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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N° 2350/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2350 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente tra la in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Parte_1 in Alfero (FC) - località Mazzi, via Para n° 22, p.i. , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 delega a margine dell'atto di citazione dall'avv. Barbara Ratti del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, Galleria Mazzini n° 2, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice e residente in [...], c.f. , p.i. _1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Enrico Primaio del foro di P.IVA_2
Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, piazza del Carmine n° 12, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuto e
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. rappresentato e difeso giusta nomina in atti C.F._2 dall'avv. Enrico Nannini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso G.
Mazzini n° 70, presso lo studio del suddetto difensore - convenuto
e con la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, rappresentata e difesa giusta nomina in atti – anche disgiuntamente tra loro – dagli avv.ti Carlo Nannini ed Enrico Nannini del foro di
Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, corso Mazzini n° 70, presso lo studio dei suddetti difensori, - terza chiamata e della
1 in persona del Procuratore Speciale del Controparte_4
Rappresentante per l'Italia dott.ssa c.f. e p.i. , rappresentata Controparte_5 P.IVA_3
e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. Giorgio Grasso del foro di Roma, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Salaria n° 31, presso lo studio del predetto difensore;
- terza chiamata
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 aprile 2025 l'attrice ha concluso insistendo “nelle istanze istruttorie e nelle Parte_1 eccezioni tutte di cui alle memorie n. 2 e n. 3, nonché di cui alle note di trattazione 19 aprile 2023 (ove si prende specifica posizione in ordine alle eccezioni avversarie – di cui alle memorie n.
3 - circa l'ammissibilità dei capitoli formulati da questa difesa)”. Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3 aprile 2025 il convenuto ha concluso chiedendo di, “IN VIA PRINCIPALE: rigettare la _1 domanda svolta da nei confronti di poiché infondata Controparte_6 _1 in fatto e diritto, e conseguentemente condannare ex Art. 96 cpc comma 1/3
[...]
nella misura che risulterà di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: Controparte_6 procedersi con l'ammissione dei mezzi istruttori diretti e indiretti indicati da questa difesa nelle proprie memorie ex Art. 183 co. VI° n. 2 e 3 cpc. In ogni caso con vittoria di spese legali”. La difesa di e della con “NOTE DI Controparte_2 Controparte_3
TRATTAZIONE SCRITTA” ex art 127-ter c.p.c. depositate in data 1° aprile 2025, così concludeva: “…si confida non possano residuare dubbi sulla paternità – personalmente e direttamente ascrivibile all'Ing. - degli errori compilativi poi risultati dirimenti, ed in _1 via esclusiva, ai fini del successivo insuccesso della pratica edilizia e, soprattutto, del mancato beneficio delle agevolazioni GSE da parte della società attrice. Così conclusa la parentesi processuale funzionale al giudizio di verificazione, e volgendo nuovamente attenzione al merito istruttorio del contendere, questa difesa insiste per l'accoglimento delle istanze e delle eccezioni di cui alle memorie istruttorie depositate, cui conseguentemente si riporta”. Con nota depositata in data 3 aprile 2025 la terza chiamata Controparte_4 ha aderito “alle osservazioni mosse dalla difesa dell'Ing. evidenziando le lacune che _1 affliggono l'elaborato peritale sotto il profilo tecnico, basandosi le conclusioni rassegnate su mere presunzioni, sfornite di prova. Tali carenze sussistono anche in seguito agli ulteriori chiarimenti depositati dal CTU, su richiesta del Giudice” ed ha pertanto insistito nella propria richiesta di estromissione dal giudizio, recependo e facendo proprie tutte le difese spiegate dall'ing. insistendo pertanto “nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate”. _1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8 luglio 2019 la conveniva Parte_1 in giudizio e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità _1 Controparte_2 degli stessi per i danni occorsi alla società attrice a causa dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale prestata a favore della medesima;
chiedeva altresì la condanna dei convenuti – in solido fra loro – a corrispondere la somma di € 4.323.828,887 o la diversa somma ritenuta equa dal giudicante, oltre interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite. La società attrice depositava altresì, nella ritenuta inerzia del
2 convenuto , richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa di _1 quest'ultimo ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria nei confronti della stessa.
Si costitutiva in giudizio con comparsa depositata in data 13 novembre 2020 il convenuto contestando integralmente gli assunti attorei;
concludeva il chiedendo _1 _1
l'integrale rigetto delle domande attoree nonché la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare che la ha colpevolmente sottoscritto ex art. 1227 c.c. la Parte_1 richiesta di iscrizione al registro GSE relativamente al Bando IDRO RG 2012 del 6 dicembre 2012 senza svolgere alcuna verifica, seppur in ciò formalmente diffidata dalla normativa richiamata nel medesimo documento, e di conseguenza di accertare e dichiarare _1 tenuto al risarcimento dei danni nella formula ritenuta giusta e provata secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
in ogni caso con condanna dell'attrice alla refusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge, formulando espressa richiesta di distrazione ex art. 93 cpc delle spese legali liquidate in favore del difensore di parte convenuta. Si costitutiva altresì in giudizio con comparsa depositata in data 5 novembre 2019 il convenuto , il quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la dimostrata Controparte_3 inesistenza di qualsivoglia nesso di causa tra le condotte suppostamente colpevoli imputategli e il danno – altrettanto supposto – che la società attrice lamentava di aver patito. Si costituiva in giudizio in data 29 ottobre 2020 la terza chiamata Controparte_3 contestando integralmente ogni doglianza attorea e parimenti manifestando preliminare
[...] oltre che integrale adesione – nel merito – alle prospettazioni difensive svolte dal proprio assicurato;
assunta infine la difesa dello stesso , richiamava ogni difesa svolta Controparte_2 dai precedenti procuratori del medesimo e riconosceva ed accettava la validità e l'efficacia della polizza prodotta dalla Compagnia, aderendo sin da subito alle eccezioni di merito dalla medesima svolte, contestando altresì contenuto e fondamento delle domande attoree nonché delle argomentazioni svolte nelle comparse del convenuto e della di lui compagnia _1 garante. Si costituiva quindi in giudizio anche la terza chiamata Controparte_4 con comparsa depositata in data 5 maggio 2021, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'assoluta carenza della propria legittimazione passiva con riferimento al rischio assunto con il certificato n° A0140999900, non avendo l'attrice azione diretta nei confronti della stessa, e pertanto di rigettare la domanda attorea;
nel merito domandava il rigetto delle domande svolte da parte attrice nei confronti del poiché infondate in fatto e in diritto _1 nonché sfornite di prova, accertando l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti e nei confronti della Compagnia;
in subordine, domandava l'accertamento della non operatività della Polizza e, per l'effetto, di assolvere la dalle Controparte_4 domande avverso la stessa da chiunque proposte;
in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda svolta dalla società attrice nei confronti del chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo _1
e, per l'effetto, di assolvere la dalle domande avverso la Controparte_4 stessa da chiunque proposte, dichiarando inoltre l'inadempimento doloso e/o negligente dell'assicurato all'obbligo di avviso del sinistro, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di
3 Polizza nonché ex art. 1915 co. 1° c.c.; infine, in via di estremo subordine, nell'ipotesi di ritenuta operatività della Polizza, previo accertamento e declaratoria della ripartizione interna delle quote di responsabilità rispettivamente imputabili agli odierni convenuti e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, chiedeva di contenere l'obbligazione della nei limiti della quota di responsabilità direttamente Controparte_4 imputabile al in ragione del massimale, della franchigia, dello scoperto e delle limitazioni _1 di Polizza, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dal medesimo per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910 co. 4° c.c., anche in via di equità e giustizia, nonché di dichiarare gli altri convenuti responsabili in solido per la restituzione in favore della – con Controparte_4 riferimento al rischio assicurato – di ogni somma che costoro dovessero essere condannati a pagare all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del convenuto . _1
Con ordinanza depositata in data 26 aprile 2023 il G.I. rigettava la domanda di estromissione formulata dalla e, a fronte della formale istanza di Controparte_4 verificazione formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 216 c.p.c. con riferimento alla
“Relazione esplicativa” di cui al documento n° 4 allegato all'atto di citazione, oggetto di esplicito disconoscimento da parte del convenuto in sede di comparsa di _1 costituzione e risposta depositata in data 13 novembre 2020, il G.I. ammetteva – ai fini del procedimento incidentale di verificazione – le scritture di comparazione indicate dalla società attrice e disponeva C.T.U. informatica volta a verificare l'effettiva riconducibilità al convenuto della Relazione esplicativa sull'errato inserimento dei requisiti in sede di _1 iscrizione al registro del 28 maggio 2015 inviata sul portale del G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici nazionale), nell'area riservata all'impianto della acquisendo Parte_1 tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la data di trasmissione e l'identità digitale del soggetto autorizzato che ne ha curato l'invio, nonché la genuinità del documento e l'eventuale apposizione di firme digitali e/o di altri dati identificativi del soggetto autore della
“Relazione esplicativa” medesima ovvero quanto meno dell'invio telematico della stessa, permettendo così al Tribunale di accertare la corrispondenza di tale documento a quello allegato alla e-mail ricevuta il 29 maggio 2015 dalla società attrice, proveniente dal dominio r2gnet.com. Depositati in data 1° marzo 2024 l'elaborato peritale redatto dal c.t.u.
[...]
e in data 25 settembre 2024 la relazione di consulenza integrativa richiesta allo Per_1 stesso dal G.I. con ordinanza depositata in data 7 giugno 2024, con successiva ordinanza resa in data 7 aprile 2025 la causa veniva quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 220 c.p.c. sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina della domanda di verificazione avanzata dalla società attrice, occorre osservare in via preliminare che nel caso di specie il disconoscimento effettuato da parte del convenuto _1
è stato preciso, specifico ed inequivoco, avendo contestato “di NON avere confezionato
[...]
e sottoscritto la relazione datata 28.05.2015”.
