Articolo 3 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1205
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 novembre 1960
Art. 3.
Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", previsto dall' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito, per l'esercizio 1960-61, in lire 8.000.000.000.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960