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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 346/2024 – 347/2024 R.G.L. promosse da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Claudio Defilippi per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
, c.f. , in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Patrizia Sanguineti e dall'Avv.
Alberto Fuochi per procura generale alle liti notaio rep. Persona_1
37875 Racc. 7313 del 22 marzo 2024. appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di contribuzione obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorsi in data 13.12.2024
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in data 15.4.2025 e
16.4.2025
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di La Spezia in data 26.2.2024,
[...] ha proposto opposizione avverso due distinti avvisi di addebito Parte_1 CP_
aventi ad oggetto rispettivamente il pagamento di euro 4.559,10 ed euro 11.189,00 per contributi Gestione Commercianti e relative somme aggiuntive per periodi da ottobre 2021 a settembre 2022 e per l'anno 2018, lamentando: l'inesistenza o la nullità degli avvisi per carenza di sottoscrizione e indicazione del termine e dell'autorità competente per l'opposizione, l'assenza di notifica e di atti prodromici, il difetto di relata e l'omissione del previo contraddittorio, l'inosservanza del termine previsto dall'art. 7 d.l. 70/2011, conv. con l. 106/2011, il difetto di motivazione e la mancanza di proporzionalità delle somme aggiuntive in violazione del principio affermato in materia di sanzioni dalla Corte Costituzionale e dalla
CGUE. CP_ L' si è costituito in entrambi i giudizi eccependo la tardività ex art. 617 c.p.c. e contestando la fondatezza dell'opposizione.
Con sentenze pubblicate in pari data, 13 giugno 2024, il Tribunale ha dichiarato la tardività dei ricorsi, per la parte riguardante i diversi vizi formali e procedurali riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi, mentre ha respinto le domande relative al difetto di proporzionalità delle sanzioni. CP_ Avverso le sentenze ha proposto appello e l' Parte_1 resiste.
La Corte ha disposto in entrambi i giudizi lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato telematicamente note conclusive nel termine perentorio fissato. Quindi, previa riunione dei procedimenti, le cause sono state decise nella camera di consiglio del 25.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha in primo luogo affermato la tardività dei ricorsi in opposizione, in quanto depositati oltre il termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 617 c.p.c., in relazione ai motivi riguardanti i gli asseriti vizi formali dei due avvisi di addebito e degli atti ad essi prodromici nonché le relative procedure di notificazione.
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1.1 L'appello, nella parte che investe tale capo della decisione, è inammissibile.
Vengono in rilievo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza, come ribaditi dalla S.C. nella pronuncia n. 3793 del 2024, secondo cui “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione,
l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19267 del
29/09/2015, Rv. 636948 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del 18/07/2016, Rv.
640586 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020, Rv. 656752 –
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Nella specie, il Tribunale ha espressamente ricondotto tutte le doglianze di natura formale - ad eccezione di quella riguardante la proporzionalità delle somme aggiuntive di cui si dirà al punto che segue - all'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c., ritenendole come tali tardive, e, anche in forza del principio dell'apparenza che regola l'individuazione del mezzo (Cass.
10509/2025), l'impugnazione doveva essere separatamente proposta, per tali capi della decisione, non con l'appello, visto il disposto dell'art. 618, ultimo comma c.p.c., bensì con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. tra altre Cass. 3166/2020, Cass. 18312/2014
Cass. 13203/2010).
2. Il Tribunale ha poi respinto l'opposizione ai due avvisi di addebito nella parte in cui il ricorrente ha dedotto, sotto il profilo del merito della pretesa, la violazione del criterio di proporzionalità delle sanzioni. In proposito, il giudice ha ritenuto la doglianza generica, in quanto costituita da
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meri richiami astratti e citazioni della giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della CGUE, senza alcun riferimento concreto alla fattispecie né indicazione di un “parametro quantitativo che consenta di ritenere la sanzione non proporzionata all'addebito contributivo” (Cass.
3823/2020).
2.1 L'appello, sul punto, si limita nuovamente a riproporre, nei medesimi termini astratti e generici già stigmatizzati dal Tribunale,
l'asserita violazione del principio della proporzionalità delle sanzioni e reitera i richiami alle norme e alla giurisprudenza citata nei ricorsi di primo grado omettendo di svolgere, come prescritto dall'art. 434 c.p.c., specifici motivi di critica alle condivisibili ragioni poste a base della decisione.
In ogni caso, l'appellante enuncia la violazione dell'art. 7 d. lgs.
173/2024, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, e del criterio di principio di proporzionalità affermato dalla Corte
Costituzionale (n. 46 del 2023) e dalla CGUE (cause C-205/2020 e C-
482/2018) con richiami non pertinenti all'oggetto del contendere, poiché riferiti alle sanzioni di natura amministrativa, riguardanti violazioni di norme in materia tributaria o di obblighi in materia di lavoro e previdenza.
Le somme aggiuntive applicate nei due avvisi di addebito di cui si controverte sono disciplinate dall'art. 116, comma 8, lett. a) l. 388/2000, che definisce espressamente come sanzioni civili le somme dovute nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, confermando, al successivo comma 12, la distinzione dalle sanzioni amministrative (anche conseguenti alle omissioni totali o parziali dei versamenti contributivi) delle quali dispone invece l'abolizione. Si tratta pertanto di obbligazioni che, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5076 del 2015, “consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione” e che “in ragione della loro legislativamente prevista
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automaticità, rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali”.
Anche sotto quest'ultimo profilo la prospettazione dell'appellante risulta infondata e va pertanto respinto l'appello sul punto.
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo delle due cause e dell'attività in concreto espletata, con l'assenza della fase istruttoria, e con applicazione di valori inferiori ai medi per il numero ridotto e la natura semplice delle questioni trattate.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Dichiara l'inammissibilità di entrambi gli appelli in relazione ai capi delle sentenze impugnate in punto tardività ex art. 617 c.p.c.;
Respinge nel resto gli appelli. CP_ Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell' delle spese del grado, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfettario
15%, IVA e CPA.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 25.6.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Paolo Viarengo
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