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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/07/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Brunella Parte_1 C.F._1
LOCATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Paladina Parte_1 CP_1
(BG) in data 21 giugno 2014.
Dalla loro unione sono nati (13 agosto 2008) e (2 settembre 2009), minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto col coniuge, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita col padre, un contributo per il mantenimento della prole pari a
600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Giudice relatore, accertato che il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito, né è comparso personalmente, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha chiesto l'autorizzazione ad attivare un percorso psicologico per la figlia minore anche in assenza del consenso paterna.
Trattandosi di domanda nuova, è stata disposta la notifica al resistente del verbale d'udienza e il
Giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e ha autorizzato la ricorrente ad avviare, anche senza il consenso del coniuge, un percorso psicologico per la figlia minore, ordinando altresì all'Agenzia delle Entrate
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi del resistente.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio con ordinanza del 18 luglio
2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, si reputano superflue le istanze di esibizione reiterate dalla difesa della ricorrente, poiché la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. ord., 20 ottobre 2021, n.
975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).
Il materiale probatorio in atti risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con decreto di omologa del 18 maggio 2021. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
La ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, ha domandato l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite padre-figli, lamentando il disinteresse dimostrato dal genitore verso i minori, che vede sporadicamente e senza prendersi cura delle loro esigenze sanitarie e scolastiche, in toto delegate alla madre.
Ritiene questo Collegio che le domande avanzate siano fondate e in quanto tali possano essere accolte, per le ragioni che seguono.
In premessa, si rammenta che il criterio fondamentale che orienta la decisione è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass.
4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, l'ordinamento consente, a tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso, di disporne l'affido esclusivo ad un genitore ex art. 337 quater
c.c., qualora nei confronti dell'altro si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritengono che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che il signor , pur mantenendo una CP_1
relazione coi figli minori e risultando affettivamente legato agli stessi e, in particolare, alla primogenita (v. verbale 17.9.24), abbia manifestato con la propria condotta, anche processuale, di disinteressarsi alle questioni che li riguardano, risultando credibili, in carenza di elementi idonei ad inficiarne l'efficacia probatoria, le dichiarazioni della signora sull'assenza del genitore Pt_1
nell'assolvimento dei compiti di cura e accudimento dei minori, rimessi in via esclusiva alla stessa.
Ne è esempio l'autorizzazione richiesta dalla madre, in assenza del consenso paterno, all'attivazione del percorso psicologico necessario per non manifestato neppure dopo la notifica del Per_1
verbale di udienza nel quale è stata formulata tale istanza.
Gli elementi acquisiti appaiono dunque rivelatrici di una inidoneità del signor ad assolvere CP_1
con responsabilità il proprio ruolo genitoriale, delegando alla moglie la gestione e la cura delle incombenze dei figli.
A fronte della accertata inadeguatezza paterna e della piena e integra capacità materna, può essere dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, poiché maggiormente tutelante e pienamente rispondente al loro best interest.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., la madre sarà comunque tenuta ad informare periodicamente il padre sull'andamento scolastico e eventuali malesseri e patologie dei figli, rimanendo in capo ad entrambi i genitori le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
I minori, come già concordato dai coniugi in sede di separazione, rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale, e potranno continuare a frequentare il padre secondo il calendario indicato in dispositivo, salva la possibilità delle parti di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo.
Da ultimo, si reputa superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c., in quanto determinerebbe un coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale che pare preferibile evitare, visto il disinteresse dimostrato dal padre e l'assenza di circostanze allegate dalla madre in merito al rapporto col genitore che siano meritevoli di approfondimento.
Sull'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto di individuare ai sensi dell'art. 473.bis.39, co. 1, lett. b) c.p.c. la somma di denaro dovuta dal signor ex art. 614 bis c.p.c. per CP_1
ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha dedotto il verificarsi di ripetuti inadempimenti da parte del coniuge, sia rispetto alle condizioni della separazione, sia rispetto ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., consistiti in particolare nel ritardato versamento dell'assegno di mantenimento, nel mancato versamento delle spese straordinarie, nell'osservanza irregolare del diritto di visita.
L'istanza è infondata e in quanto tale non può trovare accoglimento.
Premesso che le sanzioni economiche previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. mirano a prevenire o contrastare il verificarsi di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabili genitoriale, si ritiene che, nel caso di specie, la signora non abbia provato, Pt_1
né tantomeno ha offerto di provare, i fatti posti a fondamento della sua domanda, i quali risultano dedotti in termini generici e, pertanto, non possono valere a dimostrare né la gravità delle inadempienze imputate al coniuge né il pregiudizio patito dai figli per effetto della sua condotta.
La domanda va pertanto rigettata.
Sul contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato la determinazione in 1.000,00 Pt_1
euro mensili (500,00 euro per ciascun figlio) del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente lavora e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente pari a circa 1.300 euro nel 2020, 1400 euro nel 2021 e
1.500,00 euro nel 2022 (doc. 6, 7 e 8 ricorrente); è comproprietaria col coniuge di due autovetture e titolare di un conto corrente da cui risulta un saldo di 9,49 euro a dicembre 2021, 149,77 euro a dicembre 2022 e 990,46 euro a dicembre 2023 (doc. 19, 20 e 21).
