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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15759/2024, introdotta da
TRA
(FOLIGNO (PG), 17/08/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ASCARELLI GERMANA;
E
(NAPOLI (NA), 08/05/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ASCARELLI GERMANA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in data
03/12/1999 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, n. 02960, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Per_
- La figlia , maggiorenne, rimarrà, con la madre, a vivere nella casa coniugale, con possibilità di incontri con il padre decisi autonomamente.
- La casa coniugale, sita in Roma, V. Luigi Olivares 44, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie e alla figlia. Il marito provvederà ad allontanarsene nel più breve tempo possibile, asportandone i beni personali.
- Il marito corrisponderà alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di €
300.00. Per_
- Il marito, corrisponderà per il mantenimento della figlia , quale contributo perequativo, la somma pari ad € 300.00.
- Entrambi gli assegni versati, saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_
- Le spese sanitarie e d'istruzione della figlia , saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
- Le spese straordinarie per la figlia, verranno ripartite nella misura del 50 % e concordate preventivamente tra i coniugi.
- Le spese di utenza della casa coniugale, verranno sostenute nella loro interezza dalla moglie che vi resterà a vivere. - La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, è gravata da mutuo per cui viene corrisposta una rata trimestrale di circa € 2600.00, che verrà ripartita tra i coniugi.
- Il Conto cointestato sulla Banca BNL, c/c 1018, verrà chiuso e l'importo trasferito su altro c/c intestato unicamente al marito.
- La macchina Lancia Y, tg. GG716WM, in comproprietà tra i coniugi, resterà nella disponibilità della moglie che se ne assumerà l'intera spesa di gestione”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (FOLIGNO Parte_1
(PG), 17/08/1972) e (NAPOLI (NA), 08/05/1971), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio era stato celebrato con rito civile in data 03/12/1999 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, n. 02960,
p. 1, s. 01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15759/2024, introdotta da
TRA
(FOLIGNO (PG), 17/08/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ASCARELLI GERMANA;
E
(NAPOLI (NA), 08/05/1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
ASCARELLI GERMANA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in data
03/12/1999 in Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, n. 02960, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Per_
- La figlia , maggiorenne, rimarrà, con la madre, a vivere nella casa coniugale, con possibilità di incontri con il padre decisi autonomamente.
- La casa coniugale, sita in Roma, V. Luigi Olivares 44, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie e alla figlia. Il marito provvederà ad allontanarsene nel più breve tempo possibile, asportandone i beni personali.
- Il marito corrisponderà alla moglie, per il suo mantenimento, la somma mensile di €
300.00. Per_
- Il marito, corrisponderà per il mantenimento della figlia , quale contributo perequativo, la somma pari ad € 300.00.
- Entrambi gli assegni versati, saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT;
Per_
- Le spese sanitarie e d'istruzione della figlia , saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50%.
- Le spese straordinarie per la figlia, verranno ripartite nella misura del 50 % e concordate preventivamente tra i coniugi.
- Le spese di utenza della casa coniugale, verranno sostenute nella loro interezza dalla moglie che vi resterà a vivere. - La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, è gravata da mutuo per cui viene corrisposta una rata trimestrale di circa € 2600.00, che verrà ripartita tra i coniugi.
- Il Conto cointestato sulla Banca BNL, c/c 1018, verrà chiuso e l'importo trasferito su altro c/c intestato unicamente al marito.
- La macchina Lancia Y, tg. GG716WM, in comproprietà tra i coniugi, resterà nella disponibilità della moglie che se ne assumerà l'intera spesa di gestione”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (FOLIGNO Parte_1
(PG), 17/08/1972) e (NAPOLI (NA), 08/05/1971), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio era stato celebrato con rito civile in data 03/12/1999 in Roma
(trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, n. 02960,
p. 1, s. 01), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi