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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 1855/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 11.04.2024 da
nata in [...] il [...] con l'avv. DE SIMONI CARLO Parte_1
ricorrente contro nato in [...] il [...] con gli avv.ti NICOLO' CP_1
PETTENUZZO, ENRICA FINCATI e ENRICO CECCHIN resistente
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 10.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 17.12.2024
Conclusioni:
Per la ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“disporre le seguenti condizioni nell'esclusivo interesse della figlia minore : Persona_1
1. affido congiunto ed esercizio della responsabilità genitoriale.
1.1. affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento prevalente con la madre. continuerà ad abitare assieme alla madre nell'abitazione familiare Per_1
pagina 1 di 10 in Carmignano di Brenta (PD), Frazione Camazzole n. 16/lett. E. La madre non potrà modificare la predetta residenza senza previo accordo con il padre;
1.2 i genitori dovranno garantire la continuità del rapporto affettivo, siccome fondamentale per l'educazione e lo sviluppo psico-fisico della minore;
1.3 i genitori dovranno valutare congiuntamente e con la figlia tutte le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, le attività sportive e extrascolastiche e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulle sue condizioni di vita;
2. contributo al mantenimento
2.1 Il padre corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della figlia da corrispondere in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici nazionali ISTAT;
2.2 La madre potrà autonomamente disporre, nell'interesse della minore, le spese di seguito specificate sulla base delle indicazioni del protocollo del Tribunale di Padova del
2017: 1) visite specialistiche erogate in regime di convenzione;
2) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
3) cure dentistiche/ortodontiche; 4) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal SSN;
5) ticket sanitari;
6) rette/tasse scolastiche e universitarie;
7) libri di testo richiesti dai predetti istituti;
8) mensa scolastica;
9) gite scolastiche;
10) attività sportive e la pertinente attrezzatura;
11) centri estivi, 12) vestiario etc..
Richiedono, invece, il consenso preventivo di entrambi i genitori le spese di seguito elencate: 1) cure termali e fisioterapiche;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero
e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
5) viaggi e vacanze;
6) altre attività sportive, ricreative, ludiche e pertinente attrezzatura;
7) le spese per l'istruzione
(viaggi-vacanze all'estero), l'iscrizione presso istituti privati o corsi di specializzazione e quant'altro si rendesse necessario per la salute, lo sviluppo psico-fisico e l'educazione della figlia. Per tali spese il genitore non potrà negare il consenso senza giustificato motivo.
2.3 le anzidette spese, quindi, vengono ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere corrisposte anticipatamente da ciascun genitore per la propria quota di spettanza. La madre è, peraltro, autorizzata ad anticipare direttamente l'intero ammontare, dandone tempestiva comunicazione al padre, che dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre 15 giorni.
3. Sul rilascio di documenti
pagina 2 di 10 Il rinnovo del passaporto e di altri eventuali documenti di dovrà essere effettuato Per_1 previo consenso dei genitori che non potrà essere negato senza una giusta causa”.
Per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta):
“accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
I. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso il padre;
II. la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre è a lui assegnata con tutti gli arredi;
III. la minore starà con il padre le notti da martedì a domenica mentre la notte di lunedì con la madre;
IV. il padre si occuperà di accompagnare la minore ogni mattina a scuola;
V. la madre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola ogni giorno e poi la porterà a casa dal padre alle 17.30.
VI. la minore, il sabato e la domenica, a weekend alterni, starà con la madre dalle 08.00 alle 17.30;
VII. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
VIII. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
IX. nulla quanto a contributi economici per il mantenimento della figlia da versare a carico del padre a favore della madre;
X. le spese mediche relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova per ogni altra spesa straordinaria non oggetto di specifico accordo tra i genitori;
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 , premesso che dall'unione non Parte_1 matrimoniale con era nata la figlia (il 20.02.2020), adiva l'intestato CP_1 Per_1
Tribunale chiedendo l'affido congiunto della minore con collocamento presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa familiare, l'onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di euro 600 oltre il
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 10 Allegava a sostegno che la relazione, iniziata nel 2019, era sempre stata conflittuale a causa del carattere irascibile e aggressivo del resistente che, nell'ultimo periodo l'aggrediva verbalmente con insulti e minacce (quali “drogata, pezzente, non meriti di essere madre…”) e teneva atteggiamenti controllanti;
precisava che la procedura di negoziazione assistita era fallita.
