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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1274/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13308/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029457447000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 689/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r. 13308/2025
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1 impugava cartella di pagamento n. 02820250029457447000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a tassa automobilistica per gli anni 2019-2020 per un importo di €. 550,77.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici le cartelle di pagamento impugnato e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 24/07/2025, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate –
Riscossione la quale eccepiva il proprio difetto di legittimità passiva e la riferibilità delle doglianze all' ente impositore. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 03/12/2025, si costituiva in giudizio, con il deposito delle proprie controdeduzioni, Regione Campania la quale deduceva la legittimità del proprio operato e contestava l'eccezione di controparte relativa all'intervenuta prescrizione, all'uopo allegando documentazione tesa a provare l'asserita circostanza.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 16/01/2026, la Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento,
Osserva Che
il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. In particolare, l' avviso di accertamento
è atto prodromico alla cartella di pagamento.
Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
Nel caso di specie, Regione Campania, ritualmente costituitasi in giudizio, ha fornito la prova del compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale. Invero, attraverso il deposito della documentazione versata in atti, l'ente impositore ha inequivocabilmente dimostrato di aver proficuamente interrotto il termine prescrizionale attraverso la notifica dell' avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella dfi pagamento oggetto di odierna impugnazione.
Difatti, risulta che l' avviso di accertamento n n. 109089PF2020, per l' anno di imposta 2020, è stato regolarmente notificato in data 30.12.2020, mentre per l' avviso di accertamento n. 002858PF2019 , riferito all' anno di imposta 2019, il procedimento notificatorio si è concluso per compiuta giacenza in data
31.10.2022.
Tali notificazioni hanno pertanto idoneamente interrotto il termine triennale di prescrizione previsto in tema di tasse automobilistiche che ha quindi cominciato a decorrere ex novo con la notifica della cartella di pagamento n. 02820250029457447000 oggetto della odierna impugnazione.
Ne consegue che il ricorso non è meritevole di accoglimento, giacché l'eccezione di prescrizione risulta destituita di fondamento. Tutte le ulteriori eccezioni risultano assorbite.
Per tali ragioni il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria non risulta prescritto ed il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 a favore di ADER con attribuzione ed euro 150,00 a favore della Regione Campania.
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13308/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N.81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029457447000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 689/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 16.01.2026
r.g.r. 13308/2025
Con ricorso depositato in data 11/07/2025, il sig. Ricorrente_1 impugava cartella di pagamento n. 02820250029457447000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a tassa automobilistica per gli anni 2019-2020 per un importo di €. 550,77.
Il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici le cartelle di pagamento impugnato e la intervenuta prescrizione del credito vantato dall' ente impositore. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni depositate in data 24/07/2025, si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate –
Riscossione la quale eccepiva il proprio difetto di legittimità passiva e la riferibilità delle doglianze all' ente impositore. Chiedeva così il rigetto del ricorso.
In data 03/12/2025, si costituiva in giudizio, con il deposito delle proprie controdeduzioni, Regione Campania la quale deduceva la legittimità del proprio operato e contestava l'eccezione di controparte relativa all'intervenuta prescrizione, all'uopo allegando documentazione tesa a provare l'asserita circostanza.
Chiedeva il rigetto del ricorso.
In data 16/01/2026, la Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento,
Osserva Che
il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. In particolare, l' avviso di accertamento
è atto prodromico alla cartella di pagamento.
Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
Nel caso di specie, Regione Campania, ritualmente costituitasi in giudizio, ha fornito la prova del compimento di atti interruttivi del termine prescrizionale. Invero, attraverso il deposito della documentazione versata in atti, l'ente impositore ha inequivocabilmente dimostrato di aver proficuamente interrotto il termine prescrizionale attraverso la notifica dell' avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella dfi pagamento oggetto di odierna impugnazione.
Difatti, risulta che l' avviso di accertamento n n. 109089PF2020, per l' anno di imposta 2020, è stato regolarmente notificato in data 30.12.2020, mentre per l' avviso di accertamento n. 002858PF2019 , riferito all' anno di imposta 2019, il procedimento notificatorio si è concluso per compiuta giacenza in data
31.10.2022.
Tali notificazioni hanno pertanto idoneamente interrotto il termine triennale di prescrizione previsto in tema di tasse automobilistiche che ha quindi cominciato a decorrere ex novo con la notifica della cartella di pagamento n. 02820250029457447000 oggetto della odierna impugnazione.
Ne consegue che il ricorso non è meritevole di accoglimento, giacché l'eccezione di prescrizione risulta destituita di fondamento. Tutte le ulteriori eccezioni risultano assorbite.
Per tali ragioni il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria non risulta prescritto ed il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 a favore di ADER con attribuzione ed euro 150,00 a favore della Regione Campania.
Napoli, lì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico