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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 109 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(P.I. ), con sede a Torino, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. con sede in Milano, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Benedetto Gargani del Foro di Roma, il quale la rappresenta e difende per procura speciale in atti, appellante
contro
pagina 1 di 11 (p.i. ), con sede a Oristano Controparte_1 P.IVA_3
e ivi elettivamente domiciliata presso dell'avv. Roberto Fozzi e rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Massimo Fenza e Simonetta Monaco,
appellata-appellante incidentale
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita,
- annullare e riformare integralmente la sentenza n. 516 del 2019 del
Tribunale di Oristano;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nei confronti di perché totalmente infondate, per le Parte_1
motivazioni esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della appellata-appellante incidentale: voglia la Corte
d'Appello, ogni contraria istanza disattesa:
in via preliminare;
- rigettare l'avverso appello perché inammissibile e/o infondato per i motivi esposti nel corpo della comparsa;
- in via di appello incidentale, previa conferma delle nullità negoziali rilevate dal Tribunale di Oristano, dichiarare che nulla è dovuto alla banca da parte della società ed in ogni caso accertare il CP_1
saldo creditore o debitore tra le parti del sopra indicato c/c bancario dal
1.03.1985 sino al 31.12.1992 e dal 01.06.1993 sino al 30.09.2015; pagina 2 di 11 - con vittoria di spese e compensi professionali da compensare parzialmente per il primo grado di giudizio e con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio da distrarre a favore dell'avv. Massimo Fenza che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (in breve, convenne in Controparte_1 CP_1
giudizio (proc. 63/2016 R.G.), davanti al Tribunale di Oristano,
[...]
domandando, in relazione al contratto di conto corrente n. Parte_1
13876/1000/265 (ex 27/387, stipulato originariamente con Banco di Napoli
s.p.a.) l'accertamento dell'invalidità delle clausole sulla determinazione degli interessi in misura ultralegale e usuraria, oltre a quelle sull'anatocismo e sulla commissione di massimo scoperto, nonché del saldo del rapporto di conto corrente, con ripetizione delle somme indebitamente percepite.
La convenuta eccepì:
- la nullità dell'atto di citazione per difetto di specificità;
- la prescrizione e l'inammissibilità delle domande attoree in quanto relative a un rapporto di conto corrente ancora in corso;
- la fondatezza delle contestazioni.
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice domandò
l'accertamento della nullità per difetto di forma scritta dei contratti prodotti in giudizio dalla banca convenuta e desistette dalla domanda di ripetizione,
insistendo nelle domande di accertamento del saldo e nullità già proposte. pagina 3 di 11 Con la sentenza n. 516/2019, il Tribunale dichiarò:
1) l'inammissibilità della domanda di nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti di apertura di credito dedotta in giudizio;
2) la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola di commissione di massimo scoperto, apposta al contratto di apertura di credito, fino a euro 155.000,00, stipulato il 22 marzo
2004;
3) la nullità, per contrarietà a norma imperativa, della clausola sulla capitalizzazione periodica degli interessi apposta sul contratto di apertura credito, fino a euro 20.000,00, stipulata il 17 gennaio
2007;
4) un credito di euro 543,27 al 30 settembre 2015, in ragione del conto corrente n. 1000/265, oltre agli interessi in misura legale, in via sostitutiva, dal termine del trimestre fino alla liquidazione del saldo, a favore della CP_1
* * * 2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione , la quale ha affidato Pt_1
a otto motivi le proprie doglianze:
1. errata imputazione dell'onere probatorio, per averle il Tribunale
indebitamente addossato le conseguenze della mancata produzione del contratto originario del 1985;
pagina 4 di 11 2. applicazione indebita della forma scritta, per avere il Tribunale
erroneamente ritenuto nullo il contratto per difetto di forma, sebbene stipulato prima della l. 154/1992;
3. errata dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto,
da ritenersi, per contro, validamente pattuita;
4. errata pretesa di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi nei contratti di apertura di credito;
5. ricostruzione contabile viziata, in quanto operata dal c.t.u. su estratti conto incompleti;
6. inammissibilità della domanda su rapporto ancora acceso;
7. acritica adesione da parte del Tribunale alla c.t.u. errata quanto ai risultati raggiunti (saldo positivo di euro 543,27) in quanto fondata su una metodologia errata per il ricalcolo del saldo e la gestione delle competenze prescritte;
8. vizio di ultrapetizione, per avere il giudice riconosciuto interessi creditori non richiesti, eccedendo le domande attrici.
