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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2024, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2760/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. Cicero Mariangela); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (avv. Li Vigni Gaetana); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
10/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Terrasini (PA) il 06/07/2001 alle condizioni indicate nel ricorso, modificate con accordo sottoscritto in data 09/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto dell'1/12/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso poi integrato e modificato con l'accordo sottoscritto in data 09/12/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede si richiamano:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i sigg.ri e Parte_1 [...]
CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo a mezzo rituale comunicazione di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) Disporre che il figlio maggiorenne con gravi disabilità, continui a vivere Per_1 unitamente alla madre collocataria, alla quale competono tutte le decisioni riguardanti il figlio senza un necessario confronti con l'altro genitore;
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma di € 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da Per_1
rivaltarsi annualmente secondo gli indici ISTAT” (cfr. accordo di integrazione e modifica delle condiizoni del 09/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terrasini (PA) il
06/07/2001, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 55, parte II, serie C, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Palermo, 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2760/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. Cicero Mariangela); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (avv. Li Vigni Gaetana); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
10/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in
Terrasini (PA) il 06/07/2001 alle condizioni indicate nel ricorso, modificate con accordo sottoscritto in data 09/12/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto dell'1/12/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso poi integrato e modificato con l'accordo sottoscritto in data 09/12/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede si richiamano:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra i sigg.ri e Parte_1 [...]
CP_1
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo a mezzo rituale comunicazione di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
3) Disporre che il figlio maggiorenne con gravi disabilità, continui a vivere Per_1 unitamente alla madre collocataria, alla quale competono tutte le decisioni riguardanti il figlio senza un necessario confronti con l'altro genitore;
4) Porre a carico del sig. l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento del figlio Pt_1
la somma di € 100,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da Per_1
rivaltarsi annualmente secondo gli indici ISTAT” (cfr. accordo di integrazione e modifica delle condiizoni del 09/12/2024).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Terrasini (PA) il
06/07/2001, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n. 55, parte II, serie C, dell'anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Palermo, 10/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.