In data 21.10.2024 si costituiva il resistente che contestava tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e in particolare chiedeva l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale, disciplina del diritto di visita materno tutti i giorni dall'uscita di scuola alle 17,30 oltre 1 TO a settimana e week end alterni.
Il resistente allegava di essere la figura di riferimento della minore, stante gli impegni lavorativi della madre, e che, essendo egli unico intestatario della casa familiare, poteva garantire idoneo collocamento alla minore, anche con l'aiuto della famiglia di origine
(essendo invece i genitori della residenti in altra provincia). Pt_1
All'udienza del 22.11.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice del. e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. La madre precisava di lavorare come cameriera con contratto part-time per 15 ore settimanali e stipendio pari a euro 700. Il padre riferiva di lavorare come saldatore con contratto a tempo determinato e stipendio medio di euro 1700 e di provvedere in via esclusiva al pagamento della rata di mutuo pari a euro 433 mensili.
Il Giudice si riservava e con ordinanza depositata in data 10.12.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della minore: “1. dispone l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con Persona_2
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la Parte_1
casa familiare sita in Carmignano di Brenta (Padova), frazione Camazzole n. 16/E affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
3. dispone che il padre veda la minore a week end alterni da venerdì alle 18 a domenica alle 18 e nelle settimane in cui il padre ha il week end di competenza anche 1 pomeriggio a settimana con TO (in mancanza di accordo nella giornata del mercoledì); nelle settimane in cui il padre non ha il week end di competenza 2 pomeriggi con TO (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì);
4. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento della CP_1 Parte_1
figlia nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita pagina 4 di 10 calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova”.
Con la medesima ordinanza il Giudice, lette e valutate le istanze istruttorie svolte dalle parti, rilevato che la causa era istruita in via documentale e che le prove per testi apparivano superflue ai fini del decidere, rigettava le istanze istruttorie formulare e letto l'art. 473bis. 22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
1.Profili di internazionalità
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti hanno cittadinanza moldava e romena) appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
pagina 5 di 10 e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore
è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
2. domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento della figlia minore, assegnazione della casa familiare.
e chiedono concordemente che la figlia minore sia Parte_1 CP_1 Per_1
affidata a entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso.
pagina 6 di 10 Non vi sono ragioni per disattendere tale richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter co. 2 c.c. e non risultano dagli atti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per la minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , si conferma quanto già disposto con l'ordinanza Per_1
depositata in data 10.12.2024.
Va rilevato infatti che ha attualmente 4 anni;
in ragione della tenera età e Persona_2
della diversa distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia (il padre è da sempre la persona che ha garantito il sostentamento della famiglia con un regolare e stabile lavoro da carpentiere, mentre la madre ha interrotto gli studi a seguito della maternità e successivamente ha trovato lavori saltuari compatibilmente con gli orari lavorativi del padre in modo da poter garantire l'accudimento alla figlia) è da ritenersi che il genitore di riferimento della minore sia allo stato la madre, presso cui dunque la minore deve essere collocata in via prevalente. In conseguenza di tale collocamento, alla madre viene assegnata la casa familiare affinché continui a viverci unitamente alla figlia;
ciò anche alla luce del fatto che lo ha in loco la famiglia di origine (che potrà garantirgli un primo CP_1
sostegno) mentre la non ha alcun riferimento sul territorio. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da , va disposto il Parte_1
collocamento della minore presso di lei e di conseguenza l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa familiare.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, va ricordato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19323 del 17.9.2020); più recentemente, ferma la natura tendenziale della frequentazione del tutto paritaria, tra genitore e figlio, è stato chiarito che il giudice ben può individuare
“nell'interesse del minore... un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4790 del 14.2.2022).