La ha resistito, concludendo per l'inammissibilità di primi due CP_1
motivi d'appello e per il rigetto degli altri motivi d'appello, allegandone l'infondatezza.
In via incidentale, l'appellata ha proposto due motivi di impugnazione, a mezzo dei quali ha contestato la determinazione del quantum dell'indebito riconosciuto a proprio favore e la compensazione delle spese operata in sentenza. pagina 5 di 11 3. Con la sentenza non definitiva n. 133, pubblicata il 6 aprile 2023, questa
Corte ha rigettato i primi sei motivi di gravame (rectius, il quarto è stato dichiarato inammissibile) e, accogliendo, le istanze dell'appellante incidentale di rinnovo della c.t.u. per la ricostruzione del saldo del contratto di conto corrente a decorrere dal 31 marzo 1985 sino al 31 dicembre 1992 e dal 1°
giugno 1993 sino al 30 settembre 2015, atteso che in relazione al primo periodo il consulente tecnico del primo grado non aveva operato il ricalcolo, ha rimesso alla sentenza definitiva la decisione sugli ultimi due motivi dell'appello principale e dei due motivi di appello incindentale.
Con separata ordinanza, la Corte ha disposto consulenza per la determinazione il saldo del rapporto originario per il periodo 31 marzo 1985-31
dicembre 1992 e per quello 1 giugno 1993-30 settembre 2015, con applicazione degli interessi nella misura legale ed epurazione di ogni competenza derivata dalle clausole dichiarate nulle dalla pronuncia di primo grado (commissione di massimo scoperto e capitalizzazione periodica degli interessi), sulla base del saldo rettificato e con determinazione dei pagamenti prescritti con riferimento alla data del 12 aprile 2016.
Con elaborato depositato in data 15 giugno 2024, il c.t.u. ha proceduto alla ricostruzione del conto corrente e ha reso risposta ai quesiti.
In data 23 marzo 2025, dietro autorizzazione della Corte, il c.t.u. ha depositato una nuova relazione di consulenza, emendata di un errore di calcolo derivante da un refuso materiale nelle formule applicate.
La causa, dunque, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte. pagina 6 di 11 * * *
4. Atteso che la sentenza non definitiva ha rigettato i primi sei motivi dell'appello principale e ha rimesso alla sentenza definitiva la risoluzione delle questioni residue (concernenti, sostanzialmente, la verifica saldo del conto corrente per cui è causa), in questa sede devono essere affrontati i soli profili relativi alla determinazione del saldo, nella misura in cui sono stati oggetto di esplicita contestazione.
A questo proposito occorre considerare che il c.t.u., con motivazione congrua e assolutamente condivisibile, ha preso posizione, replicandovi, su tutti i rilievi dei consulenti di parte, sicché –in via di prima approssimazione- è
sufficiente rinviare agli argomenti spesi dall'ausiliario al fine di esaurire l'obbligo di motivazione, senza necessità di soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del perito di parte (Cass., 6 maggio 2024, n. 12195).
Tanto precisato, ritiene la Corte che, dei due conteggi predisposti dal c.t.u.,
quello che esprime il saldo corretto sia quello risultante dalla ricostruzione basata sul c.d. saldo rettificato.
Ancora con la (seconda) memoria conclusionale, l'appellante ha,
convintamente, contrastato tale opzione.
Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte si colloca nel solco del principio per cui, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili (e la relativa domanda di ripetizione di indebito), la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter pagina 7 di 11 procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto,
ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr., da ultimo, Cass., ord. 8 aprile 2025, n.
9203, la quale si confronta espressamente anche sulla contraria teoria favorevole al saldo banca, al fine di confutarla).
Alla data del 30 settembre 2015, il saldo del conto corrente per cui è causa
è, dunque, quello risultante a pag. 43 della relazione finale depositata il 23
marzo 2025 (seconda ipotesi di conteggio) e pari a c.d. saldo ct.u.………………………….…euro 109.570,96 -
interessi debitori entrofido ed extrafido …...euro 35.900,00 +
interessi creditori…………………………...euro 26.241,65 =
totale………………………………………..euro 99.912,44
mentre le rimesse di natura solutoria poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dal 12 aprile 2006 ammontano a euro 11.426,09.
Trattandosi di un accertamento mero, non sono dovuti interessi.
È, pertanto, fondato l'ottavo motivo di impugnazione di . Pt_1
*
5. Il sostanziale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale impongono di regolare anche le spese del giudizio di primo grado, pagina 8 di 11 sia pure nei limiti della domanda dell'appellante principale, che ha chiesto una
parziale compensazione delle spese di giudizio valutando la misura
quantitativa delle rispettive domande proposte ed accolte e di conseguenza,
determinare le proporzioni della soccombenza reciproca.
In conformità alla domanda della le spese del giudizio di primo CP_1
grado devono essere compensate per un quinto, con condanna della banca al pagamento della restante parte, tenuto conto della misura del saldo banca al momento della proposizione dell'azione (oltre euro 160.000,00), del rigetto di alcune domande della correntista e dell'accertamento di un (consistente) saldo a favore della correntista.
Le spese del presente grado, invece, devono essere compensate per un quinto, stante l'accoglimento di uno dei motivi di appello su un profilo marginale, con condanna dell'appellante principale al pagamento della residua parte.
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, tenuto conto del valore del credito accertato, i compensi sono liquidati, sulle vigenti tariffe, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado.
Per il presente giudizio, i compensi devono essere liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva, mentre per la fase di decisione devono essere liquidati ai valori massimi (tenuto conto dell'attività svolta per la sentenza non definitiva e per la presente sentenza).
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u. devono essere ripartite secondo il criterio delle altre spese legali e, pertanto, quelle del primo grado compensate pagina 9 di 11 per un quinto e per la differenza poste a carico della banca, mentre quelle del presente grado compensate per un decimo e per la differenza poste a carico della banca, con diritto della controparte alla restituzione di quanto,
eventualmente, pagato in eccedenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 516/2019 del Tribunale di Oristano;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
accerta che, alla data del 30 settembre 2015, il Controparte_1
saldo del conto corrente n. 1000/265 era pari a euro 99.912,44 e che le rimesse di natura solutoria poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dal 12 aprile 2006 ammontavano a euro
11.426,09;
3. compensa per un quinto le spese del primo grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte delle spese, che Pt_1
liquida in complessivi euro 11.282,40 per compensi e in euro
436,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. compensa per un quinto le spese del presente grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte delle spese, che Pt_1
liquida in complessivi in euro 10.034,40 per compensi e in euro
672,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; pagina 10 di 11 5. condanna alla rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente Pt_1
pagate dalla controparte in eccedenza rispetto alla porzione spettante in base al generale governo delle spese;
6. dispone la distrazione delle spese processuali del presente grado a favore dell'avv. Massimo Fenza, il quale si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 29 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 109 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(P.I. ), con sede a Torino, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. con sede in Milano, Parte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Benedetto Gargani del Foro di Roma, il quale la rappresenta e difende per procura speciale in atti, appellante