4 Ciò premesso, deve ribadirsi in questa sede come il disconoscimento tempestivamente operato dal con riferimento all'allegato n° 4 già sopra menzionato debba reputarsi _1 pienamente valido anche con riferimento alla “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” del 28 maggio 2015 allegata alla “Comunicazione preventiva apertura sinistro su polizza RC professionale n• AO140999900 dell'8 CP_4 marzo 2016 prodotta dall'attrice quale doc. n° 13 nonché con riferimento all'allegato n° 22 della medesima trattandosi indiscutibilmente del medesimo documento Parte_1
e dovendosi pertanto reputare certamente escluso l'onere della parte di disconoscere reiteratamente il medesimo documento alla stessa riconducibile e più volte ex adverso prodotto in giudizio. Ciò posto, ritiene il Tribunale che – alla luce dell'istruttoria svolta – l'istanza di verificazione formulata nel presente giudizio incidentale dalla meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati. Si osserva in primo luogo ed in termini generali che, com'è noto, successivamente al disconoscimento ritualmente effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ovvero nel caso di specie la provenienza della “Relazione esplicativa” sopra citata dal convenuto _1
, “proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture
[...] che possono servire di comparazione”, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi motivo non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato ai fini della decisione (così ex plurimis Tribunale di Milano sez. VIII, 15 maggio 2014 n° 5034). Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che possa farsi senz'altro riferimento agli esiti logico-argomentativi emergenti dalle relazioni peritali demandate nel corso del giudizio al c.t.u. per. ind. in particolare valorizzando le precisazioni contenute nella Persona_1 relazione integrativa sopra rammentata, nella quale il tecnico d'ufficio è giunto a conclusioni alle quali questo Giudice ritiene di dovere aderire anche in considerazione delle logiche e condivisibili risposte fornite dal consulente ai rilievi critici sollevati dalle parti alla c.d. bozza di C.T.U. In via preliminare devesi prendere atto che oggettive e insormontabili ragioni tecniche, richiamate dallo stesso c.t.u., hanno impedito al medesimo di dare una risposta certa ai quesiti postigli sul punto della inequivoca identificazione del soggetto responsabile della redazione e del caricamento sul portale del G.S.E. del documento informatico de quo, almeno in termini di identità digitale, ma occorre evidenziare che conclusioni rassegnate in modo da lasciare non trascurabili margini di incertezza vadano comunque prese in considerazione dal Tribunale sempre alla luce dei princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di onere della prova gravante sulla parte che ha formulato l'istanza di verificazione, la quale è tenuta a dimostrare in termini di “preponderanza dell'evidenza”, vale a dire secondo la regola del “più probabile che non” vigente in ambito civilistico, la genuina riconducibilità alla parte avversaria dei documenti oggetto di disconoscimento. A tale proposito va osservato che il percorso logico-presuntivo seguito dal c.t.u. sulla base di tutte le evidenze empiriche ritualmente disponibili e adeguatamente vagliate, censurato dalla parte autrice del
5 disconoscimento in quanto “atecnico”, lungi dal surrogare indebitamente la mancanza di parametri tecnici capaci di consentire una indefettibile identificazione dell'artefice del documento informatico disconosciuto, tratteggia un quadro che consente a questo Giudice di dare opportuno rilievo probatorio a circostanze fattuali in grado di fondare presunzioni semplici munite dei requisiti richiesti dalla legge processuale, ponendole così alla base della propria decisione in esito al presente procedimento incidentale di verificazione. Orbene, in via preliminare appare oltremodo utile procedere a riepilogare i termini della specifica questione oggetto di contesa tra le parti, evidenziando gli elementi fattuali emersi e gli accertamenti tecnici – sovente di natura “negativa” – compiuti dal tecnico d'ufficio; ma ancor prima di ciò è necessaria una premessa: la “Relazione” de qua è un documento (nativamente) informatico sprovvisto di firma elettronica qualificata o firma digitale, che quindi corrisponde alla fattispecie descritta nell'art 20 co. 1-bis C.A.D. vigente ratione temporis, per la quale non rileva l'inversione dell'onere della prova disposto dall'ultimo capoverso del 2° comma dell'art 21 C.A.D. vigente ratione temporis (“L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”). È necessario inoltre osservare che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime” (Cass. Civ. n° 11606/2018); lo stesso dicasi, con le opportune precisazioni di cui ultra, del documento informatico privo di firma digitale allegato ad un messaggio di posta elettronica, anche certificata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 20 novembre 2023 n° 32165). Il Tribunale riconosce in astratto come non del tutto priva di pregio l'opinione dottrinale che negherebbe la necessità dell'esperimento del procedimento di verificazione nei casi come quello di specie in seguito al disconoscimento del documento informatico in argomento, senza fare esplicito riferimento alla norma di cui all'art. 2712 c.c., spesso citata dalla giurisprudenza maggioritaria come fonte della disciplina rilevante senza invero distinguere tra effettive riproduzioni informatiche e documenti ab origine informatici di natura dichiarativa, in quanto privo di firma elettronica di qualsivoglia genere (semplice, avanzata, qualificata o digitale), analogamente alla e-mail o alla messaggistica istantanea – attualmente ritenute dalla giurisprudenza di legittimità documenti informatici privi di sottoscrizione – ma semmai in conformità con una certa lettura del combinato disposto dell'art. 20 co. 1-bis C.A.D. vigente ratione temporis (“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”) e dell'art. 21, commi 1° e 2°, parimenti vigenti ratione temporis dello stesso CAD (“1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
6 rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”). Il suddetto combinato normativo sembrerebbe implicitamente riservare tale istituto, con il riferimento all'art. 2702 c.c. (ma solo se tale rinvio viene interpretato come esteso agli artt. 214 e segg. c.p.c.), esclusivamente ai documenti disconosciuti di carattere nativamente informatico muniti di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, modificando limitatamente al caso di firma qualificata o digitale, mediante l'inversione dell'onere della prova, la struttura stessa del procedimento di verificazione, la quale poggia sull'attribuzione dell'onere della prova in capo alla parte istante, rendendolo in tali fattispecie, secondo taluni, di dubbia esperibilità; ma nondimeno, alla luce del sopra citato arresto della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, 20 novembre 2023 n° 32165) che, in mancanza della formulazione dell'istanza di verificazione della controparte, ha pienamente confermato la decisione dei giudici di merito di ritenere tamquam non esset anziché liberamente valutabile un documento informatico disconosciuto, privo di firma digitale e allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (apparentemente trattavasi di documento informatico originale e non di una copia informatica di un documento analogico, per il quale sarebbe stata pacifica la rilevanza della disciplina di cui all'art. 2712 c.c.), il Tribunale ha ritenuto più idoneo alla fattispecie per cui è causa l'accoglimento dell'istanza di verificazione della quale si appresta ad esaminare il merito, in ragione del fatto che, analogamente a quanto avviene per la sottoscrizione autografa, anche per le firme elettroniche avanzate, qualificate o digitali – e per i documenti informatici di natura dichiarativa (e non meramente riproduttiva) come la Relazione de qua, muniti di firma elettronica semplice o del tutto privi di firma elettronica (nella fattispecie in esame sembra ricorrere l'ultima ipotesi appena considerata, in quanto la giustapposizione su un pdf testuale della scansione di un'immagine raffigurante la sigla apposta su un timbro professionale non corrisponde alla definizione di firma elettronica
“semplice” o debole fornita dal Regolamento UE 910/2014 eIDAS, all'art. 3 punto 1, n° 10, ovvero “un insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi logicamente ad altri dati elettronici, utilizzati dal firmatario per firmare”, sebbene, a scanso di equivoci, vada comunque ricordata la scarsa importanza pratica di tale rilievo, atteso che la disciplina giuridica dettata dalle norme del C.A.D. vigenti ratione temporis già viste sopra, non diversamente da quella attuale, dopo la trasposizione nell'art 20 co. 1-bis del testo del previgente art. 21, non distingue nella sostanza tra documento informatico privo di sottoscrizione elettronica e documento elettronico munito di firma elettronica “semplice”), l'oggetto della verificazione non consiste nel superamento della apparente indistinguibilità esteriore della firma apposta sul documento rispetto ad un'altra firma che si assume sicuramente “autentica”, ma nel semplice accertamento della effettiva provenienza del documento dal soggetto che figura come suo autore, attraverso un insieme di elementi che per gravità precisione e concordanza appaiono idonei ad offrire detta prova integrando la eventuali presunzioni di legge: nella fattispecie per cui è causa l'accertamento ovviamente riguarderà il fatto che il sia il vero artefice del _1 documento disconosciuto e quindi l'autore dell'originario caricamento di tale documento nel portale G.S.E. in data 28 maggio 2015.
7 Orbene, la società attrice sostiene che il convenuto , incaricato dalla predetta _1 società di curare i rapporti con il G.S.E., abbia personalmente commesso un grave errore nella compilazione della domanda di partecipazione al Bando IDRO RG20212 dell'8 settembre 2012 relativa alla centrale idroelettrica sita in Verghereto, via Para n° 22, determinando la successiva esclusione dalla graduatoria e la conseguente perdita a carico della società attrice della possibilità di usufruire della tariffa incentivata. A sostegno di tale allegazione, parte attrice ha prodotto il documento informatico – oggetto di disconoscimento – allegato alla e- mail ricevuta in data 29 maggio 2015 dal dominio r2gnet.com, riferibile alla società R2G s.r.l., p.i. , cessata in data 29 settembre 2016, di cui il convenuto era socio P.IVA_4 _1 ed amministratore ed alle cui dipendenze vi erano anche altre due lavoratrici (
[...]
e ed è dall'account di quest'ultima che risulta esser stata inviata la e- Per_2 Persona_3 mail in parola (cfr. doc. n° 4 di parte attrice), che corrisponderebbe allo stesso documento informatico formato e sottoscritto dal convenuto e poi e caricato dallo stesso nel portale _1
G.S.E. tramite l'account della società attrice in data 28 maggio 2015 (cfr. doc. n° 22 di parte attrice), con cui riconosceva il proprio errore e tentava vanamente di eliderne gli effetti dannosi a carico della società attrice;
la medesima parte attrice, altresì, dava prova della ricezione in data 8 marzo 2016 di una pec di denuncia di sinistro inviata nella stessa data dal al proprio _1 assicuratore ed inoltrata dallo stesso al rappresentante legale della società attrice (cfr. docc. nn.
