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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 30 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G. 759/2025 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
E' presente, per parte appellante, l'Avv. Carlotta Marino che si riporta agli atti e verbali di causa.
È presente, per parte appellata, per delega dell'Avv. Francesco Giliberti Tiziana Anastasio che si riporta agli atti e verbali di causa.
Si dà atto della presenza ai fini della pratica forense dell'Avv. Anna Schettino.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ai sensi di quanto previsto dagli artt.
281 sexies e 350 bis c.p.c..
Gli Avv.ti presenti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente rel. dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 759 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 291/2025 pronunciata in data 13 gennaio
2025 dal Tribunale di Napoli, vertente
TRA
Parte_1
[...]
), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed
[...] elettivamente domiciliata in Napoli alla via A. Diaz n. 11 appellante
E
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( , ( ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 Parte_2
( ) e ( ),
[...] C.F._4 Parte_3 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22 appellati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, Controparte_1 CP_2
, , e convenivano in giudizio
[...] Controparte_3 Parte_2 Parte_3
l dei beni sequestrati e confiscati Parte_1 alla criminalità organizzata opponendosi alla prima richiesta di pagamento dell'indennità per l'abusiva occupazione di beni immobili, per un totale di € 22.336,71 oltre interessi legali, notificata loro in data 15.2.2024, onde sentire, in accoglimento del ricorso, «accertare e dichiarare l'inesistenza del credito reclamato dalla convenuta Parte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità a
[...] Parte_1 mezzo della richiesta di pagamento in epigrafe e pronunciare la nullità della prima richiesta di pagamento indicata in epigrafe;
accertare e dichiarare che gli opponenti hanno trasferito la propria dimora in Napoli alla Via Carlo de Marco n. 18 a far data dal febbraio 2014 e che pertanto non vi è stata alcuna occupazione senza titolo dell'immobile di Via Carlo De Marco 96 censito in Catasto del
Comune di Napoli Fg. 16-Plla 289-Sub 2 e 3, a partire dal 1.2.2014; per l'effetto, accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto dei convenuti a promuovere azioni esecutive, scrivere fermo amministrativo e/o iscrivere ipoteca e/o acquisire qualsiasi altro titolo di prelazione a carico dei ricorrenti opponenti;
annullare e comunque dichiarare invalido ed inefficace la richiesta di pagamenti in epigrafe;
annullare
e comunque dichiarare invalidi ed inefficaci tutti gli atti presupposti, prodromici, nonché tutti gli atti eventualmente consequenziali e/o comunque connessi all'atto di ingiunzione opposto e disapplicarli per quanto di ragione» e «in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui all'avviso di pagamento opposto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta a mezzo della prima richiesta di pagamento Pt_1 indicata in epigrafe;
in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui alla richiesta di pagamento opposta, in accoglimento delle eccezione di prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta Pt_1 dichiarare per quanto di ragione, accertare e dichiarare l'entità ed ammontare di tali crediti nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Tribunale Adito», con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti assumevano l'insussistenza del credito dell per non aver mai occupato sine titulo l'immobile sito in Napoli alla via Carlo De Pt_1
Marco 96 (Catasto Comune di Napoli f. 16, p.lla 289, sub. 8 e 9), di proprietà di Per_1
ed evidenziavano a tal uopo che, in ottemperanza all'ordinanza di sfratto loro
[...] notificata dall in data 19.12.2013, avevano proceduto al rilascio dell'immobile de quo Pt_1
e si erano trasferiti in altro immobile alla medesima via De Marco in Napoli, ma al civico 41, già a fine gennaio 2014. Di conseguenza, contestando l'esito del sopralluogo avvenuto in
3 data 25.10.2015 e riportato nella prima richiesta di pagamento, notificata in data 15.2.2024 per un totale di € 22.336,71 oltre interessi legali, eccepivano l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, stante la natura extracontrattuale del presunto illecito di occupazione abusiva dell'immobile.