pagina 7 di 10 Si comprende, dal tenore delle massime sopra riportate, che non sussiste un regime di frequentazioni ideale e astratto valevole per tutte le situazioni ma che, in caso di disaccordo tra i genitori, occorre tenere conto del criterio tendenziale della frequentazione paritaria, ferma comunque la necessità di considerare tutti gli elementi del caso concreto che inducano ad adottare la soluzione più confacente alla serenità del minore.
Nel caso di specie deve tenersi in particolare considerazione che la minore ha attualmente, come già detto, 4 anni e che in questi primi anni di vita è stata accudita in via del tutto prevalente dalla madre, che ha lasciato gli studi universitari in ragione della gravidanza e ha solo da poco ripreso (in forma part-time) l'attività lavorativa. Sul punto non appare persuasiva l'argomentazione del resistente secondo cui l'interruzione degli studi è stata una scelta da imputare unicamente alla ricorrente e criticabile in quanto impulsiva e velleitaria con ripercussioni sulla stabilità reddituale e frutto di una visione retorica e stereotipata del rapporto madre-figlia.
È un dato di fatto incontestato che la ricorrente abbia sospeso il corso di laurea in concomitanza con la gravidanza e la nascita di . Tale situazione deve ritenersi, in Per_1 assenza di prova contraria, il frutto di una scelta condivisa tra le parti nell'ottica di una distribuzione dei ruoli familiari che vedeva la madre maggiormente impegnata sul fronte
(necessitato) dell'accudimento della figlia appena nata e il padre impegnato sul fronte lavorativo. Il dato è confermato anche dalla successiva evoluzione delle situazioni lavorative delle parti (precaria e scarsamente professionalizzante quella della madre e più stabile e maggiormente retribuita quella del padre).
A fronte di tale assetto, deve ritenersi che l'abitudine di vita della minore sia quella di essere accudita in via prevalente della madre.
Considerate dunque queste premesse in fatto, è da valutare come maggiormente conforme all'interesse della figlia minore un calendario di visita che preveda maggior tempo da trascorrere con la madre, secondo quanto già stabilito nei provvedimenti temporanei.
Tale calendario appare equilibrato e idoneo a consentire al padre di mantenere un significativo rapporto con la minore.
Il padre, dunque, vedrà la figlia a week end alterni da venerdì alle 18 alla domenica alle 18
e, nelle settimane in cui ha il week end di competenza, egli vedrà la figlia anche 1 pomeriggio a settimana con relativo TO (in assenza di accordo il mercoledì) e, nelle settimane in cui non ha il week end di competenza, per 2 pomeriggi con relativo TO
pagina 8 di 10 (in assenza di accordo il mercoledì e il venerdì) provvedendo poi a accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola ovvero presso l'abitazione della madre (entro le ore 10).
Quanto, infine, agli aspetti economici va rammentato che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dagli atti emerge che la ricorrente lavora con contratto part- time di 15 ore come cameriera e stipendio mensile pari a euro 700 circa (doc 10 e 11 della ricorrente), non è proprietaria di beni immobili e, in qualità di genitore collocatario, usufruirà della abitazione familiare il cui mutuo grava sul resistente.
Il resistente svolge attività di carpentiere/saldatore e, dalla analisi degli estratti conto risulta aver percepito uno stipendio medio per l'anno 2022 pari a euro 1951 e per l'anno 2023 pari a euro 1980. Tale dato medio appare del tutto congruente con la maggiore professionalità del resistente rispetto alla attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Del resto, è pacifico che il nucleo familiare si sia sempre sostenuto in via prevalente col lavoro del resistente e che la abbia solo di recente ripreso l'attività lavorativa, peraltro, in tempi che le Pt_1
assicurino la compatibilità con gli oneri di cura della minore. Il resistente è inoltre gravato dalla rata di mutuo della casa familiare (di cui è proprietario esclusivo) per euro 433,68 oltre che delle rate di altri 2 finanziamenti per complessivi euro 371.