23-26 di parte attrice) contenente in allegato la “Relazione esplicativa” in questione;
infine, parte disconoscente, a riprova della inautenticità del documento informatico disconosciuto, rappresentava la circostanza – non contestata ex adverso – dell'occorso ricovero ospedaliero dal 20 maggio 2015 al 9 giugno 2015 presso l'O.C. di Forlì e la clinica “Villa Maria Cecilia” di Cotignola per l'esecuzione di un intervento di cardio-chirurgia consistente nella sostituzione della valvola mitrale a causa di endocardite batterica, circostanza che asseritamente avrebbe impedito al di occuparsi personalmente della pratica in quel delicato frangente temporale. _1
Orbene, ricostruito sommariamente il quadro delle allegazioni delle parti, è necessario procedere all'esame delle conclusioni a cui è pervenuto il tecnico d'ufficio e scrutinarne la validità. Come rammentato in precedenza, il c.t.u. non è stato in grado, per ragioni tecniche insuperabili, ovvero l'assenza all'epoca dei fatti di protocolli informatici obbligatori idonei allo scopo, di verificare per tabulas l'identità dell'autore dell'uploading del documento controverso nel portale G.S.E., documento peraltro privo di firma elettronica qualificata o digitale in grado di identificarne per tale via in modo sicuro ed univoco il creatore: “le ricerche svolte dallo scrivente non hanno dato risultato in merito ad un ipotetico protocollo per poter determinare chi ha avuto accesso al portale GSE con l'account di nella Parte_1 data del 28/05/2015” (pag. 4 dell'elaborato peritale depositato in data 1° marzo 2024). Non potendo rispondere direttamente ai quesiti postigli, il c.t.u. ha effettuato accertamenti volti ad individuare artefatti o indizi di alterazione capaci di rivelare la non corrispondenza tra la versione del documento in parola ricevuta dalla società attrice dal dominio r2gnet.com in data 29 maggio 2015, quella caricata sul portale G.S.E. il giorno prima e quella inviata in allegato da nella denuncia di sinistro ed inoltrata dallo stesso alla società attrice. _1
Accertamenti conclusisi negativamente, e da ciò il consulente ha dedotto in via logico- presuntiva, anche alla luce del coacervo degli elementi documentali a sua disposizione, la assai probabile riconducibilità alla parte disconoscente del documento caricato in data 28 maggio
8 2015 sul portale G.S.E., facendo uso del principio metodologico c.d. di parsimonia, noto anche come rasoio di Occam, tacciato per questo di approccio atecnico dalla difesa del convenuto disconoscente. In realtà, il rasoio di Occam ha trovato un'ampia applicazione nel mondo delle scienze, traducendosi nella regola di pensiero secondo cui tra due teorie in grado di spiegare i fenomeni oggetto di osservazione, la più semplice è sempre da preferire. Le teorie scientifiche parsimoniose, infatti, si sono generalmente rivelate più solide e precise, nonché capaci di spiegare la realtà a prescindere da fenomeni difficilmente osservabili, e quindi non ha torto il c.t.u. a rivendicare la sostanziale scientificità del suo operato. Ovviamente spetta al Tribunale valutare se e in quale misura il percorso logico seguito nelle due relazioni redatte dal per. ind.
anche a fronte delle osservazioni critiche di parte, sia stato contraddistinto CP_7 dall'uso di argomentazioni presuntive compatibili con le regole dettate dall'art. 2729 c.c. in tema di prova per presunzioni semplici, potendo in tal modo essere poste a fondamento della presente sentenza: come correttamente osservato dalla difesa del tale attività è _1 esclusivamente riservata al Giudice di merito. A questo proposito è necessario esaminare il primo elaborato peritale (Relazione finale) e la successiva Relazione integrativa frutto della sollecitazione formulata dal G.I. con la già citata ordinanza depositata in data 7 giugno 2024. Risulta circostanza pacifica che il documento informatico di cui si tratta consiste di un pdf testuale e non oggetto di scansione, in calce al quale è applicata un'immagine raffigurante la sigla apposta sul timbro professionale di , caratteristiche intrinseche che _1 consentirebbero in via ipotetica a chicchessia di alterarlo attingendo ad un programma di video- scrittura. In relazione a tale circostanza di fatto, il c.t.u. ha rilevato in via preliminare che «una volta che un documento viene trasformato in PDF da un programma quale ad esempio l'editor di testo Microsoft Word è difficilmente ricostruibile la natura originaria dello stesso poiché i dati accessori del file, denominati metadati, per lo più vengono persi. Nel caso di specie, come già verbalizzato in occasione del collegio peritale, in data 30/11/2023 (per altro sottoscritto e non contestato dalle parti) Si è riscontrato, inoltre, che l'e-mail prodotta dal CTP Per_4 ricevuta da in data 29/05/2015 da parte del dominio Controparte_6
R2GNET.COM, contiene il medesimo file “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” senza l'apposizione del cosiddetto watermark che il portale GSE applica su ogni documento uploadato. Quindi, verosimilmente il giorno 29/05/2015 riceve dal dominio R2GNET.COM il documento Controparte_6 originario che era stato scaricato sul portale GSE in data 28/05/2015. Inoltre, nella produzione del CTP si dà riscontro che nell'email inviata dall'ingegner Per_4 _1 all'assicurazione (…) vi è rispondenza del medesimo allegato “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” che corrisponde a quello uploadato sul GSE in data 28/05/2015». Ribadita l'impossibilità di determinare da quale computer sia stato inviato il documento caricato il 28 maggio 2015 sul portale G.S.E. e l'assenza di “dati indentificativi univoci quali la firma digitale” che lo possano ricollegare ad un autore ben determinato, il c.t.u. ha basato le proprie conclusioni su alcune inferenze logiche tratte dai seguenti dati di fatto: l'assenza di tracce di contraffazione che indicassero una difformità tra il documento caricato sul portale G.S.E. e quello inviato dal dominio r2gnet.com e l'assenza di qualsivoglia indizio della commissione di un abuso di sistema informatico, che comporta la legittimità della ricezione
9 del documento da parte della società attrice: “la ditta ha legittimamente Parte_1 ricevuto il file il giorno 29/05/2015 successivo all'upload sul portale GSE- Il quale verosimilmente non sia stato effettuato dalla stessa visto che non ci sono prove di averlo ricevuto in data 28/05/2015 ovvero data dell'inserimento nel portale GSE ma solo il giorno successivo ovvero il 29/05/2015. È verosimile che la più probabile causa di tale ricezione del file da parte di da parte di R2GNET.COM sia da attribuirsi a qualcuno Parte_1 che ha accesso a tali account, non essendo presenti nel fascicolo almeno a conoscenza dello scrivente denunce ai sensi del 615 ter c.p.p. (accesso abusivo a sistema informatico) non si hanno parametri che portino a una visione LOGICA diversa. Il file uploadato in data 28/05/2015 sul Portale GSE risulta conforme e privo di artefatti rispetto al file che
[...] ha legittimamente ricevuto dal dominio R2GNET.COM in data 29/05/2015”. Parte_1
Chiamato ad esprimersi sulla richiesta di chiarimenti di cui sopra il c.t.u., dopo aver precisato che “tutti i documenti citati provenivano dai 3 DVD dallo scrivente ritirati dalla segreteria del giudice e già agli atti”, si è dovuto puntualmente confrontare con i temi sollevati nella ordinanza con cui è stato invitato a fornire i chiarimenti predetti, che qui è opportuno richiamare: «il consulente va invitato a fornire opportuni chiarimenti in relazione all'espressione “Il file uploadato in data 28/05/2015 sul Portale GSE risulta conforme e privo di artefatti rispetto al file che ha legittimamente ricevuto dal dominio Parte_1
R2GNET.COM in data 29/05/2015” contenuta nel proprio elaborato, meglio precisandone il significato e chiarendo in particolare, per un verso, quali siano gli specifici accertamenti tecnici effettuati al fine di giungere alla suddetta conclusione in relazione alla conformità dei due files (posto che, ad esempio, è pacifico in atti che il documento ricevuto in data 29 maggio
2015 dalla «è privo del c.d. watermark che il portale GSE ''stampa'' Parte_1 su ogni documento uploadato», il quale risulta invece presente sul “documento originario che era stato caricato sul portale GSE in data 28/05/2015”) e, per altro verso, sotto quale profilo la ricezione da parte della della e-mail pervenutale dal dominio Parte_1
R2GNET.COM sia stata reputata “legittima”; (…) nella medesima ottica, il c.t.u. va invitato
a dettagliatamente descrivere i due documenti in disamina”. Nell'ottemperare all'invito postogli, il c.t.u. ha innanzitutto spiegato i motivi che lo hanno indotto ad inferire che il file allegato alla e-mail del 29 maggio 2015 fosse necessariamente il
“documento originario” che è “stato scaricato sul portale GSE in data 28/05/2015”:
“Effettuando una comparazione VISIVA appare evidente come il contenuto del file sia identico ad eccezione del WATERMARK e del RESIZE della prima pagina. Anche con una banale comparazione in trasparenza della seconda pagina e delle successive appare chiaro che i documenti presi in esame siano identici ad eccezione della sola prima pagina. Tuttavia, si è proceduto ad un ulteriore controllo del c.d. esadecimale dei citati files oltre ad una attenta analisi del contenuto visivo, lo scrivente non ha rilevato artefatti ed i files sono conformi agli standard previsti per tale tipologia” (pag.
6. Relazione integrativa). A tale proposito conviene precisare, citando la relazione integrativa a pag. 5, che un file pdf quando viene caricato “in origine è privo del c.d. WATERMARK, che il portale GSE applica nella prima pagina di ogni documento, effettuando un cosiddetto RESIZE (ridimensionamento della pagina al fine di apporre nel lato alto sinistro il codice di protocollo applicato come WATERMARK). Ne consegue che da quel momento in poi è possibile scaricare dal portale
10 GSE il solo file modificato dal portale stesso, ovvero, quello con il WATERMARK apposto sulla prima pagina sulla quale è stato effettuato il RESIZE”.