Resistendo, l' si costituiva in giudizio, contestando la domanda attorea e Pt_1 chiedendone il rigetto. Invero, a sostegno della fondatezza dell'avviso di pagamento notificato sosteneva la protratta occupazione dell'immobile almeno fino al 20.4.2015, data di consegna dei cespiti all (così come comprovato dal verbale di consegna) ed CP_4 evidenziava poi, stante l'applicazione delle norme sull'indebito arricchimento, l'applicazione alla vicenda del termine ordinario di prescrizione, non ancora scaduto.
Si pronunciava, quindi, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 291/2025, pubblicata in data
13.1.2025, con cui accoglieva il ricorso, dichiarando “estinto per prescrizione il credito vantato dall' dei beni sequestrati e confiscati alla Parte_1 criminalità organizzata nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ” e condannando parte convenuta al pagamento delle spese di Parte_2 Parte_3 lite.
Nello specifico, il Tribunale, pur evidenziando la perdurante occupazione dell'immobile sino al 20.4.2015, qualificava l'occupazione di un bene immobile altrui in assenza di titolo giustificativo quale illecito extracontrattuale, con applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. per il risarcimento del danno, e riteneva insussistenti gli estremi dell'azione di indebito arricchimento ex art.2041 c.c. da parte della convenuta in assenza del requisito della sussidiarietà dell'azione.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data 20.2.2025,
l invocandone la riforma e, quindi, il rigetto della domanda avversaria sul Pt_1 presupposto che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto la sussistenza di un illecito extracontrattuale e sostenendo, al contrario, che la condotta dell'occupazione abusiva non avesse comportato un fatto produttivo di danno ingiusto idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2043 c.c.. Evidenziava, infatti, che agli immobili confiscati, ormai entrati nel patrimonio indisponibile dello Stato, dovesse applicarsi l'art. 52, co. 4, D.lgs. n. 159/2011
(Codice Antimafia) secondo il quale la confisca definitiva avrebbe comportato «lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché
l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi» e, di conseguenza, l'obbligo in capo agli occupanti tanto al rilascio, stante il venir meno del loro titolo di legittimazione, quanto al pagamento di una congrua indennità di occupazione fino al momento di sgombero
4 dell'immobile, così come indicato dall'art. 40, comma 2-bis, del Codice Antimafia. In tale contesto, l riteneva che l'imposizione di una indennità non fosse dovuta in ragione Pt_1 della consumazione di un fatto illecito di natura extracontrattuale, ma, che tutta la vicenda fosse assimilabile o ai principi generali in materia di indebito ex art. 2033 c.c. oppure, in maniera maggiormente pregnante, alla responsabilità contrattuale derivante da contatto sociale qualificato. Sotto quest'ultimo profilo evidenziava, infatti, come la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. non dipendesse solo da un inadempimento contrattuale ma anche «dall'inesatto inadempimento di un obbligo preesistente, quale che ne sia la fonte».
Concludeva quindi, per entrambe le ipotesi, per l'applicazione del regime di prescrizione ordinario ex art. 2946 c.c., chiedendo di «riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, disporre il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata e non provata», con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituivano in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_2
e sottolineando di non aver mai occupato sine titulo l'immobile de quo
[...] Parte_3 dal momento che l'occupazione dell'immobile era cessata a far data dal 1°.
2.2014 e che, ad ogni modo, i calcoli delle somme dovute erano arbitrari e non verificabili. Affermavano, inoltre, l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione stante, in ogni caso, la natura extracontrattuale dell'illecito di occupazione abusiva. Chiedevano, quindi, il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite o, in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di «accertare e dichiarare l'inesistenza del credito reclamato dalla convenuta dei beni sequestrati e confiscati alla Parte_1 criminalità organizzata a mezzo della richiesta di pagamento in epigrafe e pronunciare la nullità della prima richiesta di pagamento indicata in epigrafe;
accertare e dichiarare che gli opponenti hanno trasferito la propria dimora in Napoli alla Via Carlo de Marco n. 18 a far data dal febbraio 2014 e che pertanto non vi è stata alcuna occupazione senza titolo dell'immobile di Via Carlo De Marco 96 censito in Catasto del Comune di Napoli Fg. 16-Plla 289-Sub 2 e 3, a partire dal 1.2.2014» e, per l'effetto, di «accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dei convenuti a promuovere azioni esecutive, iscrivere fermo amministrativo e/o iscrivere ipoteca e/o acquisire qualsiasi altro titolo di prelazione a carico degli appellati;
annullare e comunque dichiarare invalido ed inefficace la richiesta di pagamenti in epigrafe;
annullare e comunque dichiarare invalidi ed inefficaci tutti gli atti presupposti, prodromici, nonché tutti gli atti eventualmente consequenziali e/o comunque connessi all'atto di ingiunzione opposto e disapplicarli per quanto di ragione» oppure «In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui all'avviso di pagamento opposto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione accertare e
5 dichiarare l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta a mezzo Pt_1 della prima richiesta di pagamento indicata in epigrafe» e «in via di estremo subordine, nella denegata
e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui alla richiesta di pagamento opposta, in accoglimento delle eccezione di prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta dichiarare per quanto di ragione, accertare e dichiarare l'entità ed Pt_1 ammontare di tali crediti nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Giudice Adito».
Acquisito il fascicolo interamente telematico del primo grado di giudizio, il Consigliere
Istruttore, nominato ex art.349 bis c.p.c., all'esito dell'udienza dell'11.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., rinviava per la discussione orale dinanzi al Collegio ex art.350 bis c.p.c. all'odierna udienza del 30 ottobre 2025.
L'appello appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che gli appellati nel costituirsi in giudizio hanno, fra l'altro, richiesto che venisse accertato e dichiarato “che gli opponenti hanno trasferito la propria dimora in Napoli alla Via Carlo de Marco n. 18 a far data dal febbraio 2014 e che pertanto non vi è stata alcuna occupazione senza titolo dell'immobile di Via Carlo De Marco 96 censito in Catasto del
Comune di Napoli Fg. 16 – Plla 289 – Sub 2 e 3, a partire dal 1.2.2014”, ma, al contrario, deve darsi atto che il Tribunale ha ritenuto che “Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il verbale di rilascio rivela una situazione di perdurante occupazione dell'immobile sino alla data del
20/04/2015” e che, quindi, “al momento della notifica dell'avviso di pagamento (23/11/2023), risultava già abbondantemente prescritto il quinquennio decorrente dall'ultimo giorno di occupazione abusiva, ossia il 20/04/2015, data in cui è avvenuto il rilascio dell'immobile”.
La richiesta degli appellati va, quindi, disattesa posto che l'appello non ha effetto pienamente devolutivo, e, pertanto, ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., il giudice del gravame può conoscere della controversia dibattuta in primo grado solo attraverso l'esame delle specifiche censure mosse dall'appellante (sia esso principale che, eventualmente, incidentale), attraverso la cui formulazione si consuma il diritto di impugnazione, e non può estendere l'indagine su punti della sentenza di primo grado che non siano stati investiti, neanche implicitamente, da alcuna doglianza, per cui deve ritenersi formato il giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, in ordine alle circostanze poste dal giudice di primo grado alla base della sua decisione in relazione alle quali non siano stati formulati specifici motivi di appello.
Passando alla disamina dell'appello va ricordato che, come già chiarito dalla Suprema Corte
(cfr. Cass. Sez. 1, 05/01/2022, n. 191; Cass. Sez. L, 11/06/2018, n. 15085; Cass. Sez. 6 - 2,
18/05/2017, n. 12586), allorché si verta in tema di beni mobili, immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della l. n. 575 del 1965, opera, a seguito della definitività
6 dei provvedimenti ablatori, il trasferimento allo Stato delle competenze relative alla gestione ed utilizzazione degli stessi. Tale disciplina attribuisce allo Stato a titolo originario la titolarità dei beni, avvenga essa per sequestro e confisca di prevenzione, o per confisca quale misura di sicurezza reale dopo la sentenza definitiva di condanna. In virtù della natura pubblicistica della confisca, per la cui adozione è negata qualsiasi discrezionalità, lo Stato succede ex lege nella titolarità dei beni dopo l'accertamento del reato. Si opera, mediante la confisca, la perdita in capo al condannato non solo dell'amministrazione e della disponibilità della partecipazione sociale, ma della proprietà di questa.