contro
pagina 1 di 11 (p.i. ), con sede a Oristano Controparte_1 P.IVA_3
e ivi elettivamente domiciliata presso dell'avv. Roberto Fozzi e rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Massimo Fenza e Simonetta Monaco,
appellata-appellante incidentale
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita,
- annullare e riformare integralmente la sentenza n. 516 del 2019 del
Tribunale di Oristano;
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nei confronti di perché totalmente infondate, per le Parte_1
motivazioni esposte nel presente atto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della appellata-appellante incidentale: voglia la Corte
d'Appello, ogni contraria istanza disattesa:
in via preliminare;
- rigettare l'avverso appello perché inammissibile e/o infondato per i motivi esposti nel corpo della comparsa;
- in via di appello incidentale, previa conferma delle nullità negoziali rilevate dal Tribunale di Oristano, dichiarare che nulla è dovuto alla banca da parte della società ed in ogni caso accertare il CP_1
saldo creditore o debitore tra le parti del sopra indicato c/c bancario dal
1.03.1985 sino al 31.12.1992 e dal 01.06.1993 sino al 30.09.2015; pagina 2 di 11 - con vittoria di spese e compensi professionali da compensare parzialmente per il primo grado di giudizio e con vittoria di spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio da distrarre a favore dell'avv. Massimo Fenza che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (in breve, convenne in Controparte_1 CP_1
giudizio (proc. 63/2016 R.G.), davanti al Tribunale di Oristano,
[...]
domandando, in relazione al contratto di conto corrente n. Parte_1
13876/1000/265 (ex 27/387, stipulato originariamente con Banco di Napoli
s.p.a.) l'accertamento dell'invalidità delle clausole sulla determinazione degli interessi in misura ultralegale e usuraria, oltre a quelle sull'anatocismo e sulla commissione di massimo scoperto, nonché del saldo del rapporto di conto corrente, con ripetizione delle somme indebitamente percepite.
La convenuta eccepì:
- la nullità dell'atto di citazione per difetto di specificità;
- la prescrizione e l'inammissibilità delle domande attoree in quanto relative a un rapporto di conto corrente ancora in corso;
- la fondatezza delle contestazioni.
Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice domandò
l'accertamento della nullità per difetto di forma scritta dei contratti prodotti in giudizio dalla banca convenuta e desistette dalla domanda di ripetizione,
insistendo nelle domande di accertamento del saldo e nullità già proposte. pagina 3 di 11 Con la sentenza n. 516/2019, il Tribunale dichiarò:
1) l'inammissibilità della domanda di nullità, per difetto di forma scritta, dei contratti di apertura di credito dedotta in giudizio;
2) la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della clausola di commissione di massimo scoperto, apposta al contratto di apertura di credito, fino a euro 155.000,00, stipulato il 22 marzo
2004;
3) la nullità, per contrarietà a norma imperativa, della clausola sulla capitalizzazione periodica degli interessi apposta sul contratto di apertura credito, fino a euro 20.000,00, stipulata il 17 gennaio
2007;
4) un credito di euro 543,27 al 30 settembre 2015, in ragione del conto corrente n. 1000/265, oltre agli interessi in misura legale, in via sostitutiva, dal termine del trimestre fino alla liquidazione del saldo, a favore della CP_1
* * * 2. Contro la sentenza ha proposto impugnazione , la quale ha affidato Pt_1
a otto motivi le proprie doglianze:
1. errata imputazione dell'onere probatorio, per averle il Tribunale
indebitamente addossato le conseguenze della mancata produzione del contratto originario del 1985;
pagina 4 di 11 2. applicazione indebita della forma scritta, per avere il Tribunale
erroneamente ritenuto nullo il contratto per difetto di forma, sebbene stipulato prima della l. 154/1992;
3. errata dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto,
da ritenersi, per contro, validamente pattuita;
4. errata pretesa di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi nei contratti di apertura di credito;
5. ricostruzione contabile viziata, in quanto operata dal c.t.u. su estratti conto incompleti;
6. inammissibilità della domanda su rapporto ancora acceso;
7. acritica adesione da parte del Tribunale alla c.t.u. errata quanto ai risultati raggiunti (saldo positivo di euro 543,27) in quanto fondata su una metodologia errata per il ricalcolo del saldo e la gestione delle competenze prescritte;
8. vizio di ultrapetizione, per avere il giudice riconosciuto interessi creditori non richiesti, eccedendo le domande attrici.
