Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2977 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LOMBARDO ALDO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 09/09/2024 i coniugi Pt_1
1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 26/05/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84, parte 1;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2104/2023 pubbl. il 10/11/2023 alle seguenti condizioni: “1.i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2.la casa coniugale, con il diritto di uso sui beni mobili ivi contenuti, è assegnata alla moglie;
3.i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
4.i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile “alle medesime condizioni e termini di cui alla separazione consensuale ed alla pedissequa sentenza depositata addì 09.11.2023, da aggiungersi che viene disposto a carico del un assegno di mantenimento in favore della Pt_1 CP_1
pari ad euro 100,00 da rivalutare annualmente in base agli indici istat e da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese con modalità da concordarsi direttamente tra le parti”.
2 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 04/11/2024.
All'udienza del 16/04/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2104/2023 pubbl. il 10/11/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/09/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 26/05/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 84, parte 1, tra nato a [...] il Parte_1
06/06/1958, e , nata a [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 17/04/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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