Successivamente il c.t.u., avendo comparato “i due file simili, uno con il WATERMARK l'altro privo” (si veda la citazione da pag. 6 riportata sopra), evidenzia le ragioni che lo hanno persuaso a ritenere legittima la ricezione da parte della società attrice del documento in parola che “nell'ipotesi ricostruita si ritiene per i motivi sopracitati il file ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK (il c.d. file sorgente) in quanto perviene con regolare mail il giorno 29 maggio Parte 2015 a da parte del dominio R2GNET.com, prodotta nei dvd già agli atti dal CTP
acquisita in modalità forense. La già menzionata mail analizzata risulta priva di Per_4 artefatti e quindi la si ritiene legittima e PERFETTAMENTE COMPATIBILE CON LE RISULTANZE PERVENUTE DAL PORTALE GSE. Ciò lo si esplica con la seguente procedura: SE PRENDO IL FILE RICEVUTO IL 29 MAGGIO 2015 DA FGF PRIVO DI
WATERMARK E IN IPOTESI LO CARICO SUL PORTALE GSE OTTENGO UN FILE EQUIVALENTE A QUELLO PRESENTE NEL PORTALE GSE CARICATO IL 28 MAGGIO 2015. A seguito di quanto sopra elencato, L'UNICA SPIEGAZIONE LOGICA È CHE 1. FGF IN DATA 29 MAGGIO RICEVE DA R2GNET.COM TRAMITE MAIL IL FILE ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK (COME CONFERMATO DAI DATI PRESENTI NEL FASCICOLO) 2. DETTO FILE ERA GIA' STATO CARICATO IN DATA 28/05/2015 (IL GIORNO PRIMA
CHE FGF LO RICEVA DA ) SUL PORTALE GSE (NON È STATO POSSIBILE Email_1
DETERMINARE CHI ABBIA PROCEDUTO AL COSIDDETTO UPLOAD COME GIA' ESPLICITATO NELLA RELAZIONE FINALE). 3. È ACCERTATO CHE R2GNET.COM FOSSE IN POSSESSO DEL FILE ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK IN QUANTO LO Parte HA INVIATO A TRAMITE MAIL. Con la medesima logica si è analizzato la mail inviata dall'Ing. all'assicurazione prodotta dal CTP nei DVD già agli atti. Anche in _1 Per_4 questo caso adottando le tecniche sopracitate vi è rispondenza visiva fra quanto scaricato dal CTP dal portale GSE e quanto prodotto dall'Ing. all'assicurazione” (pag. 7 Per_4 _1
Relazione integrativa).
Giunti a questo punto, è necessario compendiare alcuni elementi fattuali emersi dagli accertamenti eseguiti dal tecnico d'ufficio. In primo luogo, non è stata rinvenuta traccia di contraffazioni o alterazioni;
in secondo luogo, è stato accertato che il documento allegato alla mail ricevuta dalla società attrice il 28 maggio 2015 è identico a quello caricato sul portale G.S.E. con la sola eccezione dell'assenza del Watermark;
parimenti è risultata una piena corrispondenza tra il documento caricato sul portale e quello inviato dal convenuto al _1 proprio assicuratore per la denuncia del sinistro, entrambi muniti di Watermark. Orbene, tale serie di fatti può essere posta a base di un procedimento mentale di natura presuntiva, secondo i canoni prescritti dall'art. 2729 c.c., e di conseguenza è possibile raggiungere grazie ad esso la soglia probatoria nei termini sopra citati della preponderanza dell'evidenza: «in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni
“gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
“concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente
11 convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. Civ. sez. II, sentenza del 22 marzo 2023 n° 8213). Il Tribunale non vede come si possa sfuggire dalla seguente constatazione: alla luce dei fatti noti e del mancato riscontro di artefatti è “più probabile che non” che il convenuto abbia _1 redatto e caricato sul portale G.S.E. il documento in questione e che lo abbia fatto inviare dalla propria collaboratrice tramite il proprio account di posta elettronica intestato alla Persona_3 società R2G s.r.l. alla società odierna attrice (cfr. e-mail 1 pag. 4 del
[...]
di parte attrice depositato dal c.t.p. : il fatto Controparte_8 Persona_5 noto della piena corrispondenza del file allegato alla e-mail in questione, con l'unica eccezione dell'assenza del Watermark, induce logicamente a ritenere che si trattasse del file sorgente, e trattasi di presunzione grave, precisa e concordante con quella che segue. Parimenti, il fatto noto dell'invio da parte del convenuto di una e-mail di denuncia di sinistro al proprio _1 assicuratore – inviata per conoscenza alla stessa società attrice (cfr. doc. n° 13 di parte attrice) e che in allegato conteneva lo stesso documento su cui si controverte munito di Watermark – induce a ritenere, da un lato, che il abbia implicitamente riconosciuto la paternità di tale _1 documento e, dall'altro lato, che al momento della denuncia del sinistro lo abbia per comodità materialmente scaricato dal portale invece di utilizzare il file sorgente (essendo passato circa un anno dal caricamento è perfettamente logico che non lo avesse più sotto mano): in questo caso siamo di fronte a due fatti noti che consentono di addivenire a una conclusione presuntiva particolarmente pregnante e del tutto concordante con la precedente. Il fatto che la denuncia del sinistro non abbia contenuto tecnicamente confessorio in relazione alla propria responsabilità professionale, come osservato dalla difesa del non implica che, alla luce _1 delle modalità con cui è avvenuta, l'allegazione alla e-mail inviata al proprio assicuratore della
“Relazione esplicativa” in parola non possa essere considerata un fatto idoneo a fondare la presunzione del riconoscimento da parte del della paternità di tale documento in _1 combinazione con tutte le altre circostanze fattuali emerse, dalla quali è parimenti possibile trarre inferenze logiche tutte vicendevolmente concordanti. In merito a tale conclusione è opportuno richiamare con precisione i documenti contenuti nel suddetto allegato: 1) il primo è rappresentato dalla denuncia di sinistro alla Lloyd sottoscritta dal ove si legge: «con la presente si comunica potenziale sinistro riscontrato _1 il 28/05/2015 a me imputabile. Si richiede apertura di sinistro a seguito errore professionale derivante da errata compilazione documentazione che ha presumibilmente arrecato danno al seguente committente: “ con sede in Verghereto (FC), via Para n. 22, Controparte_6
CF . Per completezza della descrizione del sinistro si allega alla presente missiva P.IVA_1 del 28.5.2015 inviata al GSE. FORLI', 8.3.2016 In fede » (documento, vale la _1 pena di ribadirlo, che è in grado di comprovare nei termini di cui sopra che ha di fatto _1 riconosciuto la paternità del documento oggetto di indagine da parte del c.t.u., stanti le identità rilevate dal tecnico d'ufficio nel corso dei suoi accertamenti tecnici). 2) il secondo è costituito dalla “relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro”
12 sottoscritta dal pur con la sopra ricordata procedura di aggiunta della scansione _1 dell'immagine del timbro firmato, che impedisce di ritenere propriamente tale sottoscrizione una “firma elettronica” seppur semplice, e caricata sul portale G.S.E. (cfr. segnatura in alto a sinistra: FER – E/A/28/05/2015/145408), in cui il riconosce di avere compiuto l'errore. _1
Si tratta logicamente dello stesso documento n° 4 di parte attrice della cui autenticità si discute, con in più la stampigliatura del G.S.E., a comprova dell'avvenuto deposito. Rimane da analizzare il fatto pacifico del ricovero ospedaliero del in vista _1 dell'operazione chirurgica descritta in precedenza al momento del caricamento del file nel portale G.S.E. e verificare se sia o meno compatibile con le presunzioni di cui sopra. Orbene, la consapevolezza in capo al della gravità (anche in termini economici) delle _1 conseguenze dannose potenzialmente riconducibili al proprio errore induce a ritenere perfettamente possibile, stante la teorica possibilità di svolgere l'attività predetta anche in ospedale tramite un computer portatile (in assenza peraltro di prova contraria), che parte disconoscente abbia proceduto alla redazione ed al caricamento della “Relazione esplicativa” in argomento in condizione di ricovero ospedaliero ovvero comunque abbia potuto dare mandato ad un collaboratore di farlo in sua vece. Ne discende la piena compatibilità del fatto del ricovero ospedaliero con le predette presunzioni. In conclusione, è necessario ribadire ancora una volta che i limiti di giudizio esposti nella relazione peritale risultano essere conseguenza di fattori tecnici insormontabili. Devesi tuttavia evidenziare come eventuali conclusioni rassegnate in termini puramente probabilistici dal c.t.u., previa verifica della legittimità del procedimento logico-presuntivo adottato, debbano essere valorizzate dal Tribunale, sempreché compatibili con i princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di onere della prova gravante sulla parte che ha formulato l'istanza di verificazione, la quale è tenuta a dimostrare, come già sopra ricordato (quanto meno in termini di “preponderanza dell'evidenza”, vale a dire secondo la regola del
“più probabile che non” vigente in ambito civilistico), la riconducibilità delle scritture disconosciute in capo alla parte disconoscente, dimostrazione che nella fattispecie per cui è causa è avvenuta, nei termini sopra esposti. L'istanza di verificazione avanzata dalla società attrice deve pertanto trovare accoglimento nella presente sede. Le spese del presente giudizio incidentale di verificazione vanno liquidate all'esito della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo nel procedimento incidentale di verificazione ex art. 216 c.p.c. promosso dalla Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] _1 relativa nello specifico al presente giudizio incidentale, così dispone: in accoglimento dell'istanza in argomento avanzata dalla accerta e Parte_1 dichiara che il documento informatico “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” caricato sul portale G.S.E. in data 28 maggio 2015 (FER – E/A/28/05/2015/145408) è stato formato e sottoscritto da;
_1 rinvia la regolamentazione delle spese all'esito della causa;
13 dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio dello scrivente Giudice e fissa per la nuova comparizione delle parti innanzi a sé e la prosecuzione del giudizio l'udienza del 16 marzo 2026, ore 10:30; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì in data 22 settembre 2025 Il Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 2350 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, vertente tra la in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede Parte_1 in Alfero (FC) - località Mazzi, via Para n° 22, p.i. , rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 delega a margine dell'atto di citazione dall'avv. Barbara Ratti del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, Galleria Mazzini n° 2, presso lo studio del suddetto difensore, - attrice e residente in [...], c.f. , p.i. _1 C.F._1
, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Enrico Primaio del foro di P.IVA_2
Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, piazza del Carmine n° 12, presso lo studio del suddetto difensore, - convenuto e
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. rappresentato e difeso giusta nomina in atti C.F._2 dall'avv. Enrico Nannini del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliato in Forlì, corso G.