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti, della fruizione da parte della ricorrente della casa familiare (la cui rata di mutuo grava sullo , della necessità CP_1
per la madre di svolgere attività lavorativa part-time per le necessità di accudimento della figlia minore e della necessità per il padre di reperire una nuova abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario per la figlia con la somma mensile di euro Per_1
250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. sulle spese di lite
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via condivisa la minore a entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la casa familiare sita in Carmignano di Brenta (Padova), Parte_1
frazione Camazzole n. 16/E affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
3. dispone che il padre veda la minore a week end alterni da venerdì alle 18 a domenica alle 18 e nelle settimane in cui il padre ha il week end di competenza anche 1 pomeriggio a settimana con TO (in mancanza di accordo nella giornata del mercoledì); nelle settimane in cui il padre non ha il week end di competenza 2 pomeriggi con TO (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì);
4. pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della Per_1 Parte_1
somma mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 1855/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 11.04.2024 da
nata in [...] il [...] con l'avv. DE SIMONI CARLO Parte_1
ricorrente contro nato in [...] il [...] con gli avv.ti NICOLO' CP_1
PETTENUZZO, ENRICA FINCATI e ENRICO CECCHIN resistente
e con l'intervento del p.m.
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) causa rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 10.12.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 17.12.2024
Conclusioni:
Per la ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“disporre le seguenti condizioni nell'esclusivo interesse della figlia minore : Persona_1
1. affido congiunto ed esercizio della responsabilità genitoriale.
1.1. affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia con collocamento prevalente con la madre. continuerà ad abitare assieme alla madre nell'abitazione familiare Per_1
pagina 1 di 10 in Carmignano di Brenta (PD), Frazione Camazzole n. 16/lett. E. La madre non potrà modificare la predetta residenza senza previo accordo con il padre;
1.2 i genitori dovranno garantire la continuità del rapporto affettivo, siccome fondamentale per l'educazione e lo sviluppo psico-fisico della minore;
1.3 i genitori dovranno valutare congiuntamente e con la figlia tutte le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative, le attività sportive e extrascolastiche e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulle sue condizioni di vita;
2. contributo al mantenimento
2.1 Il padre corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento della figlia da corrispondere in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo dovrà essere rivalutato di anno in anno secondo gli indici nazionali ISTAT;
2.2 La madre potrà autonomamente disporre, nell'interesse della minore, le spese di seguito specificate sulla base delle indicazioni del protocollo del Tribunale di Padova del
2017: 1) visite specialistiche erogate in regime di convenzione;
2) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
3) cure dentistiche/ortodontiche; 4) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal SSN;
5) ticket sanitari;
6) rette/tasse scolastiche e universitarie;
7) libri di testo richiesti dai predetti istituti;
8) mensa scolastica;
9) gite scolastiche;
10) attività sportive e la pertinente attrezzatura;
11) centri estivi, 12) vestiario etc..
Richiedono, invece, il consenso preventivo di entrambi i genitori le spese di seguito elencate: 1) cure termali e fisioterapiche;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero
e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
5) viaggi e vacanze;
6) altre attività sportive, ricreative, ludiche e pertinente attrezzatura;
7) le spese per l'istruzione
(viaggi-vacanze all'estero), l'iscrizione presso istituti privati o corsi di specializzazione e quant'altro si rendesse necessario per la salute, lo sviluppo psico-fisico e l'educazione della figlia. Per tali spese il genitore non potrà negare il consenso senza giustificato motivo.
