Sentenza 28 giugno 2021
Decreto collegiale 8 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/06/2021, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00851/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2020, proposto da
NI TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Oliver Cristante, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazza E. Ferretto n. 53, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Ca' Foscari Venezia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
AR AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fabris, Mauro Ferruzzi e Nicola Tella, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Venezia-Mestre, via F.lli Rondina n. 6, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NN GL, TT NE, LA RO, IS GO, RI RO Riotta, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto del Direttore Generale dell’Università Cà Foscari di Venezia recante prot. 40788 del 5 agosto 2020, che ha approvato gli atti della selezione pubblica, per esami, bandita con D.D.G. n. 95/Prot.n. 7595 del 5 febbraio 2020 per formare una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area amministrativa profilo contabile;
- di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso presupposti, conseguenti e a qualsiasi titolo connessi, ancorché non conosciuti - e nei limiti di interesse - tra cui: l’esito della prova orale, le relative valutazioni, il verbale relativo alla seduta del 17 luglio 2020 ed ogni altro atto e/o verbale alla stessa prova orale riferito e la risultante graduatoria, nonché l’atto di determinazione dei “ criteri e modalità di valutazione della prova scritta e del colloquio ” adottato dalla Commissione esaminatrice in data 16 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Ca' Foscari Venezia e di AR AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto del Direttore Generale n. 95 del 5 febbraio 2020 l’Università Ca’ Foscari Venezia indiceva una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C, area amministrativa profilo contabile, per le esigenze di supporto alle attività di natura contabile dell'Amministrazione Centrale e delle strutture a gestione autonoma della stessa Università.
1.2. All’art. 2 venivano stabilite le “ Conoscenze richieste ” e le “ capacità comportamentali ” relative al profilo da selezionare.
1.3. La selezione si articolava in:
- “ una prova scritta a contenuto teorico pratico che verterà sulla verifica delle conoscenze richieste dal ruolo ed indicate all’art.2 del bando. La prova potrà consistere anche nella risoluzione di domande a risposta aperta e/o multipla e/o nella risoluzione di uno o più casi pratici. Per la valutazione della prova scritta la commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente. L’ammissione al colloquio è subordinata al superamento della prova scritta ”;
- “ un colloquio che verterà sulle materie della prova scritta e/o sulle altre conoscenze indicate all’art.2 del bando. Nel corso del colloquio verranno altresì verificate le attitudini e le motivazioni dei candidati in relazione al posto messo a concorso nonché la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche richieste dal bando. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di 30 punti. Il colloquio si intende superato qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30 o equivalente ”.
1.4. Nel corso della prima seduta, in data 16 giugno 2020, la Commissione stabiliva i criteri di valutazione delle prove e in particolare per la prova orale:
“ -- formulazione di n. 2 quesiti per accertare la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta del concorso, fino a un massimo di 25 punti su 30, volti a verificare: - la conoscenza e la pertinenza al tema; − la chiarezza e la completezza espositiva; − le attitudini e le motivazioni in relazione al posto messo a concorso;
-- accertamento della conoscenza della lingua inglese mediante lettura e comprensione di un testo scritto: fino a un massimo di 2 punti su 30;
-- accertamento delle competenze informatiche mediante prova pratica: fino a un massimo 3 punti su 30.
Per la valutazione della prova orale la Commissione dispone di 30 punti. La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30” .
1.5. Il ricorrente partecipava alla procedura e conseguiva il voto 27/30 nella prova scritta, nella prova orale invece conseguiva il punteggio complessivo di 19/30 – 15 punti in relazione al colloquio, 1 punto in relazione alla prova di inglese e 3 punti in relazione alla prova pratica concernente le “ competenze informatiche ” – inferiore al minimo di 21/30.
Il ricorrente non veniva quindi inserito nella graduatoria, che veniva pubblicata in data 20 luglio 2020 e approvata con DDG 40788 del 5 agosto 2020.
2. Con ricorso notificato in data 16 ottobre 2020 e depositato in data 27 ottobre 2020, il ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio con decreto del 22 settembre 2020, impugnava gli atti della procedura sulla base di un unico motivo articolato in più censure: Violazione di legge - Violazione e/o falsa applicazione artt. 97 Cost., 3 L. 241/1990, 12 D.P.R. 487/1994, violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, istruttoria e motivazione carenti. Eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, carenza di idonei parametri operativi.
Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il voto numerico non sarebbe “ rapportato alla preventiva adozione di precisi criteri di valutazione tali da regimentare la formulazione del giudizio e da estrinsecarne l’iter logico ”.
In particolare prima dell’esame orale la Commissione non avrebbe fissato una griglia idonea:
1) a specificare i parametri di valutazione. Il voto della prova orale sarebbe unico e accorperebbe in modo indistinto i criteri di valutazione stabiliti dalla legge di gara;
2) a “ graduare ” i diversi (ancorché generici) aspetti valutativi. Mancherebbe una predeterminazione dell’ordine di importanza dei criteri di valutazione;
3) a correlare a ciascuno di essi un range di punteggio. Mancherebbe “ una quota ” di punteggio correlata ai diversi criteri di valutazione;
4) a discernere ambiti di valutazione disomogenei. All’interno della stessa componente valutativa sarebbero stati considerati aspetti disomogenei sottoposti al vaglio di distinti esaminatori. In particolare l’elemento “ attitudini e motivazioni ”, sarebbe stato valutato da un commissario singolo e non risulterebbe indicato il peso attribuito a tale elemento.
Sotto altro profilo sarebbe erroneo il punteggio di 1 punto su 2 in relazione alla conoscenza della lingua inglese. Il ricorrente vanterebbe esperienze lavorative quale consulente in ambito europeo e avrebbe “ preso parte a seminari in lingua inglese, traducendo manuali e software dall’inglese all’italiano”.
