Art. 2.
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.
Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.