La ha resistito, concludendo per l'inammissibilità di primi due CP_1
motivi d'appello e per il rigetto degli altri motivi d'appello, allegandone l'infondatezza.
In via incidentale, l'appellata ha proposto due motivi di impugnazione, a mezzo dei quali ha contestato la determinazione del quantum dell'indebito riconosciuto a proprio favore e la compensazione delle spese operata in sentenza. pagina 5 di 11 3. Con la sentenza non definitiva n. 133, pubblicata il 6 aprile 2023, questa
Corte ha rigettato i primi sei motivi di gravame (rectius, il quarto è stato dichiarato inammissibile) e, accogliendo, le istanze dell'appellante incidentale di rinnovo della c.t.u. per la ricostruzione del saldo del contratto di conto corrente a decorrere dal 31 marzo 1985 sino al 31 dicembre 1992 e dal 1°
giugno 1993 sino al 30 settembre 2015, atteso che in relazione al primo periodo il consulente tecnico del primo grado non aveva operato il ricalcolo, ha rimesso alla sentenza definitiva la decisione sugli ultimi due motivi dell'appello principale e dei due motivi di appello incindentale.
Con separata ordinanza, la Corte ha disposto consulenza per la determinazione il saldo del rapporto originario per il periodo 31 marzo 1985-31
dicembre 1992 e per quello 1 giugno 1993-30 settembre 2015, con applicazione degli interessi nella misura legale ed epurazione di ogni competenza derivata dalle clausole dichiarate nulle dalla pronuncia di primo grado (commissione di massimo scoperto e capitalizzazione periodica degli interessi), sulla base del saldo rettificato e con determinazione dei pagamenti prescritti con riferimento alla data del 12 aprile 2016.
Con elaborato depositato in data 15 giugno 2024, il c.t.u. ha proceduto alla ricostruzione del conto corrente e ha reso risposta ai quesiti.
In data 23 marzo 2025, dietro autorizzazione della Corte, il c.t.u. ha depositato una nuova relazione di consulenza, emendata di un errore di calcolo derivante da un refuso materiale nelle formule applicate.
La causa, dunque, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte. pagina 6 di 11 * * *
4. Atteso che la sentenza non definitiva ha rigettato i primi sei motivi dell'appello principale e ha rimesso alla sentenza definitiva la risoluzione delle questioni residue (concernenti, sostanzialmente, la verifica saldo del conto corrente per cui è causa), in questa sede devono essere affrontati i soli profili relativi alla determinazione del saldo, nella misura in cui sono stati oggetto di esplicita contestazione.
A questo proposito occorre considerare che il c.t.u., con motivazione congrua e assolutamente condivisibile, ha preso posizione, replicandovi, su tutti i rilievi dei consulenti di parte, sicché –in via di prima approssimazione- è
sufficiente rinviare agli argomenti spesi dall'ausiliario al fine di esaurire l'obbligo di motivazione, senza necessità di soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni del perito di parte (Cass., 6 maggio 2024, n. 12195).
Tanto precisato, ritiene la Corte che, dei due conteggi predisposti dal c.t.u.,
quello che esprime il saldo corretto sia quello risultante dalla ricostruzione basata sul c.d. saldo rettificato.
Ancora con la (seconda) memoria conclusionale, l'appellante ha,
convintamente, contrastato tale opzione.
Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte si colloca nel solco del principio per cui, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili (e la relativa domanda di ripetizione di indebito), la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter pagina 7 di 11 procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, solo all'esito di tale operazione di rettifica potendosi individuare i versamenti solutori effettuati dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto,
ferma la non ripetibilità di quei versamenti per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto (cfr., da ultimo, Cass., ord. 8 aprile 2025, n.
9203, la quale si confronta espressamente anche sulla contraria teoria favorevole al saldo banca, al fine di confutarla).
Alla data del 30 settembre 2015, il saldo del conto corrente per cui è causa
è, dunque, quello risultante a pag. 43 della relazione finale depositata il 23
marzo 2025 (seconda ipotesi di conteggio) e pari a c.d. saldo ct.u.………………………….…euro 109.570,96 -
interessi debitori entrofido ed extrafido …...euro 35.900,00 +
interessi creditori…………………………...euro 26.241,65 =
totale………………………………………..euro 99.912,44
mentre le rimesse di natura solutoria poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dal 12 aprile 2006 ammontano a euro 11.426,09.
Trattandosi di un accertamento mero, non sono dovuti interessi.
È, pertanto, fondato l'ottavo motivo di impugnazione di . Pt_1
*
5. Il sostanziale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale impongono di regolare anche le spese del giudizio di primo grado, pagina 8 di 11 sia pure nei limiti della domanda dell'appellante principale, che ha chiesto una
parziale compensazione delle spese di giudizio valutando la misura
quantitativa delle rispettive domande proposte ed accolte e di conseguenza,
determinare le proporzioni della soccombenza reciproca.
In conformità alla domanda della le spese del giudizio di primo CP_1
grado devono essere compensate per un quinto, con condanna della banca al pagamento della restante parte, tenuto conto della misura del saldo banca al momento della proposizione dell'azione (oltre euro 160.000,00), del rigetto di alcune domande della correntista e dell'accertamento di un (consistente) saldo a favore della correntista.
Le spese del presente grado, invece, devono essere compensate per un quinto, stante l'accoglimento di uno dei motivi di appello su un profilo marginale, con condanna dell'appellante principale al pagamento della residua parte.
Sullo scaglione euro 52.001-260.000,00, tenuto conto del valore del credito accertato, i compensi sono liquidati, sulle vigenti tariffe, ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado.
Per il presente giudizio, i compensi devono essere liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva, mentre per la fase di decisione devono essere liquidati ai valori massimi (tenuto conto dell'attività svolta per la sentenza non definitiva e per la presente sentenza).
Nei rapporti interni, le spese della c.t.u. devono essere ripartite secondo il criterio delle altre spese legali e, pertanto, quelle del primo grado compensate pagina 9 di 11 per un quinto e per la differenza poste a carico della banca, mentre quelle del presente grado compensate per un decimo e per la differenza poste a carico della banca, con diritto della controparte alla restituzione di quanto,
eventualmente, pagato in eccedenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza n. 516/2019 del Tribunale di Oristano;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
accerta che, alla data del 30 settembre 2015, il Controparte_1
saldo del conto corrente n. 1000/265 era pari a euro 99.912,44 e che le rimesse di natura solutoria poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dal 12 aprile 2006 ammontavano a euro
11.426,09;
3. compensa per un quinto le spese del primo grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte delle spese, che Pt_1
liquida in complessivi euro 11.282,40 per compensi e in euro
436,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. compensa per un quinto le spese del presente grado di giudizio e condanna alla rifusione della restante parte delle spese, che Pt_1
liquida in complessivi in euro 10.034,40 per compensi e in euro
672,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; pagina 10 di 11 5. condanna alla rifusione delle spese di c.t.u. eventualmente Pt_1
pagate dalla controparte in eccedenza rispetto alla porzione spettante in base al generale governo delle spese;
6. dispone la distrazione delle spese processuali del presente grado a favore dell'avv. Massimo Fenza, il quale si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 29 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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