La questione appare pacifica sia in giurisprudenza che in dottrina sin dalla precedente L. n.
575/1965 (cfr. Cass., 11 giugno 2018, n. 15085).
Alla luce di tale situazione di diritto, la Corte condivide la decisione impugnata laddove il
Tribunale ha correttamente valutato la fattispecie sottoposta al suo vaglio, individuando gli estremi dell'illecito extracontrattuale e applicando il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c.., mentre, tanto la sussistenza della condictio indebiti ex art. 2033 c.c.,
“declinat[a] con riferimento al possesso sine titulo dagli artt. 1148 e ss cc”, quanto l'ipotesi di responsabilità contrattuale sorta a seguito di contatto sociale, sostenute dall'appellante, non appaiono condivisibili.
Vale preliminarmente osservare che la “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, avanzata dall'appellante e giustificata in ragione del danno provocato alla
Pubblica Amministrazione “per l'impossibilità di gestione del cespite e della conseguenziale destinazione/consegna agli Enti previsti dall'art.48 del d. lgs. n.159/2011”, evochi un diritto al risarcimento del danno e non piuttosto alla restituzione dei frutti percipiendi ex art. 1148 c.c. onde l'inammissibile introduzione nel presente grado di giudizio di nuove circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, pur sorvolando sulla introduzione nel primo grado del giudizio della domanda ex art.2041 c.c. in ragione dell'assenza di altra tipica azione.
Invero, in una recente pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n.33645/2022) la Suprema Corte ha evidenziato questa differenza laddove ha chiarito che “Quando l'azione lesiva attinge invece il contenuto del diritto di proprietà (“il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”), ciò che viene in primo luogo in rilievo è la violazione dell'ordine giuridico. L'ordinamento appresta lo strumento di ripristino dell'ordine formale violato, ossia la tutela reale di reintegrazione del diritto leso. Questa tutela può eventualmente concorrere con la misura restitutoria del bene, di cui
è pure espressione la fattispecie di cui all'art. 1148 cod. civ., la quale disciplina con riferimento ai frutti naturali separati e ai frutti civili maturati le conseguenze della restituzione della cosa da parte del possessore (nella specie di mala fede o comunque nello stato soggettivo di cui all'art. 1147, comma
7 2, cod. civ.) convenuto dal proprietario in sede di rivendicazione. Sia la cosa (art. 810 cod. civ.), che i frutti (art. 820 cod. civ.), appartengono alla disciplina dei beni e perciò restano nell'alveo dell'azione di rivendicazione sotto il profilo degli effetti restitutori” mentre “La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.”.
Nel primo grado del giudizio appare chiaro che la pretesa dell'odierna appellante, come qualificata nel corso del giudizio e con la richiesta di pagamento depositata in atti, sia rivolta essenzialmente a ottenere il risarcimento del danno per l'impossibilità di gestione dell'immobile, secondo le finalità indicate dal d. lgs. n.159/2011.
Occorre, altresì, osservare come la non configurabilità della previsione di cui all'art.1148 c.c. derivi anche dal rapporto di mera detenzione tra gli appellati e l'immobile divenuto, per effetto della confisca, di proprietà dello Stato a titolo originario.
Ed, invero, la Suprema Corte (Sez. 2 - , Sentenza n. 21672 del 01/08/2024) ha già ritenuto, in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, la non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si qualifica come mera detenzione.
