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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2024, n. 23517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23517 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NC OT nato a [...] il [...] OI ED nato,;a CHIVASSO il 26/02/1977 DI AM natqà GE il 06/02/1983 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore, avv. DAVIDE GATTI, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 26/11/2021, che aveva condannato TA AN, FE BO e LA BO per il reato loro rispettivamente ascritto. 2. Le imputate, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti reato loro ascritti e alla relativa commissione. Rileva la difesa che la Corte territoriale non ha fornito congrua risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23517 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 2.1 Quanto all'elemento materiale, la difesa contesta la provenienza furtiva degli pneumatici sequestrati, ritenendo inattendibile la persona offesa, atteso che consegnava agli inquirenti l'elenco degli pneumatici rubati dal suo deposito - tra cui quelli che si ritiene nella disponibilità delle imputate - solo dopo il sequestro avvenuto all'interno del campo nomadi. 2.2 Quanto all'ascrivibilità dei fatti per cui si procede alle odierne ricorrenti, la difesa evidenzia che sussiste discrasia tra quanto risulta dai verbali di sequestro e quanto affermato dagli agenti operanti nel corso del dibattimento;
che i luoghi in cui i beni sono stati rinvenuti non sono nella disponibilità esclusiva delle odierne ricorrenti, tenuto conto che si trovavano in spazi comuni all'interno del campo nomadi;
che, quanto più specificamente alla posizione della AN, il teste ha riferito che gli pneumatici si trovavano nelle pertinenze dell'abitazione e che su di essi vi era l'etichetta riconducibile all'esercizio commerciale della persona offesa, mentre dal verbale di sequestro risulta che furono rinvenuti nei pressi dell'abitazione e che solo uno di essi recava detta etichetta;
che, quanto alla posizione di FE BO, analoghe considerazioni valgono per gli pneumatici marca ER rinvenuti nei pressi della sua abitazione, mentre per gli pneumatici montati su una autovettura Subaru Impreza si evidenzia che detto veicolo risulta intestato ad un terzo e per quelli di marca Brigdestone, montati sulla Punto di proprietà della ricorrente, si contesta la carenza di prova in ordine alla provenienza furtiva;
che, quanto alla posizione di LA IS, il difensore rimanda alle considerazioni svolte in relazione alla provenienza furtiva degli pneumatici. Rileva, inoltre, la difesa che, con riferimento alla mancata spiegazione del possesso dei beni, valorizzata dalla Corte territoriale, detta regola trova applicazione solo laddove sia provato il possesso dei beni in capo all'imputato, dato questo decisamente contestato per le ragioni sopra sintetizzate. 2.3 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., con riferimento alle posizioni di TA AN e FE BO. Osserva in proposito che la recidiva è stata ritenuta unicamente in considerazione dei precedenti penali da cui le ricorrenti risultano gravate, senza dar conto delle ragioni per le quali è stato ritenuto che il reato loro rispettivamente ascritto fosse espressione di una maggiore pericolosità. 2.4 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto nei confronti di tutte e tre le imputate della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di cui alla legge n. 689 del 1981. Rileva, in particolare, che la motivazione è del tutto astratta, avulsa dalla 2 concreta valutazione delle condizioni soggettive delle ricorrenti e in contrasto con la ratio legis della Riforma Cartabia, che considera la pena detentiva quale X extrema ratio;
che la pena comminata alla AN ed a LA IB è inferiore ad un anno di reclusione e che tale diventerebbe la pena inflitta a FE BO, qualora si escludesse la recidiva in accoglimento del secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1.1 n primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Tanto premesso, si osserva che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione 3 di responsabilità in ordine alla rapina in contestazione), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle 4 deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". 1.1.3 Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, invero, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sezione 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 1.1.4 Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto„ al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza 5 espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01). 