Mazzini n° 70, presso lo studio del suddetto difensore - convenuto
e con la chiamata in causa della in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, corrente in Bologna, via Stalingrado n° 45, rappresentata e difesa giusta nomina in atti – anche disgiuntamente tra loro – dagli avv.ti Carlo Nannini ed Enrico Nannini del foro di
Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Forlì, corso Mazzini n° 70, presso lo studio dei suddetti difensori, - terza chiamata e della
1 in persona del Procuratore Speciale del Controparte_4
Rappresentante per l'Italia dott.ssa c.f. e p.i. , rappresentata Controparte_5 P.IVA_3
e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. Giorgio Grasso del foro di Roma, elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), via Salaria n° 31, presso lo studio del predetto difensore;
- terza chiamata
CONCLUSIONI: Con “Note di trattazione” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 6 aprile 2025 l'attrice ha concluso insistendo “nelle istanze istruttorie e nelle Parte_1 eccezioni tutte di cui alle memorie n. 2 e n. 3, nonché di cui alle note di trattazione 19 aprile 2023 (ove si prende specifica posizione in ordine alle eccezioni avversarie – di cui alle memorie n.
3 - circa l'ammissibilità dei capitoli formulati da questa difesa)”. Con “note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3 aprile 2025 il convenuto ha concluso chiedendo di, “IN VIA PRINCIPALE: rigettare la _1 domanda svolta da nei confronti di poiché infondata Controparte_6 _1 in fatto e diritto, e conseguentemente condannare ex Art. 96 cpc comma 1/3
[...]
nella misura che risulterà di giustizia. IN VIA SUBORDINATA: Controparte_6 procedersi con l'ammissione dei mezzi istruttori diretti e indiretti indicati da questa difesa nelle proprie memorie ex Art. 183 co. VI° n. 2 e 3 cpc. In ogni caso con vittoria di spese legali”. La difesa di e della con “NOTE DI Controparte_2 Controparte_3
TRATTAZIONE SCRITTA” ex art 127-ter c.p.c. depositate in data 1° aprile 2025, così concludeva: “…si confida non possano residuare dubbi sulla paternità – personalmente e direttamente ascrivibile all'Ing. - degli errori compilativi poi risultati dirimenti, ed in _1 via esclusiva, ai fini del successivo insuccesso della pratica edilizia e, soprattutto, del mancato beneficio delle agevolazioni GSE da parte della società attrice. Così conclusa la parentesi processuale funzionale al giudizio di verificazione, e volgendo nuovamente attenzione al merito istruttorio del contendere, questa difesa insiste per l'accoglimento delle istanze e delle eccezioni di cui alle memorie istruttorie depositate, cui conseguentemente si riporta”. Con nota depositata in data 3 aprile 2025 la terza chiamata Controparte_4 ha aderito “alle osservazioni mosse dalla difesa dell'Ing. evidenziando le lacune che _1 affliggono l'elaborato peritale sotto il profilo tecnico, basandosi le conclusioni rassegnate su mere presunzioni, sfornite di prova. Tali carenze sussistono anche in seguito agli ulteriori chiarimenti depositati dal CTU, su richiesta del Giudice” ed ha pertanto insistito nella propria richiesta di estromissione dal giudizio, recependo e facendo proprie tutte le difese spiegate dall'ing. insistendo pertanto “nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate”. _1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 8 luglio 2019 la conveniva Parte_1 in giudizio e chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità _1 Controparte_2 degli stessi per i danni occorsi alla società attrice a causa dell'inadempimento delle rispettive obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale prestata a favore della medesima;
chiedeva altresì la condanna dei convenuti – in solido fra loro – a corrispondere la somma di € 4.323.828,887 o la diversa somma ritenuta equa dal giudicante, oltre interessi dal dovuto al saldo, con vittoria di spese di lite. La società attrice depositava altresì, nella ritenuta inerzia del
2 convenuto , richiesta di chiamata in causa della compagnia assicurativa di _1 quest'ultimo ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria nei confronti della stessa.
Si costitutiva in giudizio con comparsa depositata in data 13 novembre 2020 il convenuto contestando integralmente gli assunti attorei;
concludeva il chiedendo _1 _1
l'integrale rigetto delle domande attoree nonché la condanna della società attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare che la ha colpevolmente sottoscritto ex art. 1227 c.c. la Parte_1 richiesta di iscrizione al registro GSE relativamente al Bando IDRO RG 2012 del 6 dicembre 2012 senza svolgere alcuna verifica, seppur in ciò formalmente diffidata dalla normativa richiamata nel medesimo documento, e di conseguenza di accertare e dichiarare _1 tenuto al risarcimento dei danni nella formula ritenuta giusta e provata secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
in ogni caso con condanna dell'attrice alla refusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa oltre accessori di legge, formulando espressa richiesta di distrazione ex art. 93 cpc delle spese legali liquidate in favore del difensore di parte convenuta. Si costitutiva altresì in giudizio con comparsa depositata in data 5 novembre 2019 il convenuto , il quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per la dimostrata Controparte_3 inesistenza di qualsivoglia nesso di causa tra le condotte suppostamente colpevoli imputategli e il danno – altrettanto supposto – che la società attrice lamentava di aver patito. Si costituiva in giudizio in data 29 ottobre 2020 la terza chiamata Controparte_3 contestando integralmente ogni doglianza attorea e parimenti manifestando preliminare
[...] oltre che integrale adesione – nel merito – alle prospettazioni difensive svolte dal proprio assicurato;
assunta infine la difesa dello stesso , richiamava ogni difesa svolta Controparte_2 dai precedenti procuratori del medesimo e riconosceva ed accettava la validità e l'efficacia della polizza prodotta dalla Compagnia, aderendo sin da subito alle eccezioni di merito dalla medesima svolte, contestando altresì contenuto e fondamento delle domande attoree nonché delle argomentazioni svolte nelle comparse del convenuto e della di lui compagnia _1 garante. Si costituiva quindi in giudizio anche la terza chiamata Controparte_4 con comparsa depositata in data 5 maggio 2021, chiedendo in via preliminare di accertare e dichiarare l'assoluta carenza della propria legittimazione passiva con riferimento al rischio assunto con il certificato n° A0140999900, non avendo l'attrice azione diretta nei confronti della stessa, e pertanto di rigettare la domanda attorea;
nel merito domandava il rigetto delle domande svolte da parte attrice nei confronti del poiché infondate in fatto e in diritto _1 nonché sfornite di prova, accertando l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti e nei confronti della Compagnia;
in subordine, domandava l'accertamento della non operatività della Polizza e, per l'effetto, di assolvere la dalle Controparte_4 domande avverso la stessa da chiunque proposte;
in ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento – anche parziale – della domanda svolta dalla società attrice nei confronti del chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo _1
e, per l'effetto, di assolvere la dalle domande avverso la Controparte_4 stessa da chiunque proposte, dichiarando inoltre l'inadempimento doloso e/o negligente dell'assicurato all'obbligo di avviso del sinistro, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di
3 Polizza nonché ex art. 1915 co. 1° c.c.; infine, in via di estremo subordine, nell'ipotesi di ritenuta operatività della Polizza, previo accertamento e declaratoria della ripartizione interna delle quote di responsabilità rispettivamente imputabili agli odierni convenuti e dell'entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate, chiedeva di contenere l'obbligazione della nei limiti della quota di responsabilità direttamente Controparte_4 imputabile al in ragione del massimale, della franchigia, dello scoperto e delle limitazioni _1 di Polizza, previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dal medesimo per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti ex art. 1910 co. 4° c.c., anche in via di equità e giustizia, nonché di dichiarare gli altri convenuti responsabili in solido per la restituzione in favore della – con Controparte_4 riferimento al rischio assicurato – di ogni somma che costoro dovessero essere condannati a pagare all'attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità del convenuto . _1
Con ordinanza depositata in data 26 aprile 2023 il G.I. rigettava la domanda di estromissione formulata dalla e, a fronte della formale istanza di Controparte_4 verificazione formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 216 c.p.c. con riferimento alla
“Relazione esplicativa” di cui al documento n° 4 allegato all'atto di citazione, oggetto di esplicito disconoscimento da parte del convenuto in sede di comparsa di _1 costituzione e risposta depositata in data 13 novembre 2020, il G.I. ammetteva – ai fini del procedimento incidentale di verificazione – le scritture di comparazione indicate dalla società attrice e disponeva C.T.U. informatica volta a verificare l'effettiva riconducibilità al convenuto della Relazione esplicativa sull'errato inserimento dei requisiti in sede di _1 iscrizione al registro del 28 maggio 2015 inviata sul portale del G.S.E. (Gestore dei Servizi Elettrici nazionale), nell'area riservata all'impianto della acquisendo Parte_1 tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la data di trasmissione e l'identità digitale del soggetto autorizzato che ne ha curato l'invio, nonché la genuinità del documento e l'eventuale apposizione di firme digitali e/o di altri dati identificativi del soggetto autore della
“Relazione esplicativa” medesima ovvero quanto meno dell'invio telematico della stessa, permettendo così al Tribunale di accertare la corrispondenza di tale documento a quello allegato alla e-mail ricevuta il 29 maggio 2015 dalla società attrice, proveniente dal dominio r2gnet.com. Depositati in data 1° marzo 2024 l'elaborato peritale redatto dal c.t.u.
[...]
e in data 25 settembre 2024 la relazione di consulenza integrativa richiesta allo Per_1 stesso dal G.I. con ordinanza depositata in data 7 giugno 2024, con successiva ordinanza resa in data 7 aprile 2025 la causa veniva quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 220 c.p.c. sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina della domanda di verificazione avanzata dalla società attrice, occorre osservare in via preliminare che nel caso di specie il disconoscimento effettuato da parte del convenuto _1
è stato preciso, specifico ed inequivoco, avendo contestato “di NON avere confezionato
[...]
e sottoscritto la relazione datata 28.05.2015”.
4 Ciò premesso, deve ribadirsi in questa sede come il disconoscimento tempestivamente operato dal con riferimento all'allegato n° 4 già sopra menzionato debba reputarsi _1 pienamente valido anche con riferimento alla “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” del 28 maggio 2015 allegata alla “Comunicazione preventiva apertura sinistro su polizza RC professionale n• AO140999900 dell'8 CP_4 marzo 2016 prodotta dall'attrice quale doc. n° 13 nonché con riferimento all'allegato n° 22 della medesima trattandosi indiscutibilmente del medesimo documento Parte_1
e dovendosi pertanto reputare certamente escluso l'onere della parte di disconoscere reiteratamente il medesimo documento alla stessa riconducibile e più volte ex adverso prodotto in giudizio. Ciò posto, ritiene il Tribunale che – alla luce dell'istruttoria svolta – l'istanza di verificazione formulata nel presente giudizio incidentale dalla meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito esplicitati. Si osserva in primo luogo ed in termini generali che, com'è noto, successivamente al disconoscimento ritualmente effettuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha disconosciuto la propria sottoscrizione, ovvero nel caso di specie la provenienza della “Relazione esplicativa” sopra citata dal convenuto _1
, “proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture
[...] che possono servire di comparazione”, con la conseguenza che, qualora per qualsiasi motivo non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato ai fini della decisione (così ex plurimis Tribunale di Milano sez. VIII, 15 maggio 2014 n° 5034). Orbene, nel caso in esame ritiene il Tribunale che possa farsi senz'altro riferimento agli esiti logico-argomentativi emergenti dalle relazioni peritali demandate nel corso del giudizio al c.t.u. per. ind. in particolare valorizzando le precisazioni contenute nella Persona_1 relazione integrativa sopra rammentata, nella quale il tecnico d'ufficio è giunto a conclusioni alle quali questo Giudice ritiene di dovere aderire anche in considerazione delle logiche e condivisibili risposte fornite dal consulente ai rilievi critici sollevati dalle parti alla c.d. bozza di C.T.U. In via preliminare devesi prendere atto che oggettive e insormontabili ragioni tecniche, richiamate dallo stesso c.t.u., hanno impedito al medesimo di dare una risposta certa ai quesiti postigli sul punto della inequivoca identificazione del soggetto responsabile della redazione e del caricamento sul portale del G.S.E. del documento informatico de quo, almeno in termini di identità digitale, ma occorre evidenziare che conclusioni rassegnate in modo da lasciare non trascurabili margini di incertezza vadano comunque prese in considerazione dal Tribunale sempre alla luce dei princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di onere della prova gravante sulla parte che ha formulato l'istanza di verificazione, la quale è tenuta a dimostrare in termini di “preponderanza dell'evidenza”, vale a dire secondo la regola del “più probabile che non” vigente in ambito civilistico, la genuina riconducibilità alla parte avversaria dei documenti oggetto di disconoscimento. A tale proposito va osservato che il percorso logico-presuntivo seguito dal c.t.u. sulla base di tutte le evidenze empiriche ritualmente disponibili e adeguatamente vagliate, censurato dalla parte autrice del
5 disconoscimento in quanto “atecnico”, lungi dal surrogare indebitamente la mancanza di parametri tecnici capaci di consentire una indefettibile identificazione dell'artefice del documento informatico disconosciuto, tratteggia un quadro che consente a questo Giudice di dare opportuno rilievo probatorio a circostanze fattuali in grado di fondare presunzioni semplici munite dei requisiti richiesti dalla legge processuale, ponendole così alla base della propria decisione in esito al presente procedimento incidentale di verificazione. Orbene, in via preliminare appare oltremodo utile procedere a riepilogare i termini della specifica questione oggetto di contesa tra le parti, evidenziando gli elementi fattuali emersi e gli accertamenti tecnici – sovente di natura “negativa” – compiuti dal tecnico d'ufficio; ma ancor prima di ciò è necessaria una premessa: la “Relazione” de qua è un documento (nativamente) informatico sprovvisto di firma elettronica qualificata o firma digitale, che quindi corrisponde alla fattispecie descritta nell'art 20 co. 1-bis C.A.D. vigente ratione temporis, per la quale non rileva l'inversione dell'onere della prova disposto dall'ultimo capoverso del 2° comma dell'art 21 C.A.D. vigente ratione temporis (“L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”). È necessario inoltre osservare che “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti
o alle cose medesime” (Cass. Civ. n° 11606/2018); lo stesso dicasi, con le opportune precisazioni di cui ultra, del documento informatico privo di firma digitale allegato ad un messaggio di posta elettronica, anche certificata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 20 novembre 2023 n° 32165). Il Tribunale riconosce in astratto come non del tutto priva di pregio l'opinione dottrinale che negherebbe la necessità dell'esperimento del procedimento di verificazione nei casi come quello di specie in seguito al disconoscimento del documento informatico in argomento, senza fare esplicito riferimento alla norma di cui all'art. 2712 c.c., spesso citata dalla giurisprudenza maggioritaria come fonte della disciplina rilevante senza invero distinguere tra effettive riproduzioni informatiche e documenti ab origine informatici di natura dichiarativa, in quanto privo di firma elettronica di qualsivoglia genere (semplice, avanzata, qualificata o digitale), analogamente alla e-mail o alla messaggistica istantanea – attualmente ritenute dalla giurisprudenza di legittimità documenti informatici privi di sottoscrizione – ma semmai in conformità con una certa lettura del combinato disposto dell'art. 20 co. 1-bis C.A.D. vigente ratione temporis (“L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21”) e dell'art. 21, commi 1° e 2°, parimenti vigenti ratione temporis dello stesso CAD (“1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel
6 rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”). Il suddetto combinato normativo sembrerebbe implicitamente riservare tale istituto, con il riferimento all'art. 2702 c.c. (ma solo se tale rinvio viene interpretato come esteso agli artt. 214 e segg. c.p.c.), esclusivamente ai documenti disconosciuti di carattere nativamente informatico muniti di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, modificando limitatamente al caso di firma qualificata o digitale, mediante l'inversione dell'onere della prova, la struttura stessa del procedimento di verificazione, la quale poggia sull'attribuzione dell'onere della prova in capo alla parte istante, rendendolo in tali fattispecie, secondo taluni, di dubbia esperibilità; ma nondimeno, alla luce del sopra citato arresto della
Suprema Corte (Cass. Civ. sez. III, 20 novembre 2023 n° 32165) che, in mancanza della formulazione dell'istanza di verificazione della controparte, ha pienamente confermato la decisione dei giudici di merito di ritenere tamquam non esset anziché liberamente valutabile un documento informatico disconosciuto, privo di firma digitale e allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (apparentemente trattavasi di documento informatico originale e non di una copia informatica di un documento analogico, per il quale sarebbe stata pacifica la rilevanza della disciplina di cui all'art. 2712 c.c.), il Tribunale ha ritenuto più idoneo alla fattispecie per cui è causa l'accoglimento dell'istanza di verificazione della quale si appresta ad esaminare il merito, in ragione del fatto che, analogamente a quanto avviene per la sottoscrizione autografa, anche per le firme elettroniche avanzate, qualificate o digitali – e per i documenti informatici di natura dichiarativa (e non meramente riproduttiva) come la Relazione de qua, muniti di firma elettronica semplice o del tutto privi di firma elettronica (nella fattispecie in esame sembra ricorrere l'ultima ipotesi appena considerata, in quanto la giustapposizione su un pdf testuale della scansione di un'immagine raffigurante la sigla apposta su un timbro professionale non corrisponde alla definizione di firma elettronica
“semplice” o debole fornita dal Regolamento UE 910/2014 eIDAS, all'art. 3 punto 1, n° 10, ovvero “un insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi logicamente ad altri dati elettronici, utilizzati dal firmatario per firmare”, sebbene, a scanso di equivoci, vada comunque ricordata la scarsa importanza pratica di tale rilievo, atteso che la disciplina giuridica dettata dalle norme del C.A.D. vigenti ratione temporis già viste sopra, non diversamente da quella attuale, dopo la trasposizione nell'art 20 co. 1-bis del testo del previgente art. 21, non distingue nella sostanza tra documento informatico privo di sottoscrizione elettronica e documento elettronico munito di firma elettronica “semplice”), l'oggetto della verificazione non consiste nel superamento della apparente indistinguibilità esteriore della firma apposta sul documento rispetto ad un'altra firma che si assume sicuramente “autentica”, ma nel semplice accertamento della effettiva provenienza del documento dal soggetto che figura come suo autore, attraverso un insieme di elementi che per gravità precisione e concordanza appaiono idonei ad offrire detta prova integrando la eventuali presunzioni di legge: nella fattispecie per cui è causa l'accertamento ovviamente riguarderà il fatto che il sia il vero artefice del _1 documento disconosciuto e quindi l'autore dell'originario caricamento di tale documento nel portale G.S.E. in data 28 maggio 2015.
7 Orbene, la società attrice sostiene che il convenuto , incaricato dalla predetta _1 società di curare i rapporti con il G.S.E., abbia personalmente commesso un grave errore nella compilazione della domanda di partecipazione al Bando IDRO RG20212 dell'8 settembre 2012 relativa alla centrale idroelettrica sita in Verghereto, via Para n° 22, determinando la successiva esclusione dalla graduatoria e la conseguente perdita a carico della società attrice della possibilità di usufruire della tariffa incentivata. A sostegno di tale allegazione, parte attrice ha prodotto il documento informatico – oggetto di disconoscimento – allegato alla e- mail ricevuta in data 29 maggio 2015 dal dominio r2gnet.com, riferibile alla società R2G s.r.l., p.i. , cessata in data 29 settembre 2016, di cui il convenuto era socio P.IVA_4 _1 ed amministratore ed alle cui dipendenze vi erano anche altre due lavoratrici (
[...]
e ed è dall'account di quest'ultima che risulta esser stata inviata la e- Per_2 Persona_3 mail in parola (cfr. doc. n° 4 di parte attrice), che corrisponderebbe allo stesso documento informatico formato e sottoscritto dal convenuto e poi e caricato dallo stesso nel portale _1
G.S.E. tramite l'account della società attrice in data 28 maggio 2015 (cfr. doc. n° 22 di parte attrice), con cui riconosceva il proprio errore e tentava vanamente di eliderne gli effetti dannosi a carico della società attrice;
la medesima parte attrice, altresì, dava prova della ricezione in data 8 marzo 2016 di una pec di denuncia di sinistro inviata nella stessa data dal al proprio _1 assicuratore ed inoltrata dallo stesso al rappresentante legale della società attrice (cfr. docc. nn.