3. L’Università Ca’ Foscari e la controinteressata AR AN si costituivano in giudizio contestando nel merito le censure proposte e, in via preliminare, eccepivano la tardività della notifica del ricorso ai controinteressati stante l’affissione degli esiti della procedura in data 17 luglio 2020 presso la sede dell’Università di San Giobbe.
4. Alla camera di consiglio del 2 dicembre 2020 il ricorrente rinunciava, allo stato, all'istanza cautelare, chiedendo che il ricorso venisse trattato nel merito ad una udienza a breve.
In vista dell’udienza - fissata alla data del 14 aprile 2021 - le parti depositavano memorie e repliche. All’udienza del 14 aprile 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Infondata è l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica ai controinteressati.
Deve infatti ritenersi che l’atto conclusivo del procedimento, da cui decorre il termine per l’esercizio dell’azione impugnatoria, sia costituito dalla graduatoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 luglio 2015, n. 3623).
Nel caso di specie la graduatoria è stata pubblicata in data 20 luglio 2020 e approvata con DDG 40788 del 5 agosto 2020: risulta pertanto tempestiva, anche in considerazione del termine di sospensione feriale, la notificazione del ricorso ai controinteressati in data 16 ottobre 2020.
6. Nel merito le censure proposte non sono condivisibili.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale ampiamente maggioritario e che il Collegio ritiene di condividere, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, “ in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. […] solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così, da ultimo, la decisione dell’Adunanza plenaria n. 7/2017) ” (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775; nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4745).
In linea generale, in presenza di precisi criteri di valutazione, deve ritenersi sufficiente l’espressione di un unico punteggio numerico per ogni prova, salvo che l’Amministrazione non si sia auto vincolata nella legge speciale di gara ad attribuire uno specifico punteggio anche in relazione ai singoli elementi di valutazione (Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3199; Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015, n. 2119; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 dicembre 2015, n. 1160).
In caso di mancata espressa indicazione di un ordine di priorità, i criteri di valutazione dei candidati devono ritenersi elencati in ordine decrescente di rilevanza.
7. Nel caso in esame come si è visto il bando individuava le “c onoscenze” e le “ capacità comportamentali” richieste e la Commissione, in applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, ha provveduto a precisare i criteri di valutazione delle prove, sia scritte sia orali, senza attribuire un punteggio specifico agli stessi, salvo l’elemento relativo alla “ conoscenza della lingua inglese” a cui potevano essere attributi fino a 2 punti su 30 e salvo l’elemento relativo alle “competenze informatiche” a cui potevano essere attribuiti fino a 3 punti su 30.
Alla luce delle disposizioni del bando e delle precisazioni compiute dalla Commissione nella prima seduta, i criteri di valutazione delle singole prove risultano sufficientemente precisi e attraverso il voto numerico attribuito, al colloquio (15 punti) e distintamente alle prove relative alla “ conoscenza della lingua inglese ” (1 punto) e alle “ competenze informatiche ” (3 punti), deve ritenersi che il candidato sia stato posto nelle condizioni di comprendere le ragioni della valutazione conseguita.
7.1. Sostanzialmente irrilevante è il fatto che nel verbale sia stata cancellata a mano l’espressione “ per ciascun criterio ” nel periodo “ la Commissione predispone una tabella di dettaglio con i punteggi attribuiti per ciascun criterio ad ogni candidato e quindi il punteggio totale ottenuto ”.
Con la cancellazione di tale espressione deve ritenersi che la Commissione abbia adeguato il modello del verbale utilizzato alle effettive prescrizioni della legge di gara in cui non era prevista l’attribuzione di uno specifico punteggio per i singoli elementi di valutazione.
7.2. Il fatto che non sia stato attribuito un punteggio separato alle “ attitudini e motivazioni” del ricorrente non risulta illegittimo, in quanto il bando delinea tale profilo non come una prova autonoma, bensì come un elemento di valutazione della prova orale complessivamente considerata .
Il voto della prova orale rappresenta una votazione complessiva che comprende ed assorbe anche la valutazione delle “ attitudini e motivazioni ” del candidato.
Né il bando né la Commissione nella seduta del 16 giugno 2020 avevano previsto l’attribuzione di un punteggio distinto in relazione all’elemento “ attitudini e motivazioni”.
Solo per l’accertamento della “ conoscenza della lingua inglese ” e delle “ competenze informatiche ” era previsto lo svolgimento di due prove autonome con modalità specifiche e rispettivamente: la “ lettura e comprensione di un testo scritto ” e lo svolgimento di una “ prova pratica ”.
7.3. D’altra parte le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione risultano coerenti – non eccessivamente semplificate – rispetto all’oggetto del concorso che riguardava la formazione di una graduatoria di candidati dalla quale attingere personale per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di categoria C.
8. Inammissibile ed infondata è la censura con cui il ricorrente lamenta l’errata valutazione della prova di inglese.
Anche in caso di attribuzione del punteggio massimo in relazione all’elemento relativo alla “ conoscenza della lingua inglese” , il ricorrente non conseguirebbe nella prova orale il punteggio minimo di 21/30.
Inoltre con tale censura il ricorrente contesta una valutazione tecnico discrezionale riservata alla Commissione senza evidenziare errori di fatto né profili di manifesta irragionevolezza della stessa.
9. Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese tra le parti.
10. Quanto, infine, alla liquidazione del compenso spettante al difensore in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, come disposto dalla Commissione a ciò deputata con decisione del 22 settembre 2020, si provvederà con separato decreto previa presentazione di relativa nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO