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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FERMO
Volontaria Giurisdizione
3916/2023 RG. V.G.
Il Giudice delle successioni, letti gli atti;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
vista la relazione conclusiva depositata dall'Avv. Luca Frascari, curatore dell'eredità giacente di nato a [...], il [...] e deceduto a Fermo il 01.09.2023 ed Persona_1 esaminata la relativa nota spesa;
preso atto che quattro dei successibili risultano aver accettato l'eredità del de cuius Persona_1 giusta atto notorio depositato in atti;
rilevato che è stato sollecitato il contraddittorio con tutti gli interessati ai fini della chiusura del procedimento e che gli interessati non hanno depositato osservazioni;
tanto premesso,
OSSERVA
La domanda di chiusura del procedimento è meritevole di accoglimento, in quanto i chiamati
[...]
e hanno accettato l'eredità. Persona_2 Persona_3 CP_1 Persona_2
Si osserva che, a norma dell'art. 532 c.c.: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata” e che, pertanto, in tale ipotesi, il relativo procedimento della curatela di eredità giacente deve essere chiuso.
Per quanto concerne la disciplina delle spese connesse alla procedura, le stesse possono essere poste a carico della curatela, stante la presenza di residua liquidità. Va, quindi, posto a carico della curatela anche il compenso per il curatore dell'eredità giacente.
Quest'ultimo va annoverato tra gli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) ed ha quindi diritto ad un compenso che deve essere liquidato dal giudice che lo ha nominato (art. 52 disp. att. c.c.).
In assenza di parametri normativi si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui il compenso deve essere liquidato dal Giudice secondo il proprio prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte (Cass., 28.11.1991, n. 12767) e non possono essere applicate in via analogica né le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, né la disciplina prevista in tema di liquidazione dei curatori fallimentari.
Valutata l'attività complessivamente svolta dal curatore (partecipazione alle operazioni di inventario, redazione e presentazione della dichiarazione di successione, procedimento per actio interrogatoria, attività di gestione, relazione conclusiva), appare congruo liquidare un importo pari a complessive €
4.000.00 per compensi, oltre ad eventuali accessori di legge, detratto l'eventuale acconto ove percepito, da porre a carico della massa attiva della curatela.
Devono essere, altresì, poste a carico della procedura le eventuali spese di chiusura della procedura.
P.Q.M.
APPROVA l'amministrazione dell'Avv. Luca Frascari, curatore dell'eredità giacente di Per_1
nato a [...], il [...] e deceduto a Fermo il 01.09.2023.
[...]
LIQUIDA in favore del medesimo, tenuto conto delle attività compiute e della relazione conclusiva depositata, l'importo di € 4.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, il cui pagamento pone a carico della massa attiva della curatela, oltre eventuali spese di chiusura della procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a prelevare l'importo come sopra liquidato dal conto corrente intestato alla procedura.
DICHIARA CHIUSA la procedura di eredità giacente.
AUTORIZZA il curatore a pubblicare il presente decreto di chiusura dell'eredità giacente nella Gazzetta
Ufficiale.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a chiudere il conto corrente intestato alla procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente ad immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari.
ASSEGNA al curatore termine di giorni venti per il deposito di relazione conclusiva, relativamente alle operazioni di chiusura come sopra autorizzate, al fine di consentire l'archiviazione della procedura.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Fermo, 06/06/2025 IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI - IL NO
Volontaria Giurisdizione
3916/2023 RG. V.G.
Il Giudice delle successioni, letti gli atti;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
vista la relazione conclusiva depositata dall'Avv. Luca Frascari, curatore dell'eredità giacente di nato a [...], il [...] e deceduto a Fermo il 01.09.2023 ed Persona_1 esaminata la relativa nota spesa;
preso atto che quattro dei successibili risultano aver accettato l'eredità del de cuius Persona_1 giusta atto notorio depositato in atti;
rilevato che è stato sollecitato il contraddittorio con tutti gli interessati ai fini della chiusura del procedimento e che gli interessati non hanno depositato osservazioni;
tanto premesso,
OSSERVA
La domanda di chiusura del procedimento è meritevole di accoglimento, in quanto i chiamati
[...]
e hanno accettato l'eredità. Persona_2 Persona_3 CP_1 Persona_2
Si osserva che, a norma dell'art. 532 c.c.: “Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata accettata” e che, pertanto, in tale ipotesi, il relativo procedimento della curatela di eredità giacente deve essere chiuso.
Per quanto concerne la disciplina delle spese connesse alla procedura, le stesse possono essere poste a carico della curatela, stante la presenza di residua liquidità. Va, quindi, posto a carico della curatela anche il compenso per il curatore dell'eredità giacente.
Quest'ultimo va annoverato tra gli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) ed ha quindi diritto ad un compenso che deve essere liquidato dal giudice che lo ha nominato (art. 52 disp. att. c.c.).
In assenza di parametri normativi si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui il compenso deve essere liquidato dal Giudice secondo il proprio prudente criterio, valutando la natura, l'entità ed i risultati delle prestazioni gestionali svolte (Cass., 28.11.1991, n. 12767) e non possono essere applicate in via analogica né le tariffe dell'ordine professionale di appartenenza, né la disciplina prevista in tema di liquidazione dei curatori fallimentari.
Valutata l'attività complessivamente svolta dal curatore (partecipazione alle operazioni di inventario, redazione e presentazione della dichiarazione di successione, procedimento per actio interrogatoria, attività di gestione, relazione conclusiva), appare congruo liquidare un importo pari a complessive €
4.000.00 per compensi, oltre ad eventuali accessori di legge, detratto l'eventuale acconto ove percepito, da porre a carico della massa attiva della curatela.
Devono essere, altresì, poste a carico della procedura le eventuali spese di chiusura della procedura.
P.Q.M.
APPROVA l'amministrazione dell'Avv. Luca Frascari, curatore dell'eredità giacente di Per_1
nato a [...], il [...] e deceduto a Fermo il 01.09.2023.
[...]
LIQUIDA in favore del medesimo, tenuto conto delle attività compiute e della relazione conclusiva depositata, l'importo di € 4.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, il cui pagamento pone a carico della massa attiva della curatela, oltre eventuali spese di chiusura della procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a prelevare l'importo come sopra liquidato dal conto corrente intestato alla procedura.
DICHIARA CHIUSA la procedura di eredità giacente.
AUTORIZZA il curatore a pubblicare il presente decreto di chiusura dell'eredità giacente nella Gazzetta
Ufficiale.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente a chiudere il conto corrente intestato alla procedura.
AUTORIZZA il curatore dell'eredità giacente ad immettere gli eredi nel possesso dei beni ereditari.
ASSEGNA al curatore termine di giorni venti per il deposito di relazione conclusiva, relativamente alle operazioni di chiusura come sopra autorizzate, al fine di consentire l'archiviazione della procedura.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Fermo, 06/06/2025 IL GIUDICE DELLE SUCCESSIONI - IL NO