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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2885/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti BASSILANA NADIA e BARBARO NICOLA, con domicilio eletto presso lo studio in VIA DEL BOLLO 4 20121 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in COMUNE DI SAMOLACO, in data 04/06/2012, (atto n.8, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.08.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
4. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra che la abiterà con tutti gli arredi Pt_1 ivi esistenti, insieme alle bambine. Tuttavia, almeno fino al compimento dei 10 anni di e (30.08.2028) e comunque salvo diverso accordo e valutazione del Per_1 Per_2 pediatra o eventuale professionista incaricato dalle parti, il signor abiterà il Parte_2 piano terreno della casa sita in Vistarino via D'annunzio n.5/B mentre la signora e Pt_1 le bambine il primo piano
5. I coniugi sino al trasferimento del signor ripartiranno tra loro in pari Parte_2 misura i costi relativi alle utenze domestiche e le spese straordinarie, da concordare.
Successivamente al trasferimento le utenze saranno a carico unicamente della signora che dovrà preventivamente informare il signor di qualsiasi spesa Pt_1 Parte_2 ordinaria o straordinaria che dovesse essere utile o necessaria per la manutenzione dell'immobile.
Si dà atto che il sig. si è già trasferito nei locali posti al piano terreno a lui Parte_2 assegnato ove egli ha già portato tutti i suoi beni ed effetti personali.
6. Il rateo mensile relativo al mutuo di euro 600,00= sarà pagato dai coniugi in pari misura ed a tal fine la signora verserà il 50% della rata entro il 25 di ogni mese al Pt_1 signor che provvederà al pagamento del mutuo. Parte_2
7. In considerazione del fatto che i signori e continueranno a coabitare Pt_1 Parte_2 almeno sino al compimento dell'età di 10 anni delle minori le parti concorderanno settimanalmente la gestione delle figlie.
8. In ogni caso il sig. terrà con sé e almeno due giorni Parte_2 Per_1 Per_2 in settimana, curando di accompagnare le bambine a scuola e per almeno una sera a settimana dall'orario di uscita da scuola (16.30) sino alle ore 23.30 curando la preparazione del pasto e la routine notturna. I fine settimana saranno alternati dal venerdì ritiro da scuola (ore 16,30) sino alla domenica alle ore 23,00.
Le parti, per il periodo Natalizio, si accordano di tenere le bambine secondo alternanza dal 25 dicembre ore 10,00 al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio ore 10,00; la Vigilia di Natale spetterà al genitore con il quale e Per_3
Pag. 2 di 7 trascorreranno il Natale mentre Pasqua e ponti secondo principio Per_1 dell'alternanza.
Le parti potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze nella stagione estiva di almeno 15 giorni, anche consecutivi e, a tal fine, essi si comunicheranno, entro la data del 15 marzo di ciascun anno il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelti comunicandosi i relativi recapiti. In caso di disaccordo sul periodo prescelto prevarranno le scelte materne negli anni dispari e le scelte paterne negli anni pari.
Ciascuna parte garantirà all'altro genitore l'accesso telefonico quotidiano alle figlie, preferibilmente negli orari serali.
9. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con preavviso di almeno 24 ore, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori.
10. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico. Pt_1
11. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, sino a Parte_2 quando queste non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00
(200,00 euro per ciascuna figlia) a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa.
12. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie
(specificamente abbigliamento) oltre alle seguenti spese precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dallo specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche e non coperti dal SSN.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e
Pag. 3 di 7 fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale o effettuati privatamente, cure non convenzionali, farmaci particolari o omeopatici.
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido (con suddivisione del relativo bonus se percepito), tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, master e corsi post- universitari in Italia o all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), pre-scuola e dopo-scuola.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout), viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, centri ricreativi estivi privati, spese per la patente di guida, spese per autovettura (manutenzione, acquisto, bollo, assicurazione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante
Pag. 4 di 7 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Per quanto non espressamente dettagliato i coniugi faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
12. I coniugi dichiarano di disporre di redditi da lavoro sufficienti per le rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo.
13. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto statuito nel presente ricorso.
14. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
15. I coniugi si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner se non decorso almeno un anno dalla data della sentenza di separazione e in ogni caso solo ed esclusivamente allorquando la nuova relazione abbia assunto il carattere della stabilità.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 5 di 7 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in COMUNE DI SAMOLACO il giorno Parte_2
04/06/2012, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.8, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
Pag. 6 di 7 2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2885/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio degli Avv.ti BASSILANA NADIA e BARBARO NICOLA, con domicilio eletto presso lo studio in VIA DEL BOLLO 4 20121 MILANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in COMUNE DI SAMOLACO, in data 04/06/2012, (atto n.8, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.08.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
4. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra che la abiterà con tutti gli arredi Pt_1 ivi esistenti, insieme alle bambine. Tuttavia, almeno fino al compimento dei 10 anni di e (30.08.2028) e comunque salvo diverso accordo e valutazione del Per_1 Per_2 pediatra o eventuale professionista incaricato dalle parti, il signor abiterà il Parte_2 piano terreno della casa sita in Vistarino via D'annunzio n.5/B mentre la signora e Pt_1 le bambine il primo piano
5. I coniugi sino al trasferimento del signor ripartiranno tra loro in pari Parte_2 misura i costi relativi alle utenze domestiche e le spese straordinarie, da concordare.
Successivamente al trasferimento le utenze saranno a carico unicamente della signora che dovrà preventivamente informare il signor di qualsiasi spesa Pt_1 Parte_2 ordinaria o straordinaria che dovesse essere utile o necessaria per la manutenzione dell'immobile.
Si dà atto che il sig. si è già trasferito nei locali posti al piano terreno a lui Parte_2 assegnato ove egli ha già portato tutti i suoi beni ed effetti personali.
6. Il rateo mensile relativo al mutuo di euro 600,00= sarà pagato dai coniugi in pari misura ed a tal fine la signora verserà il 50% della rata entro il 25 di ogni mese al Pt_1 signor che provvederà al pagamento del mutuo. Parte_2
7. In considerazione del fatto che i signori e continueranno a coabitare Pt_1 Parte_2 almeno sino al compimento dell'età di 10 anni delle minori le parti concorderanno settimanalmente la gestione delle figlie.
8. In ogni caso il sig. terrà con sé e almeno due giorni Parte_2 Per_1 Per_2 in settimana, curando di accompagnare le bambine a scuola e per almeno una sera a settimana dall'orario di uscita da scuola (16.30) sino alle ore 23.30 curando la preparazione del pasto e la routine notturna. I fine settimana saranno alternati dal venerdì ritiro da scuola (ore 16,30) sino alla domenica alle ore 23,00.
Le parti, per il periodo Natalizio, si accordano di tenere le bambine secondo alternanza dal 25 dicembre ore 10,00 al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio ore 10,00; la Vigilia di Natale spetterà al genitore con il quale e Per_3
Pag. 2 di 7 trascorreranno il Natale mentre Pasqua e ponti secondo principio Per_1 dell'alternanza.
Le parti potranno trascorrere con i figli un periodo di vacanze nella stagione estiva di almeno 15 giorni, anche consecutivi e, a tal fine, essi si comunicheranno, entro la data del 15 marzo di ciascun anno il periodo ed il luogo di villeggiatura prescelti comunicandosi i relativi recapiti. In caso di disaccordo sul periodo prescelto prevarranno le scelte materne negli anni dispari e le scelte paterne negli anni pari.
Ciascuna parte garantirà all'altro genitore l'accesso telefonico quotidiano alle figlie, preferibilmente negli orari serali.
9. Le parti potranno, d'intesa tra loro e con preavviso di almeno 24 ore, concordare differenti modalità di visita, tenendo conto degli impegni e delle esigenze dei minori.
10. La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico. Pt_1
11. Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, sino a Parte_2 quando queste non avranno raggiunto la piena indipendenza economica, versando alla moglie, in via anticipata ed entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 400,00
(200,00 euro per ciascuna figlia) a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso. Detto importo dovrà essere rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'incremento del costo della vita misurato dall'indice ISTAT al 31 dicembre precedente. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle minori e devono ritenersi inclusi nello stesso, a solo titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa.
12. I coniugi concorreranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie
(specificamente abbigliamento) oltre alle seguenti spese precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dallo specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale, ticket sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista, anche e non coperti dal SSN.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e
Pag. 3 di 7 fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale o effettuati privatamente, cure non convenzionali, farmaci particolari o omeopatici.
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, compresa la dotazione richiesta per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione scolastica, dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica, fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: retta asilo nido (con suddivisione del relativo bonus se percepito), tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, master e corsi post- universitari in Italia o all'estero, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali), pre-scuola e dopo-scuola.
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boyscout), viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori, centri ricreativi estivi privati, spese per la patente di guida, spese per autovettura (manutenzione, acquisto, bollo, assicurazione).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso quale consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante
Pag. 4 di 7 l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
Per quanto non espressamente dettagliato i coniugi faranno riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
12. I coniugi dichiarano di disporre di redditi da lavoro sufficienti per le rispettive esigenze di mantenimento e, pertanto, nulla chiedono l'uno all'altro a tale titolo.
13. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra loro ogni altra questione patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, fatta eccezione per quanto statuito nel presente ricorso.
14. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto dei minori e carta di identità valida per l'espatrio.
15. I coniugi si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi partner se non decorso almeno un anno dalla data della sentenza di separazione e in ogni caso solo ed esclusivamente allorquando la nuova relazione abbia assunto il carattere della stabilità.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Pag. 5 di 7 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in COMUNE DI SAMOLACO il giorno Parte_2
04/06/2012, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.8, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
Pag. 6 di 7 2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in data 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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