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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 787/2020 depositato il 16/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TQYCOE200400 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni"; "con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio".
Appellato: "rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnò l'atto di contestazione indicato in epigrafe, con il quale l'Ufficio gli irrogava sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, in relazione alla detenzione di attività finanziarie e liquidità all'estero.
L'atto traeva origine da verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti della società di diritto statunitense
Società_1, riconducibile al contribuente, nell'ambito della quale veniva richiamata anche una notitia criminis trasmessa il 28 dicembre 2016.
Il contribuente deduceva, quale motivo assorbente, la decadenza dell'Ufficio dal potere sanzionatorio per tardività dell'atto notificato nel dicembre 2018, sia con riferimento al termine quinquennale di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sia – in via gradata – al termine di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo decreto, in relazione ai termini di accertamento ex art. 43 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, negando l'operatività del raddoppio per insussistenza dei presupposti penali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, con sentenza n. 96/03/20 depositata il 24 febbraio 2020, respinse il ricorso ritenendo legittimo il raddoppio dei termini, in ragione della trasmissione della denuncia penale in data 28 dicembre 2016 entro i termini ordinari e reputando irrilevante l'esito del procedimento penale.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, insistendo sulla decadenza e censurando la motivazione di primo grado per avere attribuito rilievo alla sola denuncia, sebbene l'ulteriore attività di P.G. avesse escluso, già nel 2017, il superamento della soglia di punibilità, con conseguente inoperatività del raddoppio dei termini.
In data 18 gennaio 2021 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo l'operatività del raddoppio ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, valorizzando la tempestività della denuncia e richiamando la giurisprudenza che reputa irrilevante l'archiviazione.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
Il Collegio reputa assorbente l'eccezione di decadenza.
È pacifico che l'atto di contestazione è stato notificato nel dicembre del 2018 e che esso riguarda le annualità
2010–2011.
Per le annualità qui in esame (ante 2016), l'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva il c.d. raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, per gli atti notificati dopo il 2 settembre 2015, condiziona l'operatività del raddoppio alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari.
Ciò posto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che, ove il contribuente contesti il raddoppio, il giudice tributario deve verificare “ora per allora” la configurabilità astratta di un reato perseguibile d'ufficio che faccia sorgere l'obbligo di denuncia, comprensiva del superamento delle soglie di punibilità, ove previste (Corte cost. n. 247/2011; Cass. n. 11171/2016; Cass. n. 13483/2016; Cass. n. 5501/2022).
Nel caso in esame, dagli atti emerge che, all'esito delle ulteriori indagini svolte nel 2017, la stessa P.G. avrebbe escluso il superamento della soglia di rilevanza penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000.
In linea con tali principi – ed anche per esigenze di uniformità con le decisioni rese da questa Corte in controversie connesse alla medesima verifica – deve escludersi che, per le annualità 2010 e 2011, ricorressero i presupposti dell'obbligo di denuncia e, conseguentemente, del raddoppio dei termini.
Escluso il raddoppio, il termine ordinario per l'esercizio della potestà sanzionatoria risulta spirato: per l'annualità 2010 al 31 dicembre 2016 e per l'annualità 2011 al 31 dicembre 2017.
L'atto di contestazione notificato nel dicembre 2018 deve pertanto ritenersi tardivo e, per l'effetto, nullo per decadenza dell'Ufficio.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Sulle spese del doppio grado: considerata l'evoluzione normativa e la giurisprudenza non univoca formatasi sul raddoppio dei termini, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
– accoglie l'appello proposto dal Sig. Ricorrente_1;
– per l'effetto, in riforma della sentenza n. 96/03/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, annulla l'atto di contestazione AA02 n. TQYCOE200400-2018 (annualità 2010 - 2011) per intervenuta decadenza dell'Ufficio;
– compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 15 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
UR NI
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 787/2020 depositato il 16/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 96/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 24/02/2020
Atti impositivi:
- CONTESTAZIONE n. TQYCOE200400 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere il presente appello e per l'effetto dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni"; "con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio".
