I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976. ((4)) Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni. ((4)) La disposizione del precedente comma si applica altresi' in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonche' di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 10 dicembre 1976, n. 798 , convertito con modificazioni dalla L. 8 febbraio 1977, n. 16 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall' art. 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 19, che in virtu' delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1 gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977".