Articolo 1 della Legge 20 febbraio 1950, n. 49
Articolo 2
Versione
26 marzo 1950
Art. 1.
E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Essa promuove, coordina e disciplina le attivita' delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.
Entrata in vigore il 26 marzo 1950
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