Appellato: "rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il contribuente impugnò l'atto di contestazione indicato in epigrafe, con il quale l'Ufficio gli irrogava sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, in relazione alla detenzione di attività finanziarie e liquidità all'estero.
L'atto traeva origine da verifica della Guardia di Finanza svolta nei confronti della società di diritto statunitense
Società_1, riconducibile al contribuente, nell'ambito della quale veniva richiamata anche una notitia criminis trasmessa il 28 dicembre 2016.
Il contribuente deduceva, quale motivo assorbente, la decadenza dell'Ufficio dal potere sanzionatorio per tardività dell'atto notificato nel dicembre 2018, sia con riferimento al termine quinquennale di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sia – in via gradata – al termine di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo decreto, in relazione ai termini di accertamento ex art. 43 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, negando l'operatività del raddoppio per insussistenza dei presupposti penali.
La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, con sentenza n. 96/03/20 depositata il 24 febbraio 2020, respinse il ricorso ritenendo legittimo il raddoppio dei termini, in ragione della trasmissione della denuncia penale in data 28 dicembre 2016 entro i termini ordinari e reputando irrilevante l'esito del procedimento penale.
Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto appello, insistendo sulla decadenza e censurando la motivazione di primo grado per avere attribuito rilievo alla sola denuncia, sebbene l'ulteriore attività di P.G. avesse escluso, già nel 2017, il superamento della soglia di punibilità, con conseguente inoperatività del raddoppio dei termini.
In data 18 gennaio 2021 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni del chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo l'operatività del raddoppio ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, valorizzando la tempestività della denuncia e richiamando la giurisprudenza che reputa irrilevante l'archiviazione.
In data 15 ottobre 2025, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato.
Il Collegio reputa assorbente l'eccezione di decadenza.
È pacifico che l'atto di contestazione è stato notificato nel dicembre del 2018 e che esso riguarda le annualità
2010–2011.
Per le annualità qui in esame (ante 2016), l'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva il c.d. raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, per gli atti notificati dopo il 2 settembre 2015, condiziona l'operatività del raddoppio alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari.
Ciò posto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che, ove il contribuente contesti il raddoppio, il giudice tributario deve verificare “ora per allora” la configurabilità astratta di un reato perseguibile d'ufficio che faccia sorgere l'obbligo di denuncia, comprensiva del superamento delle soglie di punibilità, ove previste (Corte cost. n. 247/2011; Cass. n. 11171/2016; Cass. n. 13483/2016; Cass. n. 5501/2022).
Nel caso in esame, dagli atti emerge che, all'esito delle ulteriori indagini svolte nel 2017, la stessa P.G. avrebbe escluso il superamento della soglia di rilevanza penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000.
In linea con tali principi – ed anche per esigenze di uniformità con le decisioni rese da questa Corte in controversie connesse alla medesima verifica – deve escludersi che, per le annualità 2010 e 2011, ricorressero i presupposti dell'obbligo di denuncia e, conseguentemente, del raddoppio dei termini.
Escluso il raddoppio, il termine ordinario per l'esercizio della potestà sanzionatoria risulta spirato: per l'annualità 2010 al 31 dicembre 2016 e per l'annualità 2011 al 31 dicembre 2017.
L'atto di contestazione notificato nel dicembre 2018 deve pertanto ritenersi tardivo e, per l'effetto, nullo per decadenza dell'Ufficio.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza comporta l'assorbimento di ogni ulteriore doglianza.
Sulle spese del doppio grado: considerata l'evoluzione normativa e la giurisprudenza non univoca formatasi sul raddoppio dei termini, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
– accoglie l'appello proposto dal Sig. Ricorrente_1;
– per l'effetto, in riforma della sentenza n. 96/03/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, annulla l'atto di contestazione AA02 n. TQYCOE200400-2018 (annualità 2010 - 2011) per intervenuta decadenza dell'Ufficio;
– compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, il 15 ottobre 2025
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
UR NI