1.1.5 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha risposto punto per punto alle doglianze avanzate dalla difesa, dando conto degli elementi da cui ha desunto la provenienza furtiva degli pneumatici e di quelli sulla base dei quali ha attribuito ad ognuna delle ricorrenti la disponibilità degli pneumatici ad ognuna di esse ascritti, proponendo una lettura complessiva degli elementi a carico di ognuna delle odierne imputate. In particolare, quanto alla provenienza degli pneumatici dal deposito della persona offesa, entrambi i provvedimento di merito hanno valorizzato per un verso l'etichettatura riportante la ragione sociale della ditta della persona offesa e per altro verso la lista con il materiale sottratto presentata solo pochi giorni dopo la scoperta del furto (tenuto conto dell'elevato numero di pneumatici stoccati nel magazzino, nell'ordine di diverse migliaia); quanto alla disponibilità degli pneumatici da parte di ognuna delle ricorrenti, hanno evidenziato - con riferimento a quelli non ancora montati - la circostanza per cui erano stati rinvenuti in prossimità delle abitazioni delle rispettive imputate, mentre per quelli già montati ha fatto riferimento alla disponibilità delle autovetture sulle quali erano stati posizionati (irrilevante essendo la formale intestazione ad un terzo soggetto di una delle autovetture). Ebbene, a fronte di una motivazione congrua, analitica ed esaustiva, del tutto esente da qualsivoglia vizio logico, la difesa si è limitata a riproporre doglianze, già avanzate ai giudici di appello, con le quali ha continuato nell'opera di parcellizzazione del materiale probatorio ed ha cercato di fornire una lettura in fatto alternativa a quella fatta propria dai giudici di entrambi i gradi di merito. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e 6 la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. Per altro verso, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 - 01). Nel caso di specie, la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l'applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità delle due imputate, indicate come «soggetti recidivi, refrattari, come nel caso di specie, agli effetti deterrenti e rieducativi che avrebbero dovuto sortire dalle precedenti esperienze giudiziarie». 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha ritenuto che, pur ricorrendo in astratto i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, all'esito di una valutazione in concreto, che ha valorizzato la pervicacia nel delinquere dimostrata da entrambe le imputate, ha stimato che le stesse non dessero garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta, giungendo a stimare quest'ultima inidonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività. Trattasi di motivazione sintetica, ma congrua, che non risulta affetta da vizio di manifesta illogicità, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito il difensore, avv. DAVIDE GATTI, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 5/12/2023 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 26/11/2021, che aveva condannato TA AN, FE BO e LA BO per il reato loro rispettivamente ascritto. 2. Le imputate, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti reato loro ascritti e alla relativa commissione. Rileva la difesa che la Corte territoriale non ha fornito congrua risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23517 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 06/06/2024 2.1 Quanto all'elemento materiale, la difesa contesta la provenienza furtiva degli pneumatici sequestrati, ritenendo inattendibile la persona offesa, atteso che consegnava agli inquirenti l'elenco degli pneumatici rubati dal suo deposito - tra cui quelli che si ritiene nella disponibilità delle imputate - solo dopo il sequestro avvenuto all'interno del campo nomadi. 2.2 Quanto all'ascrivibilità dei fatti per cui si procede alle odierne ricorrenti, la difesa evidenzia che sussiste discrasia tra quanto risulta dai verbali di sequestro e quanto affermato dagli agenti operanti nel corso del dibattimento;
che i luoghi in cui i beni sono stati rinvenuti non sono nella disponibilità esclusiva delle odierne ricorrenti, tenuto conto che si trovavano in spazi comuni all'interno del campo nomadi;
che, quanto più specificamente alla posizione della AN, il teste ha riferito che gli pneumatici si trovavano nelle pertinenze dell'abitazione e che su di essi vi era l'etichetta riconducibile all'esercizio commerciale della persona offesa, mentre dal verbale di sequestro risulta che furono rinvenuti nei pressi dell'abitazione e che solo uno di essi recava detta etichetta;
che, quanto alla posizione di FE BO, analoghe considerazioni valgono per gli pneumatici marca ER rinvenuti nei pressi della sua abitazione, mentre per gli pneumatici montati su una autovettura Subaru Impreza si evidenzia che detto veicolo risulta intestato ad un terzo e per quelli di marca Brigdestone, montati sulla Punto di proprietà della ricorrente, si contesta la carenza di prova in ordine alla provenienza furtiva;
che, quanto alla posizione di LA IS, il difensore rimanda alle considerazioni svolte in relazione alla provenienza furtiva degli pneumatici. Rileva, inoltre, la difesa che, con riferimento alla mancata spiegazione del possesso dei beni, valorizzata dalla Corte territoriale, detta regola trova applicazione solo laddove sia provato il possesso dei beni in capo all'imputato, dato questo decisamente contestato per le ragioni sopra sintetizzate. 2.3 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen., con riferimento alle posizioni di TA AN e FE BO. Osserva in proposito che la recidiva è stata ritenuta unicamente in considerazione dei precedenti penali da cui le ricorrenti risultano gravate, senza dar conto delle ragioni per le quali è stato ritenuto che il reato loro rispettivamente ascritto fosse espressione di una maggiore pericolosità. 2.4 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto nei confronti di tutte e tre le imputate della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di cui alla legge n. 689 del 1981. Rileva, in particolare, che la motivazione è del tutto astratta, avulsa dalla 2 concreta valutazione delle condizioni soggettive delle ricorrenti e in contrasto con la ratio legis della Riforma Cartabia, che considera la pena detentiva quale X extrema ratio;
