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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore nella causa di primo grado iscritta al n. 10879 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato da:
, (codice ), con l'avv. Costa, Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20.6.2023 del Questore della Provincia di ed ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato;
che lo CP_1
stesso venga annullato o revocato e che sia accertato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
L'amministrazione convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del fatto che il ricorrente a seguito di riesame della sua domanda da parte dell'amministrazione competente ha ricevuto per via amministrativa il titolo di soggiorno oggetto del presente giudizio.
Con successive note il ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente.
1 Si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi dell'interesse al ricorso. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., sez. II, 29.7.2021 n. 21757).
Tale è la situazione verificatasi nel presente giudizio, avendo entrambe le parti dato atto del conseguimento da parte del ricorrente del permesso di soggiorno oggetto del presente giudizio.
La pronuncia di cessata materia del contendere impone il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie le spese del giudizio vanno compensate in ragione della natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore nella causa di primo grado iscritta al n. 10879 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 depositato da:
, (codice ), con l'avv. Costa, Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
, con l'avvocatura dello Stato, Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 20.6.2023 del Questore della Provincia di ed ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità del provvedimento impugnato;
che lo CP_1
stesso venga annullato o revocato e che sia accertato il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 286/1998.
L'amministrazione convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del fatto che il ricorrente a seguito di riesame della sua domanda da parte dell'amministrazione competente ha ricevuto per via amministrativa il titolo di soggiorno oggetto del presente giudizio.
Con successive note il ricorrente ha aderito alla richiesta della resistente.
1 Si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e quindi dell'interesse al ricorso. La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass., sez. II, 29.7.2021 n. 21757).
Tale è la situazione verificatasi nel presente giudizio, avendo entrambe le parti dato atto del conseguimento da parte del ricorrente del permesso di soggiorno oggetto del presente giudizio.
La pronuncia di cessata materia del contendere impone il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nel caso di specie le spese del giudizio vanno compensate in ragione della natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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