23-26 di parte attrice) contenente in allegato la “Relazione esplicativa” in questione;
infine, parte disconoscente, a riprova della inautenticità del documento informatico disconosciuto, rappresentava la circostanza – non contestata ex adverso – dell'occorso ricovero ospedaliero dal 20 maggio 2015 al 9 giugno 2015 presso l'O.C. di Forlì e la clinica “Villa Maria Cecilia” di Cotignola per l'esecuzione di un intervento di cardio-chirurgia consistente nella sostituzione della valvola mitrale a causa di endocardite batterica, circostanza che asseritamente avrebbe impedito al di occuparsi personalmente della pratica in quel delicato frangente temporale. _1
Orbene, ricostruito sommariamente il quadro delle allegazioni delle parti, è necessario procedere all'esame delle conclusioni a cui è pervenuto il tecnico d'ufficio e scrutinarne la validità. Come rammentato in precedenza, il c.t.u. non è stato in grado, per ragioni tecniche insuperabili, ovvero l'assenza all'epoca dei fatti di protocolli informatici obbligatori idonei allo scopo, di verificare per tabulas l'identità dell'autore dell'uploading del documento controverso nel portale G.S.E., documento peraltro privo di firma elettronica qualificata o digitale in grado di identificarne per tale via in modo sicuro ed univoco il creatore: “le ricerche svolte dallo scrivente non hanno dato risultato in merito ad un ipotetico protocollo per poter determinare chi ha avuto accesso al portale GSE con l'account di nella Parte_1 data del 28/05/2015” (pag. 4 dell'elaborato peritale depositato in data 1° marzo 2024). Non potendo rispondere direttamente ai quesiti postigli, il c.t.u. ha effettuato accertamenti volti ad individuare artefatti o indizi di alterazione capaci di rivelare la non corrispondenza tra la versione del documento in parola ricevuta dalla società attrice dal dominio r2gnet.com in data 29 maggio 2015, quella caricata sul portale G.S.E. il giorno prima e quella inviata in allegato da nella denuncia di sinistro ed inoltrata dallo stesso alla società attrice. _1
Accertamenti conclusisi negativamente, e da ciò il consulente ha dedotto in via logico- presuntiva, anche alla luce del coacervo degli elementi documentali a sua disposizione, la assai probabile riconducibilità alla parte disconoscente del documento caricato in data 28 maggio
8 2015 sul portale G.S.E., facendo uso del principio metodologico c.d. di parsimonia, noto anche come rasoio di Occam, tacciato per questo di approccio atecnico dalla difesa del convenuto disconoscente. In realtà, il rasoio di Occam ha trovato un'ampia applicazione nel mondo delle scienze, traducendosi nella regola di pensiero secondo cui tra due teorie in grado di spiegare i fenomeni oggetto di osservazione, la più semplice è sempre da preferire. Le teorie scientifiche parsimoniose, infatti, si sono generalmente rivelate più solide e precise, nonché capaci di spiegare la realtà a prescindere da fenomeni difficilmente osservabili, e quindi non ha torto il c.t.u. a rivendicare la sostanziale scientificità del suo operato. Ovviamente spetta al Tribunale valutare se e in quale misura il percorso logico seguito nelle due relazioni redatte dal per. ind.
anche a fronte delle osservazioni critiche di parte, sia stato contraddistinto CP_7 dall'uso di argomentazioni presuntive compatibili con le regole dettate dall'art. 2729 c.c. in tema di prova per presunzioni semplici, potendo in tal modo essere poste a fondamento della presente sentenza: come correttamente osservato dalla difesa del tale attività è _1 esclusivamente riservata al Giudice di merito. A questo proposito è necessario esaminare il primo elaborato peritale (Relazione finale) e la successiva Relazione integrativa frutto della sollecitazione formulata dal G.I. con la già citata ordinanza depositata in data 7 giugno 2024. Risulta circostanza pacifica che il documento informatico di cui si tratta consiste di un pdf testuale e non oggetto di scansione, in calce al quale è applicata un'immagine raffigurante la sigla apposta sul timbro professionale di , caratteristiche intrinseche che _1 consentirebbero in via ipotetica a chicchessia di alterarlo attingendo ad un programma di video- scrittura. In relazione a tale circostanza di fatto, il c.t.u. ha rilevato in via preliminare che «una volta che un documento viene trasformato in PDF da un programma quale ad esempio l'editor di testo Microsoft Word è difficilmente ricostruibile la natura originaria dello stesso poiché i dati accessori del file, denominati metadati, per lo più vengono persi. Nel caso di specie, come già verbalizzato in occasione del collegio peritale, in data 30/11/2023 (per altro sottoscritto e non contestato dalle parti) Si è riscontrato, inoltre, che l'e-mail prodotta dal CTP Per_4 ricevuta da in data 29/05/2015 da parte del dominio Controparte_6
R2GNET.COM, contiene il medesimo file “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” senza l'apposizione del cosiddetto watermark che il portale GSE applica su ogni documento uploadato. Quindi, verosimilmente il giorno 29/05/2015 riceve dal dominio R2GNET.COM il documento Controparte_6 originario che era stato scaricato sul portale GSE in data 28/05/2015. Inoltre, nella produzione del CTP si dà riscontro che nell'email inviata dall'ingegner Per_4 _1 all'assicurazione (…) vi è rispondenza del medesimo allegato “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” che corrisponde a quello uploadato sul GSE in data 28/05/2015». Ribadita l'impossibilità di determinare da quale computer sia stato inviato il documento caricato il 28 maggio 2015 sul portale G.S.E. e l'assenza di “dati indentificativi univoci quali la firma digitale” che lo possano ricollegare ad un autore ben determinato, il c.t.u. ha basato le proprie conclusioni su alcune inferenze logiche tratte dai seguenti dati di fatto: l'assenza di tracce di contraffazione che indicassero una difformità tra il documento caricato sul portale G.S.E. e quello inviato dal dominio r2gnet.com e l'assenza di qualsivoglia indizio della commissione di un abuso di sistema informatico, che comporta la legittimità della ricezione
9 del documento da parte della società attrice: “la ditta ha legittimamente Parte_1 ricevuto il file il giorno 29/05/2015 successivo all'upload sul portale GSE- Il quale verosimilmente non sia stato effettuato dalla stessa visto che non ci sono prove di averlo ricevuto in data 28/05/2015 ovvero data dell'inserimento nel portale GSE ma solo il giorno successivo ovvero il 29/05/2015. È verosimile che la più probabile causa di tale ricezione del file da parte di da parte di R2GNET.COM sia da attribuirsi a qualcuno Parte_1 che ha accesso a tali account, non essendo presenti nel fascicolo almeno a conoscenza dello scrivente denunce ai sensi del 615 ter c.p.p. (accesso abusivo a sistema informatico) non si hanno parametri che portino a una visione LOGICA diversa. Il file uploadato in data 28/05/2015 sul Portale GSE risulta conforme e privo di artefatti rispetto al file che
[...] ha legittimamente ricevuto dal dominio R2GNET.COM in data 29/05/2015”. Parte_1
Chiamato ad esprimersi sulla richiesta di chiarimenti di cui sopra il c.t.u., dopo aver precisato che “tutti i documenti citati provenivano dai 3 DVD dallo scrivente ritirati dalla segreteria del giudice e già agli atti”, si è dovuto puntualmente confrontare con i temi sollevati nella ordinanza con cui è stato invitato a fornire i chiarimenti predetti, che qui è opportuno richiamare: «il consulente va invitato a fornire opportuni chiarimenti in relazione all'espressione “Il file uploadato in data 28/05/2015 sul Portale GSE risulta conforme e privo di artefatti rispetto al file che ha legittimamente ricevuto dal dominio Parte_1
R2GNET.COM in data 29/05/2015” contenuta nel proprio elaborato, meglio precisandone il significato e chiarendo in particolare, per un verso, quali siano gli specifici accertamenti tecnici effettuati al fine di giungere alla suddetta conclusione in relazione alla conformità dei due files (posto che, ad esempio, è pacifico in atti che il documento ricevuto in data 29 maggio
2015 dalla «è privo del c.d. watermark che il portale GSE ''stampa'' Parte_1 su ogni documento uploadato», il quale risulta invece presente sul “documento originario che era stato caricato sul portale GSE in data 28/05/2015”) e, per altro verso, sotto quale profilo la ricezione da parte della della e-mail pervenutale dal dominio Parte_1
R2GNET.COM sia stata reputata “legittima”; (…) nella medesima ottica, il c.t.u. va invitato
a dettagliatamente descrivere i due documenti in disamina”. Nell'ottemperare all'invito postogli, il c.t.u. ha innanzitutto spiegato i motivi che lo hanno indotto ad inferire che il file allegato alla e-mail del 29 maggio 2015 fosse necessariamente il
“documento originario” che è “stato scaricato sul portale GSE in data 28/05/2015”:
“Effettuando una comparazione VISIVA appare evidente come il contenuto del file sia identico ad eccezione del WATERMARK e del RESIZE della prima pagina. Anche con una banale comparazione in trasparenza della seconda pagina e delle successive appare chiaro che i documenti presi in esame siano identici ad eccezione della sola prima pagina. Tuttavia, si è proceduto ad un ulteriore controllo del c.d. esadecimale dei citati files oltre ad una attenta analisi del contenuto visivo, lo scrivente non ha rilevato artefatti ed i files sono conformi agli standard previsti per tale tipologia” (pag.
6. Relazione integrativa). A tale proposito conviene precisare, citando la relazione integrativa a pag. 5, che un file pdf quando viene caricato “in origine è privo del c.d. WATERMARK, che il portale GSE applica nella prima pagina di ogni documento, effettuando un cosiddetto RESIZE (ridimensionamento della pagina al fine di apporre nel lato alto sinistro il codice di protocollo applicato come WATERMARK). Ne consegue che da quel momento in poi è possibile scaricare dal portale
10 GSE il solo file modificato dal portale stesso, ovvero, quello con il WATERMARK apposto sulla prima pagina sulla quale è stato effettuato il RESIZE”.
