Art. 2.
La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall' art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.
La spesa annua di L. 10,000, autorizzata dall' art. 36 della legge 31 marzo 1904, n. 140 , per imprevisti relativi alle opere di miglioramento agrario, contemplate dai titoli I e II della legge stessa, n. 14, tabella A, e' destinata a provvedere anche alle spese necessarie per la vigilanza governativa, di cui all'art. 21 della legge.