Art. 5. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833))
Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 52) che "L' articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , ad eccezione del secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile".
Gli organi cui compete di accertare se il sottufficiale sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e previo il parere del Consiglio di Stato.
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1961, N. 833)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 52) che "L' articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , ad eccezione del secondo comma, e' abrogato con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge".
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni dell' articolo 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 , integrate ai sensi del precedente comma, continuano ad applicarsi anche oltre la data della loro abrogazione, stabilita dall'articolo 52, nei confronti dei sottufficiali che abbiano precedentemente acquistato titolo a conseguire l'impiego civile".