Ebbene, ritiene la Corte che detto principio possa essere affermato anche per l'ipotesi in esame della confisca disposta ai sensi del d. lgs. n.159/2011 che all'art. 45 prevede appunto che “A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi”. L'acquisto in esame, invero, come nel caso dell'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge (vagliato dalla suindicata pronuncia), e ancor prima dell'espropriazione per pubblica utilità (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 651 del 12/01/2023), importa la non configurabilità dell'“animus possidendi” in capo al proprietario in tal modo privato del diritto.
8 Ma per la qualificazione del rapporto degli appellati con l'immobile in termini di detenzione depone anche la circostanza che l'immobile confiscato risultava di proprietà di Per_1
e che l'occupazione, invece, è stata accertata nei confronti di e dei
[...] Controparte_1 figli di ovvero di , , e , destinatari Persona_1 Controparte_2 CP_3 Per_2 Pt_3 della domanda di pagamento, per cui può agevolmente ritenersi che la relazione con la res traeva origine dal fatto che l'appartamento costituisse la residenza familiare, nella cui detenzione poi gli appellati sono rimasti.
Deve, quindi, al di là dei rilievi sopra mossi in merito all'inammissibilità della domanda ex art.1148 c.c. introdotta nel presente grado di giudizio, anche in merito alle circostanze di fatto poste a fondamento della stessa, escludersene l'applicazione trattandosi di una disposizione relativa all'obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiendi dopo la domanda giudiziale. Invero, i frutti non sono richiedibili al mero detentore, stante la limitazione subiettiva al possessore operata dalla citata norma di cui all'art. 1148 c.c. (cfr.
Cass. 8796/00; Cass. 1533/96).
Al contempo, ritiene la Corte che sia da escludersi anche la sussunzione della mancata corresponsione dell'indennità di occupazione nello schema della responsabilità contrattuale in quanto inadempimento dell'obbligo sorto a seguito di contatto sociale qualificato tra gli appellati e l , inteso come fonte dell'obbligazione ex art. 1173 c.c.. Difatti, il contatto Pt_1 sociale qualificato quale fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., pone a carico delle parti non obblighi di prestazione ai sensi dell'art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione in ossequio agli artt. 2 Cost., 1175, 1176 e 1375
c.c. (cfr. Cass., 25 settembre 2025, n. 26080). Quanto rilevato in punto di disciplina generale trova pieno riconoscimento anche in quella speciale del Codice Antimafia: è esso stesso che, sia in una fase precedente alla confisca definitiva prevista dall'art. 40, co. 2-bis e 3-ter, sia in una fase successiva alla confisca come sancito dall'art. 45-bis, prevede ipotesi di contatto diretto tra la P.A. e l'occupante l'immobile sequestrato/confiscato pienamente idonee ad integrare la fattispecie del contatto sociale qualificato. La vicenda in esame si discosta però da quanto innanzi rilevato: non essendovi stato alcuno di questi atti, può chiaramente evincersi che alcun contatto, quantomeno qualificato, è evidenziabile poiché l'unico atto che l ha emanato nei confronti degli appellati, ovvero l'ordinanza di sgombero Pt_1 dell'immobile post confisca, non ha comportato alcun tipo di contatto tra i soggetti interessati.
Ritiene, quindi, la Corte di condividere le conclusioni del giudice di prime cure in merito alla natura di illecito dell'occupazione abusiva dell'immobile definitivamente confiscato
9 assimilabile a pieno al disposto dell'art. 2043 c.c., precisandosi che dal momento che l'illecito permanente si consuma in ogni giorno di violazione quotidiana, la prescrizione decorre dall'ultimo giorno di occupazione abusiva il cui termine è quinquennale ex art. 2947 c.c. e si
è pacificamente maturato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 co. 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 co. 17 L. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla dei Parte_1 beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBCS) nei confronti di CP_5
, , , e , avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 Parte_3 sentenza n. 101/2025 pubblicata in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati che si liquidano in complessivi 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli in data 30 ottobre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Assunta d'Amore
10