Successivamente il c.t.u., avendo comparato “i due file simili, uno con il WATERMARK l'altro privo” (si veda la citazione da pag. 6 riportata sopra), evidenzia le ragioni che lo hanno persuaso a ritenere legittima la ricezione da parte della società attrice del documento in parola che “nell'ipotesi ricostruita si ritiene per i motivi sopracitati il file ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK (il c.d. file sorgente) in quanto perviene con regolare mail il giorno 29 maggio Parte 2015 a da parte del dominio R2GNET.com, prodotta nei dvd già agli atti dal CTP
acquisita in modalità forense. La già menzionata mail analizzata risulta priva di Per_4 artefatti e quindi la si ritiene legittima e PERFETTAMENTE COMPATIBILE CON LE RISULTANZE PERVENUTE DAL PORTALE GSE. Ciò lo si esplica con la seguente procedura: SE PRENDO IL FILE RICEVUTO IL 29 MAGGIO 2015 DA FGF PRIVO DI
WATERMARK E IN IPOTESI LO CARICO SUL PORTALE GSE OTTENGO UN FILE EQUIVALENTE A QUELLO PRESENTE NEL PORTALE GSE CARICATO IL 28 MAGGIO 2015. A seguito di quanto sopra elencato, L'UNICA SPIEGAZIONE LOGICA È CHE 1. FGF IN DATA 29 MAGGIO RICEVE DA R2GNET.COM TRAMITE MAIL IL FILE ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK (COME CONFERMATO DAI DATI PRESENTI NEL FASCICOLO) 2. DETTO FILE ERA GIA' STATO CARICATO IN DATA 28/05/2015 (IL GIORNO PRIMA
CHE FGF LO RICEVA DA ) SUL PORTALE GSE (NON È STATO POSSIBILE Email_1
DETERMINARE CHI ABBIA PROCEDUTO AL COSIDDETTO UPLOAD COME GIA' ESPLICITATO NELLA RELAZIONE FINALE). 3. È ACCERTATO CHE R2GNET.COM FOSSE IN POSSESSO DEL FILE ORIGINARIO PRIVO DI WATERMARK IN QUANTO LO Parte HA INVIATO A TRAMITE MAIL. Con la medesima logica si è analizzato la mail inviata dall'Ing. all'assicurazione prodotta dal CTP nei DVD già agli atti. Anche in _1 Per_4 questo caso adottando le tecniche sopracitate vi è rispondenza visiva fra quanto scaricato dal CTP dal portale GSE e quanto prodotto dall'Ing. all'assicurazione” (pag. 7 Per_4 _1
Relazione integrativa).
Giunti a questo punto, è necessario compendiare alcuni elementi fattuali emersi dagli accertamenti eseguiti dal tecnico d'ufficio. In primo luogo, non è stata rinvenuta traccia di contraffazioni o alterazioni;
in secondo luogo, è stato accertato che il documento allegato alla mail ricevuta dalla società attrice il 28 maggio 2015 è identico a quello caricato sul portale G.S.E. con la sola eccezione dell'assenza del Watermark;
parimenti è risultata una piena corrispondenza tra il documento caricato sul portale e quello inviato dal convenuto al _1 proprio assicuratore per la denuncia del sinistro, entrambi muniti di Watermark. Orbene, tale serie di fatti può essere posta a base di un procedimento mentale di natura presuntiva, secondo i canoni prescritti dall'art. 2729 c.c., e di conseguenza è possibile raggiungere grazie ad esso la soglia probatoria nei termini sopra citati della preponderanza dell'evidenza: «in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni
“gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
“concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente
11 convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» (Cass. Civ. sez. II, sentenza del 22 marzo 2023 n° 8213). Il Tribunale non vede come si possa sfuggire dalla seguente constatazione: alla luce dei fatti noti e del mancato riscontro di artefatti è “più probabile che non” che il convenuto abbia _1 redatto e caricato sul portale G.S.E. il documento in questione e che lo abbia fatto inviare dalla propria collaboratrice tramite il proprio account di posta elettronica intestato alla Persona_3 società R2G s.r.l. alla società odierna attrice (cfr. e-mail 1 pag. 4 del
[...]
di parte attrice depositato dal c.t.p. : il fatto Controparte_8 Persona_5 noto della piena corrispondenza del file allegato alla e-mail in questione, con l'unica eccezione dell'assenza del Watermark, induce logicamente a ritenere che si trattasse del file sorgente, e trattasi di presunzione grave, precisa e concordante con quella che segue. Parimenti, il fatto noto dell'invio da parte del convenuto di una e-mail di denuncia di sinistro al proprio _1 assicuratore – inviata per conoscenza alla stessa società attrice (cfr. doc. n° 13 di parte attrice) e che in allegato conteneva lo stesso documento su cui si controverte munito di Watermark – induce a ritenere, da un lato, che il abbia implicitamente riconosciuto la paternità di tale _1 documento e, dall'altro lato, che al momento della denuncia del sinistro lo abbia per comodità materialmente scaricato dal portale invece di utilizzare il file sorgente (essendo passato circa un anno dal caricamento è perfettamente logico che non lo avesse più sotto mano): in questo caso siamo di fronte a due fatti noti che consentono di addivenire a una conclusione presuntiva particolarmente pregnante e del tutto concordante con la precedente. Il fatto che la denuncia del sinistro non abbia contenuto tecnicamente confessorio in relazione alla propria responsabilità professionale, come osservato dalla difesa del non implica che, alla luce _1 delle modalità con cui è avvenuta, l'allegazione alla e-mail inviata al proprio assicuratore della
“Relazione esplicativa” in parola non possa essere considerata un fatto idoneo a fondare la presunzione del riconoscimento da parte del della paternità di tale documento in _1 combinazione con tutte le altre circostanze fattuali emerse, dalla quali è parimenti possibile trarre inferenze logiche tutte vicendevolmente concordanti. In merito a tale conclusione è opportuno richiamare con precisione i documenti contenuti nel suddetto allegato: 1) il primo è rappresentato dalla denuncia di sinistro alla Lloyd sottoscritta dal ove si legge: «con la presente si comunica potenziale sinistro riscontrato _1 il 28/05/2015 a me imputabile. Si richiede apertura di sinistro a seguito errore professionale derivante da errata compilazione documentazione che ha presumibilmente arrecato danno al seguente committente: “ con sede in Verghereto (FC), via Para n. 22, Controparte_6
CF . Per completezza della descrizione del sinistro si allega alla presente missiva P.IVA_1 del 28.5.2015 inviata al GSE. FORLI', 8.3.2016 In fede » (documento, vale la _1 pena di ribadirlo, che è in grado di comprovare nei termini di cui sopra che ha di fatto _1 riconosciuto la paternità del documento oggetto di indagine da parte del c.t.u., stanti le identità rilevate dal tecnico d'ufficio nel corso dei suoi accertamenti tecnici). 2) il secondo è costituito dalla “relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro”
12 sottoscritta dal pur con la sopra ricordata procedura di aggiunta della scansione _1 dell'immagine del timbro firmato, che impedisce di ritenere propriamente tale sottoscrizione una “firma elettronica” seppur semplice, e caricata sul portale G.S.E. (cfr. segnatura in alto a sinistra: FER – E/A/28/05/2015/145408), in cui il riconosce di avere compiuto l'errore. _1
Si tratta logicamente dello stesso documento n° 4 di parte attrice della cui autenticità si discute, con in più la stampigliatura del G.S.E., a comprova dell'avvenuto deposito. Rimane da analizzare il fatto pacifico del ricovero ospedaliero del in vista _1 dell'operazione chirurgica descritta in precedenza al momento del caricamento del file nel portale G.S.E. e verificare se sia o meno compatibile con le presunzioni di cui sopra. Orbene, la consapevolezza in capo al della gravità (anche in termini economici) delle _1 conseguenze dannose potenzialmente riconducibili al proprio errore induce a ritenere perfettamente possibile, stante la teorica possibilità di svolgere l'attività predetta anche in ospedale tramite un computer portatile (in assenza peraltro di prova contraria), che parte disconoscente abbia proceduto alla redazione ed al caricamento della “Relazione esplicativa” in argomento in condizione di ricovero ospedaliero ovvero comunque abbia potuto dare mandato ad un collaboratore di farlo in sua vece. Ne discende la piena compatibilità del fatto del ricovero ospedaliero con le predette presunzioni. In conclusione, è necessario ribadire ancora una volta che i limiti di giudizio esposti nella relazione peritale risultano essere conseguenza di fattori tecnici insormontabili. Devesi tuttavia evidenziare come eventuali conclusioni rassegnate in termini puramente probabilistici dal c.t.u., previa verifica della legittimità del procedimento logico-presuntivo adottato, debbano essere valorizzate dal Tribunale, sempreché compatibili con i princìpi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di onere della prova gravante sulla parte che ha formulato l'istanza di verificazione, la quale è tenuta a dimostrare, come già sopra ricordato (quanto meno in termini di “preponderanza dell'evidenza”, vale a dire secondo la regola del
“più probabile che non” vigente in ambito civilistico), la riconducibilità delle scritture disconosciute in capo alla parte disconoscente, dimostrazione che nella fattispecie per cui è causa è avvenuta, nei termini sopra esposti. L'istanza di verificazione avanzata dalla società attrice deve pertanto trovare accoglimento nella presente sede. Le spese del presente giudizio incidentale di verificazione vanno liquidate all'esito della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì - Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo nel procedimento incidentale di verificazione ex art. 216 c.p.c. promosso dalla Parte_1 nei confronti di , disattesa ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] _1 relativa nello specifico al presente giudizio incidentale, così dispone: in accoglimento dell'istanza in argomento avanzata dalla accerta e Parte_1 dichiara che il documento informatico “Relazione esplicativa sull'errato inserimento requisiti in sede di iscrizione al registro” caricato sul portale G.S.E. in data 28 maggio 2015 (FER – E/A/28/05/2015/145408) è stato formato e sottoscritto da;
_1 rinvia la regolamentazione delle spese all'esito della causa;
13 dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio dello scrivente Giudice e fissa per la nuova comparizione delle parti innanzi a sé e la prosecuzione del giudizio l'udienza del 16 marzo 2026, ore 10:30; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Forlì in data 22 settembre 2025 Il Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa
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