Articolo 1047 del Codice della navigazione
Articolo 1046Articolo 1048
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21 aprile 1942
Art. 1047.
(Opposizione dei creditori).

Contro la sentenza di apertura, i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell'istante.

L'opposizione produce gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 627.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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