2.3 le anzidette spese, quindi, vengono ripartite al 50% tra i genitori e dovranno essere corrisposte anticipatamente da ciascun genitore per la propria quota di spettanza. La madre è, peraltro, autorizzata ad anticipare direttamente l'intero ammontare, dandone tempestiva comunicazione al padre, che dovrà provvedere al rimborso entro e non oltre 15 giorni.
3. Sul rilascio di documenti
pagina 2 di 10 Il rinnovo del passaporto e di altri eventuali documenti di dovrà essere effettuato Per_1 previo consenso dei genitori che non potrà essere negato senza una giusta causa”.
Per il resistente (come da comparsa di costituzione e risposta):
“accogliersi le seguenti CONCLUSIONI:
I. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso il padre;
II. la casa familiare, di proprietà esclusiva del padre è a lui assegnata con tutti gli arredi;
III. la minore starà con il padre le notti da martedì a domenica mentre la notte di lunedì con la madre;
IV. il padre si occuperà di accompagnare la minore ogni mattina a scuola;
V. la madre si occuperà di andare a prendere la minore a scuola ogni giorno e poi la porterà a casa dal padre alle 17.30.
VI. la minore, il sabato e la domenica, a weekend alterni, starà con la madre dalle 08.00 alle 17.30;
VII. le vacanze estive, natalizie, pasquali, nonché eventuali ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza, così come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale;
VIII. le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i genitori;
IX. nulla quanto a contributi economici per il mantenimento della figlia da versare a carico del padre a favore della madre;
X. le spese mediche relative al figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, così come tutte le altre ed ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, (scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.) con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di Padova per ogni altra spesa straordinaria non oggetto di specifico accordo tra i genitori;
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.04.2024 , premesso che dall'unione non Parte_1 matrimoniale con era nata la figlia (il 20.02.2020), adiva l'intestato CP_1 Per_1
Tribunale chiedendo l'affido congiunto della minore con collocamento presso di sé,
l'assegnazione a sé della casa familiare, l'onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di euro 600 oltre il
50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 10 Allegava a sostegno che la relazione, iniziata nel 2019, era sempre stata conflittuale a causa del carattere irascibile e aggressivo del resistente che, nell'ultimo periodo l'aggrediva verbalmente con insulti e minacce (quali “drogata, pezzente, non meriti di essere madre…”) e teneva atteggiamenti controllanti;
precisava che la procedura di negoziazione assistita era fallita.
In data 21.10.2024 si costituiva il resistente che contestava tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto e in particolare chiedeva l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione a sé della casa coniugale, disciplina del diritto di visita materno tutti i giorni dall'uscita di scuola alle 17,30 oltre 1 TO a settimana e week end alterni.
Il resistente allegava di essere la figura di riferimento della minore, stante gli impegni lavorativi della madre, e che, essendo egli unico intestatario della casa familiare, poteva garantire idoneo collocamento alla minore, anche con l'aiuto della famiglia di origine
(essendo invece i genitori della residenti in altra provincia). Pt_1
All'udienza del 22.11.2024 le parti comparivano personalmente avanti al Giudice del. e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale. La madre precisava di lavorare come cameriera con contratto part-time per 15 ore settimanali e stipendio pari a euro 700. Il padre riferiva di lavorare come saldatore con contratto a tempo determinato e stipendio medio di euro 1700 e di provvedere in via esclusiva al pagamento della rata di mutuo pari a euro 433 mensili.
Il Giudice si riservava e con ordinanza depositata in data 10.12.2024 adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della minore: “1. dispone l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori con Persona_2
collocamento prevalente e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la Parte_1
casa familiare sita in Carmignano di Brenta (Padova), frazione Camazzole n. 16/E affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
3. dispone che il padre veda la minore a week end alterni da venerdì alle 18 a domenica alle 18 e nelle settimane in cui il padre ha il week end di competenza anche 1 pomeriggio a settimana con TO (in mancanza di accordo nella giornata del mercoledì); nelle settimane in cui il padre non ha il week end di competenza 2 pomeriggi con TO (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì);
4. determina il contributo dovuto da a per il mantenimento della CP_1 Parte_1
figlia nella misura di euro 250 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1
con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita pagina 4 di 10 calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova”.
Con la medesima ordinanza il Giudice, lette e valutate le istanze istruttorie svolte dalle parti, rilevato che la causa era istruita in via documentale e che le prove per testi apparivano superflue ai fini del decidere, rigettava le istanze istruttorie formulare e letto l'art. 473bis. 22 c.p.c. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
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1.Profili di internazionalità
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti hanno cittadinanza moldava e romena) appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
In relazione alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, il figlio della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
pagina 5 di 10 e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo il figlio minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento del figlio della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore
è il figlio, il quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie il creditore dell'obbligazione alimentare è il figlio che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
2. domanda di affido, collocamento, diritto di visita, mantenimento della figlia minore, assegnazione della casa familiare.
e chiedono concordemente che la figlia minore sia Parte_1 CP_1 Per_1
affidata a entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso.
pagina 6 di 10 Non vi sono ragioni per disattendere tale richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter co. 2 c.c. e non risultano dagli atti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per la minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , si conferma quanto già disposto con l'ordinanza Per_1
depositata in data 10.12.2024.
Va rilevato infatti che ha attualmente 4 anni;
in ragione della tenera età e Persona_2
della diversa distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia (il padre è da sempre la persona che ha garantito il sostentamento della famiglia con un regolare e stabile lavoro da carpentiere, mentre la madre ha interrotto gli studi a seguito della maternità e successivamente ha trovato lavori saltuari compatibilmente con gli orari lavorativi del padre in modo da poter garantire l'accudimento alla figlia) è da ritenersi che il genitore di riferimento della minore sia allo stato la madre, presso cui dunque la minore deve essere collocata in via prevalente. In conseguenza di tale collocamento, alla madre viene assegnata la casa familiare affinché continui a viverci unitamente alla figlia;
ciò anche alla luce del fatto che lo ha in loco la famiglia di origine (che potrà garantirgli un primo CP_1
sostegno) mentre la non ha alcun riferimento sul territorio. Pt_1
Pertanto, in accoglimento della domanda formulata da , va disposto il Parte_1
collocamento della minore presso di lei e di conseguenza l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa familiare.
Quanto alla disciplina del diritto di visita paterno, va ricordato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19323 del 17.9.2020); più recentemente, ferma la natura tendenziale della frequentazione del tutto paritaria, tra genitore e figlio, è stato chiarito che il giudice ben può individuare
“nell'interesse del minore... un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 4790 del 14.2.2022).
pagina 7 di 10 Si comprende, dal tenore delle massime sopra riportate, che non sussiste un regime di frequentazioni ideale e astratto valevole per tutte le situazioni ma che, in caso di disaccordo tra i genitori, occorre tenere conto del criterio tendenziale della frequentazione paritaria, ferma comunque la necessità di considerare tutti gli elementi del caso concreto che inducano ad adottare la soluzione più confacente alla serenità del minore.
Nel caso di specie deve tenersi in particolare considerazione che la minore ha attualmente, come già detto, 4 anni e che in questi primi anni di vita è stata accudita in via del tutto prevalente dalla madre, che ha lasciato gli studi universitari in ragione della gravidanza e ha solo da poco ripreso (in forma part-time) l'attività lavorativa. Sul punto non appare persuasiva l'argomentazione del resistente secondo cui l'interruzione degli studi è stata una scelta da imputare unicamente alla ricorrente e criticabile in quanto impulsiva e velleitaria con ripercussioni sulla stabilità reddituale e frutto di una visione retorica e stereotipata del rapporto madre-figlia.