Inoltre, la ricorrente è gravata dell'onere di pagamento del canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive coi figli, pari a 450 euro mensili (doc. 9), e del rimborso di due finanziamenti per i quali sostiene una spesa fissa di circa 700 euro mensili complessivi (doc. 10, 11). D'altra parte, il coniuge è comproprietario di una quota pari a 2/4 di un immobile (doc. 14) e dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate risulta percettore di un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 2100 euro nel 2021, 2300 euro nel 2022, 2.400,00 euro nel 2023 (CU 2022-2024).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale sopra ricordato, tenuto conto dei tempi di permanenza trascorsi dai minori prevalentemente con la madre, delle loro esigenze, da rapportarsi all'età, e della valenza economica dei compiti di cura assolti dalla ricorrente, si ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla moglie, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratti gli importi già eventualmente versati a tale titolo, l'importo complessivo di 800 euro mensili (400 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Infine, l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale affidataria dei minori.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio, la condotta del resistente, il quale, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze avversarie e il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Paladina (BG) il 21 giugno 2014 tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Paladina (Atto n. 2, Parte I, Anno 2014);
3. affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 Per_2
rimarranno collocati e ove viene fissata la loro residenza anagrafica;
4. dispone che la madre informi periodicamente il padre sull'andamento scolastico e eventuali malesseri e patologie dei figli;
5. dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte da entrambi i genitori;
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a domeniche alterne, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive, per una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
8. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, entro il 20 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda
(aprile 2024), detratti gli importi già eventualmente versati a tale titolo, l'importo di 400 euro mensili per ciascun figlio (800 euro complessivi), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente;
10. rigetta l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.;
11. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Brunella Parte_1 C.F._1
LOCATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile nel comune di Paladina Parte_1 CP_1
(BG) in data 21 giugno 2014.
Dalla loro unione sono nati (13 agosto 2008) e (2 settembre 2009), minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto col coniuge, l'affido condiviso dei figli con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita col padre, un contributo per il mantenimento della prole pari a
600 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Giudice relatore, accertato che il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito, né è comparso personalmente, ha dichiarato la sua contumacia e ha sentito liberamente sui fatti di causa la ricorrente, la quale ha chiesto l'autorizzazione ad attivare un percorso psicologico per la figlia minore anche in assenza del consenso paterna.
Trattandosi di domanda nuova, è stata disposta la notifica al resistente del verbale d'udienza e il
Giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione scritta, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e ha autorizzato la ricorrente ad avviare, anche senza il consenso del coniuge, un percorso psicologico per la figlia minore, ordinando altresì all'Agenzia delle Entrate
l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi del resistente.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio con ordinanza del 18 luglio
2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2025, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice relatore.
In particolare, si reputano superflue le istanze di esibizione reiterate dalla difesa della ricorrente, poiché la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31348; Cass. ord., 20 ottobre 2021, n.
975; Cass. 5 novembre 2007, n. 23051).
Il materiale probatorio in atti risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Sulla domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale con decreto di omologa del 18 maggio 2021. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, considerato anche il comportamento processuale assunto dal resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha manifestato alcun interesse rispetto alla presente causa.
Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di divorzio.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
La ricorrente, nel precisare le proprie conclusioni, ha domandato l'affido esclusivo dei figli minori con collocamento presso di sé e la regolamentazione delle visite padre-figli, lamentando il disinteresse dimostrato dal genitore verso i minori, che vede sporadicamente e senza prendersi cura delle loro esigenze sanitarie e scolastiche, in toto delegate alla madre.
Ritiene questo Collegio che le domande avanzate siano fondate e in quanto tali possano essere accolte, per le ragioni che seguono.
In premessa, si rammenta che il criterio fondamentale che orienta la decisione è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass.
4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
In particolare, l'ordinamento consente, a tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso, di disporne l'affido esclusivo ad un genitore ex art. 337 quater
c.c., qualora nei confronti dell'altro si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale.
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritengono che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori sia derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno
2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che il signor , pur mantenendo una CP_1
relazione coi figli minori e risultando affettivamente legato agli stessi e, in particolare, alla primogenita (v. verbale 17.9.24), abbia manifestato con la propria condotta, anche processuale, di disinteressarsi alle questioni che li riguardano, risultando credibili, in carenza di elementi idonei ad inficiarne l'efficacia probatoria, le dichiarazioni della signora sull'assenza del genitore Pt_1
nell'assolvimento dei compiti di cura e accudimento dei minori, rimessi in via esclusiva alla stessa.
Ne è esempio l'autorizzazione richiesta dalla madre, in assenza del consenso paterno, all'attivazione del percorso psicologico necessario per non manifestato neppure dopo la notifica del Per_1
verbale di udienza nel quale è stata formulata tale istanza.
Gli elementi acquisiti appaiono dunque rivelatrici di una inidoneità del signor ad assolvere CP_1
con responsabilità il proprio ruolo genitoriale, delegando alla moglie la gestione e la cura delle incombenze dei figli.
A fronte della accertata inadeguatezza paterna e della piena e integra capacità materna, può essere dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla ricorrente, poiché maggiormente tutelante e pienamente rispondente al loro best interest.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., la madre sarà comunque tenuta ad informare periodicamente il padre sull'andamento scolastico e eventuali malesseri e patologie dei figli, rimanendo in capo ad entrambi i genitori le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale.
I minori, come già concordato dai coniugi in sede di separazione, rimarranno collocati presso la mamma, con la quale vivono da quando è sorta la crisi coniugale, e potranno continuare a frequentare il padre secondo il calendario indicato in dispositivo, salva la possibilità delle parti di formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo.
Da ultimo, si reputa superfluo e, anzi, potenzialmente pregiudizievole l'ascolto della prole ex art. 473 bis.4 c.p.c., in quanto determinerebbe un coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale che pare preferibile evitare, visto il disinteresse dimostrato dal padre e l'assenza di circostanze allegate dalla madre in merito al rapporto col genitore che siano meritevoli di approfondimento.
Sull'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha chiesto di individuare ai sensi dell'art. 473.bis.39, co. 1, lett. b) c.p.c. la somma di denaro dovuta dal signor ex art. 614 bis c.p.c. per CP_1
ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A fondamento di quanto richiesto, la ricorrente ha dedotto il verificarsi di ripetuti inadempimenti da parte del coniuge, sia rispetto alle condizioni della separazione, sia rispetto ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., consistiti in particolare nel ritardato versamento dell'assegno di mantenimento, nel mancato versamento delle spese straordinarie, nell'osservanza irregolare del diritto di visita.
L'istanza è infondata e in quanto tale non può trovare accoglimento.
Premesso che le sanzioni economiche previste dall'art. 473 bis.39 c.p.c. mirano a prevenire o contrastare il verificarsi di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabili genitoriale, si ritiene che, nel caso di specie, la signora non abbia provato, Pt_1
né tantomeno ha offerto di provare, i fatti posti a fondamento della sua domanda, i quali risultano dedotti in termini generici e, pertanto, non possono valere a dimostrare né la gravità delle inadempienze imputate al coniuge né il pregiudizio patito dai figli per effetto della sua condotta.
La domanda va pertanto rigettata.
Sul contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato la determinazione in 1.000,00 Pt_1
euro mensili (500,00 euro per ciascun figlio) del contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero ammontare dell'assegno unico.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Dalla documentazione in atti, risulta che la ricorrente lavora e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente pari a circa 1.300 euro nel 2020, 1400 euro nel 2021 e
1.500,00 euro nel 2022 (doc. 6, 7 e 8 ricorrente); è comproprietaria col coniuge di due autovetture e titolare di un conto corrente da cui risulta un saldo di 9,49 euro a dicembre 2021, 149,77 euro a dicembre 2022 e 990,46 euro a dicembre 2023 (doc. 19, 20 e 21).
Inoltre, la ricorrente è gravata dell'onere di pagamento del canone di locazione relativo all'immobile nel quale vive coi figli, pari a 450 euro mensili (doc. 9), e del rimborso di due finanziamenti per i quali sostiene una spesa fissa di circa 700 euro mensili complessivi (doc. 10, 11). D'altra parte, il coniuge è comproprietario di una quota pari a 2/4 di un immobile (doc. 14) e dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate risulta percettore di un reddito mensile netto, calcolato su dodici mesi, mediamente pari a 2100 euro nel 2021, 2300 euro nel 2022, 2.400,00 euro nel 2023 (CU 2022-2024).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, in attuazione del principio di proporzionalità reddituale sopra ricordato, tenuto conto dei tempi di permanenza trascorsi dai minori prevalentemente con la madre, delle loro esigenze, da rapportarsi all'età, e della valenza economica dei compiti di cura assolti dalla ricorrente, si ritiene equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla moglie, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), detratti gli importi già eventualmente versati a tale titolo, l'importo complessivo di 800 euro mensili (400 euro per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
Infine, l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla ricorrente, quale affidataria dei minori.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, attesa la natura necessaria del giudizio, la condotta del resistente, il quale, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze avversarie e il parziale accoglimento delle domande avanzate dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Paladina (BG) il 21 giugno 2014 tra e;
Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Paladina (Atto n. 2, Parte I, Anno 2014);
3. affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 Per_2
rimarranno collocati e ove viene fissata la loro residenza anagrafica;
4. dispone che la madre informi periodicamente il padre sull'andamento scolastico e eventuali malesseri e patologie dei figli;
5. dispone che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale siano assunte da entrambi i genitori;
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a domeniche alterne, dalle ore 9.00 alle ore 21.00;
- durante le vacanze estive, per una settimana da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7. autorizza le parti a formulare condizioni migliorative rispetto ai modi e ai tempi di frequentazione con la prole di cui sopra, se assunte di comune accordo e tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli;
8. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, entro il 20 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda
(aprile 2024), detratti gli importi già eventualmente versati a tale titolo, l'importo di 400 euro mensili per ciascun figlio (800 euro complessivi), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
9. dispone che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla ricorrente;
10. rigetta l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.;
11. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo