha rilasciato quietanza (ovvero, di averla dovuta restituire al datore di lavoro). In altre parole, una volta che il datore di lavoro deposita una dichiarazione di quietanza la cui sottoscrizione è riferibile al lavoratore, si verifica una inversione dell'onere della prova, pertanto, sarà il lavoratore a dover allegare e provare le ragioni della mancata liberazione della controparte. Tale prova, sebbene non circoscritta entro i limiti dell'art. 2732 (dal momento che, come detto, la quietanza non ha valore confessorio), deve comunque gravare sul soggetto che vi ha interesse, ciò secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc. Nel caso di specie, le ragioni della mancata liberazione deriverebbero dalla difformità fra il documento sottoscritto dal lavoratore (privo della dicitura “per quietanza”, o similare) e quello oggi prodotto in giudizio dalla parte opponente. Il lavoratore avrebbe quindi dovuto dimostrare che, al momento della sottoscrizione di ciascun cedolino, il timbro “per quietanza” (o altra dicitura analoga) fosse assente. Tale prova non è stata richiesta, quindi, anche sotto questo profilo, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Venendo alla domanda riconvenzionale: parte opponente ha allegato taluni fatti di una certa gravità, ossia, la sottrazione, da parte del lavoratore, di beni aziendali per un importo considerevole (oltre 7.000 euro). La stessa, quindi, è chiamata a fornire la prova delle proprie allegazioni. La querela sporta dalla opponente, ovviamente, non ha valore di prova, neppure indiziaria, dei fatti dedotti, trattandosi di una dichiarazione che promana dalla parte del giudizio. Le prove testimoniali articolate in ricorso, poi, vertono tutte sulla circostanza che si sia verificata la sottrazione dei beni in questione e sul fatto che questa fosse riferibile al resistente, ma nessun capitolo di prova è teso a far emergere la constatazione diretta, da parte del testimone, del fatto che proprio il MA abbia serbato la condotta di spoglio in questione. In altre parole, i capitoli di prova sono tutti tesi a far emergere un'attribuzione di responsabilità del lavoratore, ma nessuno riguarda la condotta materiale del medesimo. Si riporta qui di seguito il contenuto dei capitoli di prova testimoniale formulati dalla parte opponente:
- “Vero è che venivo a conoscenza nell'aprile 2024 della commissione del furto ad opera di MA AN a danno della IG.ra ; Pt_1
- - “Vero è che venivo a conoscenza a nell' aprile 2024 del furto oltre di prodotti enologici anche di una bobina di rame, che utilizzavamo per collegare al gruppo elettrogeno alle apparecchiature elettrice, ad opera di MA AN a danno della IG.ra . Pt_1
A nessun testimone, quindi, veniva chiesto di riferire circa fatti appresi direttamente, in quanto le domande erano tutte de relato, peraltro da fonte non menzionata, e della condotta materiale attribuita al lavoratore non si faceva parola in alcun capitolato,
3 concentrando piuttosto l'attenzione solo sulla pretesa responsabilità (attribuita in virtù di criteri imprecisati) del dipendente. Per tali ragioni, le richieste istruttorie sopra menzionate non sono state ritenute ammissibili e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale va rigettata per assenza di prova dell'illecito dedotto in opposizione.
Le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca delle parti. Quelle relative alle fasi di trattazione e decisione, invece, vanno poste a carico del creditore opposto, il quale ha rifiutato una proposta transattiva, formulata dal giudice all'udienza del 22.1.2025 e accettata dalla parte opponente, che, tenuto conto dell'esito del presente giudizio, era invece oggettivamente vantaggiosa. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 5.200 ed € 26.000).
PQM
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Compensa le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio e pone a carico del creditore opposto quelle relative alle fasi di trattazione e decisione, che liquida in complessivi € 1.850,00, oltre iva, CPA e spese generali, nonché restituzione del Contributo Unificato.
Trapani, 6.5.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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