È un dato di fatto incontestato che la ricorrente abbia sospeso il corso di laurea in concomitanza con la gravidanza e la nascita di . Tale situazione deve ritenersi, in Per_1 assenza di prova contraria, il frutto di una scelta condivisa tra le parti nell'ottica di una distribuzione dei ruoli familiari che vedeva la madre maggiormente impegnata sul fronte
(necessitato) dell'accudimento della figlia appena nata e il padre impegnato sul fronte lavorativo. Il dato è confermato anche dalla successiva evoluzione delle situazioni lavorative delle parti (precaria e scarsamente professionalizzante quella della madre e più stabile e maggiormente retribuita quella del padre).
A fronte di tale assetto, deve ritenersi che l'abitudine di vita della minore sia quella di essere accudita in via prevalente della madre.
Considerate dunque queste premesse in fatto, è da valutare come maggiormente conforme all'interesse della figlia minore un calendario di visita che preveda maggior tempo da trascorrere con la madre, secondo quanto già stabilito nei provvedimenti temporanei.
Tale calendario appare equilibrato e idoneo a consentire al padre di mantenere un significativo rapporto con la minore.
Il padre, dunque, vedrà la figlia a week end alterni da venerdì alle 18 alla domenica alle 18
e, nelle settimane in cui ha il week end di competenza, egli vedrà la figlia anche 1 pomeriggio a settimana con relativo TO (in assenza di accordo il mercoledì) e, nelle settimane in cui non ha il week end di competenza, per 2 pomeriggi con relativo TO
pagina 8 di 10 (in assenza di accordo il mercoledì e il venerdì) provvedendo poi a accompagnare la figlia il giorno successivo a scuola ovvero presso l'abitazione della madre (entro le ore 10).
Quanto, infine, agli aspetti economici va rammentato che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dagli atti emerge che la ricorrente lavora con contratto part- time di 15 ore come cameriera e stipendio mensile pari a euro 700 circa (doc 10 e 11 della ricorrente), non è proprietaria di beni immobili e, in qualità di genitore collocatario, usufruirà della abitazione familiare il cui mutuo grava sul resistente.
Il resistente svolge attività di carpentiere/saldatore e, dalla analisi degli estratti conto risulta aver percepito uno stipendio medio per l'anno 2022 pari a euro 1951 e per l'anno 2023 pari a euro 1980. Tale dato medio appare del tutto congruente con la maggiore professionalità del resistente rispetto alla attività lavorativa svolta dalla ricorrente. Del resto, è pacifico che il nucleo familiare si sia sempre sostenuto in via prevalente col lavoro del resistente e che la abbia solo di recente ripreso l'attività lavorativa, peraltro, in tempi che le Pt_1
assicurino la compatibilità con gli oneri di cura della minore. Il resistente è inoltre gravato dalla rata di mutuo della casa familiare (di cui è proprietario esclusivo) per euro 433,68 oltre che delle rate di altri 2 finanziamenti per complessivi euro 371.
Pertanto, tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti, della fruizione da parte della ricorrente della casa familiare (la cui rata di mutuo grava sullo , della necessità CP_1
per la madre di svolgere attività lavorativa part-time per le necessità di accudimento della figlia minore e della necessità per il padre di reperire una nuova abitazione, il padre contribuirà al mantenimento ordinario per la figlia con la somma mensile di euro Per_1
250 oltre il 50% delle spese straordinarie.
3. sulle spese di lite
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. affida in via condivisa la minore a entrambi i genitori con collocamento Persona_2
prevalente e residenza presso la madre;
2. assegna alla madre la casa familiare sita in Carmignano di Brenta (Padova), Parte_1
frazione Camazzole n. 16/E affinché continui a viverci unitamente alla figlia minore;
3. dispone che il padre veda la minore a week end alterni da venerdì alle 18 a domenica alle 18 e nelle settimane in cui il padre ha il week end di competenza anche 1 pomeriggio a settimana con TO (in mancanza di accordo nella giornata del mercoledì); nelle settimane in cui il padre non ha il week end di competenza 2 pomeriggi con TO (in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì);
4. pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante il versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese della Per_1 Parte_1
somma mensile di euro 250,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova;
5. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 17.12.2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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