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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/10/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco AO IZ Presidente
NI CA CE
AO FI CE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 35/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Parte_1 P.IVA_1
Barretta; nei confronti di
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola CP_1 C.F._1
Sammaritano.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO ELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2025 il creditore ha chiesto “A. Parte_1 disporre gli opportuni accertamenti, delegandoli alla Polizia Tributaria, finalizzati alla compiuta individuazione del patrimonio mobiliare utilmente liquidabile, quali ad esempio, conti correnti bancari, libretti di risparmio bancari e/o postali, ovvero buoni fruttiferi e altri strumenti di risparmio, nonché anche in assenza del rinvenimento di beni presenti di voler assumere ogni altra indagine ritenuta necessaria e/o opportuna, in relazione alla possibile sopravvenienza di crediti futuri;
B. fissare l'udienza per la comparizione delle parti provvedendo alla convocazione della debitrice;
C. all'esito, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 268 CCII, dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di CP_1
(C.F. ) con residenza in VIALE ELLA MEDICINA N. 21,
[...] C.F._1
AZ EL VA (TP)”.
Pur regolarmente convocato, il debitore resistente non si è formalmente costituito.
Nondimeno, egli è comparso personalmente all'udienza del 24.7.2025, assistito dal difensore indicato in epigrafe, e ha dichiarato personalmente: “io non ho niente. Percepisco unicamente una pensione di inabilità di 720 € al mese. Ho avuto un sacco di problemi con mio figlio e sono caduto in depressione. Non ho niente da perdere e ho tanti problemi di salute”.
***
In primo luogo, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2,
CCII, atteso che il debitore resistente è residente in [...]del Vallo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Marsala (art. 27, comma 3, lett. b,
CCII).
Deve inoltre ritenersi sussistete la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito, che ammonta a complessivi € 83.048,30 e non risulta contestato dal debitore resistente, deriva dal saldo debitore riferibile a rapporti bancari intrattenuti dal , come certificato ai sensi CP_1 dell'art. 50 TUB, dovendosi sul punto sottolineare che, comunque, la legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione controllata non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale (sul punto già Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013; Cass. civ., n. 11421/2014 e Cass. civ., n. 30827/2018).
Con riferimento al presupposto soggettivo, il debitore deve essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Con riferimento al presupposto oggettivo, va considerato che ai sensi dell'art. 268, co. 2, CCII, là dove la domanda sia proposta da un creditore, va riscontrata una esposizione debitoria superiore ad € 50.000,00 e deve sussistere lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, co. 1, lettera b)
CCII.
Nella fattispecie in esame, il debitore resistente, il quale ha confermato di non svolgere attività lavorativa e di percepire unicamente una pensione di inabilità (pari a € 720,00 mensili), va qualificato come consumatore.
L'esposizione debitoria riscontrata nella presente sede è superiore all'importo minimo di €
50.000,00 considerando il credito allegato da parte ricorrente, i crediti esposti dal concessionario per la riscossione, dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.
Lo stato di insolvenza può dirsi accertato.
Come noto, lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. pag. 2/6 In tema di accertamento dello stato di insolvenza, l'elemento esteriore più indicativo dello stato di insolvenza è il marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, non compensato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro della situazione reddituale del debitore resistente.
Nel caso di specie, il debito allegato a fondamento del ricorso non è stato contestato dal debitore, il quale nulla ha altresì eccepito in ordine all'esposizione debitoria che si ricava dalla documentazione prodotta dall'INPS (dalla quale emergono debiti complessivi per € 23.660,23)
e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (dalla quale emergono debiti complessivi per €
28.043,92).
Lo stesso debitore ha affermato di essere del tutto impossidente e di percepire unicamente una pensione di inabilità pari a € 720,00 mensili;
sicché, a fronte di una esposizione debitoria che allo stato ammonta a una somma complessiva non inferiore a € 129.752,45, della situazione patrimoniale e delle prospettive reddituali del debitore, lo stato di insolvenza deve ritenersi provato.
Del resto, non può nel caso in esame assumere rilevanza la prospettiva della potenziale non utilità dell'apertura della liquidazione controllata per assenza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori, giacché tale condizione non va meramente affermata dalla parte debitrice ma attestata dall'OCC.
Invero, l'art. 268 CCII, come da ultimo novellato dall'art. 41, comma 1 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, stabilisce che, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
La disposizione richiamata prevede che il debitore deve eccepire l'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, precisando che, se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione.
L'impossibilità di acquisire attivo attestata dall'OCC può essere qualificata come una situazione di improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata.
Nel caso di specie, visto che l'impossibilità di acquisire attivo utilmente distribuibile è stata solo affermata da parte resistente, peraltro non formalmente costituita, in assenza di una completa attestazione dell'OCC, non può essere prospettata l'improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata. pag. 3/6 In conclusione, la domanda di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore è fondata e va, dunque, accolta.
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (CF CP_1
), nato il [...] in [...], ivi residente in [...]
Medicina n. 21; nomina CE delegato il dott. NI CA e Liquidatore l'avv. Francesco
IU IN (CF ), e dispone che quest'ultimo accenda un conto C.F._2 corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
precisa che la procedura di liquidazione controllata si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
precisa che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata
“si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
pag. 4/6 riserva la determinazione della quota di reddito necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, evidenziando peraltro che non sono compresi nella liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.; dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali la sentenza va notificata ai sensi dell'articolo 270, comma 4, precisando che il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la
Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completi l'inventario dei beni del debitore, rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e depositi lo stesso, ai fini dell'approvazione del CE delegato, precisando che ai applica l'art. 213, commi 2, 3 e 4,
CCII; dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;
pag. 5/6 invita il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ordina al liquidatore di riferire al CE Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD, concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); dispone che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese;
dispone che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
32. DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
33.
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della Cancelleria comunicata al Pubblico Ministero.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale Ordinario di Marsala, in data 28/10/2025.
Il Presidente Il CE rel. ed est.
Francesco AO IZ AO FI
pag. 6/6