che la pena comminata alla AN ed a LA IB è inferiore ad un anno di reclusione e che tale diventerebbe la pena inflitta a FE BO, qualora si escludesse la recidiva in accoglimento del secondo motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1.1 n primo motivo non è consentito dalla legge, in quanto costituito da mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Peraltro, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Va, poi, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità degli imputati costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Tanto premesso, si osserva che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Buraschi, Rv. 243636 - 01) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione 3 di responsabilità in ordine alla rapina in contestazione), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2, n. 9106 del 12/2/21, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sezione 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01), il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione. 1.1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle 4 deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". 1.1.3 Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, invero, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano» (Sezione 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215 - 01). 1.1.4 Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né il giudice di legittimità può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto„ al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto e all'esigenza della completezza 5 espositiva (Sezione 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214 - 01). 1.1.5 Nel caso di specie, la Corte territoriale ha risposto punto per punto alle doglianze avanzate dalla difesa, dando conto degli elementi da cui ha desunto la provenienza furtiva degli pneumatici e di quelli sulla base dei quali ha attribuito ad ognuna delle ricorrenti la disponibilità degli pneumatici ad ognuna di esse ascritti, proponendo una lettura complessiva degli elementi a carico di ognuna delle odierne imputate. In particolare, quanto alla provenienza degli pneumatici dal deposito della persona offesa, entrambi i provvedimento di merito hanno valorizzato per un verso l'etichettatura riportante la ragione sociale della ditta della persona offesa e per altro verso la lista con il materiale sottratto presentata solo pochi giorni dopo la scoperta del furto (tenuto conto dell'elevato numero di pneumatici stoccati nel magazzino, nell'ordine di diverse migliaia); quanto alla disponibilità degli pneumatici da parte di ognuna delle ricorrenti, hanno evidenziato - con riferimento a quelli non ancora montati - la circostanza per cui erano stati rinvenuti in prossimità delle abitazioni delle rispettive imputate, mentre per quelli già montati ha fatto riferimento alla disponibilità delle autovetture sulle quali erano stati posizionati (irrilevante essendo la formale intestazione ad un terzo soggetto di una delle autovetture). Ebbene, a fronte di una motivazione congrua, analitica ed esaustiva, del tutto esente da qualsivoglia vizio logico, la difesa si è limitata a riproporre doglianze, già avanzate ai giudici di appello, con le quali ha continuato nell'opera di parcellizzazione del materiale probatorio ed ha cercato di fornire una lettura in fatto alternativa a quella fatta propria dai giudici di entrambi i gradi di merito. 1.2 Il secondo motivo è inammissibile perché generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 - 01; Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 - 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). L'indeterminatezza e 6 la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità. Per altro verso, si osserva che, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sezione 3, n. 3239 del 4/10/2022, T., Rv. 284061 - 01). Nel caso di specie, la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l'applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità delle due imputate, indicate come «soggetti recidivi, refrattari, come nel caso di specie, agli effetti deterrenti e rieducativi che avrebbero dovuto sortire dalle precedenti esperienze giudiziarie». 1.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha ritenuto che, pur ricorrendo in astratto i presupposti per la sostituzione della pena detentiva, all'esito di una valutazione in concreto, che ha valorizzato la pervicacia nel delinquere dimostrata da entrambe le imputate, ha stimato che le stesse non dessero garanzie in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva richiesta, giungendo a stimare quest'ultima inidonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività. Trattasi di motivazione sintetica, ma congrua, che non risulta affetta da vizio di manifesta illogicità, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa